AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.55
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2003.55
(rinvio TF)
Lugano
11 giugno
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____. (azione di
separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 17 aprile 2001 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 28 agosto 2001 con
cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il
28
agosto 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1945) e __________ __________ (1940) si sono sposati a __________
il __________ 1969. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come
ispettore __________ per __________ __________ __________ __________, la moglie
è anch'essa funzionaria dell'amministrazione __________. I coniugi vivono
separati dall'agosto del 2000, quando __________ __________ ha lasciato
l'abitazione coniugale, di cui è comproprietario con la moglie (particella n.
__________RFD di __________), per trasferirsi in un appartamento a __________.
Il 24 agosto 2000 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione per regolare la
loro “separazione di fatto per un periodo indeterminato”, concordando di
sospendere la vita in comune, di assegnare l'abitazione coniugale alla moglie,
di aumentare il mutuo ipotecario su quell'immobile di fr. 100 000.– per
saldare svariati debiti, di accantonare fr. 1750.– mensili ciascuno su un conto
presso la __________ __________ per la copertura degli interessi e
dell'ammortamento (autorizzandosi reciprocamente a chiedere la trattenuta di
quell'importo sul rispettivo stipendio in caso di mora), di adottare il regime
della separazione dei beni in seguito al quale il marito avrebbe ceduto alla
moglie la sua quota di un mezzo di comproprietà sull'abitazione (rimanendo
tuttavia debitore solidale per gli oneri ipotecari), di ripartire in ragione di
metà ciascuno l'eventuale eccedenza in caso di vendita di quella casa, di
attribuire mobilio e suppellettili in proprietà alla moglie (salvo alcuni beni
riservati al marito), in favore della quale è stato fissato un contributo
alimentare di fr. 325.– mensili. L'accordo contemplava inoltre la clausola seguente:
I coniugi convengono sin d'ora che quanto
stabilito con la presente convenzione varrà anche in caso di separazione o di divorzio.
B. L'indomani,
25 agosto 2000, i coniugi hanno adottato la separazione dei beni con atto
pubblico rogato dal notaio dott. __________ __________, stabilendo – in particolare
– che il marito avrebbe trasferito alla moglie con atto separato la sua quota
di un mezzo di comproprietà sul fondo n. __________, che la moglie avrebbe assunto
tutti i mutui ipotecari (il coniuge continuando tuttavia a risponderne
solidalmente nei confronti della banca), che il mobilio, la biancheria e le
suppellettili poste nell'abitazione erano riconosciuti di proprietà di lei.
Dall'ottobre del 2001 __________ __________, che da anni accusava problemi di
salute, è totalmente inabile al lavoro. Nel gennaio del 2001 il notaio ha
convocato i coniugi per la firma della compravendita mediante la quale il
marito avrebbe ceduto alla moglie la sua quota di un mezzo di comproprietà
immobiliare al prezzo di fr. 643 940.65, soluto mediante assunzione dei
debiti nei confronti della __________ __________. __________ __________ ha rifiutato
di sottoscrivere l'atto e ha interrotto il versamento degli importi pattuiti
nella convenzione. Il fondo risulta tuttora intestato in comproprietà dei
coniugi in ragione di un mezzo ciascuno.
C. Il
17 aprile 2001 __________ __________ ha promosso azione di separazione davanti
al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo, in ossequio alla convenzione
matrimoniale stipulata il 25 agosto 2000, il trapasso a suo nome della quota di
comproprietà (un mezzo) della particella n. __________ intestata al marito,
l'assunzione nei rapporti interni dei debiti ipotecari (il marito restando
solidalmente responsabile nei confronti della banca), l'assegnazione in
proprietà di mobilio, biancheria e suppellettili posti nell'abitazione
coniugale, il riparto a metà di un eventuale utile in caso di vendita
dell'immobile, oltre a un contributo alimentare indicizzato di fr. 2075.–
mensili con relativa trattenuta sul salario del coniuge. In via cautelare essa
ha postulato l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'abitazione
coniugale, un contributo di mantenimento di fr. 2075.– mensili e la trattenuta
di predetto importo dallo stipendio del marito.
D. All'udienza
del 3 maggio 2001, indetta per la discussione delle domande cautelari, il
marito ha aderito sia alla richiesta di vita separata sia all'assegnazione in
uso alla moglie dell'abitazione coniugale. Si è opposto invece alle altre
domande, contestando in particolare la validità delle due convenzioni firmate
nell'agosto del 2000 e facendo valere che, in seguito al perdurare della propria
inabilità lavorativa, il suo salario sarebbe presto stato ridotto del 20%.
Entrambe le parti hanno notificato prove. __________ __________ ha sollecitato,
nelle more istruttorie, il contributo di mantenimento in suo favore, cui il
marito si è opposto. Statuendo il 4 maggio 2001, il Pretore ha fissato un
contributo di mantenimento per lei di fr. 1500.– mensili dal 1° maggio 2001,
decretando la trattenuta dell'importo dallo stipendio del coniuge.
E. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno
prodotto un memoriale conclusivo. Nel suo allegato dell'8 agosto 2001
__________ __________ ha ribadito la richiesta di vita separata e di
attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, aumentando il contributo di
mantenimento rivendicato per sé a fr. 2100.– mensili fino al 31 maggio 2001 e a
fr. 2280.– dopo di allora (oltre alla trattenuta di salario per i predetti importi).
Con il suo memoriale del 9 agosto 2001 __________ __________ ha postulato a sua
volta l'autorizzazione a vivere separato e l'attribuzione dell'abitazione in
uso alla moglie (previa restituzione di svariati oggetti), opponendosi alle
altre richieste. Statuendo il 28 agosto 2001, il Pretore ha autorizzato la
sospensione della comunione domestica, ha attribuito l'abitazione coniugale
alla moglie (riconoscendo al marito il diritto di prelevare i suoi effetti
personali), ha fissato per quest'ultima un contributo di mantenimento di fr.
1614.70 mensili dal 1° maggio 2001 e ha ingiunto al datore di lavoro del marito
di trattenere l'importo dal salario, riversandolo alla moglie. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un quinto a carico dell'istante
e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr.
1500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 7
settembre 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio pretorile, alla moglie
sia rifiutato ogni contributo e che la richiesta di trattenuta di stipendio sia
respinta. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2001 __________ __________
propone di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con
sentenza del 30 ottobre 2002 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello e
ha stabilito il contributo di mantenimento per la moglie in fr. 1614.70 mensili
dal 1° maggio 2001 al 28 febbraio 2002 e in fr. 909.10 mensili dal 1° marzo
2002, adeguando di conseguenza la trattenuta di stipendio (inc.
..__________).
G. In
accoglimento di un ricorso di diritto pubblico proposto il 28 novembre 2002 da
__________ , il Tribunale federale ha annullato il 27 febbraio 2003
la sentenza di questa Camera (./). La motivazione
del giudizio è pervenuta il 5 maggio 2003. Ciò ha ripristinato la litispendenza
in seconda sede e rende necessaria l'emanazione di un nuovo pronunciato.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha dapprima accertato che al momento di firmare le due convenzioni il marito
non versava in uno stato psicologico tale da non comprenderne la portata, contrariamente
a quanto egli pretendeva, tant'è che in quel periodo egli era abile al lavoro e
aveva stipulato altri contratti, compreso l'acquisto di un terreno a Santo Domingo.
In realtà egli aveva sottoscritto liberamente le convenzioni, dopo avere partecipato
attivamente alla loro confezione, e ne aveva capito la portata, il rispettivo
contenuto essendo chiaro e completo. Se non che, per il primo giudice, la convenzione
del 24 agosto 2000 risultava manifestamente inadeguata e non poteva essere
omologata, prevedendo essa un onere alimentare sensibilmente superiore a quello
calcolato secondo il principio del riparto a metà dell'eccedenza. Per ragioni
di equità il Pretore ha considerato nondimeno l'impegno dei coniugi a onorare
in ragione di metà ciascuno il debito ipotecario che grava la casa di cui sono
comproprietari, stabilendo perciò che il marito corrisponda alla moglie, in
aggiunta al contributo alimentare, la metà degli interessi ipotecari che questa
riverserà alla banca.
Ciò
posto, il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 6823.–
netti e quello della moglie in fr. 5046.–. Egli ha quindi determinato il
fabbisogno minimo di lui in fr. 4984.85 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, quota degli interessi ipotecari fr. 1179.10,
premio della cassa malati fr. 497.60, locazione fr. 1200.–, assicurazioni fr.
18.15, imposte fr. 990.–) e quello di lei in fr. 4079.05 (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, quota degli interessi ipotecari fr. 1179.10,
premio della cassa malati fr. 285.70, spese di riscaldamento fr. 250.–, tassa
di canalizzazione fr. 21.95, assicurazioni fr. 152.30, imposte fr. 890.–, spese
professionali per l'automobile fr. 200.–). Dedotti i fabbisogni della famiglia
dall'insieme dei redditi, il primo giudice ha suddiviso a metà l'eccedenza di
fr. 2805.10, onde un contributo mensile per la moglie di fr. 435.60. A tale
importo egli ha poi aggiunto la quota di interessi ipotecari a carico del
marito (fr. 1179.10), per un onere complessivo di fr. 1614.70 mensili dal 1°
maggio 2001. Infine egli ha confermato la trattenuta di pari importo sullo
stipendio del convenuto, che aveva sospeso unilateralmente i versamenti.
- Nella
sentenza del 30 ottobre 2002 questa Camera aveva ritenuto che l'atteggiamento
contraddittorio del marito sulla sorte dell'abitazione coniugale giustificava
di assegnare alla moglie un termine transitorio di sei mesi per locare o
vendere lo stabile. La Camera ha ridotto inoltre l'onere di alloggio della
moglie – giudicato eccessivo per una persona sola – dal febbraio 2002, vale a
dire sei mesi dopo il momento in cui il marito aveva comunicato in modo chiaro
nel memoriale conclusivo del 9 agosto 2001 la sua volontà di non conservare la
proprietà immobiliare (sentenza citata, consid. 8d). Visto il giudizio del
Tribunale federale, tale termine deve essere riconsiderato, nel senso che la
Camera deve stabilire entro quale lasso di tempo la moglie deve prendere le sue
disposizioni sull'alloggio in questione. Quanto invece agli altri punti
dell'appello, si rinviano le parti alle motivazioni della sentenza 30 ottobre
2002, date per riprodotte. Ciò è il caso per la validità della convenzione sottoscritta
il 24 agosto 2000 (sentenza, consid. 3 a 5), per il reddito del marito (consid.
7), per l'ammontare del relativo fabbisogno minimo (consid. 10), per
l'ammontare di quello della moglie (consid. 9), per il metodo di calcolo del
contributo di mantenimento dovuto in pendenza di causa (consid. 11), per
l'entità del contributo di mantenimento dovuto dal marito alla moglie (consid.
- e per la diffida ai debitori (consid. 13).
-
Rimane da stabilire, nella fattispecie, il lasso di tempo adeguato
da concedere alla moglie affinché modifichi il proprio tenore di vita, in
particolare le spese per l'alloggio. Partendo dai criteri enunciati dal
Tribunale federale, tra i quali la prevedibilità del cambiamento (sentenza,
consid. 3.3.1), si può senz'altro affermare che al momento in cui ha inoltrato
le osservazioni all'appello, il 3 ottobre 2001, l'appellata era ben conscia che
l'atteggiamento del marito avrebbe comportato la vendita della casa
(osservazioni, pag. 11). Con l'emanazione della sentenza 30 ottobre 2002 essa
non doveva più avere alcun dubbio al riguardo, tanto che davanti al Tribunale
federale si è limitata a contestare l'effetto retroattivo del giudizio di
appello (ricorso di diritto pubblico del 28 novembre 2002, pag. 13). La
sentenza del Tribunale federale, infine, ha chiarito in modo definitivo che la
moglie deve ridurre il proprio tenore di vita abitativo. In simili circostanze
si può ritenere adeguato un termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza
del Tribunale federale, che ha sancito in modo definitivo la riduzione
dell'onere di alloggio della moglie (sul termine cfr. DTF 114 II 401 consid.
6b, in cui si trattava pure di una casa divenuta troppo onerosa per le finanze
coniugali). Le motivazioni della sentenza del Tribunale federale, come detto,
sono note a questa Camera dal 5 maggio 2003. Anche le parti hanno ricevuto tale
sentenza in quel mese. Il termine semestrale può dunque reputarsi decorrere dal
31 maggio 2003 e scadere il 30 novembre 2003. In parziale accoglimento
dell'appello del marito, di conseguenza, il contributo alimentare dovuto alla
moglie durante la causa di separazione ammonta a fr. 1614.70 fino al 30
novembre 2003 e a fr. 909.10 dal 1° dicembre 2003 (per i calcoli si veda il
consid. 12 della sentenza 30 ottobre 2002, alla quale si rinvia).
-
La
modifica della decorrenza del contributo alimentare impone di adeguare in modo
corrispondente, per quel che concerne la durata, l'ordine di trattenuta di
stipendio al datore di lavoro del marito.
-
Gli
oneri del giudizio odierno, adeguati all'impegno richiesto a questa Camera, seguono
il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene
una riduzione del contributo di mantenimento e il conseguente adeguamento
della trattenuta di salario, ma non nella misura richiesta e soltanto dal 1°
dicembre 2003. Appare equo pertanto addebitargli 9/10
degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata
indennità per ripetibili ridotte. L'esito del presente giudizio impone anche
una riforma del dispositivo sugli oneri di prima sede, che il Pretore ha addebitato
per un quinto all'attrice e per il resto al convenuto, condannato a rifondere
fr. 1600.– per ripetibili ridotte. Considerata la reciproca soccombenza, tutto
sommato si giustifica di suddividere anche in primo grado la tassa di giustizia
e le spese in ragione di 1/10 alla moglie e di 9/10
al marito, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 1700.– per ripetibili
ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:
-
__________ __________ è tenuto a versare a
__________ __________ un contributo di mantenimento anticipato di fr. 1614.70
mensili dal 1° maggio 2001 al 30 novembre 2003 e di fr. 909.10 mensili dal 1°
dicembre 2003.
-
È ordinato
all'Ufficio __________ stipendi e assicurazioni, __________, di trattenere
dallo stipendio di __________ __________ l'importo mensile di fr. 1614.70 fino
al 30 novembre 2003 e di fr. 909.10 dal 1° dicembre 2003 in poi, riversandolo a
__________ __________, __________, sul conto bancario sul quale essa già riceve
il proprio stipendio.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 120.–, da anticipare dall'attrice,
sono poste per 1/10
a carico di lei e per 9/10 a carico del convenuto, che rifonderà
all'attrice fr. 1700.– per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti per 1/10 a carico di __________ __________ e per il
resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. dott. __________ __________, __________;
– Ufficio
stipendi e assicurazioni, __________ __________ __________ e __________
(limitatamente al dispositivo n. I/5).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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