AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.97
Data decisione, Autorità:
16.12.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.97
Lugano
16 dicembre 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 25 marzo 2002 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________,
nata __________,
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
premesso
che con sentenza emanata il 13 agosto 2002 in luogo e vece del Pretore il
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato il divorzio tra __________ (1936) e __________ nata __________
(1965), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta;
accertato
che __________ ha introdotto, il 5 settembre 2002, un appello per ottenere
l'annullamento della sentenza appena citata;
constatato
che nelle sue osservazioni del 5 novembre 2002 __________ conclude per il
rigetto dell'appello;
preso
atto che all'udienza del 12 dicembre 2002, indetta per la discussione,
l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
stabilito
che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le
ripetibili di seconda sede;
rammentato
che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il
recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese
cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato
che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo
termina senza sentenza (art. 21 LTG);
ritenuto
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere
accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito;
rilevato
che il riconoscimento di ripetibili renderebbe senza oggetto l'analoga domanda
presentata dall'appellato;
appurato
nondimeno che tale indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso,
sicché si giustifica di concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del
gratuito patrocinio (DTF 122 I 322);
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
- Intimazione
a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster