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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.17
Data decisione, Autorità:
13.02.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.17
Lugano
13 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__.
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
opposizione del 25 giugno 2002 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________)
al precetto esecutivo civile intimatogli il 20
giugno 2002 da
__________ __________,
__________,
giudicando ora sull'istanza d'intervento
accessorio a sostegno
della precettante presentata il 4 dicembre 2002 da __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 febbraio 2003 presentato da __________ e __________ __________
contro il decreto emesso il 7 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decreto del 7 gennaio 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
respinto un'istanza d'intervento accessorio presentata da __________ __________
a sostegno di __________ __________, a un cui precetto esecutivo civile
intimato il 20 giugno 2002 __________ __________ aveva sollevato opposizione il
25 giugno 2002;
che
contro tale decreto __________ e __________ __________ sono insorti con un
appello del 5 febbraio 2003 nel quale chiedono, in sostanza, di accogliere
l'istanza di intervento accessorio;
che
l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 51 cpv. 1 CPC chiunque renda attendibile un interesse giuridico
proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può
intervenire accessoriamente assistendo quest'ultima;
che la
domanda è decisa mediante decreto (art. 51 cpv. 4 CPC), censurabile con appello
avente effetto sospensivo (cpv. 5);
che un
decreto s'impugna nel termine ordinario, secondo le forme dell'appellazione
(art. 96 cpv. 4 CPC);
che i
procedimenti civili esecutivi sono trattati con la procedura di camera di consiglio
(art. 493 con rinvio agli art. 361 e segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore
sono appellabili nel termine “ordinario” di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 370
cpv. 2 CPC);
che nella
fattispecie il decreto impugnato è stato intimato a __________ e __________ __________
il 7 gennaio 2003 ed è stato ritirato dai destinatari il giorno successivo;
che il
termine di 10 giorni è cominciato a decorrere pertanto il 9 gennaio 2003 ed è
giunto a scadenza il 20 gennaio successivo, prossimo giorno feriale (art. 131
cpv. 3 CPC);
che,
introdotto il 5 febbraio 2003, l'appello si rivela dunque tardivo e sfugge a
qualsiasi esame;
che, del
resto, gli appellanti non giustificano il ritardo né chiedono, per avventura,
una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);
che, di
conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;
che le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che si
giustifica nondimeno di soprassedere a ogni prelievo, gli appellanti risultando
sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore;
che non è
il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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