Appeal inadmissible before contradictory hearing

11.2003.120Altro tribunale15 ott 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The husband appealed against a precautionary order that had extended the mother's visitation rights in marital protection proceedings. The Court of Appeal held that the appeal was inadmissible because the evidentiary phase was still ongoing: the social inquiry and the formal hearing ordered by the first-instance judge had not yet been carried out, so no contradictory hearing on the provisional arrangements had occurred. The appeal was therefore rejected at first glance. Costs were reduced in view of the circumstances and charged to the appellant; no party compensation was awarded to the respondent, since the appeal had not been served.

Massima Omnilex

Art. 382 cpv. 1 CPC; appealability of precautionary measures in marital protection proceedings only after the contradictory hearing. The notion of "contraddittorio" refers to the final hearing held after completion of the taking of evidence, or after refusal of offered evidence, and not to any preliminary interlocutory discussion. If the evidentiary stage is still pending and the provisional order is issued pendente instructione, an appeal against it is inadmissible. Costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC; no party compensation is awarded where the appeal was not served and no compensable costs were incurred.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.120

Data decisione, Autorità: 15.10.2003, ICCA

Incarto n. 11.2003.120

Lugano 15 ottobre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa _.__. (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2003 da


(patrocinato dall' _____ __________)

contro


(patrocinata dall' ________ __________);

giudicando ora sul decreto cautelare del 9 settembre 2003 con cui il Pretore ha esteso il diritto di visita della convenuta alla figlia __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 settembre 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ (1964) ed __________ __________ __________ __________ (1969), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ __________ il __________ __________ 1995;

che dal matrimonio è nata il ____________________ 1999 la figlia __________;

che il 3 aprile 2003 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando – tra l'altro – l'affidamento della figlia, riservato il diritto di visita della madre da definire dopo l'istruttoria;

che con decreto cautelare emesso il 4 apri­le 2003 senza contraddittorio il Pretore ha affidato __________ al padre, ha vietato alla madre di avvicinarsi alla figlia e ha fissato il suo diritto di visita in una volta ogni 15 giorni, per un paio d'ore, alla __________ __________ __________ di __________;

che all'udienza del 24 aprile 2003, indetta per la discussione dell'assetto provvisionale, __________ __________ __________ __________ __________ ha rivendicato essa medesima l'affidamento della figlia, riservato il diritto di visita del padre;

che il 29 aprile 2003 il Pretore ha incaricato lo psicologo __________ __________ di compiere un'indagine sulle capacità genitoriali dei coniugi;

che, esaminato il rapporto 23 luglio 2003 di __________ __________ e il rapporto 7 settembre 2003 della __________ __________ __________, con decreto cautelare del 9 settembre 2003 il Pretore ha esteso il diritto di visita della convenuta a un fine settimana ogni 15 giorni, dal saba­to mattina alla domenica pomeriggio, da esercitare liberamente;

che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il

16 settembre 2003 con un appello per ottenere l'annullamento della decisione impugnata e il mantenimento del diritto di visita della madre così come fissato il 4 aprile 2003;

che l'appello non è stato intimato alla convenuta;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);

che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);

che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: ICCA, sentenza del 15 aprile 2003 in re V.);

che in concreto l'istruttoria non è ancora terminata, l'indagine socio-ambientale e l'interrogatorio formale dell'istante – ammessi dal Pretore con ordinanza del 9 settembre 2003 – non essendo ancora stati assunti;

che, pertanto, non è ancora stato tenuto alcun “contraddittorio” sull'assetto provvisionale, il decreto impugnato essendo stato emesso “nelle more istruttorie” (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907);

che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;

che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione a:

–__________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

family lawvisitation rightsinterim measuresadmissibilitycontradictory hearingcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the precautionary order extending visitation rights was admissible before a contradictory hearing had taken place.

Decisione estratta

The appeal was not admissible because no contradictory hearing on the provisional arrangements had yet been held; the order was issued while evidence was still being taken.

Motivazione estratta

Under the applicable procedural rules, such precautionary measures may be appealed only after the contradictory stage. Here, the social investigation and formal examination ordered by the first court were still pending, so the order was issued during the evidentiary phase.

Questione giuridica chiave

How costs and party compensation should be allocated on appeal.

Decisione estratta

Court costs were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded to the respondent because the appeal had not been served and had not caused her presumable costs.

Motivazione estratta

Costs follow the event, and the special circumstances justified reducing the fees; no compensable costs were shown for the respondent.

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