AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2003.35
Data decisione, Autorità:
02.06.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.35
Lugano
2 giugno 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.228 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 22 dicembre 1998 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 2)
contro
AP 1
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 14 marzo 2003 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa il
26 febbraio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 18 marzo 2003 presentato da AP 2 contro la
medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
2 è proprietaria della particella n. 175 RFD di __________ (4108 m²), sulla quale
sorge un'abitazione (“villa __________”). Il fondo confine a est con la
particella n. 793 (1310 m²), a nord con la particella n. 794 (4724 m²) e a
nord-est con la particella n. 795 (6892 m²), appartenenti alla stessa AP 2, a AO
1, ad CO 1 e a AP 1, membri della comunione ereditaria fu __________. Fino al
frazionamento, intervenuto il 7 febbraio 1983, tali fondi formavano un tutt'uno
con la particella n. 175. L'accesso veicolare a quest'ultima proprietà avviene
dalla strada cantonale __________, da cui si diparte un acciottolato in
granito (subalterno f) che lambisce il fondo n. 793 per raggiungere
l'autorimessa posta sul subalterno D della proprietà. La particella n.
793 costeggia con tutto il suo fronte sud la strada cantonale, mentre le
particelle n. 794 e 795, non edificate, non hanno sbocchi sulla pubblica via.
B. Il
20 febbraio 1998 AP 2 ha introdotto al Comune di __________ una domanda di
costruzione per essere autorizzata a erigere sulla sua proprietà un muro di
cinta a confine con le particella n. 793 e 795. Il Municipio ha rilasciato la
licenza edilizia il 28 aprile 1998, nonostante l'opposizione di AO 1. Un
ricorso presentato da quest'ultima al Consiglio di Stato è stato respinto con
risoluzione del 5 agosto 1998, passata in giudicato.
C. Il 22
dicembre 1998 AO 1 ha convenuto AP 2, CO 1 e AP 1 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna perché sulla particella n. 175 fosse iscritto
un diritto di accesso necessario con ogni veicolo in favore delle particelle n.
794 e 795, da esercitare lungo l'acciottolato, e che sulla particella n. 795
fosse iscritto un identico diritto in favore della particella n. 794. A titolo
cautelare essa ha chiesto che, pendente causa, fosse vietato a AP 2 di
edificare il muro oggetto della nota licenza edilizia. All'udienza del 1°
febbraio 1999, indetta per la discussione cautelare, AP 2e CO 1 si sono opposti
alla domanda, mentre AP 1 ha aderito all'istanza. Con decreto cautelare del 4
maggio 1999 il Pretore ha ordinato a AP 2 di sospendere immediatamente sul subalterno
f della particella n. 175 ogni lavoro di costruzione suscettibile di
impedire l'accesso veicolare al subalterno a della particella n. 795. Un
appello introdotto il 17 maggio 1999 da AP 2 contro tale decreto è stato
stralciato dai ruoli per desistenza (inc. 11.1999.76).
D. Nel
frattempo, con risposta del 16 marzo 1999, AP 1 ha aderito alla
petizione. Nei loro allegati del 12 aprile 1999 AP 2 e CO 1 hanno proposto
invece di respingere l'azione. Le posizioni delle parti sono rimaste tali anche
dopo il secondo scambio di atti scritti. Il 21 luglio 1999 CO 1 è deceduta,
lasciando quale unica erede la sorella AP 2, che è subentrata nella lite.
Esperita l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ ha allestito una
perizia, nel proprio memoriale conclusivo del 28 gennaio 2003 l'attrice ha
limitato la richiesta di accesso necessario alle particelle n. 794 e 795,
offrendo a AP 2 fr. 7809.– di indennità e postulando la demolizione del muro
edificato a confine tra le particelle n. 175 e 795. Nelle sue conclusioni del
10 dicembre 2002 AP 1 ha chiesto che il diritto di passo veicolare fosse
iscritto anche in favore della particella n. 793 poiché “sempre esistito di
fatto” e che a AP 2 fosse ordinato di eliminare qualsiasi manufatto che
limitasse la larghezza dell'acciottolato. Nel proprio memoriale conclusivo del
12 febbraio 2003 AP 2 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione,
contestando la legittimazione attiva di AO 1 e la propria legittimazione
passiva. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo
con sentenza del 26 febbraio 2003, il Pretore ha accolto la petizione, ha
gravato il subalterno f della particella n. 175 di un accesso veicolare
necessario in favore delle particelle n. 794 e 795, ha obbligato l'attrice e AP
1 a versare un'indennità di fr. 20 800.– a AP 2, ingiungendo a quest'ultima di
astenersi dall'eseguire qualsiasi opera atta a ostacolare l'esercizio del passo
e di demolire il muro costruito a confine tra i fondi n. 175 e 795. La tassa di
giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 3187.50 sono state poste a carico di AP
2, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 3000.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza predetta è insorto AP 1 con un appello del 14 marzo 2003 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di veder riconoscere anche
alla particella
n. 793 un
accesso veicolare necessario sulla particella n. 175, di veder ridurre a fr.
2975.– l'indennità in favore di AP 2, con ingiunzione a quest'ultima di
demolire il muro costruito sulla particella n. 175 a confine con la strada
cantonale. Il 18 marzo 2003 ha appellato anche AP 2, postulando l'annullamento
del giudizio impugnato per ragioni d'ordine e di merito. Nelle sue osservazioni
del 9 maggio 2003 all'appello di AP 2, AO 1 propone di respingere il ricorso.
All'appello di AP 1 non sono state presentate osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il
valore litigioso, determinante – oltre che per l'appellabilità della causa
(art. 15 CPC) – per la commisurazione degli oneri processuali e delle ripetibili,
è stato fissato dal Pretore in fr. 20 800.– (sentenza impugnata, pag. 12). Le
parti non hanno sollevato obiezioni al riguardo, né si ravvisano elementi che
inducano a reputare palesemente inverosimile la cifra indicata dal primo giudice.
Tempestivi, sotto questo profilo, i due appelli sono dunque ricevibili.
- Il
Pretore ha accertato la legittimazione attiva della sola AO 1, quantunque i
fondi per cui è postulato l'accesso necessario appartengano a una comunione
ereditaria, con l'argomento che la particolarità della fattispecie giustifica
un'eccezione al principio dell'unanimità dei proprietari comuni. Ciò premesso,
egli ha ritenuto che l'uso razionale delle particelle n. 794 e 795, situate parzialmente
in zona edificabile, richieda un accesso veicolare alla pubblica via. Sebbene
non sia pendente alcuna domanda di costruzione, l'edificazione dei fondi –
soprattutto al termine della procedura di divisione ereditaria in atto tra le
parti – appare probabile, tanto più che la convenuta ha intrapreso opere di
ristrutturazione sulla sua proprietà nel chiaro intento di rendere impossibile
l'accesso ai fondi n. 794 e 795 lungo l'acciottolato formante il subalterno f
della particella n. 175. Inoltre il frazionamento dell'originaria particella n.
175 ha creato uno stato di necessità per i fondi da essa scorporati, privi di
accesso alla pubblica via. Donde il riconoscimento dell'accesso necessario. Il
Pretore non ha mancato di rilevare che attraverso la particella n. 793 vi
sarebbe un'altra possibilità di accesso ai fondi superiori, ma che tale soluzione
implicherebbe l'onerosa costruzione di una strada e comprometterebbe seriamente
le possibilità edificatorie del fondo serviente, rendendo necessario abbattere
persino l'immobile ivi situato. Quanto all'indennità, il Pretore l'ha fissata,
come detto, in fr. 20 800.– per la convenuta AP 2. Preso atto infine che sulla
particella n. 175 è stato costruito un muro a confine con la particella n. 795,
il Pretore ne ha ordinato la demolizione.
I. Sull'appello
di AP 2
-
Nelle
sue osservazioni del 9 maggio 2003 l'attrice rileva preliminarmente che l'appellante
non indica i dispositivi impugnati e che il ricorso non adempie i requisiti
formali dell'art. 309 cpv. 2 CPC. Dalle motivazioni del ricorso si desume senza
equivoco, nondimeno, che l'interessata postula anzitutto l'annullamento del giudizio
del Pretore per questioni d'ordine. È vero che di regola l'appello è un rimedio
riformatorio, ma è anche vero che qualora siano stati compiuti atti
processualmente irriti è possibile chiedere la cassazione della sentenza
impugnata e il rinvio della causa al Pretore perché rimedi al difetto (art. 326
lett. a CPC). In tale misura l'appello in esame è dunque proponibile.
-
L'appellante
fa valere in primo luogo che a torto il Pretore ha ritenuto data la legittimazione
attiva della sola AO 1, poiché in caso di comunione ereditaria le eccezioni al
principio dell'unanimità decisionale riguardano solo liti inerenti al diritto
successorio o alla comunione medesima, non a controversie come quella in esame.
Per di più – essa sostiene – la richiesta di accesso necessario è stata
formulata in modo vago, non essendo dato di capire dove la servitù dovrebbe
essere esercitata, quale dovrebbe essere il percorso, quale l'ampiezza e la
lunghezza del tracciato, quali gli oneri d'investimento o di gestione e il loro
riparto. Essa soggiunge che mai l'attrice ha addotto la necessità di dotare i
fondi di un accesso, non avendo essa alcun progetto edilizio o intenzione di
vendita, né è dato di sapere quale sarà l'effettiva destinazione delle
proprietà, la divisione ereditaria essendo tuttora in corso. Essa afferma
inoltre che l'attrice avrebbe altre possibilità di accesso, in particolare
attraverso la particella n. 793, appartenente ai membri della comunione, per
tacere del fatto che tale problema andrebbe risolto anzitutto con gli strumenti
messi a disposizione dal diritto pubblico. L'appellante censura infine la
mancata ponderazione degli inconvenienti che il fondo gravato dovrà sopportare
e rivendica il diritto a una piena indennità, oltre a quello di non dover
tollerare un passo esercitato in maniera pregiudizievole.
-
Il
proprietario che dal suo fondo non abbia un accesso sufficiente a una strada pubblica
può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario “dietro piena
indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Tale accesso va chiesto in primo luogo al
vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della
viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo”; in
secondo luogo al vicino per il quale il passaggio risulta di minor danno (art.
694 cpv. 2 CC). Nella determinazione dell'accesso necessario, in ogni modo,
“devesi aver riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC),
ponderando debitamente le particolarità del caso specifico (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a
edizione, n. 11 ad art. 694 con rinvii). E per accesso sufficiente si intende
un collegamento alla pubblica via che garantisca, da un punto di vista
oggettivo, uno sfruttamento adeguato e conforme alla destinazione del terreno (Rey, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 694 CC
con richiami). Nell'applicazione dell'art. 694 CC, nondimeno, la giurisprudenza
è restrittiva in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può
arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, Le droits réels, vol. II, 3ª
edizione, pag. 205, n. 1863a; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186
consid. 2a).
-
Recentemente
il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, per ottenere un accesso
carrozzabile al suo fondo edificato, il proprietario deve far capo, prima che
all'art. 694 CC, agli istituti del diritto pubblico che disciplinano
l'urbanizzazione del territorio (art. 19 cpv. 2 LPT), conformandosi alle
disposizioni sulla sicurezza del traffico (DTF 120 II 187 consid. 2c, 121 I 70
consid. 4b). Se il diritto pubblico consente di ottenere allacciamenti e
raccordi idonei, per vero, non sussiste uno stato di necessità che giustifichi un
accesso necessario a mente dell'art. 694 CC. Per invocare quest'ultima norma,
in altri termini, il proprietario deve dimostrare di avere fatto tutto il
possibile per ottenere la creazione di un accesso adeguato con gli strumenti
che il diritto pubblico gli mette a disposizione, sempre che l'accesso
richiesto sia indispensabile per un uso conforme alla destinazione del fondo
(sentenza del Tribunale federale 5C.64/2000 del 4 aprile 2000, consid. 3a con
rinvii). In concreto nulla risulta circa le eventuali iniziative prese
dall'attrice per ottenere la creazione di un accesso adeguato attraverso gli
strumenti offerti dal diritto pubblico. Dagli atti non si desume con precisione
nemmeno l'esatta situazione urbanistica nel comparto pianificatorio in esame. Sia
come sia, la questione non merita particolari approfondimenti. Come si vedrà
oltre, in effetti, il caso dev'essere rinviato al Pretore già per questioni
d'ordine.
-
L'appellante
sostiene, come detto, che la causa andava promossa da tutti i membri della
comunione ereditaria e non dalla sola attrice. Ora, che le particelle n. 794 e
795 appartengano in proprietà comune degli eredi fu __________ è pacifico (doc.
D e E). E l'art. 602 cpv. 2 CC prevede che i coeredi dispongono in comune dei
diritti inerenti alla successione, riservate le facoltà di rappresentanza o
d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto. Il
singolo membro di una comunione ereditaria, di conseguenza, non è legittimato
ad agire in nome proprio per far valere pretese della successione (DTF 121 III
121 con richiami di giurisprudenza e dottrina;
Schaufelberger in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 26 ad art.
602; Steinauer, Les droits réels,
vol. I, 3ª edizione, pag. 385, n. 1385; Vogel/ Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 144 n. 51).
La giurisprudenza ha invero mitigato il principio dell'unanimità
qualora si tratti di salvaguardare interessi giuridicamente protetti della
successione nei confronti di un coerede (DTF 54 II 243; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ª
edizione, pag. 199 n. 28), soprattutto nel caso in cui un membro della
comunione non possa avere simultaneamente veste di attore e di convenuto. Contrariamente
a un atto di ordinaria disposizione riguardante un bene della successione, ad
esempio, un'azione volta all'annullamento di un contratto concluso tra coeredi
non soggiace al principio dell'unanimità, sempre che tutti gli interessati al
contratto partecipino al processo in qualità di attori o convenuti (DTF 74 II
217 consid. 3, 109 II 403 consid. 2). Per contro, una deroga al principio
dell'unanimità non entra in linea di conto nel caso di atti giuridici conclusi
tra la comunione ereditaria e un coerede (DTF 101 II 36). Più recentemente il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che i diritti derivanti alla
comunione ereditaria da un contratto d'affitto stipulato a suo tempo dal
defunto con un erede vanno esercitati dall'insieme dei coeredi, di modo che
l'affittuario figura tanto come attore – alla stregua di un litisconsorte – quanto
come convenuto (DTF 125 III 221 consid. 1d).
- Ciò
posto, se a litigi che oppongano coeredi fra loro – come nel caso di divisione
ereditaria (Schaufelberger, op.
cit., n. 29 ad art. 602 CC) – una deroga al principio dell'unanimità è ammissibile,
sempre che tutti gli eredi partecipino al processo come attori o convenuti, al
principio dell'unanimità non si sfugge ove si tratti di far valere diritti
della successione. In concreto l'attrice avanza, appunto, una pretesa di natura
reale (propter rem: Steinauer,
op. cit., vol. II, pag. 207 n. 1866) della successione. Non poteva dunque
procedere da sé sola (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 23 ad art. 694 cc; Rey, op.
cit., n. 13 ad art. 694 cc). Tanto meno essa doveva convenire in giudizio CO 1
e AP 1, del tutto estranei alle sorti della particella n. 175 (su cui dovrebbe
essere esercitato l'accesso necessario), e che sarebbero dovuti figurare invece
dalla sua parte, alla stregua di litisconsorti necessari. Neppure si scorgono
– per avventura – le condizioni di una gestione d'affari senza mandato (art.
419 segg. CO; Piotet, Traité de droit
privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 596), l'attrice non avendo dimostrato
l'impossibilità di interpellare i coeredi per ottenere un accordo previo o per
far ratificare il proprio operato (Tercier,
Les contrats spéciaux, 2ª edizione, pag. 547 n. 4472; v. anche Weber in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, 2ª edizione, n. 13 in fine ad art. 419 CO). Del
resto, se un erede rifiuta di consentire a un atto giuridico riguardante un
bene della successione, l'unico rimedio è quello di designare un rappresentante
della comunione (DTF 125 III 221 consid. 1d; Tuor/
Picenoni, Berner Kommentar, n. 38 ad art. 602 CC).
L'attrice
fonda la propria legittimazione attiva su una sentenza emanata il 5 giugno 1998
tra le stesse parti, in cui il Pretore ha rifiutato di designare un
rappresentante alla successione, rilevando che al principio dell'unanimità
sussistono eccezioni, come appunto quella dell'azione giudiziaria proposta da
un erede contro tutti gli altri (osservazioni, pag. 4 in basso). A parte il
fatto però che in quel caso l'istanza era stata respinta perché mancavano i
presupposti per la nomina di un rappresentante e che solo per abbondanza il
Pretore aveva addotto quella motivazione, non sussistono eccezioni al principio
dell'unanimità ove la comunione debba far valere diritti propri.
- La
circostanza che solo con il memoriale conclusivo AP 2 abbia eccepito l'inammissibilità
della petizione poco importa. I presupposti processuali devono essere verificati
d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 prima frase CPC), poiché la loro
violazione implica la nullità dell'atto compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC).
E la sanzione della nullità si applica, oltre che agli atti processuali, alle
sentenze, ove esse siano impugnate con appello o ricorso per cassazione (art.
146 CPC). L'esistenza di un litisconsorzio necessario è, appunto, un
presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC). Ove la sentenza di primo grado sia
impugnata, il rispetto di tale presupposto dev'essere quindi verificato
d'ufficio anche in sede di appello, indipendentemente dalle censure sollevate.
Ne segue che in concreto la sentenza impugnata dev'essere annullata e gli atti
rinviati al primo giudice.
Quanto al
seguito del processo, l'art. 45 CPC stabilisce che, constatata la mancata
partecipazione di tutti gli interessati alla petizione, il giudice sospende il
corso della causa e invita le persone che hanno proposto l'atto a provvedere
entro un termine adeguato alla sua completazione, con la comminatoria dello
stralcio della causa dai ruoli in caso di inosservanza. In concreto il Pretore
assegnerà dunque all'attrice un termine adeguato per integrare la petizione con
la partecipazione di tutti gli altri membri della comunione ereditaria. Il che
ossequia la regola per cui, ravvisandosi la mancanza di un presupposto
processuale sanabile entro breve tempo, alla parte in causa va impartito un
termine perché sani il difetto (art. 99 cpv. 3 CPC). La petizione introdotta da
AO 1 non è dunque irrimediabilmente nulla. Nulli sono però gli atti susseguenti
compiuti in mancanza del presupposto processuale, ovvero del litisconsorzio
necessario. Tale difetto impone di riprendere il processo con la diffida
all'attrice perché completi la petizione e con il rifacimento di tutti gli
atti processuali cui gli altri litisconsorti necessari non hanno preso parte.
II. Sull'appello
di AP 1
- L'appellante
chiede di concedere l'accesso necessario anche alla particella n. 793 e di
ridurre l'indennità per AP 2 a fr. 2975.–, ordinando altresì la demolizione del
muro costruito sulla particella n. 175 a confine con la strada cantonale. La
sentenza impugnata dovendo già essere annullata per motivi d'ordine e gli atti
rinviati al Pretore per un nuovo giudizio, l'appello in esame si rivela senza
oggetto. Nella misura in cui lo riguarda, la causa deve quindi essere
stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
III. Sulle
spese e le ripetibili
-
Gli
oneri processuali relativi all'appello di AP 2 vanno a carico di AO 1, soccombente
(art. 148 cpv. 1 CPC). La modifica della sentenza pretorile non ponendo fine al
litigio, si giustifica in ogni modo di moderare la tassa di giustizia (art. 19
LTG). Per quel che attiene alle ripetibili, bisogna tener conto del fatto che
la convenuta avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del
presupposto processuale, evitando a sua volta di compiere atti viziati. Ciò
giustifica di compensare le ripetibili di appello. Sugli oneri di prima sede il
Pretore giudicherà al momento di emanare la nuova sentenza.
-
All'appello
di AP 1, privo di oggetto, si applica per analogia, in materia di spese e
ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale. In virtù di quest'ultima
norma il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara
il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite”. Per stabilire chi debba sopportare spese e ripetibili nel caso specifico
occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito
avrebbe avuto l'appello se la sentenza del Pretore non fosse annullata. Nella
fattispecie le richieste dell'appellante volte a ottenere un accesso necessario
anche in favore della particella n. 793 con demolizione del manufatto costruito
sulla particella n. 175 a confine della strada pubblica sarebbero
verosimilmente state dichiarate irricevibili. Intanto, la particella n. 793 non
appartiene al solo AP 1, ma – come le particelle n. 794 e 795 – agli eredi fu __________,
sicché l'appellante non avrebbe potuto agire da sé solo (sopra, consid. 8). Inoltre,
le domande formulate dall'interessato unicamente con il memoriale conclusivo
non erano proponibili. Se mai AP 1 avrebbe potuto avanzare domande proprie,
come convenuto, agendo in via riconvenzionale (ammesso e non concesso che le
sue domande adempissero i requisiti dell'art. 172 CPC). La riconvenzione andava
sollevata però con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC), ciò che non è avvenuto.
Quanto alla richiesta di ridurre l'indennità, essa sarebbe stata verosimilmente
respinta, poiché l'interessato fonda il suo calcolo su dati – i valori
d'acquisto della particella n. 175 – estranei al fascicolo processuale. Se ne
conclude che, a un esame di verosimiglianza, l'appello di AP 1 sarebbe stato
probabilmente respinto. Gli oneri processuali vanno perciò a suo carico (con
equa moderazione della tassa di giustizia, non intervenendo un giudizio di
merito: art. 21 LTG), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili, non
essendo state presentate osservazioni al suo appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 2 è accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché
inviti AO 1 a completare la petizione, riprenda gli atti omessi, integri
l'istruttoria ed emani un nuovo giudizio secondo i considerandi.
- Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico di AO 1, compensate le ripetibili.
-
L'appello
di AP 1 è dichiarato privo d'oggetto e la procedura relativa a quest'ultimo è
stralciata dai ruoli.
-
Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
.;
;
).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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