AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.141
Data decisione, Autorità:
17.11.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.141
Lugano
17 novembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza dell'11 luglio 2003 da
(patrocinata dall’ avv. __________)
contro
(patrocinato dall' avv.);
giudicando ora
sulla sentenza 14 ottobre 2003 con la quale il Pretore ha ordinato la
trattenuta dallo stipendio di __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 24 ottobre 2003 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il 14 ottobre 2003 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1957) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________
il ____________________ 1980. Dal matrimonio sono nati i figli __________
(____________________1983), __________ (____________________1986) e __________
(____________________1988). Il marito, ingegnere, è capo della sicurezza
dell'agenzia __________ a __________. La moglie non ha esercitato attività
lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati il 13
aprile 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________
per trasferirsi a __________.
B. L'11
luglio 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando in particolare
un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili in suo favore e uno di fr.
1755.– mensili per ciascun figlio. Con decreto cautelare emanato senza
contraddittorio il 14 luglio successivo il Pretore ha obbligato __________
__________ a versare un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili per la
moglie e uno di fr. 1510.– mensili per ogni figlio.
C. Il
22 luglio 2003 __________ __________ ha invitato il Pretore a ordinare una trattenuta
di salario poiché il marito non intendeva versare quanto prevedeva il decreto.
All'udienza del 2 settembre 2003, indetta per il contraddittorio di entrambe
le istanze, essa ha confermato la sua richiesta di trattenuta. __________
__________ ha proposto di respingerla, affermando di avere versato l'importo da
lui ritenuto adeguato alle esigenze della parte attrice e di essere disposto a
corrispondere quanto l'autorità avrebbe stabilito. Le parti hanno mantenuto le
loro posizioni anche al dibattimento finale del 25 settembre 2003, nell'ambito
del quale il convenuto ha invocato anche difficoltà economiche.
D. Con
sentenza del 29 settembre 2003 il Pretore ha imposto al convenuto un contributo
alimentare di fr. 2710.– mensili per la moglie e uno di fr. 1510.– mensili per
ogni figlio. Un appello del 13 ottobre 2002 presentato da __________ __________
contro il dispositivo sulle spese e ripetibili di tale giudizio è stato respinto
da questa Camera in data odierna (inc. ..__________). Nel
frattempo, il 14 ottobre 2003, il Pretore ha ordinato alla __________ di
dedurre dallo stipendio di __________ __________ fr. 5730.– mensili e di
riversarli direttamente a __________ __________. Contro tale sentenza
__________ __________ è insorto con un appello del 24 ottobre 2003 per ottenere
che, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'istanza di trattenuta sia
respinta e il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. L'appello non è
stato intimato a __________ __________.
Considerando
In diritto: 1. Giusta l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge
dimentico dei propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in
tutto o in parte, nelle mani dell'altro. Nel Cantone Ticino la diffida ai
debitori è regolata dalla procedura di camera di consiglio contenziosa, in
esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza (art. 4 n. 1b e 5 LAC, che
rinviano agli art. 361 segg. CPC). La decisione è appellabile nel termine di 10
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in
esame è ricevibile.
-
Il
Pretore ha accertato che il convenuto non ha mai versato integralmente il
contributo alimentare per moglie e figli di fr. 5730.– mensili posto a suo
carico con decreto supercautelare del 14 luglio 2003, confermato con sentenza
del 29 settembre 2003, limitandosi a versare unicamente fr. 3438.60 mensili.
L'appellante rileva sostanzialmente di avere versato il solo minimo esistenziale
per la moglie in attesa di una decisione definitiva. Aggiunge che all'udienza
del 2 settembre 2003 egli aveva affermato di attenersi alla decisione del Pretore,
intenzione poi messa in pratica poiché dopo l'emanazione della sentenza del 29
settembre 2003 egli ha integralmente versato i contributi ivi stabiliti. Egli,
infine, assevera che la trattenuta dallo stipendio rischia di causargli
pregiudizi sia per il mantenimento della sua attività professionale sia per
eventuali possibilità di carriera.
-
L'appellante
non nega di avere versato a moglie e figli, per i mesi di luglio, agosto e
settembre 2003, unicamente l'importo di fr. 3438.–. Ora, una trattenuta di
stipendio non si giustifica per la sola circostanza che il debitore ritardi il
pagamento di un singolo contributo periodico o per un semplice ritardo nei
pagamenti, la diffida ai debitori dovendo rispettare il principio della
proporzionalità (Schwenzer in:
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 132 CC). In
concreto, tuttavia, alla discussione del 2 settembre 2003 il convenuto ha
ribadito di non volersi attenere al decreto emanato dal Pretore il 14 luglio
2003, rimettendosi tutt'al più a quello che sarebbe stato preso dopo il contraddittorio
(verbali, pag. 1 e 3). Certo, i contributi fissati in via supercautelare non
sono affatto definitivi, ma ciò non toglie che un decreto del genere sia
immediatamente eseguibile e regoli autoritativamente l'assetto dei coniugi
fino alla decisione motivata emessa dal giudice dopo l'istruzione e il
dibattimento finale. Il convenuto, assistito da un legale, non poteva ignorare
tale circostanza né era legittimato – men che meno – a ignorare il decreto. Al
momento in cui ha statuito il Pretore, la prognosi sulla sua disponibilità a
rispettare quanto decretato senza contraddittorio era dunque negativa. E
rimaneva negativa anche al dibattimento finale, nell'ambito del quale il
convenuto ha accampato difficoltà finanziarie (“come si evince dall'estratto
del conto salario … dal quale figura uno scoperto di fr. 5000.–”: verbale, pag.
8 a metà; v. anche doc. 11). Nelle circostanze descritte la trattenuta di
stipendio appariva quindi giustificata. A maggior ragione ove si consideri che,
contrariamente a quanto asserisce, l'appellante non risulta avere pagato
integralmente nemmeno il contributo di ottobre 2003, sebbene nel frattempo il decreto
cautelare dopo contraddittorio fosse ormai stato emesso. Ne discende che
l'appello, sprovvisto di buon diritto, è destinato all'insuccesso.
-
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto
(art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla
controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi
presumibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster