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Numero d'incarto:
11.2003.29
Data decisione, Autorità:
14.04.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2003.29
Lugano
14 aprile
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6 promossa con istanza 9 aprile 2001 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 marzo 2003 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa l'11 febbraio 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ __________ __________ con le osservazioni all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza dell'11 febbraio 2003 emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato
__________ __________ e __________ __________ __________ a sospendere la comunione
domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli
__________ (1988) e __________ (1993) alla madre, senza regolare il diritto di
visita, e ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie un contributo
alimentare mensile di fr. 536.65 per __________ e di fr. 563.65 per __________;
che la
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, entrambi i coniugi
essendo stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che su
istanza di __________ __________ __________ il Segretario assessore ha inviato
alle parti il 14 febbraio 2003 un esemplare corretto della sentenza, rettificando
in fr. 536.65 mensili l'importo del contributo alimentare per __________;
che
contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 10
marzo 2003 nel quale chiede di ridurre a fr. 200.– mensili il contributo per
ogni figlio, sollecitando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in
questa sede;
che
l'appello è stato intimato a __________ __________ __________ il 17 marzo 2003;
che
quest'ultima ha presentato osservazioni il 7 aprile 2003, postulando a sua
volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
e considerando
in diritto: che
le misure di protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 5 combinato
con l'art. 5 LAC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine di
10 giorni (art. 370 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza dell'11 febbraio 2003 è stata intimata alle parti il
giorno stesso;
che la
sentenza rettificata, spedita il 14 febbraio 2003, è pervenuta al convenuto il
17 febbraio successivo (appello, pag. 2);
che ci si
potrebbe domandare se in concreto il termine per appellare sia cominciato a
decorrere dalla notifica conseguente all'intimazione dell'11 febbraio 2003 o da
quella conseguente all'intimazione del 14 febbraio seguente;
che il
quesito può rimanere indeciso, poiché seppure il termine di 10 giorni fosse
cominciato a decorrere il 18 febbraio 2003, l'indomani della notifica
conseguente all'intimazione del 14 febbraio 2003, esso sarebbe giunto a
scadenza il 27 febbraio successivo;
che,
introdotto il 10 marzo 2003, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge a
qualsiasi esame;
che, del
resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede – per avventura – una restituzione
del termine (art. 137 CPC);
che nelle
circostanze descritte l'appello va dichiarato improponibile;
che pure
le osservazioni introdotte dalla convenuta il 7 aprile 2003 sono ad ogni modo
tardive, l'appello essendo stato a lei intimato il 17 marzo 2003;
che le
spese del giudizio odierno, ridotte poiché la causa termina “senza sentenza”
(art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può trovare
accoglimento, nonostante sia pacifico il requisito dell'indigenza (art. 3 Lag),
l'appello risultando d'acchito sprovvisto di esito favorevole (art. 14 Lag);
che non
si giustifica di attribuire ripetibili alla parte appellata, le cui
osservazioni sono tardive;
che la
domanda di assistenza giudiziaria proposta dall'appellata dev'essere respinta a
sua volta, considerata la tardività delle osservazioni;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________
__________ è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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