AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2003.147
Data decisione, Autorità:
01.12.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.147
Lugano,
1° dicembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
./..__________ (diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
(patrocinato dall' avv. __________)
a
(patrocinata dall' avv. __________)
riguardo
al figlio __________ __________ (2001),
giudicando
ora sulla decisione provvisionale emessa il 31
ottobre 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 novembre 2003 proposto da __________ __________ contro la
decisione provvisionale;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante
lo stesso 14 novembre 2003;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ __________ 2001 __________ __________ (1973) ha
dato alla luce un figlio, __________, riconosciuto da __________ __________
(1981). Quest'ultimo si è rivolto il 12 maggio 2003 alla Commissione tutoria
regionale 12 perché il suo diritto di visita fosse stabilito come segue:
fino
al quarto compleanno del figlio:
– una
sera la settimana dalle ore 18.00 alle 19.30,
– una
giornata ogni fine settimana (sabato e domenica alternati) dalle ore 10.00 alle
17.00,
– diverse
giornate consecutive durante le vacanze estive e invernali (ev. con pernottamento)
e
– contatti
telefonici giornalieri (per quanto possibile);
dopo
i quattro anni di età:
– una
sera la settimana dalle ore 18.00 alle 19.30,
– due
fine settimana ogni mese, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica
alle 20.30,
– una
settimana a Natale e Pasqua alternativamente;
– due
settimane durante le vacanze estive e
– contatti
telefonici giornalieri.
Egli
ha chiesto inoltre che __________ __________ si astenesse da tutto quanto
potesse alterare i rapporti fra lui e il figlio, evitasse di ostacolare il
diritto di visita, lo informasse adeguatamente sulla situazione del bambino e
lo interpellasse prima di prendere qualsiasi decisione importante per lo
sviluppo del piccolo (salute, scuola ecc.). Nelle sue osservazioni del 30 maggio
2003 __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza.
B. La
Commissione tutoria regionale ha indetto un'udienza per il
25 giugno
2003, nel corso della quale i genitori sono pervenuti – su proposta del
presidente – a un accordo così formulato circa il diritto di visita:
Un giorno in settimana dalle ore 18.00 alle
19.30 e ogni fine settimana (il sabato) un'ora e mezza ovvero sia a partire
delle ore 10.00; a quest'ultimo proposito si precisa che, se non ci saranno
particolari problemi, la durata del diritto di visita verrà aumentato di una
mezz'ora ogni volta, così da giungere infine a un esercizio del diritto di
visita durante il fine settimana a decorrere dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Ciò a decorrere da sabato 28 giugno prossimo venturo.
Dopo
avere ricevuto lettere da entrambe le parti in seguito a difficoltà
manifestatesi nell'esercizio delle relazioni personali, il
26
settembre 2003 la Commissione tutoria regionale ha statuito sull'istanza di
__________ __________ con il dispositivo in appresso:
- Il diritto alle relazioni personali del
signor __________ __________ sul figlio __________ viene stabilito come segue:
ogni
sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00, e ciò a partire dal 4 ottobre
2003.
Nell'ambito
del suo esercizio del diritto di visita il padre dovrà astenersi d'affidare il
piccolo __________ alla nonna materna signora __________ __________, e ciò
fintantoché la CTR non avrà ottenuto esaustive informazioni sullo stato di salute
della signora.
- Alla
madre signora __________ __________ è fatto ordine di rispettare il diritto di
visita di cui al punto 1 della presente risoluzione sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, il quale stabilisce che chiunque non ottemperi a una
decisione a lui intimata da un'autorità competente è punito con l'arresto o con
la multa.
(...)
- Viene
prelevata una tassa di fr. 200.– a norma dell'art. 29 lett. b della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, da pagare
tramite l'annessa polizza di versamento.
(...)
C. Contro
la decisione appena citata __________ __________ è insorto il
13
ottobre 2003 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, per ottenere che – conferitogli il beneficio dell'assistenza
giudiziaria – il diritto di visita sia fissato ogni mercoledì dalle ore 18.00
alle 19.30 e ogni fine settimana, alternativamente il sabato e la domenica
dalle ore 10.00 alle 17.00, che “all'occorrenza e in caso di necessità” il
figlio possa “stare da solo con la nonna materna __________ __________ ” e che
durante il periodo natalizio __________ possa rimanere con lui dal 25 dicembre
2003 alle ore 10.00 al 31 dicembre 2003 alle ore 16.00. In via cautelare egli
ha avanzato identiche richieste. Chiamata a esprimersi sull'assetto cautelare,
__________ __________ ha dichiarato il 16 ottobre 2003 di opporsi a qualsiasi
misura provvisionale e ha postulato a sua volta l'assistenza giudiziaria. La
Commissione tutoria regionale ha dichiarato il 17 ottobre 2003 di rimettersi al
giudizio dell'autorità di vigilanza.
Statuendo
il 31 ottobre 2003 sulle richieste cautelari, l'autorità di vigilanza ha così
deciso:
- La domanda di adozione di provvedimenti
provvisionali è evasa ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:
§ Il signor __________ __________
eserciterà il diritto di visita con il figlio __________ __________ il
mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 14.00 alle ore
17.00.
§§ Nell'ambito dell'esercizio del suo
diritto di visita il signor __________ ha la facoltà di frequentare i propri
genitori, non però di affidare il figlio alle cure della nonna materna.
§§§ La regolamentazione dei diritti di
visita nel periodo natalizio sarà se del caso decisa con risoluzione separata.
- Tasse
e spese di giustizia seguiranno il merito.
I
genitori sono poi stati convocati personalmente a un'udienza davanti all'autorità
di vigilanza per la discussione del ricorso.
D. Il
14 novembre 2003 __________ __________ ha presentato appello a questa Camera,
chiedendo di riformare la decisione appena citata nel senso di limitare il
diritto di visita al giorno di sabato, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, e di
vietare a __________ __________ di far frequentare al figlio la nonna paterna.
L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia – e in concreto il padre non ha né l'una né l'altra (art. 298 cpv. 1
CC) – nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare
le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se
l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole
al figlio, oppure se altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare
i genitori o il figlio ai loro doveri e dar loro istruzioni (art. 273
cpv. 2
CC). Tanto la madre quanto il padre può esigere inoltre che il suo diritto all'esercizio
delle relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Competente per emanare
“misure in merito alle relazioni personali” è l'autorità tutoria del domicilio
del figlio, rispettivamente quella del luogo di dimora (art. 275 cpv. 1 CC).
In pendenza di una causa di divorzio, di una procedura a tutela dell'unione
coniugale, di un'azione intesa alla modifica dell'autorità parentale o alla
modifica del contributo di mantenimento la competenza spetta invece al giudice
(art. 275 cpv. 2 CC).
-
Nel
Cantone Ticino l'autorità tutoria prende le “misure in merito alle relazioni
personali” secondo le norme della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele (LTC: RL 4.1.2.2), sussidiariamente secondo la
legge di procedura per le cause amministrative (art. 21 LTC). Essa procede
d'ufficio o su istanza di parte, senza essere vincolata a domande (art. 22
LTC). Ove occorra, essa adotta anche le misure provvisionali adeguate alle
circostanze (art. 26 cpv. 1 LTC). In tal caso il contraddittorio può avvenire
mediante uno scambio di atti scritti (art. 26 cpv. 2 LTC). Qualora siano state
ordinate misure provvisionali senza contraddittorio, le parti hanno diritto di
chiedere entro dieci giorni che tali misure siano revocate o modificate, previo
esercizio del diritto di essere sentite (art. 26 cpv. 3 LTC). L'autorità di
vigilanza può adottare anche misure che normalmente competono all'autorità
tutoria, riservato l'art. 386 CC (art. 26 cpv. 4 LTC), che in ogni modo non
interessa la fattispecie odierna. Le misure provvisionali sono immediatamente
esecutive (art. 26 cpv. 5 LTC).
-
In
concreto l'autorità di vigilanza ha ordinato misure provvisionali con
l'argomento che, in pendenza di ricorso, non vigeva alcuna disciplina delle
relazioni personali. Dato che il ricorso contro la decisione dell'autorità
tutoria non aveva effetto sospensivo, né l'autorità tutoria aveva disposto
altrimenti (art. 43 LTC), la decisione impugnata non era esecutiva. Donde –
appunto – la regolamentazione provvisionale, adottata previo contraddittorio
scritto. Ora, nelle cause civili appellabili le decisioni cautelari adottate
previo contraddittorio possono sì essere impugnate, ma solo entro dieci giorni
dalla loro emanazione (art. 308 cpv. 1 con richiamo all'art. 382 cpv. 1 CPC).
Nel caso di misure provvisionali emanate dall'autorità di vigilanza, la legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele non contiene
norme specifiche sull'appellabilità, né del resto la legge di procedura per le
cause amministrative. Solo l'art. 39d cpv. 1 LAC stabilisce che,
nell'ambito di una privazione dell'autorità parentale, “le decisioni in
materia di misure provvisionali sono impugnabili alla Camera civile di appello
secondo le modalità previste dall'art. 54a della presente legge”. Se non
che, l'art. 54a LAC è stato abrogato il
31
dicembre 2000 (BU 2000 pag. 367). Nelle condizioni descritte torna quindi applicabile
la norma generale dell'art. 48 LTC (che ricalca per altro il vecchio art. 54a
LAC), secondo cui “contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di
tutele è dato appello entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale
d'appello”. Tale prescritto non fa differenza tra decisioni provvisionali e di
merito (alla stessa stregua del cessato art. 54a LAC: sentenza inc.
..__________del 3 marzo 1999, consid. 3). Inoltrato nei
venti giorni successivi alla notifica della decisione impugnata, l'appello in
esame è quindi ricevibile.
-
L'autorità
di vigilanza ha fissato il diritto di visita provvisionale considerando che,
“tutto sommato”, vista la giovane età del figlio e gli accordi intercorsi il 25
giugno 2003 fra genitori davanti all'autorità tutoria, la regolamentazione
convenuta in quella sede risultava adeguata. Per quanto riguarda la nonna
materna, essa ha sottolineato “che in discussione c'è unicamente il diritto di
vista in favore del padre per cui, quando esercitato, è a lui che spetta il
diritto e dovere di trascorrere del tempo con il figlio, che non va quindi
affidato ad altre persone”. Inoltre l'autorità di vigilanza ha ricordato che lo
stato depressivo di cui soffre la nonna appare ridimensionato dai certificati
medici agli atti e che, d'altro lato, non sarebbe nemmeno lecito vietare senza
giustificati motivi a un padre che esercita il diritto di visita la possibilità
di frequentare terze persone, ciò che evidentemente non significa affidare
__________ alle cure di __________ __________.
-
La
regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art.
273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore non affidatario e al figlio minorenne
il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle
circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina di tale
diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche
psichico, morale e spirituale. L'autorità adita valuta ogni singolo caso sulla
scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo
sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario,
del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori,
di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi
richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento essa
non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte
di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid.
1).
-
In
concreto i genitori del bambino avevano concordemente fissato il 25 giugno
2003, davanti alla Commissione tutoria regionale, un diritto di vista
provvisorio da esercitare “un giorno in settimana” dalle ore 18.00 alle 19.30 e
il sabato dalle ore 10.00 alle 11.30, con estensione di quest'ultimo – in caso
di buon esito – di mezz'ora in mezz'ora fino alle ore 17.00. Statuendo il 26
settembre 2003, la Commissione tutoria regionale ha circoscritto invece il
diritto alle relazioni personali al solo giorno di sabato, dalle ore 14.00 alle
18.00, ricordando che la madre del bambino era stata sollecitata invano ad
“assumere un atteggiamento più distensivo” nei confronti dell'istante, il quale
lamentava l'impossibilità di visitare regolarmente il figlio. Davanti
all'autorità di vigilanza l'istante ha chiesto in via cautelare di poter
incontrare ______ il mercoledì dalle ore 18.00 alle 19.30 e, alternativamente,
il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle 17.00. Che nella fattispecie non
vigesse in pendenza di ricorso, come reputa l'autorità di vigilanza, alcuna
disciplina delle relazioni personali appare dubbio. Certo, il ricorso ostava
all'esecutività della decisione emessa dall'autorità tutoria. Proprio per tale
motivo, nondimeno, rimaneva applicabile l'assetto provvisionale concordato
dalle parti il 25 giugno 2003 su proposta del presidente. Sia come sia, ciò non
impediva all'autorità di vigilanza di adottare nuove misure provvisionali. La
questione è di sapere, pertanto, se la nuova disciplina resista alla critica.
-
L'appellante
premette di non contestare il diritto di visita fissato dall'autorità di vigilanza
durante il fine settimana, ma di insorgere contro quello del mercoledì dalle
ore 18.00 alle 19.30. Essa fa valere che, per quanto concordato il 25 giugno
2003 davanti alla Commissione tutoria regionale, tale diritto non è mai stato
esercitato dal padre del bambino. Inoltre nel frattempo “le abitudini del
piccolo __________ si sono evolute nel senso che a quell'ora praticamente è già
coricato” (memoriale, pag. 4 in fondo). A parere dell'appellante è ormai
“oggettivamente impossibile che il piccolo __________ possa trascorrere un'ora
e mezza con il padre, durante un periodo serale invernale, contemporaneo ai
primi momenti di sonno” (pag. 6 in basso), tant'è che pure il pediatra del
bambino conferma in un certificato del 6 novembre 2003 accluso all'appello
l'inopportunità dell'orario (doc. E). Per quel che è della nonna paterna,
soggiunge l'appellante, fino al momento in cui non ne sarà accertato medicalmente
lo stato di salute è nell'interesse del bambino non avere relazioni con lei.
-
Nel
caso in esame l'unico elemento che è dato oggettivamente di conoscere è l'età
del figlio (poco più di 2 anni). Né la decisione impugnata né quella
dell'autorità tutoria contengono accertamenti, invece, sullo sviluppo fisico e
psichico del bambino, sul suo legame affettivo con il padre, sul carattere di
quest'ultimo e sulla sua disponibilità di tempo, sulla situazione familiare di
lui e sulla sua condizione professionale. Dagli atti si evince soltanto che
__________ __________ risiede nello stesso stabile in cui vive la madre e che
l'appellante abita, almeno sembra, a qualche centinaio di metri. Resta il fatto
che, comunque sia, davanti alla Commissione tutoria regionale l'appellante
medesima aveva consentito in pendenza di procedura a un diritto di visita
infrasettimanale dalle ore 18.00 alle 19.30. Non si può dunque biasimare la
Sezione degli enti locali per essersi attenuta, in pendenza di ricorso, allo
stesso principio. Certo, l'appellante sostiene che __________ __________ non ha
mai visitato il figlio nel corso del mercoledì, ma ciò non significa che per
tale motivo il diritto andasse automaticamente soppresso. Decisivo non è invero
il comportamento del padre, ma il bene del figlio, il quale ha diritto anch'egli
a relazioni personali adeguate. E nulla muta sotto questo profilo che, per la
giovane età, in concreto il bambino non sia stato sentito.
-
Afferma
l'appellante che nel frattempo “le abitudini del piccolo __________ si sono
evolute nel senso che a quell'ora praticamente è già coricato”, onde
l'oggettiva impraticabilità di un diritto di visita serale. Allo stato attuale
delle cose nondimeno l'argomento riesce – se non preparato ad arte – ben poco
verosimile, ove appena si consideri che nelle sue osservazioni all'autorità di
vigilanza l'interessata nemmeno aveva alluso all'impossibilità di un simile
diritto di visita (act. 2: memoriale del 16 ottobre 2003), né ha accennato
alla questione nella risposta di merito inviata nel frattempo all'autorità
stessa (act. 6: memoriale del 23 ottobre 2003). Muovere rimproveri a
quest'ultima in condizioni siffatte non è serio. Neppure in appello, del
resto, l'interessata spiega come mai il bambino vada a dormire attualmente fra
le ore 18.30 e le 19.30 quando cinque mesi or sono non si coricava prima delle
ore 19.30. E il certificato del 6 novembre 2003 con cui il dott. __________
__________ di __________ ribadisce pedissequamente la tesi di __________
__________ (doc. E allegato all'appello) non dà alcuna precisazione al
riguardo. Tutto ciò non rende sicuramente verosimile l'impraticabilità del
diritto litigioso. Del resto, nell'eventualità in cui – contrariamente alle
apparenze – il diritto di visita serale fosse davvero pregiudizievole per il
bambino, l'appellante potrà ancora motivare adeguatamente la propria tesi e
allegare tutte le sue giustificazioni al contraddittorio sul merito che l'autorità
di vigilanza ha già indetto (sopra, lett. C in fine).
-
Non
va trascurato, è vero, che manifestandosi conflitti nelle relazioni personali
tra i genitori l'autorità adita limita già per tale motivo il diritto di
visita, in modo da evitare il riflettersi di tensioni sul figlio. Ed è vero
altresì che in tali casi, trattandosi di bambini in età prescolastica, la cadenza
delle visite può essere circoscritta a un pomeriggio settimanale o addirittura
a un pomeriggio quindicinale (Schwenzer,
op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC; Wirz
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 20 ad
art. 273 CC con richiami). L'esistenza di conflitti personali non va confusa
tuttavia con la mera resistenza di un genitore all'esercizio del diritto di
visita. Se solo si pensa che in concreto l'autorità tutoria ha diffidato la
madre del bambino giusta l'art. 292 CP, nella decisione impugnata davanti
all'autorità di vigilanza, a non ostacolare il diritto di visita fissato nella
decisione medesima, a un giudizio sommario come quello che presiede
all'emanazione di misure cautelari l'autorità di vigilanza non poteva semplicemente
presumere l'esistenza di un conflitto, scartando a priori l'ipotesi di una mera
resistenza da parte della madre. Ad ogni buon conto essa non ha mancato di
convocare le parti a breve termine per la discussione di merito intesa anche a
chiarire le origini delle incomprensioni (sopra, lett. C in fine). Tale modo di
procedere sfugge a censura.
-
Da
ultimo l'appellante assevera che, fino al momento in cui non sarà stato
accertato medicalmente lo stato valetudinario della nonna paterna, è nell'interesse
del bambino impedire ogni relazione con lei durante le visite del padre. A
prescindere dal fatto che la richiesta appare già di primo acchito
sproporzionata, mal comprendendosi perché sarebbe contrario all'interesse del
bambino incontrare la nonna in presenza del padre, l'appellante neppure si
confronta con la motivazione addotta in proposito dall'autorità di vigilanza,
ovvero che lo stato depressivo di cui soffre __________ __________ esce
ridimensionato dai certificati medici agli atti e che esercitare il diritto di
visita in presenza di lei non significa affidare il bambino alle sue cure.
Tant'è che, a scanso di equivoci, la stessa Sezione degli enti locali ha
vietato a __________ __________ di lasciare il bambino alla nonna (dispositivo
n. 1, secondo lemma). L'appellante non indica perché ciò non basterebbe a
tutelare adeguatamente il figlio. Insufficientemente motivato, al riguardo il
memoriale si dimostra finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
-
Dato
l'esito dell'appello, gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Non è il caso per converso di attribuire ripetibili a __________
__________, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese
presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può
essere accolta. Seppure l'appellante fosse indigente nel senso dell'art. 3 cpv.
2 Lag, in effetti, l'impugnazione non denotava sin dall'inizio alcuna apprezzabile
probabilità di successo (art. 14 lett. a Lag). Delle difficili condizioni
finanziarie in cui versa l'interessata si tiene conto, in ogni modo,
contenendo al minimo la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
–__________ ;
–.
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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