Appeals withdrawn; case struck from docket; costs allocated by agreement

11.2003.48Altro tribunale23 dic 2004Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with two family-law appeals against a judgment on protective measures for the marital union. After the parties concluded a divorce agreement and the divorce judgment entered into force, each party withdrew its own appeal. The court took note of both withdrawals, struck both appeals from the docket, and followed the parties’ agreement on costs: each appellant bore the costs of its own appeal, with no compensation for party costs. The justice fee was reduced because the proceedings ended without a judgment.

Massima Omnilex

Art. 352 cpv. 2 CPC; withdrawal of an appeal and striking from the docket; Art. 21 LTG; costs where proceedings end without judgment. The desistance of a party terminates the dispute and entails removal of the cause from the roll. As a rule, the court follows the parties’ agreed allocation of costs and party compensation; however, where the proceedings end without a judgment, the justice fee must be appropriately reduced. In the absence of special reasons, there is no ground to depart from the parties’ stipulation on costs and ripetibili (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.48

Data decisione, Autorità: 23.12.2004, ICCA

Titolo: ritiro dell'appello e stralcio della causa - Pattuizione delle parti circa la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili - Fine di un processo senza sentenza

Incarto n. 11.2003.48

Lugano 23 dicembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2001.159 e DI.2002.141 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promosse con istanze del

5 settembre 2001 e dell'8 luglio 2002 dall'

AP 1, (patrocinato dall'avv. )

contro

AO 1 (patrocinata dall' RA 1 )

e nella causa DI.2001.172 (protezione dell'unione coniugale) promossa con istanza del 25 settembre 2001 dalla moglie nei confronti del marito;

premesso che con giudizio unico del 9 aprile 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, statuendo su istanze di misure a protezione dell'unione coniugale promosse il 5 settembre 2001 e l'8 luglio 2002 da AP 1 (1958), come pure il 25 settembre 2001 da AO 1 (1961), ha fissato il contributo alimentare in favore della moglie e dei figli V__________ e Z__________ (entrambi nati il 25 marzo 1996), oltre alla partecipazione dei genitori alle eventuali spese straordinarie per questi ultimi;

ricordato che contro la citata sentenza è insorta il 18 aprile 2003 AO 1 e il 24 aprile successivo AP 1, entrambi postulando per altro la reiezione dell'appello avversario;

preso atto che il 24 agosto 2004 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere le procedure di appello, le parti avendo firmato il 19 agosto 2004 un accordo sulle conseguenze del divorzio e prospettando così l'introduzione di una richiesta di divorzio comune a norma dell'art. 111 CC;

considerato che il 15 dicembre 2004 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuta pronuncia del divorzio da parte del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e la contestuale omologazione della convenzione;

constatato che nel medesimo scritto AO 1 dichiara di ritirare il proprio appello e propone di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

appurato che la sentenza di divorzio è passata in giudicato il 24 novembre 2004, come risulta dal timbro apposto il 3 dicembre 2004 dal Segretario assessore in calce alla seconda pagina;

accertato che il 20 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto a sua volta lo stralcio del proprio appello, formulando circa gli oneri processuali e le ripetibili analoga richiesta a quella dell'ex moglie;

rammentato che al punto 4.2 della convenzione sugli effetti del divorzio le parti hanno pattuito appunto il ritiro dei vicendevoli appelli una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, con “spese e tasse a chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello 18 aprile 2003 introdotto da AO 1 La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Si prende atto del ritiro dell'appello 24 aprile 2003 introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

appeal withdrawalstriking from docketcost allocationparty agreementfamily lawproceedings without judgment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether AO 1's appeal should be noted as withdrawn and the case struck from the docket.

Decisione estratta

Yes. The withdrawal terminated the dispute, so the appeal was removed from the docket.

Motivazione estratta

A party's withdrawal ends the litigation; in such circumstances the court strikes the case from the docket under Art. 352 cpv. 2 CPC.

Questione giuridica chiave

How to allocate court fees, expenses, and party costs after the withdrawal of AO 1's appeal.

Decisione estratta

The costs were allocated according to the parties' agreement: costs to the party that advanced them, with no party compensation; the court fee was reduced because the case ended without judgment.

Motivazione estratta

There was no reason to depart from the parties' stipulation on costs and compensation, and the justice fee had to be reduced because the proceedings ended without a judgment under Art. 21 LTG.

Questione giuridica chiave

Whether AP 1's appeal should be noted as withdrawn and the case struck from the docket.

Decisione estratta

Yes. AP 1's withdrawal likewise terminated the dispute and the appeal was struck from the docket.

Motivazione estratta

The same principle of withdrawal ending the dispute applies to AP 1's appeal.

Questione giuridica chiave

How to allocate court fees, expenses, and party costs after the withdrawal of AP 1's appeal.

Decisione estratta

The costs were allocated according to the same agreement, with no party compensation and a reduced justice fee.

Motivazione estratta

The parties had agreed to the same cost regime, and the court saw no reason to deviate from it.

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