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Numero d'incarto:
11.2003.154
Data decisione, Autorità:
22.12.2003, ICCA
Incarto n°
11.2003.154
Lugano
22 dicembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. . (revoca
della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 novembre 2000
da
__________ e __________ __________, __________
per ottenere la revoca della tutela
istituita nei confronti della stessa __________ __________ su richiesta della
Delegazione tutoria di __________
(ora Commissione tutoria regionale __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se devono essere accolti gli
appelli del 5 dicembre 2003 presentati da __________ e __________ __________
contro la decisione emessa il 19 novembre 2003 dalla Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che,
su istanza della Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria
regionale __________), con decisione del 10 aprile 2000 la Sezione degli enti
locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di
__________ __________ (nata il ____________________ 1958) per infermità e
debolezza di mente (art. 369 CC);
che la
Delegazione tutoria di __________ ha quindi nominato come tutrice __________
__________, poi sostituita dal tutore ufficiale __________ __________;
che il 10
novembre 2000 __________ e la madre __________ __________ hanno chiesto la revoca
della tutela;
che con
decisione del 19 novembre 2003 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto
la domanda, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico di __________
__________;
che con
scritti del 5 dicembre 2003 __________ e __________ __________ sono insorte
contro tale decisione, la prima chiedendone la revoca e la seconda dichiarando
di non volere un tutore, ma di voler “vivere con mia figlia in gestione della nostra
vita, siamo persone normali”;
che il
ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
gli atti in esame possono essere trattati solo come appelli, unico rimedio giuridico
esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele
(art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un
appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate:
trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro
una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª
edizione, n. 41 ad art. 420);
che, come
rileva l'autorità di vigilanza, una tutela può essere revocata qualora non si
riveli più giustificata o qualora, seppure giustificata, essa possa essere
sostituita da un provvedimento meno incisivo (art. 433 CC);
che
l'appello di __________ __________ è così motivato:
-
Farò pervenire prove mediche che non ho
questo disturbo. Sono una persona normale istruita e intelligente;
Vi saranno tutte le prove delle persone che conosco;
Non ho bisogno di persone di sostegno e tutore;
Al contratto di lavoro che avrò desidero gestire io la mia vita;
-
Il
sig. __________ deve dimettersi dall'incarico;
-
Contesto
testo __________ non nomina di fatti __________ __________;
che con
ciò la ricorrente si limita – per quanto è dato di capire – a negare
l'esistenza dei disturbi della personalità che hanno indotto l'autorità di
vigilanza a respingere la revoca della tutela, contestando sostanzialmente la
perizia psichiatrica e la designazione di un tutore, senza però spiegare perché
gli accertamenti eseguiti non sarebbero più pertinenti;
che non
si comprende di conseguenza per quali motivi occorrerebbe riformare la
decisione impugnata;
che nelle
condizioni descritte l'appello, insufficientemente motivato, sfugge a un esame
di merito e dev'essere dichiarato irricevibile;
che
analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'appello di __________
__________, onde l'inutilità di approfondire la di lei legittimazione a ricorrere;
che,
infatti, l'appello di __________ __________ si esaurisce nell'affermazione di
non voler vivere con la figlia assistita da un tutore, senza indicare tuttavia
quali elementi renderebbero ormai inadeguata la tutela;
che nelle
circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto si può prescindere nondimeno dal prelevare spese, le appellanti essendo
sprovviste di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Gli
appelli sono irricevibili.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________
__________, __________;
– __________
__________, __________;
– Commissione
tutoria regionale __________, __________;
Comunicazione:
– Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
–
__________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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