AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.134
Data decisione, Autorità:
23.03.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio di causa per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico
Incarto n.
11.2003.134
Lugano
23 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2002.321 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 9 dicembre 2002 da
AP 1
(patrocinata dall' RA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall' RA 2);
premesso
che con sentenza del 22 settembre 2003 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha autorizzato AP 1 e AO 1 a sospendere la comunione domestica,
ha affidato la figlia X__________ (1987) alla madre, riservato il diritto di
visita del padre, e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare
di fr. 890.¿ mensili per la figlia, più gli assegni familiari percepiti
direttamente dalla madre;
ricordato
che contro tale sentenza è insorta AP 1 con un appello del 3 ottobre 2003
inteso a ottenere l'aumento del contributo alimentare per la figlia a fr.
1305.¿ mensili;
rilevato
che con le sue osservazioni del 21 ottobre 2003 AO 1 ha concluso per il rigetto
dell'appello;
preso
atto che AO 1 ha reso noto alla Camera, il 26 ottobre 2006, di avere firmato
con la moglie una convenzione sugli effetti del divorzio e di essersi visto
assegnare dal Pretore il termine di riflessione bimensile previsto dall'art.
111 cpv. 2 CC;
osservato
che il 16 marzo 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera l'intervenuta pronuncia del
divorzio e la definizione di ogni conseguenza accessoria, instando per lo
stralcio della procedura di appello dai ruoli ¿con ripartizione di tasse e
spese tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili¿;
accertato
che il 20 marzo 2006 il Pretore ha confermato il passaggio in giudicato della
sentenza con cui il 17 febbraio 2006 ha sciolto il matrimonio per divorzio;
constatato
che il 20 marzo 2006 AO 1 ha comunicato di aderire alla richiesta di stralcio
nei termini proposti dall'appellante;
stabilito
che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);
posto che
la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), la causa
non terminando con un giudizio di merito;
appurato
che nella fattispecie il convenuto aderisce al riparto degli oneri e alla compensazione
delle ripetibili proposti dall'appellante, onde l'opportunità di non scostarsi
dalla libera intesa delle parti;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.¿
b)
spese fr. 50.¿
fr.
150.¿
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
¿;
¿.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster