Appeal withdrawals in inheritance division fee dispute

11.2003.10Altro tribunale2 ago 2004Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In two related appeals concerning the taxation of the notary-divider’s fees in an inheritance division case, the appellants withdrew their appeals before judgment. The Court of Appeal took note of the withdrawals, struck both cases from the docket, and treated the withdrawals as desistance. It ordered reduced appeal costs against each appellant and refused to award party costs because the respondents did not file observations. The appeal by CC1 and the appeal by S__________ were therefore both terminated without a merits ruling.

Massima Omnilex

Art. 352 cpv. 1-2 CPC; art. 151 CPC; art. 21 LTG: the withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the proceedings. The court records the withdrawal and strikes the case from the roll. In principle, the withdrawing party bears the procedural costs and owes equitable compensation for party costs; however, where the appeal ends without judgment, the judicial fee is to be reduced. No ripetibili are awarded if the opposing party filed no observations.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.10

Data decisione, Autorità: 02.08.2004, ICCA

Incarto n. 11.2003.10 11.2004.28

Lugano 2 agosto 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2000.447 (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 30 giugno 2000 da

AP1 cui è subentrata il 30 dicembre 2002 C__________ (2000) (rappresentata dalla madre __________, __________ e patrocinata dall'avv. RA4)

contro

CC1 (patrocinata da RA1)

S__________

(patrocinata __________, __________) e

F__________

(patrocinato __________);

giudicando ora sui decreti dell'8 gennaio 2003 e del 19 febbraio 2004 con cui il Pretore ha tassato le note professionali emanate il 21 novembre 2002 e 25 agosto 2003 dal notaio divisore __________

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 gennaio 2003 presentato da CC1 contro il decreto emesso l'8 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

  1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 gennaio 2003 presentato da S__________ contro il medesimo decreto;

  2. Se dev'essere accolto l'appello del 3 marzo 2004 presentato da CC1 contro il decreto emesso il 19 febbraio 2004 dal medesimo Pretore;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 20 dicembre 1987 è deceduto B__________ (1910), domiciliato a , coniugato, i cui eredi legittimi sono la moglie S (1929) con i tre figli F__________ (1953), R__________ (1956) e CC1 (1959);

che R__________ si è rivolto il 30 giugno 2000 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché ordinasse la divisione dell'eredità e designasse un notaio divisore;

che, statuendo il 25 settembre 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato in qualità di notaio divisore l'avv. __________;

che in seguito al decesso di R__________, il 30 dicembre 2002, la figlia C__________ (2000), unica erede, è subentrata in causa;

che, nel frattempo, durante la confezione dell'inventario, il notaio ha inviato al Pretore due note professionali intermedie del 21 novembre 2002: la prima “notarile” di complessivi fr. 54 856.60 (fr. 49 250.– di onorario, fr. 1732.– di spese e fr. 3874.60 di IVA) e la seconda “professionale” di complessivi fr. 2843.70 (fr. 2500.– di onorario, fr. 142.80 di spese e fr. 200.90 di IVA);

che con decreto dell'8 gennaio 2003 il Pretore ha approvato la parcella “notarile”, mentre ha dichiarato inammissibile la postulata tassazione di quella “professionale”;

che contro tale decreto S__________ e CC1 sono insorte con appelli del 23 gennaio 2003 nei quali chiedono, sostanzialmente, la riduzione della parcella tassata (inc. 11.2003.10);

che in esito a un'istanza dell'avv. __________ o, con decreto del 31 luglio 2003 il Pretore ha esonerato il notaio dall'incarico;

che il 25 agosto 2003 il notaio ha trasmesso al Pretore una nota pro­fessionale finale di complessivi fr. 70 110.60 (fr. 5377.– per prestazioni notarili, fr. 59 755.70 per prestazioni legali e spese, fr. 27.90 di esborsi e fr. 4950.– di IVA);

che con decreto del 29 febbraio 2004 il Pretore ha approvato la nota così come esposta;

che contro il decreto appena citato CC1 è insorta con un appello del 3 marzo 2004 per ottenere la riduzione della parcella a fr. 36 701.30 (fr. 5377.– per prestazioni notarili, fr. 27 000.– per prestazioni legali, fr. 1732 di spese, oltre l'IVA) o, in subordine, l'annullamento della tassazione e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio;

che con ordinanza del 29 marzo 2004 il giudice delegato di questa Camera ha sospeso la causa;

che il 21 aprile e il 9 luglio 2004 CC1 ha comunicato di ritirare i propri appelli (inc. 11.2004.28, rispettivamente inc. 11.2003.10)

che il 23 luglio 2004 anche S__________ ha fatto altrettanto (inc. 11.2003.10);

e considerando

in diritto: che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);

che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);

che in caso di desistenza, come in caso di transazione o di acquiescenza, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise a richiesta di parte dal giudice adito (art. 151 CPC);

che, per principio, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che le tasse di giustizia vanno adeguatamente ridot­te, le cause in appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

che non si assegnano ripetibili alle controparti, nessuna delle quali ha presentato osservazioni agli appelli;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. Le cause sono stralciate dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri degli appelli presentati da CC1, consistenti in:

a) tassa di giustizia unica fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Gli oneri dell'appello presentato da S__________, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

4 Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

  1. PI1 1 rappr. da: RA2
  2. PI2 2 rappr. da: RA3
  3. PI3

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

inheritance divisionappeal withdrawaldesistancecourt costsparty costsfee taxationnotary feesstriking out

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeals should be taken note of as withdrawn and struck from the docket

Decisione estratta

The court took note of the withdrawals and struck the cases from the docket for desistance.

Motivazione estratta

A withdrawal ends the dispute and has res judicata effect; the court must record it and remove the case from the roll.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party costs after withdrawal of the appeals

Decisione estratta

Court costs were imposed on the appellants; no party costs were awarded because the respondents filed no observations.

Motivazione estratta

As a rule, withdrawal entails bearing procedural costs and paying equitable compensation, but appeal fees are reduced because the cases ended without judgment.

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