AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.9
Data decisione, Autorità:
10.04.2002, ICCA
140
Incarto n.:
11.2002.00009
Lugano
10 aprile
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure
a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 25 ottobre 2001 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
Contro
__________ __________ __________, __________
giudicando
ora sull'istanza di ricusazione presentata
il 23 gennaio 2002 dal convenuto nei confronti del
Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6
avv.
__________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
__________ __________ __________ (__________1960) e __________ nata __________
(__________1967) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1993 e
dall'unione è nato il figlio __________ __________ (____________________1994);
che
__________ __________ ha presentato il 17 luglio 2000 alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, un'istanza intesa all'adozione di misure di protezione
dell'unione coniugale, ritirata poi il 16 agosto 2000 (inc.
..__________);
che una
successiva istanza da lei introdotta il 29 settembre 2000 è pure stata ritirata
il 26 novembre 2000 (inc. ..__________);
che
__________ ha presentato il 25 ottobre 2001 una nuova istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale, con domanda di provvedimenti cautelari,
chiedendo che __________ __________ __________ fosse obbligato a lasciare
immediatamente l'appartamento coniugale e a versare un contributo alimentare
per il figlio __________ di fr. 800.– mensili dal 1° ottobre 2001, che il
figlio fosse affidato alla madre (riservato il diritto di visita del padre da
esercitare in luogo protetto), che al marito fosse vietato di recarsi presso
l'appartamento coniugale o presso la scuola del figlio e che egli fosse tenuto
a versare una provvigione ad litem di importo imprecisato;
che con
decreto emanato senza contraddittorio il 26 ottobre 2001 il Pretore ha affidato
il figlio alla madre, con esercizio dell'autorità parentale, ha
provvisoriamente sospeso il diritto di visita del padre, ha ingiunto a
quest'ultimo di lasciare immediatamente l'appartamento coniugale e di non più
rientrarvi, come pure di non più mettersi in relazione né con la moglie né con
il figlio (inc. ..__________);
che
all'udienza del 13 novembre 2001, indetta per la discussione dell'istanza di misure
protettrici dell'unione coniugale, l'istante ha confermato le proprie domande,
mentre il convenuto ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 400.–
per il figlio e ha postulato un diritto di visita settimanale di un giorno
senza sorveglianza, non opponendosi a un diritto di visita sorvegliato durante
l'istruttoria;
che
entrambi i coniugi hanno offerto in quell'occasione mezzi di prova, tra i quali
l'audizione di testimoni, l'allestimento di una perizia e l'edizione
(rispettivamente il richiamo) di documenti;
che il 22
novembre 2001 il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove e un decreto
cautelare nel quale ha regolato nelle more dell'istruttoria il diritto di
visita, stabilito in due ore e mezzo ogni settimana al punto d'incontro della
__________. __________ a __________;
che il 12
dicembre 2001 il Pretore ha concesso al convenuto una proroga fino al 31
dicembre 2001 per presentare le domande di interrogatorio formale e per
compilare il questionario sui redditi e le spese;
che con
ordinanza dell'8 gennaio 2002 il Pretore ha constatato la rinuncia dell'istante
all'interrogatorio formale del marito;
che con
decreto 25 gennaio 2002, sempre emanato nelle more istruttorie, il Pretore ha
fatto obbligo a __________ __________ __________ di versare alla moglie un
contributo alimentare mensile di fr. 800.– per il mantenimento del figlio;
che il 23
gennaio 2002 __________ Akos __________ ha chiesto la ricusazione del Pretore
avv. __________ __________, affermando che all'udienza del 13 novembre 2001 il
magistrato lo aveva ingiuriato con le parole “lei può raccontare stronzate fin
quando vuole” e lo aveva accusato di possedere due licenze per il porto d'armi,
facendolo piantonare all'udienza da due agenti;
che il
Pretore ha comunicato il 29 gennaio 2002 alla Camera civile di appello di non
avere osservazioni, rilevando di aver emanato l'ordinanza sulle prove il 13
novembre 2001 e un decreto cautelare il 25 gennaio 2002;
che la
giudice delegata di questa Camera ha intimato l'istanza di ricusazione, con
ordinanza del 30 gennaio 2002, a __________ __________ per eventuali osservazioni;
che
__________ __________ è rimasta silente;
che
all'udienza dell'8 aprile 2002, indetta dalla Camera per la discussione,
l'istante non si è presentato e la moglie ha rinunciato a comparire,
giustificando l'assenza con lettera del 26 marzo 2002;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario assessore
se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario o alcuna delle parti
(lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni”
(lett. b);
che a
detta dell'istante il Pretore avrebbe dimostrato all'udienza del 13 novembre
2001 parzialità nei suoi confronti, offendendolo nel modo descritto,
dimostrando di considerarlo una persona pericolosa e facendolo piantonare
all'udienza come un delinquente comune, denotando un comportamento
intollerabile, da “caccia alle streghe”;
che la
ricusazione si àncora di conseguenza alle “gravi ragioni” previste dall'art. 27
lett. b CPC, ossia a fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del
magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime
condizioni (Rep. 1988 pag. 369);
che il
verbale d'udienza è silente su quanto afferma l'istante, ancorché il Pretore
non contesti l'episodio, ma – comunque sia – in linea di principio non
soccorrono “gravi ragioni” per la sola circostanza che un giudice proferisca
una frase sconveniente o dozzinale, quantunque indecorosa per un magistrato;
che non
si ravvisano motivi oggettivi di prevenzione nemmeno nella circostanza che il
Pretore abbia disposto la presenza di agenti all'udienza del 13 novembre 2001,
ove appena si pensi che i litigi tra coniugi avevano già raggiunto livelli tali
da richiedere l'intervento della Polizia comunale il 16, 18 e 31 ottobre 2001
(rapporto di intervento del 31 ottobre 2001, inc.
..__________), sicché il magistrato poteva ragionevolmente
prevedere il necessario per garantire il sereno e corretto svolgimento del
contraddittorio;
che tali
facoltà rientrano del resto nel quadro della polizia delle udienze (art. 128
CPC);
che la
volontà di accertare l'eventuale possesso di armi da parte di uno dei coniugi,
in siffatte circostanze, non comporta giudizi di valore negativi sulla persona,
ma denota la legittima preoccupazione di evitare incidenti, tanto più dopo i
recenti e incresciosi fatti – seppure avvenuti fuori Cantone – che tanta eco
hanno avuto sugli organi di stampa e nell'opinione pubblica;
che in
ogni modo, a parte quanto precede, l'istanza di ricusazione è destinata all'insuccesso
per i motivi seguenti;
che dopo
l'udienza del 13 novembre 2001 il Pretore ha emanato il 22 novembre 2001
l'ordinanza sulle prove e un decreto cautelare sul diritto di visita, il 12
dicembre 2001 un'ordinanza di proroga del termine per presentare le domande di
interrogatorio formale e i documenti giustificativi dei redditi e delle spese,
l'8 gennaio 2002 un'ordinanza sul decadimento dell'interrogatorio formale e il
25 gennaio 2002 un decreto cautelare relativo al contributo per il figlio;
che, ciò
posto, l'istante non ha dunque reagito immediatamente agli asseriti insulti, ma
ha lasciato il Pretore continuare nel processo fino al 23 gennaio 2002;
che
nondimeno, giusta l'art. 29 cpv. 4 CPC, “se l'istanza di ricusazione è fondata
su una delle ragioni di cui all'art. 27, non può essere proposta dalla parte
che, venutane a conoscenza, sia passata o abbia espressamente o tacitamente
lasciato passare ad atti successivi”;
che in
concreto, quindi, la remora dimostrata dall'istante impedisce ormai al medesimo
di postulare la ricusazione del magistrato;
che nelle
circostanze descritte la domanda è destinata all'insuccesso già per questi
motivi;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, che non ha sopportato
alcun costo di patrocinio, avendo rinunciato a presentare osservazioni e non
essendo comparsa all'udienza davanti a questa Camera;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
–
__________ __________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– Pretore
avv. __________ __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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