Appeal inadmissible against supercautelary maintenance order

11.2003.42Altro tribunale15 apr 2003Inadmissible

Sintesi

The wife obtained a supercautelary provisional maintenance order of CHF 5,000 per month from the Pretore in a marital-protection proceeding. The husband appealed, seeking a reduction, and requested suspensive effect. The Court of Appeal held that such an appeal is not admissible because the challenged order was issued before any final contradictory hearing; the legal notion of contradictorio requires the final hearing after evidence or refusal of evidence. The order was expressly provisional and awaited later validation. The suspensive-effect request became moot. The appeal was declared inadmissible, with costs charged to the appellant and no party compensation awarded to the wife.

Regest

Art. 382 cpv. 1 CPC; appealability of supercautelary interim measures in proceedings for protection of the marital union: appeals lie only after the contradictorio. The term contradictorio denotes the final hearing held after completion of evidence or after refusal of the evidence offered; a mere preliminary or interlocutory discussion does not suffice. An order expressly rendered 'in the meantime of the investigation' remains a provisional measure awaiting later validation and is therefore not yet open to appeal. Where the appeal is inadmissible, any request for suspensive effect becomes moot; costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC, while party compensation may be denied if the respondent was not summoned and incurred no foreseeable costs.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.42

Data decisione, Autorità: 15.04.2003, ICCA

Incarto n. 11.2003.42

Lugano, 15 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 dicembre 2002 da

__________ __________, nata __________, ora in __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto cautelare del 24 marzo 2003 con cui il Pretore ha condanna­to __________ __________ a versare un contributo alimentare provvisionale per la moglie;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il

24 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-

ne 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 2 dicembre 2002 __________ __________, nata B__________llani (1952), si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando la condanna del marito __________ __________ (1947) al versamento di un contributo ali­mentare di fr. 15 000.– mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2002 e alla produzione di tutta una serie di documenti;

che in via provvisionale essa ha sollecitato lo stanziamento del contributo alimentare con effetto immediato;

che all'udienza del 3 dicembre 2002, indetta per la discussione dell'istanza e della domanda provvisionale, __________ __________ ha confermato le sue richieste e ha offerto varie prove, non contestate dal convenuto, il quale si è limitato a sostenere di non avere i mezzi per erogare l'importo in questione;

che con decreto emanato il 24 marzo 2003 “in via supercautelare nelle more istruttorie” il Pretore ha obbligato __________ __________ a corrispondere alla moglie fr. 5000.– mensili a titolo di contributo alimentare provvisionale, senza riscuotere tassa di giustizia o spese;

che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il

4 aprile 2003 con un appello per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la riduzione del contributo a

fr. 2500.– mensili;

che l'appello non è stato intimato all'istante;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);

che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);

che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – co­me “su­percau­telare nelle more istruttorie”;

che, del resto, la nozione di decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” lascia intendere senza equivoco come, per finire, il giudice debba ancora adottare un decreto cautelare “di convalida” (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907, esclusa la nota 908);

che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;

che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;

che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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