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Numero d'incarto:
11.2003.16
Data decisione, Autorità:
13.06.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.16
Lugano
13 giugno
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.109
(proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 13 novembre
2001 da
__________ (FL)
(patrocinato dall'avv__________)
contro
Comunione dei comproprietari del
“Condominio __________”, __________
(patrocinata dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 4 febbraio 2003 presentato dalla Comunione dei
comproprietari del “Condominio __________” contro la sentenza emessa il 15
gennaio 2003 dal Pretore della giurisdizione di __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è titolare della proprietà per piani n. 6041 (apparta-mento n. 11
del “blocco sub. B”) e di un dodicesimo della proprietà per piani n. 6031
(ripostiglio n. 1 del “blocco sub. A”), pari a 65,480/1000 e
12,110/1000 della particella n. 664 RFD di ,
situata località __________ (Condominio “”). Il subalterno “D” del
fondo base è censito come “gioco bocce”.
B. Il
21 settembre 2001 l'amministratore del condominio ha convocato l'assemblea dei
comproprietari per il 14 ottobre 2001, diramando un ordine del giorno in cui
figurava – tra l'altro – la questione “rinnovamento o trasformazione del campo
bocce”. Dopo discussione, l'assemblea ha accettato la trasformazione della citata
area in posteggio. Dal verbale dell'assemblea risulta che l'oggetto è stato
approvato con 9 voti favorevoli, 3 astenuti (tra cui __________), e nessun voto
contrario. __________ ha chiesto invano di riconsiderare la decisione.
C. Il
13 novembre 2001 __________ ha promosso causa contro la Comunione dei
comproprietari del “__________” davanti al Pretore della giurisdizione di
__________ per ottenere che la predetta risoluzione fosse annullata. Nella sua
risposta del 25 febbraio 2002 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione. Nel luglio del 2002 __________ ha venduto le sue proprietà a
__________. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, riconfermando le loro domande nei loro memoriali conclusivi. Statuendo
il 15 gennaio 2003, il Pretore ha accolto la petizione e ha annullato la
risoluzione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 800.– per
ripetibili.
D. Contro
la citata sentenza la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________”
è insorta con un appello del 4 febbraio 2003 nel quale chiede che, in riforma
del giudizio impugnato, la petizione sia respinta. Nelle sue osservazioni del
17 marzo 2003 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza
impugnata.
Considerando
in diritto: 1. La contestazione di una delibera assembleare ha per principio
natura pecuniaria (DTF 108 II 77; Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 368, n. 1324b; Vogel/SPühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 387, § 13 n. 140; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000,
nota 13 ad art. 5; Meier-Hayoz/Rey
in: Berner Kommentar, Berna 1988,
nota 145 in fine ad art. 712m; v. anche DTF 113 II 15). Il valore
litigioso è quello che l'annullamento della deliberazione comporterebbe per
l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore,
poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (identico criterio vale nel caso in
cui si impugnino deliberazioni prese dall'assemblea generale di una società
anonima, la sentenza facendo stato verso tutti i soci: Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, pag. 287, nota 9.8 ad art. 36; Forstmoser/Meier-Hayoz/
Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, pag. 258, note 79
segg.). In concreto l'attore si è limitato a indicare
un valore di causa “indeterminato, comunque appellabile”, né la convenuta ha
mosso contestazioni al riguardo. Quanto alla trasformazione del campo di
bocce in posteggio, essa può ragionevolmente presumersi aumentare il valore del
fondo di oltre fr. 8000.–. Nulla osta dunque, sotto questo profilo, alla
ricevibilità dell'appello (analogamente: I CCA, sentenza del 6 febbraio 1998 in
re F. e L., consid. 8b).
-
Il
Pretore, accertata la legittimazione dell'attore (il quale si era astenuto dal
votare), ha ritenuto che quest'ultimo conservasse un interesse giuridico
all'esito della causa, sebbene al momento della decisione non fosse più membro
della comunione dei comproprietari, giacché egli non abusava dei propri
diritti. Il primo giudice ha rilevato dipoi che il campo di bocce costituisce
una parte comune. Per la trasformazione in parcheggio occorreva dunque la
decisione unanime dei comproprietari. E siccome in concreto tale decisione era
stata approvata dalla sola maggioranza, risultava una violazione della legge.
Donde l'accoglimento della petizione.
-
L'attore
ha alienato la sua proprietà per piani, come detto, pendente causa. Il Pretore
gli ha riconosciuto un interesse all'esito del procedimento sia perché le
condizioni di vendita potrebbero ancora dipendere dall'esito della lite (nel
senso che il terzo potrebbe avere interesse al mantenimento del campo di
bocce), sia perché egli conserva interesse al giudizio sulle spese e
ripetibili. Per l'appellante, di converso, il processo andava stralciato dai
ruoli poiché l'attore non aveva più interesse a contestare la risoluzione
assembleare, non avendo nemmeno prodotto il contratto di vendita né avendo
avanzato pretese o argomenti nel senso indicato dal primo giudice.
a) In virtù degli art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni
comproprietario che non ha aderito a una decisione assembleare o che si è
astenuto dal votarla (Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 126 ad art. 712m CC; Rey,
Die Grundlagen des Sachenrechts und das eigentum, Berna 2000, n. 902, pag. 222)
può impugnare la decisione stessa davanti al giudice entro un mese dacché ne ha
avuto conoscenza (Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 367 n. 1319; Meier-Hayoz/Rey, loc. cit.). Tale facoltà è un diritto del
socio, che egli appartenga all'associazione al momento della deliberazione, al
momento dell'inoltro dell'azione o al momento del giudizio (Riemer in: Berner Kommentar, n. 48 e
segg. ad art. 75 CC; Heini/ Scherrer in:
Basler Kommentar, 2a edizione, n. 17 ad art. 75 CC). Di conseguenza,
con le dimissioni o la morte del socio, la causa va dichiarata senza oggetto (Riemer, op. cit., n. 49 ad art. 75 CC; Heini/Scherrer, op. cit., n. 17 in fine
ad art. 75 CC). Un'eccezione è data solo ove la qualità di socio sia stata
alienata o trasmessa per successione in deroga all'art. art. 70 cpv. 3 CC (Riemer, loc. cit.; Heini/Scherrer, loc. cit.). Il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare, da parte sua, che determinante è
l'appartenenza all'associazione al momento in cui ha statuito l'assemblea (DTF
48 II 362).
b) La posizione di un condomino non può semplicemente essere
assimilata a quella di un socio, già per il fatto che la proprietà per piani
denota una componente reale, non solo personale e comunitaria (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 43 all'introduzione
degli art. 712a–712t). Di conseguenza l'acquirente della
proprietà per piani non diventa solo condomino, ma anche membro della comunione
dei comproprietari, con tutti i diritti e gli oneri che ne derivano. In quanto
successore del venditore, egli deve sottostare al regolamento d'amministrazione
e uso adottato dalla comunione, come pure alle misure amministrative adottate
prima del suo ingresso (Wermelinger, La
propriété par étages, commentaire des articles 712a à 712t du
code civil suisse, Friburgo 2002, n. 114 ad art. 712c CC). Inoltre vi
possono essere casi in cui continuano a sussistere implicazioni di natura
giuridica o finanziaria che con la decadenza del processo rimarrebbero irrisolti.
In tali ipotesi la continuazione del processo appare legittima. E nel Cantone
Ticino la causa continua fra le stesse parti (art. 110 cpv. 1 CPC), salvo subingresso
dell'acquirente con il consenso delle parti (cpv. 2).
c) Nella fattispecie occorre domandarsi se, data la natura della
delibera contestata, l'attore avesse ancora interesse a continuare il processo
nonostante l'avvenuta vendita della proprietà. L'esistenza di un interesse
giuridico è una condizione per l'ammissibilità dell'azione (Vogel/Spühler, op. cit., 7a edizione,
§ 33 n. 11; Hohl, Procédure
civile, vol. I, Berna 2001, § 5 n. 133; Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000,
pag. 11; v. anche DTF 122 III 282 consid. 3a con rinvii). Perché una causa
abbia interesse giuridico (cioè legittimo) è quindi necessario che sussista
un'utilità concreta e attuale all'emanazione della sentenza. Il Pretore, come
detto, ha ammesso un interesse dell'attore, ciò che l'appellante contesta.
d) Ora, dell'eventuale interesse giuridico dell'attore o del suo
successore tutto si ignora. Nulla si evince dal fascicolo processuale né dalle
osservazioni all'appello, salvo generici e teorici esempi. Quali concreti e
attuali motivi denoterebbero un interesse legittimo dell'attore alla
continuazione del processo non è dato a divedere. Il suo mero desiderio di continuare
a giocare a bocce quale ospite del compratore non può ritenersi sufficiente.
Certo, per contestare una risoluzione assembleare il comproprietario non deve
dimostrare un interesse personale (Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 136 ad art. 712m CC), ma ciò vale per promuovere
l'azione. Nella misura in cui non è più membro della comunione dei comproprietari,
l'attore deve dimostrare – o quanto meno allegare – un interesse giuridico
concreto e e attuale, suo o del suo successore. In mancanza di ciò la causa va
reputata senza interesse. Ne segue che nel caso specifico, in mancanza di ciò,
il Pretore avrebbe dovuto stralciare il processo dai ruoli (art. 351 cpv. 1
CPC). In tale misura l'appello in esame va accolto e la sentenza impugnata riformata.
- Qualora un'azione divenga priva d'interesse, l'art. 351 CPC prevede
che il giudice, udite le parti, stralcia la causa dai ruoli. Il Codice
di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il
pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto
o senza interesse giuridico. L'art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la
transazione o l'acquiescenza, prevedendo che in tali ipotesi “le tasse, le
spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal
giudice adito”. Nondimeno, secondo giurisprudenza (Rep. 1994 pag. 381, 1992
pag. 293), ove una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico per le
parti, si applica analogicamente – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72
della procedura civile federale (PC), secondo cui il tribunale, udite le parti,
ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con
motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima
del motivo che termina la lite”. Ciò posto, il Pretore avrebbe dovuto
domandarsi quale sarebbe stato il verosimile esito dell'azione qualora l'attore
non avesse venduto la proprietà.
a) Nel
merito l'appellante contestava che la trasformazione del campo da bocce
configurasse un cambiamento di destinazione di una parte comune anche perché,
per tale area, non era mai stato fissato un uso specifico. Soggiungeva
inoltre che una simile modifica non intaccava la natura economica del fondo e
che la destinazione di una parte comune poteva e doveva evolvere secondo
necessità. Siccome la superficie in questione era in disuso, la trasformazione
in posteggi, necessari per gli accresciuti bisogni, rendeva più idoneo l'uso
della comproprietà, aumentandone il valore e il rendimento.
b) In concreto non era più contestato che il campo per il gioco delle
bocce costituisse una parte comune (appello, pag. 11; art. 7 cpv. 3 del
regolamento condominiale: doc. 3). E il regolamento vieta qualsiasi cambiamento
agli impianti comuni (art. 7 cpv. 2 lett. a). Contrariamente a quanto
pretendeva l'appellante, la trasformazione di un campo per il gioco delle bocce
in parcheggio configurava indubbiamente un cambiamento di destinazione, l'uso
che se ne intendeva fare non potendo essere paragonato a quello originario. Per
tacere del fatto che a registro fondiario il subalterno “D” del fondo base è
censito come “gioco bocce” (doc. 7), l'area in questione è sempre stata
adibita e usata a tale scopo (sopralluogo del 1° ottobre 2002 e doc. 5). Si
trattava quindi di un cambiamento di destinazione (art. 648 cpv. 2 CC) e non di
una coltura o di un'utilizzazione (art. 647b cpv. 2 CC: per degli esempi:
Meier-Hayoz, in: Berner
Kommentar, n. 6 ad art. 647b e n. 51 ad art. 648 CC). Non importa che
l'area fosse in disuso, esteticamente poco accettabile o che i posteggi siano
più utili e aumentino il valore della comproprietà. Modifiche per adattare
l'immobile a nuove esigenze sono possibili, ma il cambiamento deve avvenire con
una regolare decisione assembleare. E siccome l'art. 648 cpv. 2 CC prevede che
per modificare la destinazione di una cosa occorre il consenso di tutti i
comproprietari, a meno che questi non abbiano unanimemente stabilito un'altra
norma, per approvare la risoluzione in questione non bastava la maggioranza dei
comproprietari. Ne discende che l'azione sarebbe stata verosimilmente accolta,
come ha fatto il Pretore. Ciò posto, il pronunciato sulle spese e ripetibili di
prima sede appare corretto.
- Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L’appellante esce vittoriosa nella misura in cui ottiene lo
stralcio della causa; soccombe invece nella misura in cui pretende che la causa
avrebbe dovuto essere respinta. Ciò posto, si giustifica di suddividere le
spese in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del giudizio impugnato
è così riformato:
La petizione è
dichiarata priva d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
2.Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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