AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2003.51
Data decisione, Autorità:
03.11.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.51
Lugano
3 novembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..
(protezione della personalità: diritto di risposta) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 27 marzo 2003 dagli
__________ __________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________
__________. __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(rappresentata dal socio e gerente __________
__________, __________) e
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 15 aprile 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sul periodico bimestrale L'Inchiesta, pubblicato dalla
__________ __________ e di cui è redattore __________ __________, è apparso nel
numero di gennaio 2003, a firma di __________ , un articolo
intitolato “ __________ __________ __________ __________ __________ ”
nel quale figurava – tra l'altro – quanto segue:
Per
[__________] __________ il 2003 sarà un anno da ricordare grazie alle verifica
da parte della giustizia ticinese degli atti relativi al fallimento della
__________ __________. __________ spera che venga posta una pesante pietra
sugli inquietanti interrogativi rimasti aperti dopo la tragica morte, il
__________ 1993, del vicesindaco di __________ __________, __________
, titolare dell'omonima fiduciaria. __________ __________ non è un'
qualunque. Sia pure (forse) a titolo fiduciario, è comproprietaria della __________
__________ e della __________ di __________. Due società legate ad alcuni tra
gli episodi più oscuri e penosi della storia del Ticino degli ultimi 15 anni.
(…)
Allora il
24.5% della __________ è detenuto da società fiduciarie della famiglia __________
di , il 48.3% dall', il 22,6% dalla famiglia torinese degli
__________. Il rimanente 4.6% è gestito da __________ __________ e __________
__________. (…)
Nel maggio
1992 (…) viene creata una nuova società, la __________, con sede nello stesso
palazzo della . Il 99% delle azioni viene sottoscritto dalla
__________ -, la fiduciaria di __________ e __________. Lo 0.5% va a
__________ e lo 0,5% a __________ __________. Ma nel gennaio 1993 anche la
__________ è travolta da uno scandalo.
B. Il 22 gennaio 2003 gli avvocati __________ __________ e
__________ __________ hanno invitato L'Inchiesta a pubblicare la
risposta in appresso:
Gli __________ __________ __________ e __________ __________ non sono mai stati
azionisti, neppure a titolo fiduciario, delle seguenti società da voi citate:
Fiduciaria __________ __________, __________, __________ __________, __________
e __________ __________, __________, né hanno avuto un qualsivoglia interesse
commerciale ed economico nelle medesime.
Contrariamente a quanto da voi asserito, gli __________ __________ __________
e __________ __________ sono completamente estranei ed indifferenti agli
sviluppi della procedura fallimentare della Fiduciaria __________ __________
e/o di altre società appartenenti al gruppo __________, non sussistendo tra le
parti alcuna pendenza. Essi non sono neppure stati interpellati a qualsiasi
titolo dalle autorità che si sono occupate o si occupano ancora di detti
fallimenti che, da informazioni assunte, dovrebbero trovarsi in una fase
conclusiva e che sono ormai pendenti da diversi anni.
Gli __________ __________ __________ e __________ __________ non sono neppure
stati interpellati da qualsiasi autorità svizzera o estera circa presunti
procedimenti penali attinenti le attività della __________ __________ e della
__________ __________ e non rappresentano o hanno rappresentato, neppure come
legali, gli interessi di tali società o delle persone fisiche eventualmente
coinvolte in tali eventuali procedimenti.
Per i motivi anzidetti essi ritengono non solo inesatte ma fuorvianti le affermazioni
apparse nell'articolo in questione, poiché riferite ad eventi che, veri o
inesatti che siano, non hanno alcuna relazione con l'attività professionale da
loro svolta.
L'editore dell'Inchiesta non ha accettato di riprodurre il
testo così com'era formulato.
C. Il
27 marzo 2003 gli __________ __________ __________ e __________ __________
hanno introdotto nei confronti della __________ __________ e di __________
__________ un'istanza davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
chiedendo che l'editrice fosse condannata a pubblicare sul numero successivo
dell'Inchiesta lo scritto appena citato con la menzione che la
pubblicazione avveniva su ordine del tribunale. All'udienza del 9 aprile 2003
la __________ __________, pur non opponendosi di per sé alla pubblicazione di
una risposta, ha postulato il rigetto dell'istanza. __________ __________ non
si è costituito in giudizio. Al dibattimento finale, che ha avuto luogo seduta
stante, le parti si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo con sentenza
del 15 aprile 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore,
accertata la carente legittimazione passiva di __________ __________, ha parzialmente
accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato la pubblicazione (modificata) dei
primi tre paragrafi del testo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
D. Contro
la sentenza predetta è insorta la __________ __________ con un appello del 26
aprile 2003 nel quale chiede che, nella misura in cui le modifiche al testo dovessero
rivelarsi eccessive, l'istanza sia respinta o, quanto meno, che gli oneri processuali
siano posti a carico degli istanti e le sia assegnata un'indennità per ripetibili
“da stabilire dal tribunale”, riformando di conseguenza il giudizio impugnato.
Nelle loro osservazioni del 27 maggio 2003 gli __________ __________ __________
e __________ __________ propongono di rigettare l'appello e di confermare la sentenza
impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante sostiene che, avendo essa accettato il diritto di risposta
nel suo principio, il primo giudice non poteva modificare il testo presentato
dagli istanti imponendole la pubblicazione di uno scritto diverso. Essa ritiene
inoltre che sia ingiusto addebitarle la metà degli oneri processuali poiché,
oltre a comportarsi correttamente, le è stata ingiunta la pubblicazione di una
risposta difforme da quella proposta. Nelle circostanze descritte la tassa di
giustizia e le spese andrebbero poste a carico degli istanti e le andrebbe
riconosciuta un'adeguata indennità per ripetibili.
-
Nella
fattispecie gli istanti hanno promosso causa non perché la società editrice rifiutasse
la pubblicazione di una risposta, ma perché a giudizio di essa il testo non era
conforme alle esigenze di legge (doc. H e M). Ora, chi è direttamente toccato
nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione
sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha
il diritto di rispondere con la propria esposizione dei fatti (art. 28g
cpv. 1 CC). Qualora l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisca
l'esercizio del diritto di risposta, rifiuti la risposta o non la diffonda
correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice (art. 28l cpv. 1
CC). Questi può accogliere l'istanza anche solo in parte, nel senso che può modificare
il testo da pubblicare, purché si limiti a radiare o a condensare determinati
passi, eventualmente ad apportare completazioni minori, senza però alterare né
riformulare il contenuto della risposta (DTF 122 III 211 consid. 2a; sentenza
del Tribunale federale 5C.69/2001 del 26 aprile 2001, consid. 6a; Schwaibold in Basler Kommentar, ZGB, 2ª
edizione, n. 9 ad art. 28l CC con richiami di dottrina e giurisprudenza; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurigo 1984, pag. 218, n. 1645; Bänninger,
Die Gegendarstellung in der Praxis, tesi, Zurigo 1998, pag. 283).
-
In
concreto il Segretario assessore ha mantenuto invariato il primo paragrafo del
testo proposto, aggiungendo però il passaggio “all'atto di costituzione della
__________ __________, __________, l'avv. __________ ha sottoscritto 1 (una)
azione a mero titolo fiduciario”. Dal secondo paragrafo egli ha espunto invece
le frasi “... e/o di altre società appartenenti al gruppo __________, non
sussistendo tra le parti alcuna pendenza” e “... che, da informazioni assunte,
dovrebbero trovarsi in una fase conclusiva e che sono ormai pendenti da diversi
anni”. Dal terzo paragrafo egli ha eliminato inoltre la locuzione “e non rappresentano
o hanno rappresentato, neppure come legali, gli interessi di tali società o
delle persone fisiche eventualmente coinvolte in tali eventuali procedimenti”.
Il quarto paragrafo, infine, è stato interamente stralciato. Ciò posto, il
primo giudice non ha proceduto a una rielaborazione del testo, né ha
rimaneggiato lo scritto in maniera importante, né ha riassunto alcunché, né ha
introdotto elementi che non figurassero nell'originale. Il suo intervento
redazionale non ha quindi alterato il contenuto di quanto proposto, rimasto
sostanzialmente immutato. Del resto sarebbe urtante rifiutare un diritto di
risposta solo perché il testo debba essere adattato su pochi punti (DTF 117 II
4 consid. 2 bb). Al proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
-
L'appellante
contesta anche l'addebito della metà degli oneri processuali e la compensazione
delle ripetibili. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare nondimeno che
nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice
fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). L'ammontare degli
importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili,
come pure l'eventuale riparto di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC
(in caso di reciproca soccombenza o di “altri giusti motivi”), può quindi
essere censurato solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. Per
di più, il giudice chiamato a statuire sulle spese e le ripetibili nel quadro dell'art.
28l CC deve tenere conto non solo della misura in cui il testo litigioso
sia stato – per finire – approvato o respinto (valutando il grado di soccombenza
delle parti), ma anche del comportamento tenuto dall'“impresa responsabile del
mezzo di comunicazione” prima della causa. L'istante che veda approvare la sua
risposta nella misura in cui l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione
già fosse disposta a pubblicarla, per esempio, va considerato soccombente (Schwaibold, op. cit., n. 15 in fine ad art.
28l CC con citazioni). In tali casi, di conseguenza, l'editore va esente
da spese.
a) Davanti al Segretario assessore la società editrice ha avuto
causa parzialmente vinta – come si è visto – per quanto riguardava i primi tre
paragrafi del testo, che sono stati modificati, e causa interamente vinta per
quel che era del quarto paragrafo, come pure sulla richiesta della controparte
intesa a ottenere che la pubblicazione avvenisse per esplicita ingiunzione
giudiziaria. Sotto questo profilo la suddivisione delle spese a metà e la
compensazione delle ripetibili decisa dal Segretario assessore potrebbe anche
sembrare favorevole agli istanti. In realtà si è appena spiegato che il
giudizio sulle spese e le ripetibili non dipende solo dall'esito del processo,
ma anche dal comportamento tenuto dall'impresa responsabile del mezzo di
comunicazione prima della causa. E la convenuta, nel riassunto scritto
prodotto all'udienza del 9 aprile 2003, si opponeva alla pubblicazione di tutto
il testo della risposta (si vedano anche i doc. H e M). Per vincere la resistenza
dell'impresa, in altri termini, gli istanti hanno dovuto far capo al giudice.
Se si tiene conto anche di ciò, a un giudizio d'insieme la ripartizione a metà
delle spese e la compensazione delle ripetibili non denotano quindi alcun eccesso
né, tanto meno, il benché minimo abuso del potere d'apprezzamento.
b) Si aggiunga che la richiesta dell'appellante volta a ricevere
un'indennità per ripetibili sarebbe finanche irricevibile. La giurisprudenza ha
già avuto modo di rammentare, in effetti, che dandosi contestazioni pecuniarie
un appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le
sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente,
sul piano federale: Poudret, op.
cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). L'indennità per
ripetibili non sfugge a tale regola (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, ip. cit., n. 10 ad art. 309). Anche ove un
Pretore compensi le ripetibili, l'appellante che contesta tale compensazione
deve indicare qual è l'indennità da lui rivendicata (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 309 CPC). Rimettersi
al giudizio del Tribunale di appello non basta. Del tutto carente, su questo
punto l'appello sarebbe in ogni modo sfuggito a qualsiasi esame (art. 309 cpv.
2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alle controparti, munite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà agli istanti
fr. 800.–
complessivi per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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