Appeal against dismissal order for separation case

11.2003.14Altro tribunale10 feb 2003Dismissed

Sintesi

In a marital protection case, the husband appealed a first-instance order that had discontinued the proceedings by acquiescence and authorized the spouses to live separately, assigning the apartment to the wife. He sought on appeal the return of certain items, including paintings, but the appellate court held that the appeal could only exceptionally challenge the existence of the discontinuance ground, not the reasons behind the procedural end. It found his complaints either inadmissible or insufficiently reasoned. The appeal was dismissed insofar as admissible, the request for suspensive effect became moot, and the appellant was ordered to pay reduced procedural costs, without ripetibili to the respondent.

Regest

Art. 313bis CPC; appeal against a dismissal order in family proceedings: a dismissal/striking order may exceptionally be challenged only insofar as the existence of the discontinuance ground is disputed; it is not a vehicle to contest the reasons that led the first instance to terminate the case without judgment (transation, withdrawal, acquiescence, mootness, lack of legal interest). Defects of a prior representative do not retroactively cure an irregular procedural filing. An appellate complaint must satisfy the statutory substantiation requirements; a merely cumulative or undeveloped critique is inadmissible (consid. 1). Costs follow the unsuccessful party, but no party compensation is awarded where the appeal was not served and no compensable expense was caused (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.14

Data decisione, Autorità: 10.02.2003, ICCA

Incarto n. 11.2003.14

Lugano 10 febbraio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa _.__. (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 maggio 2002 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________. __________ __________, __________ (già patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 3 febbraio 2003 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ (1932) e __________ __________ (1933) si sono sposati a __________ il __________ 1965 e dal matrimonio sono nati __________ e __________, oggi maggiorenni;

che il 6 maggio 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a vivere separata e l'assegnazione dell'appartamento in via __________ __________ __________a __________ con il permesso di cambiare il cilindro della serratura;

che alla discussione del 3 luglio 2002 l'istante ha confermato le sue richieste, alle quali __________ __________ si è opposto;

che con decreto cautelare del 4 luglio 2002 emanato senza contraddittorio il Segretario assessore ha assegnato all'istante il citato appartamento;

che all'udienza del 25 settembre 2002, indetta per “incombenti”, il Segretario assessore, preso atto della disponibilità manifestata dal convenuto, il quale dichiarava di riconoscere l'uso dell'appar­tamento alla moglie a condizione di trovare un accordo sulla ripartizione della mobilia domestica, ha sospeso il procedimento;

che in una “memoria istruttoria con domanda riconvenzionale” del 25 settembre 2002 __________ __________ ha chiesto di “validare l'attribuzione dell'appartamento di __________ all'attrice”, ma ha rivendicato l'assegnazione dei suoi beni personali, la metà dei beni mobili di arredo (o del loro valore venale), il rimborso o la metà della cauzione versata all'amministrazione, un'indennità per la locazione di un altro appartamento e la riconsegna di preziosi detenuti dalla moglie;

che all'udienza del 14 gennaio 2003 l'istante, preso atto dell'acquiescenza del marito sulle sue proprie domande, si è opposta alle richieste di lui, definendole irrite e infondate;

che, statuendo il 15 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha stralciato l'intera procedura dai ruoli per acquiescenza, autorizzando le parti a vivere separate e attribuendo il noto appartamento alla moglie;

che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili;

che contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un ap­pello del 3 febbraio 2003 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'assegnazione dei quadri “di cui si discute” e di ordinare alla moglie di riconsegnarglieli;

che l'appello non è stato notificato a __________ __________;

e considerando

in diritto: che l'appellabilità di un decreto di stralcio, data per principio solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), è lecita eccezionalmente anche per contestare l'esistenza del motivo di stralcio (transazione, ritiro dell'azione, acquiescenza, sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico: Rep. 1999 pag. 247 consid. 1), ma non i motivi che hanno condotto alla fine del processo senza sentenza (censurabili solo mediante restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC);

che nell'appello il convenuto chiede di accogliere una domanda da lui formulata con “memoria istruttoria con domanda riconvenzionale” del 25 settembre 2002;

che il primo giudice ha ritenuto tali richieste improponibili (non essendo state presentate contestualmente alla risposta), insufficientemente determinate, non urgenti e anche infondate poiché attinenti al regime matrimoniale e quindi estranee alla competenza del giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale;

che ci si può domandare anzitutto se l'appello, formulato contro i motivi a sostegno della decisione, sia ricevibile;

che, comunque sia, le presunte inadempienze del precedente patrocinatore, addotte dall'appellante per giustificare l'irrituale presentazione della domanda riconvenzionale, non bastano per sanare l'inammissibilità dell'atto processuale;

che l'appellante contesta inoltre di avere avanzato rivendicazioni generiche, sottolineando di avere indicato i suoi quadri nel dettaglio in un documento da lui prodotto il 21 agosto 2003 (recte: 2002);

che, così argomentando, tuttavia, egli non spiega perché le motivazioni cumulative addotte dal Segretario assessore sarebbero criticabili, sicché la censura risulta irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

che nelle circostanze descritte l'appello si rivela destinato all'insuccesso;

che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso;

che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso specifico, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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