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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.34
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.34
Lugano
7 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ._
(interdizione: mandato peritale) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
27 settembre 2002 dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________);
giudicando ora sulla “decisione” del 4
marzo 2003 con cui
l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 17 marzo 2003 presentata da __________ __________ contro la “decisione”
emessa il 4 marzo 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 27 settembre 2002 la Commissione tutoria regionale __________ha
presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________
__________ (1977);
che nelle
sue osservazioni del 18 ottobre 2002 __________ __________ si è opposta alla
domanda;
che la
Sezione degli enti locali ha commissionato il 4 marzo 2003 al Servizio
psico-sociale di __________ una perizia sullo stato di __________ __________;
che con
appello del 17 marzo 2003 __________ __________ è insorta contro tale decisione;
che
l’atto non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale;
e considerando
in diritto: che l'appellante definisce la perizia un provvedimento sproporzionato,
infondato e finanche abusivo;
che
giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente
può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno
pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;
che
secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 21 LTC) l'assunzione
delle prove avviene in applicazione analogica delle norme della procedura civile;
che
nell'ambito di una causa civile la “decisione” con cui il giudice ordina
l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);
che, di
conseguenza, nelle circostanze descritte l'appello potrebbe essere dichiarato
irricevibile senza ulteriore disamina (analogamente: I CCA, sentenza ..__________
del 13 gennaio 2003 in re S.; RDAT II-2002 pag. 45);
che, si
volesse da ciò prescindere, la “relazione” medica prevista dall'art. 374 cpv. 2
CC può sempre essere disposta non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo
stato mentale di una persona (Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil,
Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n.
397);
che in
concreto simili dubbi sussistono (allegati 3 e 4);
che
l'esecuzione di una perizia non costituisce nemmeno una grave violazione della
libertà personale e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la
volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2a edizione, § 4 n. 11);
che,
ciò posto, l'appello dovrebbe essere respinto nel merito quand'anche fosse
proponibile;
che di
per sé gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'interessata
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che, data
la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo
di spese;
che non è
il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale
non si è vista notificare il ricorso e non ha sopportato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
“decisione” impugnata è confermata.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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