Appeal against extension of inheritance inventory deadline inadmissible

11.2003.44Altro tribunale5 mag 2003Inadmissible

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Sintesi Omnilex

Two heirs appealed a Bellinzona probate order that had granted the notary a further extension until 31 May 2003 to complete the inheritance inventory. The Court of Appeal held that the challenged decision was a procedural ordinance regulating the conduct of the proceedings and, under Ticino CPC, such ordinances are not appealable. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. The request for suspensive effect became moot. The appellants were ordered to pay CHF 150 in costs jointly and severally, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 286 CPC; art. 95 cpv. 1 CPC; appealability of procedural ordinances in inheritance-inventory proceedings: an order extending a time limit for the completion of the inventory is a procedural case-management measure and, as an ordinance, is not subject to appeal or any other ordinary remedy. Where the impugned act is inadmissible as a remedy, the appellate court may decide in simplified procedure (art. 313bis CPC). Costs follow defeat; no party compensation is due absent service of the appeal and absent presumable expense.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.44

Data decisione, Autorità: 05.05.2003, ICCA

Incarto n.: 11.2003.44

Lugano 5 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

visto l'appello del 9 aprile 2003 presentato da


__________, __________, e


__________, __________ (rappresentata dal tutore __________ __________, __________, entrambe patrocinate dall'avv. __________ __________ __________, __________)

contro l'ordinanza del 3 aprile 2003 con cui il Pretore del Distret­to di Bellinzona ha concesso al notaio __________ __________ una proro­ga fino al 31 maggio 2003 per chiudere l'inventario dell'eredità lasciata da __________ __________ __________ (1942–2002) nella procedura per beneficio d'inventario promossa con istanza del 3 ottobre 2002 dalla vedova

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 9 aprile 2003 da __________ __________ e __________ __________ contro l'ordinanza emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona il 3 aprile 2003;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ __________ (1942), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il __________ 2002. Suoi eredi legittimi sono la moglie __________ __________ __________ (1939) con le di lui sorelle __________ __________ e __________ __________. __________ __________ __________ ha chiesto il 3 ottobre 2002 __________ beneficio d'inventario. Statuendo il 7 ottobre 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l'istanza e ha designato come notaio l'avv. __________ __________ di __________, fissandogli un termine fino al 15 dicembre 2002 per la con­fezione dell'inventario.

B. In esito alla grida per la formazione dell'inventario sono state notificate al Pretore numerose pretese. Il notaio ha chiesto il 10 dicembre 2002 una proroga per la chiusura dell'inventario, che il Pretore ha concesso fino al 31 gennaio 2003. Il termine è poi stato prorogato, sempre su istanza del notaio, dapprima al 28 febbraio 2003, poi al 31 marzo 2003 e infine, con ordinanza del 3 aprile 2003, al 31 maggio 2003.

C. Contro la decisione appena citata __________ __________ e __________ __________ hanno presentato un appello del 9 aprile 2003 in cui propongono che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la proroga del termine sia annullata e il giudizio del Pretore riformato di con­seguenza. L'appello non è stato intimato a __________ __________ __________.

Considerando

in diritto: 1. L'appellante __________ __________ si è costituita in appello rappresentata dal tutore __________ __________. La legittimazione del rappresentante di una parte è un presupposto processuale che va verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC; Rep. 1994 pag. 372). L'autorizzazione a stare in lite (art. 421 n. 8 CC) è stata concessa dalla Commissione tutoria regionale 14 con risoluzione 9 aprile 2003, trasmessa alla Camera dalla pretura di Bellinzona il 23 aprile 2003.

  1. L'art. 581 cpv. 1 CC stabilisce che l'inventario dell'eredità è compilato dall'autorità competente secondo il diritto cantonale. Il Codice civile non prevede un termine fisso, come nel caso dell'erede chiamato a decidere se accetti l'eredità (art. 587 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino l'inventario è allestito nelle forme previste dagli art. 466 segg. CPC, cui rinvia l'art. 474 cpv. 1 CPC. Il Pretore designa allo scopo un notaio (art. 466 cpv. 1 CPC), cui impartisce un termine, che può essere prorogato se le circostanze lo richiedono (art. 466 cpv. 3 CPC).

  2. Nel Cantone Ticino l'atto con cui il giudice proroga un termine è un'ordinanza (art. 130 cpv. 2 CPC), trattandosi di una misura che disciplina il procedimento (art. 94 cpv. 1 CPC). La decisione impugnata è per altro designata chiaramente come tale. Ora, le ordinanze, emanate giusta l'art. 286 CPC, non sono appellabili, né possono essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che l'appello in rassegna, improponibile, può essere deciso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC. L'emanazione del giudizio odierno rende per altro senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.

  3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza delle appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili all'istante, alla quale l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico delle appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________. __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

inheritance inventoryappealabilityprocedural ordinancedeadline extensioninadmissibilitycourt costsguardianship authorization

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the order extending the inventory deadline was admissible

Decisione estratta

The order was a procedural ordinance on case management and, under Ticino CPC, ordinances are not appealable by any legal remedy.

Motivazione estratta

The extension of a deadline for the inventory is a procedural measure; the challenged decision is expressly an ordinance. Because ordinances under art. 286 CPC are not subject to appeal or any other remedy, the appeal is inadmissible and can be decided in simplified procedure.

Questione giuridica chiave

Costs and party compensation

Decisione estratta

The appellants bear the procedural costs jointly and severally; no party compensation is awarded because the appeal was not served on the other side and caused no presumable expenses.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful appellants. Since the appeal was not intimated to the widow, no compensable costs were incurred by her.

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