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Numero d'incarto:
11.2003.157
Data decisione, Autorità:
19.12.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.157
Lugano
19 dicembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __..
(modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con petizione del 28 ottobre 2002 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 9 dicembre 2003 presentato da __________
__________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 13 novembre 2003
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 febbraio 2002 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1963) e
__________ __________ nata __________ (1963). La convenzione sugli effetti del
divorzio omologata con la sentenza prevedeva, tra l'altro, l'affidamento della
figlia __________ (nata il ____________________ 1990) alla madre, riservato il
diritto di visita del padre, con autorità parentale congiunta. Il 15 giugno
2002, in seguito ad un alterco con la madre, __________ si è trasferita a
__________ dal padre.
B. Il
17 giugno 2002 __________ __________ ha chiesto alla Commissione tutoria
regionale __________ l'affidamento provvisorio della figlia. Con decisione
provvisionale emanata senza contraddittorio il 20 giugno 2002 la Commissione ha
accolto la richiesta, incaricando il Servizio sociale di __________ di valutare
le condizioni socio-ambientali e familiari dei genitori, come pure l'idoneità
di questi ultimi all'affidamento. Dopo avere sentito la figlia, l'11 luglio
2003, la Commissione ha poi disciplinato l'8 agosto 2003 il diritto di visita
della madre e con decisione del 23 agosto 2003 ha autorizzato il padre a
iscrivere la figlia per l'anno scolastico 2002/03 alla scuola media di
__________. Adita da __________ __________ __________, con decisione dell'11
ottobre 2002 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso,
assegnando alle parti un termine di 15 giorni per promuovere un'azione intesa
alla modifica della sentenza di divorzio. Un appello presentato da __________
__________ __________ contro la tale decisione è stato respinto da questa Camera
il 3 ottobre 2003 (inc. ____________________________.________).
C. Nel
frattempo, il 28 ottobre 2002, __________ __________ ha convenuto __________
__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
per ottenere – già in via cautelare – che ______ gli fosse affidata e che fosse
regolato il diritto di visita della madre, con obbligo per quest'ultima di versare
alla figlia un contributo alimentare di fr. 900.– mensili fino al tredicesimo
compleanno e di fr. 1100.– mensili fino alla maggiore età (inc. ..).
All'udienza del 21 novembre 2002, indetta per discutere la richiesta cautelare,
la convenuta ha accettato la proposta del Pretore, lasciando provvisoriamente
la figlia dal padre. Il 30 dicembre 2002 il Pretore ha incaricato lo psicologo
__________ __________ di accertare le capacità dei genitori nel provvedere al
loro ruolo e di chiarire i rapporti della figlia con loro nell'ottica di un
affidamento definitivo. Il 23 maggio 2003 lo specialista ha presentato un
rapporto al Pretore (inc. ..).
D. Intanto,
con decreto emanato inaudita parte il 31 gennaio 2003, il Pretore ha imposto
alla madre un contributo alimentare per la figlia di fr. 350.– mensili, oltre
al premio della cassa malati. Alla discussione del 18 marzo 2003 __________
__________ __________ ha contestato ogni obbligo contributivo. Con istanza del
14 aprile 2003 __________ __________ ha chiesto poi al Pretore di ordinare al
datore di lavoro dell'ex moglie di trattenere dallo stipendio di quest'ultima
l'importo di fr. 350.– mensili e di riversarlo direttamente a lui, domanda che
il Pretore ha accolta senza contraddittorio il 22 aprile successivo (inc.
..). Il 9 luglio 2003 __________ __________
__________ ha chiesto l'annullamento del decreto supercautelare del 31 gennaio
2003. Alla discussione del 26 agosto 2003 __________ __________ ha proposto di
respingere l'istanza (inc. ..).
E. Il
20 ottobre 2003 __________ , accertato che __________ intendeva
tornare dalla madre, ha dichiarato di ritirare tutte le procedure e di assumere
le spese relative, salvo quelle peritali (da suddividere in ragione di metà
ciascuno), proponendo di compensare le ripetibili. Con decreto del 13 novembre
2003 il Pretore ha preso atto del ritiro, stralciando dai ruoli le quattro
cause .., ..__________,
..e .. (recte:
..____________________ Le spese, tranne quelle peritali
(suddivise tra parti in ragione di metà ciascuno), e la tassa di giustizia di
fr. 500.– sono state poste a carico dell'attore, compensate le ripetibili.
F. Contro il decreto di stralcio __________ __________ __________ è
insorta con un appello del 9 dicembre 2003 in cui chiede, previa concessione
dell'assistenza giudiziaria, che tutti gli oneri processuali siano posti a
carico dell'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle una somma
imprecisata per ripetibili. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Nel
Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non
può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo
che ha posto termine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Il giudicato
sulle spese e le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha
invece carattere autoritativo e può essere appellato (Rep. 1985 pag. 145 in
fondo), sempre che la causa sia – come in concreto – appellabile. Nella misura
in cui la convenuta chiede che il decreto di stralcio sia riformato nel senso
“che l'istanza è parzialmente accolta e pertanto __________ __________ è
affidata alla madre, la quale eserciterà su di lei l'autorità parentale a
modifica della sentenza di divorzio”, che “a partire dal 9 luglio 2003 è soppresso
il contributo alimentare dovuto da __________ __________ __________ a
__________ __________ per la figlia __________ ” e che “dal 1° ottobre 2003 è
dovuto il contributo alimentare da __________ __________ a __________
__________ __________ per la figlia __________ come previsto dalla sentenza di
divorzio”, l'appello non è quindi ricevibile, la natura dichiarativa del
decreto di stralcio ostando a qualsiasi impugnazione. Nella misura in cui la
convenuta censura per contro le spese e le ripetibili, l'appello è ammissibile.
-
L'atto
impugnato è in realtà un quadruplice decreto di stralcio: riguardava simultaneamente
il merito (inc. ..) e le tre procedure provvisionali
(.., ..,
..). Ora, la causa di merito era disciplinata
dalla procedura ordinaria (art. 419 cpv. 3 CPC, applicabile in virtù dell'art.
7a cpv. 3 tit. fin. CC), mentre le misure provvisionali erano rette da
quella sommaria (art. 419c cpv. 1 e 376 cpv. 2 lett. d CPC). Ne segue
che il termine per appellare lo stralcio della causa di merito era di 20
giorni, ma quello per appellare lo stralcio delle misure provvisionali era
ridotto a 10 (art. 308 cpv. 1 CPC). Introdotto nel termine di 20 giorni,
l'appello in esame è proponibile pertanto solo contro lo stralcio della causa
di merito. Resta il fatto che il Pretore ha statuito sugli oneri processuali e
le ripetibili con un giudizio unico. E dato che, come si vedrà in appresso,
l'impugnazione è destinata all'insuccesso, non giova invitare il Pretore a
distinguere fra le quattro procedure.
-
L'appellante
sostiene anzitutto, senza trarne nondimeno conclusioni formali, che il decreto
impugnato è nullo perché il Pretore ha dato seguito alla domanda di stralcio
presentata dall'attore senza darle la possibilità di esprimersi. Essa trascura
però di avere avuto la possibilità di far valere tutte le sue ragioni davanti a
questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Sia come
sia, l'eventuale disattenzione è stata quindi sanata (Rep. 1985 pag. 141 in
fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in
fondo). Per di più, nel precedente citato dall'appellante (menzionato in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 2 ad art. 352) la desistenza era condizionata alla compensazione
delle ripetibili, ciò che non è il caso in concreto, l'attore avendo ritirato
la causa senza riserve.
-
Il
Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico dell'attore, tranne
le spese peritali (suddivise fra le parti in ragione di metà ciascuno), e ha
compensato le ripetibili. Egli ha rilevato che la perizia è servita a chiarire
il malessere della figlia e a mettere in atto i correttivi necessari, sicché
appariva equa una partecipazione della madre al pagamento dei costi. Quanto
alle ripetibili, il primo giudice ha ritenuto che l'attore ha promosso causa a
tutela della figlia e alla luce di quanto era emerso nella procedura davanti
all'autorità tutoria, ciò che giustificava la compensazione delle rispettive
indennità. La convenuta chiede – come detto – che tutte le spese siano addebitate
all'attore, con obbligo per lui di versarle congrue ripetibili. Afferma in
sintesi che l'esito della causa risultava sfavorevole all'attore, che lei aveva
già dovuto assumere le spese della procedura davanti all'autorità tutoria e che
la perizia aveva lo scopo di chiarire le capacità genitoriali e l'adeguatezza
di un affidamento della figlia a uno dei genitori.
-
Contrariamente
a quanto reputa l'appellante, in caso di desistenza la questione di sapere
quale possibilità di buon esito avrebbe avuto la causa se la lite non fosse divenuta
senza oggetto (DTF 111 Ib 191 consid. 7a) non è di alcun interesse. In caso di
desistenza gli oneri processuali vanno per principio a carico di chi recede
dalla lite (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.; analogo precetto vige sul
piano federale: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
n. 2 ad art. 153), salvo che motivi di equità inducano a un giudizio diverso.
Per
quanto riguarda i costi peritali, in concreto lo psicologo non è stato
incaricato unicamente di valutare le capacità dei genitori, ma anche di
verificare la situazione della ragazza e di accertare i motivi alla base del
nuovo affidamento (perizia del 23 maggio 2003, pag. 1 e 2: act. X nell'inc.
DI.2002.748). Il referto ha permesso di accertare che i disagi palesati dalla
ragazza prima di essere affidata provvisoriamente al padre erano dovuti, tra
l'altro, all'incapacità della madre di capire le esigenze della figlia preadolescente
(pag. 13). Oggettivamente l'assunzione della prova si doveva, dunque, anche al
comportamento dell'appellante. Lo specialista ha rilevato inoltre che la
madre, attraverso l'elaborazione avvenuta durante i colloqui, è ora in grado
di prendere coscienza dei suoi atteggiamenti e dei motivi che hanno indotto
__________ ad allontanarsi da lei (loc. cit.). Ciò posto, il giudizio equitativo
del Pretore sfugge alla critica. Ravvisando “giusti motivi” (nel senso
dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per addebitare la metà delle spese peritali alla
convenuta, egli non è caduto in eccesso né in abuso di apprezzamento. Su questo
punto l'appello si dimostra infondato.
-
L'appellante
chiede altresì che l'attore le rifonda “fr. … per ripetibili”. La domanda
riesce d'acchito irricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire
che in caso di contestazioni pecuniarie l'appellante non può limitarsi a
richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228
consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, op. cit., vol. II, Berna 1990,
n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili (riferimenti
in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
10 ad art. 309 CPC). Del tutto carente, su questo punto l'appello si rivela
quindi improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).
-
L'appellante
si duole infine che il Pretore non abbia statuito sulla sua domanda di
assistenza giudiziaria. Il fatto però che il Pretore non abbia ancora statuito
sulla richiesta presentata dalla convenuta il 21 novembre 2002 non giustifica
una modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede. Per ottenere una
decisione al riguardo basta che l'interessata solleciti il Pretore. Né
l'omissione di quest'ultimo costituisce un titolo di revisione secondo l'art. 340
lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non
confondendosi con il merito (art. 5 della legge sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Al riguardo
l'appello è destinato una volta ancora alla reiezione.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui
l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta.
Quand'anche l'interessata versasse nell'indigenza, per vero, nel caso in
rassegna difettava al ricorso sin dall'inizio il requisito cumulativo della
probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Delle ristrettezze
in cui si trova l'appellante, ad ogni modo, si tiene conto moderando per quanto
possibile la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________
__________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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