AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.79
Data decisione, Autorità:
26.01.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.79
Lugano
26 gennaio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d’appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__.
(protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 5 maggio 2003 da
Contro
______________, ______
(rappresentata dal socio e gerente _PAT0;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 17 giugno 2003 presentato da __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 13 giugno 2003 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2003 la società
editrice __________ __________ ha pubblicato un libro intitolato __________ __________
__________, a firma di __________ __________,
con il sottotitolo «____________________________________________________________________________________________________________________________________________. __________ __________ __________
__________ __________,
__________». Il volume, allegato anche
al numero di maggio del periodico bimestrale __________,
consiste in un esposto su attività e vicende recenti che hanno coinvolto la piazza
finanziaria ticinese. A pag. 58 figura il seguente passaggio:
sulla scena ci rimane fino ai giorni nostri. Fino alla creazione e gestione del
Credito __________, l'oggetto misterioso
della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria
del faccendiere __________ __________ __________
in Ticino. Ma questa è storia da raccontare altrove.
B. Il
5 maggio 2003 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, che alla __________
__________ fosse ingiunto in via cautelare,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di sospendere la vendita, la distribuzione
e la diffusione del libro, con obbligo di ritirare l'opera da tutte le edicole
e librerie presso le quali era in vendita. Con decreto cautelare emanato senza
contraddittorio il 7 maggio 2003 il Pretore ha accolto la richiesta.
All'udienza del 16 maggio 2003, indetta per la discussione, la convenuta ha
proposto di respingere l'istanza, chiedendo di subordinare almeno il
provvedimento alla prestazione di una garanzia di fr. 10 000.–. Statuendo il 13
giugno 2003, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese con una
tassa di giustizia di fr. 800.– a carico di __________
__________, tenuto a rifondere alla
convenuta fr. 600.– per ripetibili.
C. Contro
il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 17
giugno 2003 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo,
l'accoglimento dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato.
Con decreto del 18 giugno 2003 l'ex presidente di questa Camera ha conferito
all'appello effetto sospensivo. Il 4 luglio 2003 la __________ __________ ha
chiesto di revocare l'effetto sospensivo o, se non altro, di condizionare il
suo mantenimento a una garanzia fr. 10 176.– mensili (riservato un eventuale
aumento) per tutta la durata della procedura. Nelle sue osservazioni del 24
agosto 2003 essa ha postulato poi la reiezione dell'appello, subordinatamente
l'ingiunzione a __________ __________ di fornire una garanzia di fr. 60
000.– a copertura del pregiudizio consecutivo alla mancata vendita del libro
per sei mesi. Il memoriale di osservazioni non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. La procedura per l'emanazione di
provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c CC è, salvo quanto dispone il
diritto federale (art. 28b e 28d CC), quella degli art. 376 segg.
CPC (Bucher, Personnes physiques
et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 172 n. 652). Il
termine per presentare osservazioni all'appello, non interrotto dalle ferie
giudiziarie (art. 384bis CPC), è dunque di dieci giorni (art. 314
CPC), come quello per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il plico contenente
l'appello, intimato per raccomandata l'11 luglio 2003, è stato ritirato dalla
convenuta il 14 luglio 2003 (osservazioni, punto 1). Consegnate alla posta il
25 agosto 2003, le osservazioni all'appello si rivelano quindi manifestamente
tardive (art. 131 cpv. 4 CPC) e come tali irricevibili.
-
Giusta
l'art. 28c cpv. 1 CC chi rende verosimile l'esistenza di una lesione
illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare
un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare
provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di impedire alla controparte un
determinato comportamento suscettibile di provocare la lesione. All'istante
incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo
severe – che il convenuto offende o sta per offendere la sua personalità con un
comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto a recare – ove non
neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la
legittimità del proprio comportamento (Bucher,
op. cit., pag. 165 nota 623; Riklin,
Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 219 nota 75 segg.; Tercier in: Medialex 1/95 pag. 29
seg.).
-
Il Pretore ha considerato che nella fattispecie un lettore medio,
situando il passaggio ove è menzionato l'istante «nel contesto più ampio di
quanto sta scritto alle pag. 57 e 58 del libro stesso, dove si parla in
sequenza dell'avv. __________ in
relazione a operazioni con personaggi del mondo arabo, del “fatidico 11 settembre
2001” (attacco terroristico alle Twin Towers di New York) della “Fratellanza
islamica”, di “misteriosi investimenti di fondamentalisti arabi in Iraq, nelle
repubbliche sovietiche dell'Asia centrale” e infine di __________ __________» può «costruire in prima
lettura una sequenza “Paesi arabi – Fratellanza islamica – Fondamentalisti
arabi – terrorismo – __________ __________ ”, sequenza che costituisce una
lesione della personalità dell'istante». Ciò non trova giustificazione, nemmeno nei
documenti prodotti dalla convenuta. Se non che, accertato come di fatto il
libro fosse già entrato in possesso di almeno 12 500 lettori, il Pretore è
giunto alla conclusione che, se «per l'istante vi è un danno, tale danno già si
è verificato, per cui lo stesso non può più essere qui ritenuto come
difficilmente riparabile e la funzione preventiva dei provvedimenti cautelari
di cui all'art. 28c cpv. 2 n. 1 CC è venuta meno». Donde, per finire, il
rigetto dell'istanza.
-
L'appellante
sostiene anzitutto che quanto si afferma nel libro circa i suoi rapporti con il
Credito __________ è assolutamente
falso, non avendo egli mai ricevuto denaro da quell'istituto né avendo egli
mai intrattenuto relazioni con persone fisiche o giuridiche riconducibili al
mondo islamico. Quanto al danno d'immagine che gli deriva da tale lesione
della personalità, esso sussiste imminente e attuale, poiché senza alcun
provvedimento coercitivo la convenuta rimetterebbe il libro in commercio. Egli
ricorda che la diffusione di un'opera può essere sospesa in via cautelare anche
se essa è già in atto e che il numero di copie già entrate in circolazione non
è un fattore di rilievo. A suo parere, inoltre, il danno derivante dalla
pubblicazione di una notizia fasulla e lesiva della personalità si rinnova
ogni qual volta tale notizia sia diffusa, sicché il divieto di divulgare
ulteriormente e l'ordine di ritirare l'opera dal mercato si rivela una misura
necessaria per impedire il ripetersi della lesione.
-
Nel suo memoriale inteso alla revoca dell'effetto sospensivo all'appello
(le osservazioni all'appello in sé, come detto, non sono ricevibili) la
convenuta obietta in sintesi che quando si parla di fondamentalismo islamico si
intende solo una corrente di «duri e puri», che in nessun punto del libro tale corrente è equiparata al
terrorismo, ma è anzi associata a una «coerenza etica positiva nelle operazioni
finanziarie». A suo parere, inoltre, la correlazione dell'istante con il
terrorismo islamico è puramente arbitraria. Per il resto, la convenuta
ribadisce che l'istante ha avuto importanti relazioni d'affari con il
vicepresidente del __________ __________, tant'è che la società __________– facente capo a __________ __________–
è stata fondata proprio da costui, il quale ha sottoscritto il 98% del capitale
ed è stato amministratore unico della ditta fino al novembre del 1991. In ogni
modo il danno che ridonderebbe all'istante nel caso in cui risultasse smentita
l'affermazione di quattro righe contenuta nel libro è – soggiunge la convenuta
– poco importante e potrà ancora essere riparata con una rettifica, con una
sentenza o tutt'al più con un versamento in denaro.
-
Vi
è lesione della personalità – in particolare – quando una persona è lesa nel
suo onore, ovvero nella considerazione morale o sociale di cui essa gode.
Determinante, per giudicare se una notizia è lesiva, è l'impressione suscitata
nel lettore medio dalla notizia stessa nel suo contesto globale (DTF 127 III
481 consid. 2b/aa, 126 III 209 consid. 3a in fine, 111 II 209 consid. 2). La
pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità sia in
relazione ai fatti sia per il loro apprezzamento (DTF 126 III 305 consid. 4b).
Una lesione dovuta all'allegazione di fatti inesatti è, di principio, illecita
(DTF 126 III 209 consid. 3a, 305 consid. 4b/aa), ma uno scritto va considerato
lesivo dei diritti della personalità se è viziato nei suoi tratti essenziali e
faccia sorgere nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona fisica cui si
riferisce, ponendola in una luce equivoca, oppure quando la reputazione di tale
persona venga sensibilmente sminuita (DTF 126 III 307 consid. 4b/aa, 111 II 209
consid. 4e in fine).
a) In
concreto è vero che nel libro __________
__________ l'operato dell'istante non è
associato al terrorismo islamico, né si afferma che il __________ __________
faccia parte di un sistema finanziario legato ad attività eversive. Nemmeno può
essere considerato lesivo della personalità il fatto che l'istante abbia avuto
relazioni finanziarie con il __________ __________, di cui __________ __________ era
vicepresidente (doc. 7), o che tale istituto bancario fosse legato alla
cosiddetta «finanza islamica». È indubbio altresì che non tutta la «finanza
islamica» possa essere associata ad attività terroristiche legate al fondamentalismo
arabo. Presi singolarmente, i passaggi del libro che accennano alla «finanza
islamica» e al «fondamentalismo arabo» possono anzi apparire senza particolari
riferimenti e non risultare correlati. Tuttavia, esaminando la pubblicazione
nel suo complesso, a un giudizio di apparenza – come quello che presiede
all'emanazione di provvedimenti cautelari – non è vero nemmeno che, come
pretende la convenuta, quando nel libro si parla di «finanza islamica» si
intendano solo «le persone di religione islamica legate agli ambienti
finanziari» o che il «fondamentalismo arabo» vada inteso solo come «una
corrente di duri e puri all'interno del vasto mondo islamico» (memoriale
citato, pag. 5).
b) Già
nella prefazione l'autore sostiene, tra l'altro, che il libro «vuole
significare che è proibito dimenticare certe cose: (…) l'__________ __________
__________ ha svolto (…) un ruolo
fondamentale per l'economia irachena e per l'intera finanza dell'estremismo
islamico» (doc. A, pag. 4). Il quarto capitolo del volume poi, quello in cui si
parla dell'istante, riferisce dei rapporti tra l'__________
__________ e __________ __________ o
altri esponenti iracheni, come pure dei motivi alla base dell'intervento sulla
scena internazionale dell'__________. __________ .
Certo, senza che si menzionino particolari legami tra la finanza e il
fondamentalismo islamico. Se non che, determinate persone e società evocate
solo per i loro rapporti con l'
__________ e suoi collaboratori sono
successivamente associate alla finanza islamica, al fondamentalismo islamico e
– per finire – al terrorismo.
c) __________ __________
__________, in particolare, è descritto
come un uomo d'affari kuwaitiano, leader della «____________________»
in Europa e creatore di una struttura parallela a quella di __________ __________
(pag. 33), consigliere di varie holding europee del gruppo finanziario turco , «che guida con il 51% delle azioni
uno dei colossi della finanza islamica negli Stati Uniti, la “ ” di New York» (pag. 40). Nel
tredicesimo capitolo, lo stesso __________
è poi indicato come uno dei presunti finanziatori occulti di __________ __________
__________ con la sua struttura __________ (pag. 165). Come «punta di diamante
della Fratellanza Islamica», egli è stato uno dei primi grandi organizzatori
della Hawala (sulla definizione: pag. 173 del libro), che da oltre
cinquant'anni costituisce il sistema per l'intero finanziamento delle strutture
segrete del fondamentalismo islamico (loc. cit.). Quanto alla «Fratellanza
Islamica» (movimento fondamentalista: pag. 34 del libro), essa ha creato banche
e istituti bancari praticando la «Sharia» e lo «__________a»
come strumenti economici su larga scala, ove la «Sharia» è la legge economica
islamica che vieta, ad esempio, di guadagnare denaro con interessi o di
finanziare opere religiose con denaro messo a disposizione da fonti estranee
all'Islam, mentre lo «Zakat» è la legge che impone a ogni islamico di fare
beneficenza (pag. 170 del libro). Leader della «Fratellanza Islamica» è __________ __________,
sospettato anch'egli di essere uno dei finanziatori occulti di Osama Bin Laden
(pag. 165 del libro).
d) Ancora
nel quarto capitolo si trova poi un accenno alla holding __________ __________.
di __________ (pag. 40), che diventerà
poi la banca __________ (pag. 51). Tale
istituto è definito successivamente la prima banca ufficiale della «Fratellanza
Islamica», destinata a raccogliere in tutto il mondo lo «Zakat» per sostenere,
tra l'altro, fazioni impegnate in una lotta terroristica per rovesciare regimi
«non simpatici» alla «Fratellanza Islamica» (pag. 176). Come detto, __________ __________
__________ è sospettato di finanziare Osama
Bin Laden per mezzo di questa rete (pag. 165). Inoltre la __________ __________
fonda con la __________ di __________ __________
__________ tutta una serie di filiali
(pag. 176). L'intera vicenda della società __________
di __________ __________ __________
(fondatore e gestore con __________ __________ della struttura finanziaria segreta
di Saddam Hussein in Ticino) è esposta al quarto capitolo. In tale intreccio di
società compare sulla scena l'avvocato __________
__________, legale della famiglia __________ __________,
la cui prematura morte nel 2002 ha impedito – secondo l'autore del libro – di
vedere per la prima volta «al di là del nero sipario che nasconde gli interessi
della finanza del fondamentalismo islamico in Ticino» (pag. 58). Nello stesso
capitolo si accenna altresì a una succursale della __________ di __________,
il cui direttore è __________ __________ __________
(pag. 53), accusato dagli americani di avere legami con __________ __________
(pag. 60) e di essere un prestanome di Osama Bin Laden (pag. 178).
e) Infine, sempre stando all'autore
del libro, dopo l'11 settembre 2001 parte delle strutture testé menzionate sono
finite nel mirino degli inquirenti di tutto il mondo, essendo sorto il sospetto
che «sia
il sistema __________ che i sistemi
costituiti da __________ __________ (presso l'avvocato __________ ),
da __________ (…) e da __________ __________
-. Attualmente 137 esemplari
del volume sono depositati in 15 librerie e pronti alla vendita (risposta
scritta del 16 maggio 2003, pag. 1; doc. 5 e 6). La lesione della personalità
rimane quindi attuale e concreta. E con la ridiffudione dell'opera l'offesa si
rinnoverebbe, sicché le conseguenze della lesione possono rivelarsi
considerevoli e, soprattutto, difficilmente riparabili (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, op. cit., nota
1123 a pag. 151; Bugnon, op.
cit., pag. 39). Del resto, ogni ulteriore lesione contribuisce ad
aggravare un danno, sia esso morale o finanziario (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, op. cit., nota
1122 a pag. 151; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 219 n. 644a). Poco importa che il libro sia già entrato in
possesso di almeno 12 712 lettori. Il diniego di misure provvisionali per il
solo fatto che in parte la lesione della personalità si sia già prodotta
avrebbe come conseguenza una protezione inefficace e illusoria. Scopo
dell'intervento cautelare è, con ogni evidenza, anche quello di evitare alla
vittima di trovarsi di fronte a un fatto compiuto (Tercier in: Medialex, op. cit., pag. 30).
Nelle
circostanze descritte l'interesse della convenuta a diffondere l'opera non può
dunque prevalere sull'interesse dell'istante a salvaguardare la propria
personalità. Per altro, il divieto cautelare di diffondere il libro è il solo
mezzo appropriato per evitare provvisoriamente ulteriori lesioni della
personalità e limitarne le conseguenze. La misura in questione appare dunque
proporzionata per rapporto all'importanza dell'offesa e non eccede lo scopo (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
op. cit., note 959 e 962 a pag. 131). Né è dato a divedere in che modo, in sede
provvisionale, potrebbe essere ordinata una rettifica. Ordinare alla convenuta
di inserire un'annotazione nelle restanti copie del libro significherebbe
essere certi che tale misura vada poi confermata nel merito (Barrelet, Droit de la communication, Berna
1998, pag. 408), il che in concreto non può dirsi scontato. Quanto al fatto di
poter riparare il torto morale con somme di denaro, esso non esclude
provvedimenti cautelari (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, op. cit., nota 1123 a pag. 151). Ne discende,
in ultima analisi, che l'appello riesce provvisto di buon diritto e che la
decisione impugnata va riformata di conseguenza. Conformemente all'art. 28e
cpv. 2 CC, comunque sia, occorre assegnare all'istante un termine di trenta
giorni per promuovere l'azione di merito.
-
La
convenuta chiede che nel caso in cui la domanda provvisionale sia accolta,
l'attore presti una garanzia di 10 000.–. Il Pretore, avendo respinto
l'istanza, ha dichiarato la richiesta di garanzia senza oggetto. Sulla subordinata
occorre dunque statuire in appello. Ora, secondo l'art. 28d cpv. 3 CC il
giudice può obbligare l'istante a prestare garanzia se il provvedimento
cautelare può causare un danno alla controparte. A tal fine il giudice valuta
tutte le circostanze, in particolare la natura della lesione, la personalità e
la situazione delle parti, come pure l'entità del pregiudizio che la misura
provvisionale può causare (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité op. cit., nota 1129 a pag. 152). Nella fattispecie,
contrariamente a quanto sostiene l'appellata, lo scapito che alla convenuta può
derivare dal provvedimento cautelare non consiste – come essa crede – nel
mancato incasso per la presumibile durata della causa. A parte il fatto che le
copie del libro in giacenza nelle librerie sono solo 137 (riassunto scritto del
16 maggio 2003, pag. 1, e doc. 5), il pregiudizio per il quale essa può
ottenere garanzia consiste invece nella perdita di guadagno dovuta al procrastinarsi
del divieto di vendita. Invano si cercherebbe negli atti un accenno all'ammontare
di un tale pregiudizio, né la convenuta prospetta l'impossibilità di vendere il
libro dopo l'eventuale estinzione del provvedimento cautelare. Mancando
qualsiasi dato al riguardo, non è possibile stimare il possibile danno, sicché
la richiesta di garanzia va respinta già per tale ragione.
-
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta della convenuta intesa
alla revoca dell'effetto sospensivo all'appello.
-
Gli
oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza
della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà all'istante
un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del ricorso impone la
corrispondente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima
sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il __________ impugnato è
cosi riformato:
-
A __________
__________ è ordinato di sospendere
immediatamente la vendita, distribuzione e la diffusione del libro __________, di __________
__________i, e di ritirare il libro da
tutte le edicole e le librerie presso le quali è stato posto in vendita.
-
A
è assegnato un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito.
La domanda di garanzia presentata dalla __________
__________ è respinta.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 500.–, la tassa di giustizia relativa
al decreto supercautelare e tutte le spese, da anticipare dall'istante, sono poste
a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 600.– per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico della __________ __________,
che rifonderà a __________ __________ fr. 1500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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