AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2003.80
Data decisione, Autorità:
05.07.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.80
Lugano
5 luglio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.703 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 5 ottobre 2002 da
(rappresentato dalla madre __________, e
patrocinato dall'avv. __________)
contro
(patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 16 giugno 2003 presentato da __________ contro
la sentenza emessa il 5 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1973) ha dato alla luce il 28 giugno 2000 il figlio __________, che è stato
riconosciuto il 29 agosto 2000, dal convivente __________ (1963). Questi è alle
dipendenze dell'impresa __________ SA, con sede a , della quale è
membro del consiglio di amministrazione. Dall’agosto del 2002 __________ lavora
al 20% per l' Sagl di __________. La comunione domestica dei genitori
è finita nel luglio del 2002, quando __________ ha lasciato l'abitazione di
__________ per trasferirsi con il figlio a __________.
B. Il 5
ottobre 2002 __________, rappresentato dalla madre, ha convenuto __________
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere dal 1°
ottobre 2001 un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili fino al 6°
compleanno, di fr. 1550.– fino al 12° e di fr. 1770.– fino alla maggiore età,
aumentato, nel caso in cui la madre lavorasse a tempo pieno, a fr. 1850.– mensili
fino al 6° compleanno, a fr. 1760.– fino al 12° e a fr. 1920.– fino alla
maggiore età. Egli ha chiesto inoltre la rifusione di metà delle spese
straordinarie sopportate dalla madre in suo favore e il versamento di fr.
3000.– a titolo di provvigione ad litem o, in subordine, l'assistenza
giudiziaria. All'udienza del 5 novembre 2002 __________ ha proposto di respingere
l'istanza, offrendo nondimeno un contributo di 700.– mensili e postulando la
regolamentazione del suo diritto di visita. Con decreto cautelare dell'11
novembre 2002 emanato senza contraddittorio il Pretore ha obbligato il
convenuto a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a
produrre memoriali scritti. Nel proprio, l'istante ha rivendicato un
contributo alimentare di fr. 1540.– mensili fino al 6° compleanno, di fr.
1690.– fino al 12° e di fr. 1920.– fino alla maggiore età, aumentato, nel caso
in cui la madre lavorasse a tempo pieno, rispettivamente a fr. 1850.–, fr.
1760.– a fr. 1920.– mensili, ha proposto una determinata modalità di esercizio
del diritto di visita e ha aumentato a fr. 6000.– la richiesta di provvigione ad
litem. Il convenuto ha aumentato a fr. 850.– mensili la sua offerta di
contributo.
D. Statuendo
il 5 giugno 2003, il Pretore ha fissato il contributo di mantenimento litigioso
dal 1° ottobre 2002 in fr. 1000.– mensili indicizzati fino al 6° compleanno del
beneficiario, in fr. 1100.– fino al 12° compleanno e in fr. 1300.– fino alla
maggiore età, oltre agli assegni familiari, ha imposto al convenuto di
partecipare per metà alle spese straordinarie del figlio e ha regolato il
diritto di visita. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto,
tenuto a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ è insorto con un appello del 16 giugno
2003 nel quale chiede di obbligare il padre a versargli, già dal luglio del
2002, un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili fino al 6° compleanno, di
fr. 1690.– fino al 12° e di fr. 1920.– fino alla maggiore età, aumentato, nel
caso in cui la madre lavorasse al 50%, a fr. 1910.– mensili fino al 6° compleanno,
a fr. 1820.– fino al 12° e a fr. 1980.– fino alla maggiore età. Egli sollecita
altresì la rifusione di fr. 6000.– a titolo di ripetibili e insta per una
provvigione ad litem o, almeno, per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 2 luglio 2003 __________ propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'azione
di mantenimento del figlio nei confronti del padre o della madre è trattata con
la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il
giudice si pronuncia con sentenza appellabile nel termine di 10 giorni (art.
428 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
-
Per
quanto riguarda il contributo di mantenimento, il Pretore ha accertato che il
convenuto guadagna fr. 7498.70.– netti mensili, compreso l'assegno familiare,
per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3172.90 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa
malati fr. 372.90, spese di trasferta fr. 200.–, imposte fr. 500.–). Il reddito
della madre ammonta a fr. 1000.– netti mensili, a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2533.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1250.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 283.50). Il
fabbisogno in denaro di __________ è stato stabilito dal Pretore in fr. 1910.–
mensili fino al 6° compleanno, meno fr. 680.– per cure e educazione prestate in
natura dalla madre, in fr. 1820.– mensili dal 7° al 13° compleanno, meno fr.
435.– per cure e educazione prestate in natura dalla madre, e in fr. 1980.–
fino alla maggiore età, meno fr. 310.– per cure e educazione prestate in natura
dalla madre. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che un contributo scalare di fr.
1000.–, fr. 1100.– e fr. 1300.– mensili, oltre all'assegno familiare, copra il
fabbisogno del figlio e sia adeguato alla situazione finanziaria del padre, il
resto essendo a carico della madre con prestazioni in natura o denaro al
momento in cui essa troverà un impiego.
-
L'art.
285 cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere
commisurato, tra l'altro, ai bisogni del minorenne, alla situazione sociale e
alle possibilità dei genitori. L'ammontare del contributo dipende concretamente
dalla capacità finanziaria dei genitori medesimi: per sostanza, reddito del
lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito conseguibile facendo
uso di buona volontà (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner
Kommentar, nota 58 ad art. 285 CC). In ogni caso al debitore del contributo va
garantito almeno il fabbisogno minimo; l'eventuale ammanco rimane a carico del
figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 40 ad art. 285 CC).
-
Per
valutare il fabbisogno in denaro di figli minorenni questa Camera si ispira,
da almeno un ventennio, alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Dal 2000 i
fabbisogni ivi previsti non vanno più ridotti per il minor costo della vita nel
Ticino, poiché essi sono commisurati ormai al costo delle economie domestiche
su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi,
nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello
svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le
raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). Tali
fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a
famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni
per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi
alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo
fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit.,
pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non
siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli
(op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel
Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11).
Certo, un
contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie
dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che un giusto
fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo.
L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero.
Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si
accerterà in che misura esso rimane scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo). Né
vi è motivo per stralciare dal fabbisogno in denaro la voce Weitere Kosten
contemplata dalle raccomandazioni. Questa Camera ha già avuto modo di
rammentare, infatti, che tale posta comprende spese per trasporti, attività
sportive, assicurazioni, formazione e istruzione, attività ricreative, cultura,
vacanze e lo spillatico. Ci si volesse scostare da tale valore statistico, si
dovrebbe far operare una previsione di spesa media difficilmente pronosticabile
sull'arco di più anni e suscettibile, anzi, di creare disparità di trattamento
(I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, consid. 9).
- L'edizione 2003 delle raccomandazioni citate (tabella in: www.
ajb.zh.ch) prevede, per un figlio unico fino a 6 anni di età, un fabbisogno in
denaro di fr. 1910.– mensili, compresi fr. 680.– per cura e educazione; dai 7
ai 12 anni tale fabbisogno diminuisce a fr. 1820.– mensili, compresi fr. 435.–
per cura e educazione; dai 13 ai 18 anni esso lievita poi a fr. 1980.– mensili,
compresi fr. 310.– per cura e educazione. In concreto la madre affidataria
esercita un'attività lucrativa al 20%, ma – come si vedrà in appresso – essa dev'essere
tenuta a estendere la sua attività almeno al 50%. Di conseguenza essa può
fornire in natura la metà della cura e dell'educazione (principio definito
“corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid.
5b). Ora, nel caso in esame il fabbisogno in denaro del bambino ammonta fino al
29 agosto 2006 a fr. 1570.– mensili. Quanto al costo dell'alloggio, che secondo
le raccomandazioni è di fr. 345.– mensili, esso va adattato all'onere effettivo
di fr. 450.– (un terzo di fr. 1360.–: Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, pag. 13 in alto). Il fabbisogno minimo della madre si riduce così da 2533.50 a fr.
2443.50 mensili, mentre quello in denaro del figlio passa a fr. 1675.– mensili,
aumenterà a fr. 1710.– mensili dal 7° compleanno e a fr. 1955.– mensili dal
12°. Al momento in cui il figlio compirà 16 anni, nell'agosto del 2016, la
madre sarà tenuta a lavorare a tempo pieno e non potrà più prestare cura o educazione
in natura, sicché il fabbisogno del figlio ascenderà a fr. 2110.– mensili.
Contrariamente
a quanto sostiene il convenuto, eventuali assegni per l'infanzia non vanno in
deduzione del contributo alimentare. Gli assegni di famiglia – quello di base,
quello per giovani in formazione o per invalidi, quello integrativo e quello
di prima infanzia – sono prestazioni sociali di carattere sussidiario (art. 1
della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). Mentre l'assegno di base e
quello per giovani in formazione o per invalidi è riconosciuto al genitore che
svolge un'attività lucrativa dipendente a prescindere dall'ammontare del
reddito (art. 6 e art. 21 della legge), gli assegni integrativi sono stanziati
nella sola misura in cui il genitore soddisfi i requisiti della legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, del 5 giugno
2000 (RL 6.4.1.2.1: art. 24 cpv. 1 lett. c della legge predetta). Ciò vale anche
per l'assegno di prima infanzia (art. 31 lett. c della legge). E per sapere se
egli abbia diritto all'assegno l'autorità deve conoscere previamente
l'ammontare del contributo per il figlio (v. anche gli art. 30d e 37d
della legge). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo
alimentare per il figlio e poi l'autorità amministrativa deciderà se erogare
assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia.
- Per
quel che riguarda la situazione finanziaria della madre, il primo giudice ha accertato
che essa svolge la professione di ottico a tempo parziale (20%) per la
__________ Sagl di __________, con uno stipendio netto mensile di fr. 1000.–,
ma che dopo la discussione finale in Pretura essa è stata vista lavorare in una
boutique di . Il Pretore ha ritenuto così che con un'attività del
50-60% essa sarebbe autosufficiente e finanche in grado di partecipare al
mantenimento del figlio. L'interessata ribadisce di lavorare unicamente per
l' Sagl e di avere cessato l'attività di venditrice perché
incompatibile con le cure dovute al figlio.
a) Entrambi
i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro
possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). La questione è di sapere in concreto se
la madre, che lavora al 20%, debba essere tenuta ad aumentare il suo grado d'occupazione.
Al riguardo si applicano per analogia i principi che fanno stato nel caso di
genitori divorziati (Hegnauer in:
Berner Kommentar, edizione 1997, n. 56 ad art. 285 CC; v. anche Wullschleger, op. cit., n. 62 ad art.
285 con riferimenti; I CCA sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003,
consid. 7a). Ora, una donna divorziata può essere tenuta a esercitare
un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato
compia i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal
momento in cui tale figlio raggiunga i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11
consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91). La prassi relativa al vecchio diritto del
divorzio si fondava sul principio che, dopo i 45 anni d'età, non potesse più
pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un lavoro (Rep. 1997 pag. 59
consid. 2c con rimandi). Recentemente il Tribunale federale ha precisato che,
qualora un coniuge abbia superato i 45 anni d'età e sia rimasto lontano dal
mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata, sussiste di fatto
la presunzione – refragabile – che non possa più reinserirsi professionalmente
(DTF 129 III 481 consid. 4.2 non pubblicato della sentenza 5C.66/2002 del 15
maggio 2003).
b) La
madre dell'appellante oggi ha 31 anni. Ottica diplomata, dall'agosto del 2002
essa lavora al 20% per l'__________ Sagl a __________, dalla quale percepisce
fr. 1000.– mensili netti (doc. _ e interrogatorio formale del 13 febbraio 2003,
risposta n. 3). La cura del figlio non impedisce che essa aumenti al 50% il suo
grado d'occupazione dall'agosto del 2010, quando __________ avrà compiuto 10
anni, e al 100% dall'agosto del 2016, allorché il figlio avrà sedici anni. Le
possibilità nel settore non mancano, tant'è che per due mesi l'interessata ha esercitato
la professione a tempo pieno. Del resto, con un fabbisogno minimo di fr.
2443.50 mensili essa si vede in ogni modo costretta a reperire altre entrate. E
l'estensione al 50% della sua attività le consentirebbe di sopperire almeno a
sé medesima. Per converso, la cura e l'educazione del figlio non giustificano –
per ora – di imporre all'interessata un'attività a tempo pieno. Diversa sarà la
situazione al momento in cui __________ avrà compiuto i 16 anni (29 agosto
2016). Allora essa avrà 43 anni e nulla fa presumere che non sarà in grado di
aumentare il suo grado d'occupazione al 100%. Essa potrà quindi guadagnare
almeno fr. 5000.– netti mensili. Parallelamente aumenterà a circa fr. 2800.–
mensili il suo fabbisogno minimo, dovendosi prevedere una lievitazione
dell'onere fiscale ad almeno fr. 200.– mensili, oltre al notorio aumento dei
costi della salute. Essa avrà nondimeno una disponibilità di circa fr. 2200.–
mensili che le permetterà di contribuire al mantenimento del figlio. Su tale
partecipazione si ritornerà in appresso (consid. 9).
-
L'appellante
critica il reddito di fr. 6922.60 mensili che il Pretore ha imputato al convenuto,
affermando che in realtà esso ammonta a fr. 8182.50. Dagli atti risulta che il
convenuto, dipendente della __________, riceve uno stipendio mensile netto di
fr. 7748.– comprendente lo stipendio base di fr. 7700.–, gli assegni familiari
di fr. 183.–, un rimborso “diversi a sommare non imponibili” di fr. 450.– e
un'indennità per trasferte di fr. 500.– (doc. _). Mancando ogni indicazione
sulla verosimiglianza delle spese professionali, che il convenuto non pretende
essere state ammesse in tale misura nemmeno dall'autorità tributaria, non è
possibile riconoscere all'interessato più dei fr. 200.– mensili computati dal
Pretore nel suo fabbisogno. Considerata la quota di tredicesima, versata senza
deduzione della cassa pensione, di fr. 6913.– (fr. 7700.–, dedotto il 5.05% per
AVS/AI/IPG, l'1.5% di assicurazione disoccupazione, l'1.99% per infortuni non
professionali e l'1.68% per perdita di salario), il reddito mensile del
convenuto risulta in definitiva di fr. 8124.– netti (fr. 7548.–, più un dodicesimo
di fr. 6913.–).
-
A detta dell'appellante, nel fabbisogno del convenuto non devono
essere inserite le imposte, il premio della cassa malati dev'essere ridotto
alla sola assicurazione di base e nulla dev'essere riconosciuto per spese
professionali. Si tratta di argomentazioni infondate. Per quel che è dell'onere
fiscale, esso va trascurato in situazioni di particolare ristrettezza
finanziaria (DTF 126 III 356, 127 III 70), da cui però l'interessato è lungi.
Ciò vale anche per il premio della cassa malati (RDAT 1999-I pag. 207 consid.
3). Quanto alle spese di trasferta, il cui principio non è per altro
contestato, l'indennità di fr. 200.– mensili ammessa dal Pretore può ritenersi
equa. In definitiva, pertanto, con un reddito netto di fr. 8124.–
mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3172.– il convenuto ha una disponibilità
mensile di fr. 4952.– con cui può agevolmente coprire il fabbisogno in denaro
del figlio. Come nel caso dell'appellante, nel 2016, il suo fabbisogno terrà
conto dei notori aumenti dei costi della salute, sicché può essere fissato in
circa fr. 3325.–, onde un agio mensile di circa fr. 4800.–.
-
Il
quadro della situazione si compendia, in ultima analisi, come segue: il figlio,
senza redditi propri, ha un fabbisogno in denaro di fr. 1675.– mensili fino al
29 agosto 2006, di fr. 1710.– mensili fino al 29 agosto 2012, di fr. 1955.–
mensili fino al 29 agosto 2016 e di fr. 2110.– fino alla maggiore età. Fino al
16° anno il mantenimento è garantito dal contributo versato dal padre, la madre
riuscendo appena a sostentare sé medesima. Dopo di allora, con un reddito di
fr. 5000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2800.–, la madre avrà una
disponibilità di circa fr. 2200.– mensili, mentre quella del padre ammonterà a
circa fr. 4800.–, onde una disponibilità dei genitori di fr. 7000.– mensili
complessivi. E siccome ogni genitore è chiamato a contribuire economicamente
secondo le proprie forze, cioè in proporzione alla rispettiva disponibilità
finanziaria, durante l'ultima fascia d'età del ragazzo si giustifica di far
partecipare la madre nella misura di fr. 665.– arrotondati (2110 x 2200 :
7000). A carico del padre rimarrà la differenza di fr. 1445.– mensili (2110 x
4800 : 7000).
-
Quanto
alla decorrenza del contributo, l'appellante sottolinea che i genitori si sono
separati verso la metà di luglio del 2002, sicché il padre deve contribuire al
suo mantenimento dal 1° luglio 2002 e non solo dal 1° ottobre, come ha deciso
il Pretore. Ora, il figlio può chiedere il mantenimento futuro e quello
dell'anno precedente l'azione (art. 279 CC). Prima di fissare contributi
retroattivi, tuttavia, il giudice verifica se il genitore non abbia già
adempiuto l'obbligo. Dagli atti risulta che dopo la separazione dei genitori, a
metà luglio del 2002, il convenuto ha versato per il figlio fr. 1000.– mensili
(doc. _). Ciò non toglie che il contributo alimentare vada fatto decorrere dal
15 luglio 2002, data della separazione dei genitori. Evidentemente il convenuto
potrà porre in compensazione del debito quanto ha già versato.
-
Da ultimo l'appellante contesta l'indennità per ripetibili
stabilita dal Pretore in fr. 1200.–, chiedendo di aumentarla a fr. 6000.–.
Ripetibili sono le spese indispensabili causate dal processo, compresa
un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC).
La relativa indennità è fissata in base alla tariffa dell'Ordine degli
avvocati, che tuttavia è meramente indicativa e non vincola il giudice (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 18 ad art. 150). Questa prevede, da parte sua, che
in ogni pratica civile avente un valore determinato o determinabile, e l'azione
di mantenimento – almeno nella misura in cui non sia connessa a un'azione di
paternità – è un procedimento civile di natura pecuniaria (DTF 116 II 493 consid.
3; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 1.3.2 ad art. 44 e 1.2 ad art. 46), l'onorario è stabilito entro determinate
percentuali del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e
quella massima la rimunerazione va stabilita poi di caso in caso secondo la complessità,
l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della
causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Trattandosi poi di un “procedimento
civile speciale di natura contenziosa” (libro III del Codice di procedura
civile) – e l'assistenza tra parenti è regolata appunto dagli art. 425 segg.
CPC – l'onorario va limitato dal 30 all'80% di quello “normale” (art. 15 prima
frase TOA).
a) Il
calcolo dell'onorario secondo il valore litigioso non è senza eccezioni. Per pratiche
di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e per
pratiche di valore elevato che hanno richiesto solo un impegno limitato, come
pure per pratiche di valore determinato quando le particolarità del caso e gli
interessi in gioco non giustifichino l'applicazione integrale della tariffa
secondo il valore, l'onorario va fissato tenendo conto anche del dispendio
orario (art. 11 cpv. 1 TOA). In tali ipotesi l'onorario ad valorem si
combina con l'onorario ad horam mediante la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore
e Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata
nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a
tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).
b) Per
quanto riguarda il valore litigioso, l'art. 7 CPC prescrive che se la lite
verte su prestazioni periodiche di durata determinata, fa stato “il
corrispondente valore in capitale” (cpv. 1); se la lite verte su prestazioni vitalizie,
fa stato il valore del capitale “secondo le tavole e i tassi di
capitalizzazione in uso” (cpv. 2); se la lite verte su prestazioni di durata incerta
o perpetua, infine, fa stato il valore ottenuto “cumulando venti annualità”
(cpv. 3). Tali principi corrispondono a quelli che discendono sul piano
federale dall'art. 36 cpv. 4 e 5 OG. Ai fini del valore litigioso, in altri
termini, le prestazioni periodiche non si sommano, ma si capitalizzano, salvo
che la controversia si riferisca soltanto a talune di esse (come stabilisce
espressamente l'art. 7 cpv. 1 in fine CPC e come conferma la dottrina relativa
all'art. 36 cpv. 4 OG: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990,
n. 8.1 ad art. 36, pag. 278 in fondo). Identica disciplina vige anche in altri
Cantoni (si pensi a Zurigo: Sträuli/Messmer,
ZPO, 3ª edizione, n. 1 al § 21 con richiami).
c) Nel
caso specifico il valore litigioso va calcolato pertanto capitalizzando l'importo
della rendita per mezzo delle tavole Stauffer/Schätzle
(Stettler, Le droit suisse de la
filiation, in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 368; Poudret, op. cit., n. 8.3 ad art. 36).
Idonea si rivela a tal fine la tavola n. 48 (Schätzle/Weber,
Manuel de capitalisation, Zurigo 2001, esempio 47a, pag. 284). Per il primo
periodo, dal 2° al 6° anno di età del figlio, dato un contributo alimentare
di fr. 20 100.– annui, una durata di 4 anni e un tasso d'interesse dell'1.5%,
si giunge così a un fattore determinante di 3.88 (Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln/Tables de capitalisation, 5ª
edizione, pag. 460), onde un valore capitalizzato di fr. 77 988.–. Il saggio
d'interesse dell'1.5% è invero favorevole rispetto a quello del 3.5% usuale
nel campo della responsabilità civile (Schätzle/Weber,
op. cit., pag. 267 n. 2.653) e anche rispetto a quello del 2.5% generalmente
applicato nel diritto di famiglia (op. cit., pag. 267 n. 2.654 e pag. 574 n.
5.165), ma si giustifica proprio nel caso particolare di contributi alimentari
per minorenni (op. cit., pag. 277 n. 2.676). Per il secondo periodo (dal 7° al
12° anno), con un contributo annuo di fr. 20 520.– e una durata di 10 anni il
fattore determinante è di 5.41 (9.29 ./. 3.88), onde un valore capitalizzato di
fr. 111 013.–. Per il terzo periodo (dal 13° al 16° anno), il contributo annuo
è di fr. 23 460.–, la durata 14 anni e il fattore è di 3.35 (12.64 ./. 9.29),
onde un valore di 78 591.–. Per l'ultimo periodo, il contributo annuo è di fr.
17 340.–, la durata 16 anni e il fattore 1.55 (14.24 ./. 12.69), per fr. 26
877.–. In definitiva, il valore litigioso ammonta perciò a complessivi fr. 294
469.–.
d) In
una causa il cui valore litigioso sia di fr. 294 469.– l'onorario “normale”
dell'avvocato è compreso tra il 5 e l'8% del valore stesso (art. 9 cpv. 1
TOA). Nella fattispecie la causa non si è rivelata particolarmente difficile o
complessa. L'aliquota del 6% appare quindi adeguata, sicché il patrocinatore dell'istante
avrebbe quindi potuto esporre, secondo tariffa, un onorario di fr. 17 668.–
(294 469 x 6%). Riducendo tale importo del 20% in virtù dell'art. 15 prima
frase TOA (conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di moderazione: sentenza
inc. 19.2002.18 del 22 ottobre 2002, consid. 7), l'onorario ad valorem
ammonterebbe così a fr. 14 135.–. Il problema è che tale mercede risulta già a
prima vista esorbitante per rapporto all'opera concretamente svolte dal patrocinatore.
Occorre quindi far capo all'art. 11 cpv. 1 TOA e applicare la nota formula.
Ora, per svolgere correttamente un mandato come quello in rassegna un avvocato
diligente avrebbe verosimilmente impiegato attorno alle 20 ore: 10 per gli
allegati, 5 per la partecipazione alle due udienze e il resto per le prestazioni
stragiudiziali (lettere, colloqui e telefonate). Ritenuta consona al grado di
difficoltà della pratica una tariffa oraria di fr. 250.–, l'onorario secondo il
tempo ammonterebbe di conseguenza a fr. 5000.–. In applicazione della formula
il compenso per la pratica in esame ammonta quindi a:
2
x 14 135 x 5000 = fr. 7385.– (arrotondati).
14 135 + 5000
Tenuto
conto che all'onorario andrebbero aggiunte le spese e l'IVA, l'indennità per
ripetibili di fr. 6000.– richiesta appare legittima. Limitata a fr. 1200.–, l'indennità
fissata dal Pretore riesce di conseguenza arbitraria.
- Con
l'appello l'istante sollecita una provvigione ad litem di
fr.
1000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ora,
l'obbligo di mantenimento comprende anche un'adeguata partecipazione ai costi
del processo (DTF 127 I 206 consid. 3d con riferimenti). Se non che, una
provvigione è destinata per sua natura – e così era già nel vecchio diritto del
divorzio (Bühler/ Spühler in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese
future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (come la stesura del
ricorso) o a rimediare esborsi già affrontati. L'appellante non pretende che
nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale principio. L'assegnazione di
congrue ripetibili rende quindi senza oggetto tanto la richiesta di provvigione
ad litem quanto la richiesta di assistenza giudiziaria. Nulla induce a
supporre, del resto, che l'appellato non sia in grado di versare l'indennità in
questione.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella
misura richiesta, ed esce vittorioso sulla decorrenza dell'obbligo, come pure
sull'ammontare delle ripetibili di prima sede. Appare equo pertanto porre a suo
carico un settimo dei costi del processo, mentre il resto va a carico del
convenuto, che gli rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte.
L'attribuzione di congrue ripetibili senza apparenti difficoltà d'incasso
rende, come si è appena spiegato, senza oggetto la richiesta di assistenza
giudiziaria introdotta dall'istante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2.1 __________ è tenuto a versare a __________ dal 15
luglio 2002, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo di
mantenimento per il figlio __________ di:
fr. 1675.– mensili fino al 29 agosto 2006,
fr. 1710.– mensili fino al 29 agosto 2012,
fr. 1955.– mensili fino al 29 agosto 2016 e
fr.
1445.– mensili fino alla maggiore età.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.– sono poste a carico del convenuto,
che rifonderà all'istante fr. 6000.– per ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 370.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
420.–
sono
posti per un settimo a carico dell'appellante e per il rimanente a
carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
III. La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ è dichiarata senza oggetto.
IV. Intimazione
a:
– avv. __________;
– avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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