Revision stricken for failure to pay advance

11.2003.115Altro tribunale5 dic 2003Dismissed

Sintesi

In a revision proceeding arising out of a request for recusal in a divorce-modification case, the Court of Appeal ordered the applicants to pay an advance on costs of CHF 250 each. The warning stated that non-payment would prevent examination of the revision. When the deadline expired without payment, the court held that the revision could not be heard on the merits and struck it from the docket. It then allocated reduced procedural costs of CHF 100 jointly and severally to the applicants and refused to award any party compensation because the revision had not even been served on the respondent.

Regest

Art. 312 cpv. 2 CPC; non-payment of the court-ordered advance on costs leads to non-examination of the revision application where the party has been expressly warned of that consequence. Where the proceedings end without a merits judgment, the justice fee may be reduced under Art. 21 LTG; procedural costs are borne by the party causing them, and no party compensation is due if the application was not communicated to the opposing party (Art. 12 cpv. 1-2 LTG).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.115

Data decisione, Autorità: 05.12.2003, ICCA

Incarto n. 11.2003.115

Lugano 5 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.5 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 7 gennaio 2003 da

CO 2 (patrocinato dall'avv. __________)

contro

IS 1 nata __________, Lugano (patrocinata dall'avv. dr PA 1);

giudicando ora sulla domanda di revisione presentata il 9 settembre 2003 da __________ e dall'avv. dr __________ contro la sentenza emanata il 25 agosto 2003 da questa Camera;

premesso che, nell'ambito di un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio inoltrata il 7 gennaio 2003 da __________ nei confronti di __________, con istanza del 2 maggio 2003 l'avv. dr __________ ha chiesto la ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

ricordato che con sentenza del 25 agosto 2003 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile, la domanda di ricusazione (inc. 11.2003.59);

accertato che contro il giudizio appena citato __________ e l'avv. dr __________ introdotto, il 9 settembre 2003, una domanda di revisione nella quale chiedono di annullare la predetta decisione;

rammentato che il 15 settembre 2003 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ contestualmente alla domanda di revisione;

preso atto che con sentenza del 15 ottobre 2003 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ e dall'avv. __________ contro i giudizi emanati da questa Camera il 25 agosto e il 15 settembre 2003;

rilevato che il 4 novembre 2003 __________ e l'avv. __________ sono state invitate a depositare entro giovedì 27 novembre 2003, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– ciascuna sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la domanda di revisione non sarebbe stato esaminata (art. 312 cpv. 2 CPC);

appurato che il termine è scaduto senza esito;

ritenuto che nelle circostanze descritte la domanda di revisione non può essere trattata nel merito;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda di revisione non è nemmeno stata intimata;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

decreta: 1. La domanda di revisione è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico di __________ e dell'avv. __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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