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Numero d'incarto:
11.2003.120
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.120
Lugano
15 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__.
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2003 da
(patrocinato dall' _____ __________)
contro
(patrocinata dall' ________ __________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 9 settembre 2003 con
cui il Pretore ha esteso il diritto di visita della convenuta alla figlia
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 settembre 2003 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 9 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________ __________ (1964) ed __________ __________ __________ __________
(1969), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ __________ il
__________ __________ 1995;
che dal
matrimonio è nata il ____________________ 1999 la figlia __________;
che il 3
aprile 2003 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale,
postulando – tra l'altro – l'affidamento della figlia, riservato il diritto di
visita della madre da definire dopo l'istruttoria;
che con
decreto cautelare emesso il 4 aprile 2003 senza contraddittorio il Pretore ha
affidato __________ al padre, ha vietato alla madre di avvicinarsi alla figlia
e ha fissato il suo diritto di visita in una volta ogni 15 giorni, per un paio
d'ore, alla __________ __________ __________ di __________;
che
all'udienza del 24 aprile 2003, indetta per la discussione dell'assetto
provvisionale, __________ __________ __________ __________ __________ ha rivendicato
essa medesima l'affidamento della figlia, riservato il diritto di visita del
padre;
che il 29
aprile 2003 il Pretore ha incaricato lo psicologo __________ __________ di
compiere un'indagine sulle capacità genitoriali dei coniugi;
che,
esaminato il rapporto 23 luglio 2003 di __________ __________ e il rapporto 7
settembre 2003 della __________ __________ __________, con decreto cautelare
del 9 settembre 2003 il Pretore ha esteso il diritto di visita della convenuta
a un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato mattina alla domenica
pomeriggio, da esercitare liberamente;
che
contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il
16
settembre 2003 con un appello per ottenere l'annullamento della decisione impugnata
e il mantenimento del diritto di visita della madre così come fissato il 4
aprile 2003;
che
l'appello non è stato intimato alla convenuta;
e considerando
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate
con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui
rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);
che
nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari
in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);
che i
provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere
appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra
le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il
giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con
rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza
(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: ICCA,
sentenza del 15 aprile 2003 in re V.);
che in
concreto l'istruttoria non è ancora terminata, l'indagine socio-ambientale e
l'interrogatorio formale dell'istante – ammessi dal Pretore con ordinanza del 9
settembre 2003 – non essendo ancora stati assunti;
che,
pertanto, non è ancora stato tenuto alcun “contraddittorio” sull'assetto
provvisionale, il decreto impugnato essendo stato emesso “nelle more
istruttorie” (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., pag. 846 nota 907);
che nelle
condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;
che gli
oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare,
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla convenuta, cui il ricorso non è stato notificato e
non ha provocato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
–__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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