AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.62
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.62
Lugano,
28 maggio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con petizione del 1° aprile 2003 dal
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________,
(rappresentata dall'amministratore unico
__________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto del 9 aprile 2003 con cui il
Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 maggio 2003 presentato dalla __________ __________ __________
contro il decreto di stralcio emesso il
9
aprile 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________. __________ __________ ha intentato il 1° aprile
2003 un'azione negatoria davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città perché fosse vietato alla __________ __________ __________– sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di eseguire qualsiasi lavoro sulle di lui
particelle n. __________ e __________RFD di __________. In via cautelare egli
ha postulato l'emanazione della medesima diffida, chiedendo altresì che alla
convenuta fosse ingiunto – senza contraddittorio (e sempre sotto comminatoria
penale) – di abbandonare immediatamente le due particelle, previa esecuzione
delle necessarie opere di ripristino. Con ordinanza del 2 aprile 2003 il
Pretore ha impartito alla __________ __________ __________ un termine di 30
giorni per rispondere alla petizione e ha citato le parti all'udienza del 9
aprile 2003 per la discussione cautelare.
B. Il 4
aprile 2003 la __________ __________ __________, ritirato il plico raccomandato
della Pretura, ha comunicato al Pretore di avere concluso i lavori sulle
particelle n. __________e __________sin dal 2 aprile 2003 e di avere lasciato
definitivamente il cantiere quello stesso 2 aprile, sicché la petizione era
“superata dagli eventi”. __________ __________ ha sostenuto invece, in una
sua lettera al Pretore dell'8 aprile 2003, che i dipendenti della __________
__________ __________ avevano lasciato i luoghi solo nel pomeriggio del 4
aprile 2003, smontando e portando via le impalcature della ditta finanche
domenica 6 aprile 2003. Egli ha consentito quindi allo stralcio della causa, ma
ha sollecitato il versamento di ripetibili, data l'acquiescenza della convenuta.
C. Con
decreto del 9 aprile 2003 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli e ha
annullato l'udienza per la discussione cautelare. La tassa di giustizia di fr.
120.– e le spese di fr. 30.– sono state poste a carico della __________
__________ __________, tenuta a rifondere ad __________ __________ fr. 400.–
per ripetibili. Secondo il Pretore, “l'atteggiamento della convenuta, la quale
ha abbandonato la proprietà dell'attore venerdì 4 aprile 2003 e ha smontato i
ponteggi nella giornata di domenica 6 aprile 2003, può essere considerato
un'acquiescenza”.
D. Contro
il decreto di stralcio la __________ __________ __________ ha introdotto un
appello del 5 maggio 2003 per ottenere che la decisione sia riformata relativamente
alla data in cui essa ha lasciato i luoghi (il 2 aprile anziché il 4 o 6 aprile
2003), che gli oneri processuali di prima sede siano posti a carico di chi li
aveva anticipati e che i costi dell'appello siano addebitati all'attore, con
obbligo per quest'ultimo di rifonderle un'indennità a titolo di ripetibili.
L'appello non è stato intimato ad __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente
dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa
l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (Rep. 1999 pag.
247 consid. 1). Il giudicato sulle spese e le ripetibili, ancorché contenuto in
un decreto di stralcio, ha invece carattere autoritativo e può essere appellato
(Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia – come in concreto –
appellabile. Nella misura in cui la convenuta chiede che il decreto di stralcio
sia “riformato quanto alle date dell'intervento della __________ __________
__________ ”, l'appello in esame non è dunque ricevibile. A prescindere dal
fatto che nemmeno una sentenza di merito sarebbe impugnabile sui motivi (solo i
dispositivi sono suscettibili di passare in giudicato), la natura dichiarativa
del decreto di stralcio osta a qualsiasi impugnazione. Nella misura in cui la
convenuta censura per contro le spese e le ripetibili poste a suo carico dal
Pretore, l'appello è ricevibile. Tempestivo, su tal punto il ricorso può quindi
essere vagliato nel merito.
-
Nell'appello
la convenuta chiede che si disponga l'interrogatorio formale di due suoi operai
allo scopo di dimostrare che il cantiere di Minusio è stato effettivamente
chiuso il 2 aprile 2003. Per tacere del fatto che i due dipendenti potrebbero
essere sentiti solo come testimoni, una parte potendo instare soltanto per
l'interrogatorio formale dell'altra e non di terzi (art. 271 cpv. 1 CPC), in
appello nuovi mezzi di prova non sono proponibili (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Del resto, come si vedrà in appresso, ai fini dell'attuale giudizio ci si
dipartirà proprio dal presupposto che la convenuta abbia lasciato i luoghi il 2
aprile 2003. Escutere come testimoni i due collaboratori sarebbe quindi, in
ogni modo, superfluo.
-
L'appellante
ribadisce di avere lasciato definitivamente il cantiere di __________ già il 2
aprile 2003, di modo che la petizione avversaria era “inutile perché anche
tardiva (notificata dopo il 2 aprile 2003)” (appello, punto 4). A mente sua,
accertando che la ditta ha “abbandonato la proprietà dell'attore venerdì 4
aprile 2003 e (…) smontato i ponteggi nella giornata di domenica 6 aprile
2003”, il Pretore si è fondato su mere affermazioni della controparte, la
quale avrebbe riportato fatti non veri, inducendo il giudice stesso in errore
(appello, punto 5). Donde la richiesta di far sopportare le spese di primo
grado all'attore, cui vanno addebitati anche gli oneri e le ripetibili di
appello.
-
Non
a torto l'appellante si duole che il Pretore ha accertato i fatti credendo
unilateralmente all'attore. Che la convenuta abbia chiuso il cantiere di
__________ solo il 4 aprile 2003, in effetti, tornando poi a smontare e a
rimuovere le impalcature il 6 aprile successivo, risulta unicamente da quanto
l'attore medesimo ha allegato nella sua lettera al Pretore dell'8 aprile 2003.
Su tale lettera però la convenuta non ha avuto modo di esprimersi, avendone
ricevuto copia solo con il decreto di stralcio. Quanto al contenuto dello
scritto, esso è contestato nell'appello. L'unico fatto assodato, perché ammesso,
è pertanto quello che la convenuta ha lasciato i luoghi il 2 aprile 2003. Il
problema è di sapere se, ciò posto, il dispositivo sugli oneri processuali e le
ripetibili contenuto nel decreto di stralcio resista alla critica.
-
Chi
acquiesce nell'ambito di un processo civile va considerato, di massima, soccombente
(Rep. 1985 pag. 146 in alto). Deve quindi rifondere all'avversario – di regola
– le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante non contesta tale principio. Sostiene, come detto, che l'attore si
è rivolto invano al giudice, i luoghi essendo stati sgomberati sin dal 2 aprile
-
Così argomentando, essa dimentica tuttavia che l'attore ha promosso causa
già il 1° aprile 2003, quando il cantiere era ancora aperto. La consegna della
petizione con domanda di provvedimenti cautelari in Pretura ha creato infatti
litispendenza (art. 167 cpv. 1 CPC). Che poi la convenuta sia venuta a sapere
del processo solo il 4 aprile 2003, quando ha ritirato il plico della Pretura
contenente la petizione, la fissazione del termine per la risposta e la convocazione
all'udienza cautelare (intimate dal Pretore il 2 aprile 2003) nulla muta al
fatto che la causa fosse ormai avviata.
-
Rimane
la questione di sapere se possa essere ritenuto acquiescente chi ottemperi alle
pretese della controparte, pur non essendo ancora a conoscenza della causa. La
risposta è negativa, mal intravedendosi come potrebbe aderire all'azione avversaria
chi nemmeno conosce l'esistenza del processo. Un'acquiescenza presuppone
una scelta consapevole, non solo per l'addebito degli oneri processuali e delle
ripetibili che essa comporta, ma anche per la forza di giudicato correlata
allo stralcio della lite, almeno nel Cantone Ticino (art. 352 cpv. 1 in fine
CPC). Acquiescenza è quindi possibile solo ad avvenuta notifica della petizione
o dell'istanza (analogamente: Leuch/Marbach/Kellerhals/
Sterchi, Die ZPO für den Kanton Bern, 5ª edizione, n. 1c ad art. 207).
Se in concreto ci si diparte dall'unico fatto ammesso, ovvero che la convenuta
ha liberato i luoghi il 2 aprile 2003, nel caso in esame non può ravvisarsi
acquiescenza. Su questo punto l'opinione del Pretore non può quindi essere
condivisa. Ma nemmeno può essere condivisa l'opinione dell'appellante, per
vero affrettata, secondo cui in casi del genere i costi del processo e le
ripetibili rimangono a carico di chi li ha anticipati, ossia dell'attore.
-
Esclusa
l'ipotesi di un'acquiescenza, nella fattispecie la causa poteva essere stralciata
dai ruoli solo perché divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico
(art. 351 cpv. 1 CPC). Ora, dandosi caducità o carenza d'interesse giuridico,
si applica per analogia – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della
procedura civile federale (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A.,
consid. 6; del 1° giugno 1993 in re F., consid. 1 e 2; precetto menzionato
anche in: Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Quest'ultima norma
stabilisce che quando una lite diventa – appunto – priva d'oggetto o
d'interesse giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore
dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione
sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorre valutare
sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto la
petizione se la convenuta non avesse abbandonato i luoghi in pendenza di causa
(cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a).
-
Sulla
presumibile fondatezza dell'azione negatoria non giova dilungarsi, ove appena
si consideri che neppure l'appellante muove la benché minima contestazione al riguardo.
La convenuta non pretende infatti che la sua presenza sui luoghi fosse giustificata
per legge o per consenso del proprietario (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 288 n. 1036 segg.). Afferma bensì
di essere intervenuta su richiesta del conduttore dello stabile, __________
__________ (per altro notoriamente colpito da decreto di sfratto), ma non
pretende che questi agisse d'intesa con l'attore. Se la convenuta non avesse
chiuso il cantiere di sua iniziativa, perciò, l'azione sarebbe verosimilmente
stata accolta. Ne segue che, almeno nel risultato, a ragione il Pretore ha
posto gli oneri processuali e le ripetibili a carico della convenuta. Quanto
al relativo ammontare, l'appellante nulla eccepisce. La questione non deve
pertanto essere affrontata oltre.
-
Un
ulteriore criterio per il giudizio sulle spese e le ripetibili merita invece
approfondimento d'ufficio, trattandosi di una questione di diritto. Nel caso in
cui un convenuto adempia la prestazione richiesta prima di vedersi notificare
l'atto introduttivo della lite, è giusto verificare in effetti che l'attore non
abbia proceduto in giudizio con inutile precipitazione. A tal fine occorre
esaminare le circostanze che hanno indotto l'attore a rivolgersi al giudice.
Ora, nella petizione l'attore aveva spiegato di avere notato il mattino del 31
marzo 2003 un paio di operai della convenuta intenti a erigere sulla sua
proprietà impalcature e a eseguire opere da lui non commissionate. Per quanto
avesse tentato di allontanare i due anche con l'intervento della polizia
__________, costoro se n'erano andati solo alle ore 15.30, salvo tornare
l'indomani mattina. Il giorno stesso (__________2003) l'attore ha quindi introdotto
l'azione. L'indomani il Pretore ha impartito alla convenuta il termine di 30
giorni per rispondere alla petizione, citando le parti all'udienza per la
discussione cautelare. La convenuta ha ritirato la raccomandata il __________
-
I
fatti allegati dall'attore nella petizione non sono stati avversati dalla
convenuta, che ha rinunciato esplicitamente a formulare una risposta (lettera
al Pretore del 4 aprile 2003). L'appellante non pretende, in particolare, che
l'attore non avesse serio motivo per rivolgersi al giudice quel 1° aprile 2003.
È vero che l'attore non doveva necessariamente temere la costituzione di
un'ipoteca legale. Nel caso di opere ordinate dal conduttore, in effetti,
l'iscrizione del pegno avrebbe richiesto che la prestazione fornita
dall'artigiano o imprenditore fosse stata autorizzata dal proprietario (DTF 126
III 506 consid. 4; nota di Piotet
in: JdT 148/2000 I 173), ciò che non risulta in concreto. Resta il fatto che
l'attore non era tenuto ad accettare interventi edili indesiderati. La convenuta
medesima, per altro, non contesta né che l'attore fosse in diritto di esigere
lo sgombero della sua proprietà, né di essere rimasta sui luoghi il 31 marzo
2003 nonostante la diffida ad andarsene, né tanto meno di essere tornata a
__________ il mattino del 1° aprile 2003. Con il suo stesso comportamento essa
ha provocato perciò l'avvio della causa e, quand'anche il cantiere sia stato
chiuso il 2 aprile 2003, nulla muta al fatto che l'attore abbia dovuto adire
il giudice in buona fede per porre fine all'illecita situazione.
-
Ne
segue che, quantunque nella fattispecie la causa non fosse da stralciare per acquiescenza,
bensì per sopravvenuta carenza d'oggetto o mancanza d'interesse giuridico, nel
suo risultato il dispositivo sugli oneri e le ripetibili contenuto nel decreto
di stralcio merita conferma. La tassa di giustizia e le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono
ripetibili all'attore, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato
quindi costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante.
- Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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