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Numero d'incarto:
11.2003.44
Data decisione, Autorità:
05.05.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2003.44
Lugano
5 maggio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
visto l'appello del 9 aprile 2003 presentato da
__________, __________, e
__________, __________
(rappresentata
dal tutore __________ __________, __________,
entrambe patrocinate dall'avv. __________
__________ __________, __________)
contro l'ordinanza del 3 aprile 2003 con
cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha concesso al notaio __________
__________ una proroga fino al 31 maggio 2003 per chiudere l'inventario dell'eredità
lasciata da __________ __________ __________ (1942–2002) nella procedura per
beneficio d'inventario promossa con istanza del 3 ottobre 2002 dalla vedova
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________
__________. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 9 aprile 2003 da __________ __________ e __________
__________ contro l'ordinanza emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona il
3 aprile 2003;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1942), domiciliato a
__________, è deceduto a __________ il __________ 2002. Suoi eredi legittimi
sono la moglie __________ __________ __________ (1939) con le di lui sorelle
__________ __________ e __________ __________. __________ __________ __________
ha chiesto il 3 ottobre 2002 __________ beneficio d'inventario. Statuendo il 7
ottobre 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l'istanza e ha
designato come notaio l'avv. __________ __________ di __________, fissandogli
un termine fino al 15 dicembre 2002 per la confezione dell'inventario.
B. In
esito alla grida per la formazione dell'inventario sono state notificate al
Pretore numerose pretese. Il notaio ha chiesto il 10 dicembre 2002 una proroga
per la chiusura dell'inventario, che il Pretore ha concesso fino al 31 gennaio
2003. Il termine è poi stato prorogato, sempre su istanza del notaio, dapprima
al 28 febbraio 2003, poi al 31 marzo 2003 e infine, con ordinanza del 3 aprile
2003, al 31 maggio 2003.
C. Contro
la decisione appena citata __________ __________ e __________ __________ hanno
presentato un appello del 9 aprile 2003 in cui propongono che, conferito al
ricorso effetto sospensivo, la proroga del termine sia annullata e il giudizio
del Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato a
__________ __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante
__________ __________ si è costituita in appello rappresentata dal tutore
__________ __________. La legittimazione del rappresentante di una parte è un
presupposto processuale che va verificato d'ufficio in ogni stadio di causa
(art. 97 n. 4 CPC; Rep. 1994 pag. 372). L'autorizzazione a stare in lite (art.
421 n. 8 CC) è stata concessa dalla Commissione tutoria regionale 14 con
risoluzione 9 aprile 2003, trasmessa alla Camera dalla pretura di Bellinzona il
23 aprile 2003.
-
L'art.
581 cpv. 1 CC stabilisce che l'inventario dell'eredità è compilato dall'autorità
competente secondo il diritto cantonale. Il Codice civile non prevede un
termine fisso, come nel caso dell'erede chiamato a decidere se accetti
l'eredità (art. 587 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino l'inventario è allestito
nelle forme previste dagli art. 466 segg. CPC, cui rinvia l'art. 474 cpv. 1
CPC. Il Pretore designa allo scopo un notaio (art. 466 cpv. 1 CPC), cui impartisce
un termine, che può essere prorogato se le circostanze lo richiedono (art. 466
cpv. 3 CPC).
-
Nel
Cantone Ticino l'atto con cui il giudice proroga un termine è un'ordinanza
(art. 130 cpv. 2 CPC), trattandosi di una misura che disciplina il procedimento
(art. 94 cpv. 1 CPC). La decisione impugnata è per altro designata chiaramente
come tale. Ora, le ordinanze, emanate giusta l'art. 286 CPC, non sono
appellabili, né possono essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico
(art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che l'appello in rassegna, improponibile, può
essere deciso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC. L'emanazione
del giudizio odierno rende per altro senza oggetto la richiesta di effetto
sospensivo.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza delle appellanti (art. 148 cpv. 1
CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili all'istante, alla quale l'appello
non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________. __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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