AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2003.23
Data decisione, Autorità:
25.06.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.23
Lugano
25 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._. (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione
del 1° marzo 2002 da
__________ , __________ __________
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________
__________ - __________, __________)
Contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 30 dicembre 2002 con
cui il Pretore ha parzialmente modificato l'assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 17 febbraio 2003 presentata da __________ __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 30 dicembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962), cittadino svizzero, e __________
__________ (1961), cittadina portoghese, si sono sposati a __________ il
____________________ 1995. Al momento del matrimonio essi avevano già un figlio,
__________ (detto __________), nato __________ 1995. Il marito è __________ di
confine a __________, la moglie lavora saltuariamente come cameriera. I coniugi
vivono separati dal 1° giugno 2001, quando il marito ha lasciato l'abitazione
comune per stabilirsi dapprima in un appartamento situato nel medesimo palazzo
a __________ e in seguito a __________ __________.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata 27
luglio 2001 dalla moglie, con sentenza del 21 dicembre 2001 il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato __________ a quest'ultima (riservato
il diritto di visita del padre) e ha obbligato il marito a versare dal 1°
agosto 2001 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie e di
fr. 727.– mensili (oltre agli assegni familiari) per il figlio. Un appello
presentato da __________ __________ contro tale sentenza è stato parzialmente
accolto il 10 luglio 2002 da questa Camera, che ha fissato in fr. 2023.–
mensili il contributo per la moglie e in fr. 1504.– mensili (compresi gli
assegni familiari) quello per il figlio . Un appello adesivo presentato
da __________ __________ __________ è stato respinto (inc.
..).
C. Nel
frattempo, il 1° marzo 2002, __________ __________ ha promosso azione di
divorzio sulla base dell'art. 115 CC, rivendicando l'affidamento del figlio
__________ (riservato il diritto di visita della madre) e negando qualsiasi
contributo alla moglie. __________ __________ __________ si è opposta al
divorzio, postulando inoltre una provvigione ad litem di fr. 3000.– o,
quanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nei successivi allegati
scritti le parti hanno ribadito le loro domande. La causa è tuttora in fase
istruttoria.
E. Con
decreto del 30 dicembre 2002 il Pretore, vista la pendenza della causa di divorzio,
ha tramutato l'istanza di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
in domanda di misure cautelari. Ciò premesso, egli ha ridotto il contributo
alimentare in favore della moglie a fr. 1125.– mensili da giugno a settembre
del 2002 e a fr. 936.– mensili dall'ottobre del 2002. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 400.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria
presentata dalla convenuta è stata respinta.
F. Contro
il decreto appena citato __________ __________ __________ ha introdotto un
appello del 17 febbraio 2003 per ottenere che, previa concessione dell'effetto
sospensivo, l'istanza di modifica sia respinta. Essa sollecita inoltre il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto del 6 marzo 2003 il vicepresidente
di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. __________
__________ non ha formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Tramutata l'istanza di modifica di misure a protezione dell'unione
coniugale in istanza di provvedimenti cautelari, il Pretore ha ritenuto in
sostanza che il collocamento del figlio __________ nell'internato del Centro psico-educativo
a __________, come pure il cambiamento di alloggio della moglie e l'avvio della
causa di divorzio fossero motivi sufficienti per giustificare una modifica
dell'assetto precedente. L'appellante, da parte sua, contesta l'esistenza di
motivi tali da giustificare una modifica delle misure a protezione dell'unione
coniugale. A suo avviso, queste dovrebbero continuare a produrre effetti anche
dopo la litispendenza che si crea con l'introduzione della domanda di divorzio,
le circostanze non essendosi modificate in maniera rilevante né durevole.
-
Le
misure a protezione dell'unione coniugale ordinate prima di una causa di
divorzio rimangono in vigore finché non siano soppresse o modificate da misure
provvisionali (sentenza del Tribunale federale .
/__________ del 25 ottobre 2002 in re X, pubblicata in: SJ 2003 I pag. 273; DTF
119 II 314 in fine; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 789). Esse possono sempre
essere modificate, sia ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le
circostanze considerate al momento della decisione, sia ove le previsioni formulate
in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano
avverate solo in parte (Leuenberger in:
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 15 segg. ad art. 137 CC).
Nella fattispecie l'internamento del figlio costituisce, già da sé solo, una
modifica di rilievo. Contrariamente a quanto opina l'appellante, nel precedente
giudizio di questa Camera tale situazione non era stata considerata poiché
nuova, ovvero successiva alla decisione del Pretore (sentenza del 10 luglio
2002, consid. 2 e 11 in fine). La Camera si era invero interrogata sulla sua
ammissibilità in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di
filiazione, ma aveva lasciato la questione indecisa (sentenza del 10 luglio
2002, consid. 2). Ne discende che in concreto il Pretore poteva nuovamente statuire
sulla controversia.
-
Litigioso
rimane il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha confermato
il reddito del marito in fr. 6150.– netti mensili e il fabbisogno minimo di lui
in fr. 2511.80 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
fr. 858.–, premio cassa malati fr. 303.80, assicurazione RC fr. 40.–, onere
fiscale fr. 210.–). Per quanto riguarda la moglie, il Pretore le ha imputato un
reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili netti e ha confermato il fabbisogno
minimo in fr. 2115.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–,
locazione fr. 418.–, premio cassa malati fr. 257.70, spese di trasferta fr.
90.–, onere fiscale fr. 100.–) fino al 30 settembre 2002, riducendolo in
seguito a fr. 1737.70 (recte: fr. 1937.70) per tenere conto di una locazione inferiore
(fr. 240.–). Il fabbisogno in denaro del figlio __________, fissato in fr.
1504.–, è stato confermato. Su tali basi il primo giudice ha stabilito il
contributo alimentare per la moglie in fr. 1125.– mensili dal giugno al
settembre del 2002 (fabbisogno minimo fr. 2115.70, più la metà eccedenza di fr.
1009.25, meno il reddito proprio di fr. 2000.–) e in fr. 936.– mensili dall'ottobre
del 2002 in poi (fabbisogno minimo fr. 1737.70, più la metà eccedenza di fr.
1198.25, meno il reddito proprio di fr. 2000.–).
-
Per
quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore ha considerato che dalla
moglie, libera dalle cure del figlio, si può esigere un'estensione di
un'attività lucrativa, anche perché non sarebbe equo porre a carico del marito
l'intero mantenimento di lei. Le ha pertanto imputato un'attività lucrativa
all'80%, pari a un reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili dal giugno del
-
Inoltre, preso atto che dall'ottobre del 2002 essa vive con __________
__________, ha suddiviso il costo della locazione tra i due, riducendo
ulteriormente la quota a carico di lei del 30% per tenere conto di quella del
figlio __________. Infine egli ha adattato anche il fabbisogno del marito alle
nuove risultanze.
-
L'appellante
non contesta di dover aumentare la propria attività lucrativa, né censura il
grado di occupazione valutato dal Pretore. Critica il reddito ipotetico di fr.
2000.– mensili stimato dal primo giudice. A mente sua un simile introito può
esserle imputato solo ove sia dimostrata una negligenza da parte sua nel procurarsi
un'attività rimunerata, rilevando che non può esserle rimproverato di avere
indugiato nell'annunciarsi alla disoccupazione, né può esserle fatto carico di
non avere trovato un'occupazione nonostante le ricerche intraprese. Afferma, inoltre,
che in sede cautelare decisivo è quanto effettivamente essa guadagna o ha
rinunciato a guadagnare senza giustificazione, tenuto conto delle reali e
concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro.
-
Nella
sentenza del 10 luglio 2002 questa Camera ha già avuto modo di ricordare a
quali condizioni un coniuge che ha interrotto o che non ha mai esercitato
un'attività lucrativa in costanza di matrimonio deve riprendere o reperire
un'occupazione (consid. 6). Al riguardo non giova ripetersi. In materia di
contributi alimentari, poi, il giudice non è tenuto a fondarsi sul guadagno effettivamente
conseguito da una parte ove questa abbia la concreta e ragionevole possibilità
di conseguire un miglior reddito dando prova di ragionevole impegno (DTF 128 III
65 consid. 4; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47–49 ad art. 125; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n.
14 segg. ad art. 125 CC). Occorre nondimeno accertare che tale reddito sia concretamente
alla portata dell'interessato, considerata la sua età, la sua formazione
professionale e il suo stato di salute, oltre che la situazione in cui si trova
il mercato del lavoro. Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, la
nozione di reddito ipotetico si applica a tutte le procedure matrimoniali,
compresa la protezione dell'unione coniugale e le misure provvisionali (DTF 128
III 5 consid. 4a con rinvii). Non entra dunque in linea di conto solo quando un
coniuge non dimostri di attivarsi per procurarsi un lavoro.
-
In
concreto l'appellante, quarantaduenne in buona salute, ha lavorato anche dopo
la nascita del figlio come barista al centro “__________ __________ ” di
__________, conseguendo un reddito lordo di fr. 3000.– mensili. Dopo avere interrotto
l'attività per occuparsi del figlio, affetto da gravi disturbi caratteriali,
essa ha ripreso un'occupazione a tempo parziale come inserviente in un
esercizio pubblico di __________ __________, guadagnando fr. 200.– mensili
(sentenza del 10 luglio 2002, consid. 6). Dagli atti risulta che nel giugno del
2002 essa si è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione e nei mesi
di settembre e ottobre del 2002 ha inoltrato, senza esito, una decina di
richieste d'impiego come cameriera o venditrice (act. V). Tali sforzi, ancorché
infruttuosi, non bastano tuttavia per rendere verosimile, sulla base di due
soli mesi, che essa non possa trovare un impiego, per tacere del fatto che il
diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi
diversi (RDAT 1999-II n. 67). La situazione generale del mercato è incerta, altalenante
lungo i periodi dell'anno, ma non disperata. Tenuto conto dei parametri di
reddito già esposti da questa Camera (sentenza del 10 luglio 2002, consid. 11)
e del grado di occupazione (80%), nel complesso la valutazione del primo
giudice sul reddito ipotetico resiste quindi alla critica.
-
Un
decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale ha – in linea di
massima – effetto solo per il futuro. Per ragioni di equità tuttavia il giudice
può far decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza (o da
qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione
del decreto: Bühler/Spühler, Berner
Kommentar, nota 445 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 note 77 e 78). Una
retroattività più ampia, per contro, è ammessa solo in casi eccezionali (DTF
111 II 107 consid. 4; Leuenberger,
in: op. cit., n. 18 ad art. 137). In concreto, il Pretore, senza particolare
motivazione, ha imputato all'appellante il reddito ipotetico di fr. 2000.– già
dal mese di giugno 2002, ovvero dalla presentazione dell'istanza. Tale
decorrenza non è contestata dall'appellante, ma merita una verifica dal profilo
giuridico.
a) Il
Tribunale federale ha recentemente avuto modo di confermare che, qualora il
giudice chiamato a statuire sui contributi alimentari reputi di doversi
scostare dalle poste economiche accertate, segnatamente dalle entrate e dalle
uscite delle parti effettivamente constatate, deve concedere al debitore un
lasso di tempo adeguato per porre atto a quanto richiestogli. Tale principio
vale anche nel caso in cui sia il creditore del contributo a dover modificare
il proprio tenore di vita (sentenza del Tribunale federale
./__________del 27 febbraio 2003 in re A., consid. 3.2).
Criterio decisivo è la prevedibilità del cambiamento (sentenza citata, consid.
3.3.1), ritenuto che un aumento del reddito ipotetico retroattivo va di regola
escluso (sentenza del Tribunale federale ./__________del 28
aprile 2003 in re Z., consid. 2.3).
b) Nella
fattispecie non si può dire che la situazione odierna fosse imprevedibile per
l'appellante. Già nella precedente procedura di ricorso il marito instava per
una riduzione del contributo alimentare con l'argomento che la moglie avrebbe
potuto estendere l'attività lucrativa dopo il ricovero del figlio in istituto
(appello del 18 gennaio 2002, pag. 7). Già da quel momento, perciò,
l'interessata conosceva la posizione del marito, né al momento in cui è stata
introdotta la domanda di modifica essa poteva disconoscere l'imminente
l'obbligo di estendere l'attività lucrativa, tanto meno ove si pensi che nella
decisione del 10 luglio 2002 questa Camera le aveva già – in sostanza –
prospettato tale evenienza (consid. 11). Ancora una volta, dunque, nel
risultato l'apprezzamento del Pretore sfugge alla critica.
- L'appellante
ribadisce che il reddito del marito calcolato dal Pretore trascura la tredicesima
mensilità. Nella sentenza del 10 luglio 2002 questa Camera aveva già accertato
invero che dall'ultimo certificato di salario prodotto, relativo al 2000,
risultava un reddito di fr. 73 797.– annuo, onde un guadagno mensile netto di
fr. 6149.75 (consid. 12).
a) Trattandosi
di un lavoratore dipendente, decisivo è – di regola – il salario netto
conseguito al momento del giudizio (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 01.31 e 01.49; Bräm/Hasenböhler
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 163 CC). In concreto figurano
agli atti i certificati di salario dell'interessato dei mesi di aprile, come
pure da giugno a settembre del 2002, dai quali si evince uno stipendio di fr.
6115.15 mensili lordi (doc. M, R e S). In tale periodo __________ __________ ha
percepito inoltre un supplemento fisso di fr. 160.40 e altre indennità (lavoro
notturno, festivo e irregolare) soggette a deduzioni sociali, per una media
mensile di fr. 432.20. In definitiva il salario mensile netto risulta così, in
media, di fr. 6082.–. Tenuto conto della quota di tredicesima (stipendio di
base senza indennità, con deduzione degli oneri sociali, ma senza il contributo
alla cassa pensione), il reddito netto per il periodo in questione può essere
stabilito in fr. 6530.– mensili.
b) I
problemi di salute adombrati dall'interessato nella replica del 20 giugno 2002
(pag. 9) appaiono superati, tant'è che non sono più stati menzionati. Certo,
stando a un certificato medico del 30 settembre 2002 egli sarebbe stato inabile
al lavoro dal 27 settembre al 30 ottobre 2002 (doc. T), ma tutto si ignora
sulla natura dell'affezione. Tale incapacità inoltre era limitata a un mese,
sicché non è possibile formulare una qualsiasi prognosi, né si giustifica di ridurre
sin d'ora i suoi introiti. Dovessero le parti rendere verosimili cambiamenti durevoli
(in particolare il marito rendere attendibile un duraturo impedimento al lavoro
per malattia), un adattamento alle nuove circostanze sarà sempre possibile (sopra,
consid. 2).
- Per quanto riguarda le proprie esigenze minime, l'appellante
contesta ogni concubinato con __________ __________, rilevando che il canone di
locazione di fr. 680.– mensili non va diviso tra i due e chiedendo che il suo
fabbisogno sia fissato in fr. 2173.70. Ora, la questione di sapere se la
relazione dell'appellante con __________ configuri in concubinato “qualificato”
può rimanere indecisa. Secondo la giurisprudenza ormai affermata di questa
Camera, nota al Pretore (I CCA, sentenza del 4 dicembre 2000 in re L., consid.
7c), analogamente a quanto avviene per il minimo esistenziale, questa Camera
non divide le spese di alloggio tra il coniuge e una terza persona maggiorenne,
ma inserisce nel fabbisogno del primo l'onere di alloggio che egli avrebbe come
persona sola (FamPra.ch 2000 pag. 135: da ultimo: I CCA, sentenza del 7 gennaio
2003 in re D., consid. 5).
Nella
fattispecie, dunque, poco importa il costo che l'amico è tenuto ad affrontare
per l'alloggio. Determinante è la spesa che l'appellante potrebbe permettersi
per sé sola, viste le condizioni finanziarie della famiglia. In concreto
l'interessata risiede, dall'ottobre del 2002, in un appartamento di due locali
e mezzo a __________ (act. V; deposizione di __________ __________, del 21
ottobre 2002, pag. 2 in alto). La pigione di fr. 680.– mensili, oltre spese
accessorie ed elettricità, non può certo definirsi eccessiva per una persona
singola. Tenuto conto poi della quota di alloggio relativa al figlio, quella a
carico dell'appellante si riduce a fr. 476.– mensili. Il fabbisogno minimo
dell'interessata, dall'ottobre 2002, deve essere fissato pertanto in fr.
2173.70 mensili. Tale modifica incide in maniera apprezzabile anche sul fabbisogno
del figlio, che da fr. 1504.– mensili aumenta a fr. 1529.–. E siccome nel
diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato, sicché il
giudice non è vincolato alle richieste né alle allegazioni delle parti (DTF 122
III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93; Rep. 1996 pag.
119 consid. 7 e 125 consid. 8), la rettifica va eseguita d'ufficio, nell'interesse
del figlio.
- Considerato
il quadro delle entrate e delle uscite, la situazione finanziaria si presenta
per finire come segue:
Periodo
dal 1° giugno al 30 settembre 2002
reddito del
marito fr. 6530.—
reddito
della moglie fr.
2000.—
fr. 8530.—
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2511.80
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2115.70
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1504.—
fr.
6131.50 mensili
eccedenza fr.
2 398.50 mensili
metà
eccedenza fr.
1199.25 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2511.80 + fr. 1199.25 fr. 3711.05
mensili
deve versare
alla moglie:
fr.
2115.70 + fr. 1199.25 ./. fr. 2000.– fr. 1315.—
mensili
e al figlio
(compresi gli assegni familiari) fr. 1504.— mensili.
Periodo
dal 1° ottobre 2002 in poi
reddito del
marito fr. 6530.—
reddito
della moglie fr. 2000.—
fr. 8530.—
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2511.80
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2173.70
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1529.—
fr. 6214.50
mensili
eccedenza fr. 2315.50
mensili
metà
eccedenza fr.
1157.75 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2511.80 + fr. 1157.75 fr. 3669.55
mensili
deve versare
alla moglie:
fr.
2173.70 + fr. 1157.75 ./. fr. 2000.– = fr. 1331.—
mensili
e al figlio
(compresi gli assegni familiari) fr. 1529.— mensili.
L'appello
deve essere accolto entro tali limiti.
-
Gli
oneri dell'appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante esce in minima parte vittoriosa sull'aumento del contributo
alimentare per sé, ma ottiene l'aumento d'ufficio di quello per il figlio.
Appare equo pertanto addebitarle due terzi degli oneri processuali. Il marito,
che non ha resistito all'appello, non può essere ritenuto soccombente e va esonerato
dal restante quarto, ma non gli vengono assegnate ripetibili. L'esito
dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile sull'ammontare né sul
riparto degli oneri processuali di primo grado, che possono rimanere invariati.
-
Le
domande di assistenza giudiziaria presentate dalla moglie in primo e secondo
grado non possono essere accolte. Con un agio mensile superiore a fr. 1000.–,
l'interessata può agevolmente far fronte alle spese di causa e non può dunque
essere considerata indigente (art. 3 Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato
è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a
__________ __________ __________a, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
fr. 1315.– mensili dal 1° giugno al 30 settembre
2002 e
fr. 1331.– mensili dal 1° ottobre 2002 in
poi per la moglie stessa, oltre a
fr. 1504.– mensili dal 1° giugno al 30
settembre 2002 e
fr. 1529.– mensili dal 1° ottobre 2002 in
poi per il figlio __________.
Per il
resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per due terzi a carico dell'appellante. Non si riscuote la rimanenza né
si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________
__________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv. __________ __________, ;
– avv. Dott. __________ __________ __________
- __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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