Late appeal against accessory intervention decree inadmissible

11.2003.17Altro tribunale13 feb 2003Inadmissible

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Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that an appeal against a Bellinzona Pretura decree refusing accessory intervention was filed too late. The decree had been notified on 7 January 2003 and collected on 8 January, so the 10-day deadline expired on 20 January 2003. Because the appellants filed only on 5 February 2003 and did not seek reinstatement of the deadline, the appeal was declared inadmissible without examination. The court waived fees and costs and did not award party compensation, noting the appellants’ lack of legal knowledge and absence of counsel.

Massima Omnilex

Art. 51 CPC, 96 cpv. 4 CPC, 308 cpv. 1 CPC, 370 cpv. 2 CPC, 131 cpv. 3 CPC, 137 CPC; appeal against a decree on accessory intervention in civil enforcement proceedings is subject to the ordinary 10-day appeal period. The period runs from proper notification and expires on the corresponding deadline, with extension only to the next business day where applicable. An appeal filed after expiry is inadmissible without examination unless a reinstatement of time is requested and justified. Costs normally follow defeat, but the court may waive their collection in exceptional circumstances, especially where unrepresented parties acted without legal knowledge and no compensable costs were caused.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.17

Data decisione, Autorità: 13.02.2003, ICCA

Incarto n. 11.2003.17

Lugano 13 febbraio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa _.__. (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 25 giugno 2002 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)

al precetto esecutivo civile intimatogli il 20 giugno 2002 da

__________ __________, __________,

giudicando ora sull'istanza d'intervento accessorio a sostegno della precettante presentata il 4 dicembre 2002 da __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 febbraio 2003 presen­tato da __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 7 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decreto del 7 gennaio 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un'istanza d'intervento accessorio presentata da __________ __________ a sostegno di __________ __________, a un cui precetto esecutivo civile intimato il 20 giugno 2002 __________ __________ aveva sollevato opposizione il 25 giugno 2002;

che contro tale decreto __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 5 febbraio 2003 nel quale chiedono, in sostanza, di accogliere l'istanza di intervento accessorio;

che l'appello non è stato intimato a __________ __________;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 51 cpv. 1 CPC chiunque renda attendibile un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest'ultima;

che la domanda è decisa mediante decreto (art. 51 cpv. 4 CPC), censurabile con appello avente effetto sospensivo (cpv. 5);

che un decreto s'impugna nel termine ordinario, secondo le forme dell'appellazione (art. 96 cpv. 4 CPC);

che i procedimenti civili esecutivi sono trattati con la procedura di camera di consiglio (art. 493 con rinvio agli art. 361 e segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine “ordinario” di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie il decreto impugnato è stato intimato a __________ e __________ __________ il 7 gennaio 2003 ed è stato ritirato dai destinatari il giorno successivo;

che il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere pertanto il 9 gennaio 2003 ed è giunto a scadenza il 20 gennaio successivo, prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC);

che, introdotto il 5 febbraio 2003, l'appello si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che, del resto, gli appellanti non giustificano il ritardo né chiedono, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);

che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;

che le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che si giustifica nondimeno di soprassedere a ogni prelievo, gli appellanti risultando sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– __________ __________, __________;

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

appeal deadlineadmissibilityaccessory interventioncivil enforcementcost waiverlateness

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Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the decree on accessory intervention was filed within the statutory 10-day time limit.

Decisione estratta

The appeal was filed after the expiry of the ordinary 10-day appeal period and therefore could not be examined.

Motivazione estratta

The decree was received on 8 January 2003, the period began on 9 January 2003 and expired on 20 January 2003; the appeal was filed only on 5 February 2003. No justification for the delay or request for reinstatement was made.

Questione giuridica chiave

How to allocate court costs and party compensation for the inadmissible appeal.

Decisione estratta

No court fees or costs were levied and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Although costs would normally follow defeat, the court waived collection because the appellants lacked legal knowledge and acted without counsel; no compensable costs were caused to the non-notified respondent.

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