AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.86
Data decisione, Autorità:
12.08.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00086
Lugano,
12 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 13 maggio 2002 da
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, nata __________,
, e
__________ __________ (), __________
(quest'ultimo rappresentato da __________ ed __________
__________, __________, tutti con il patrocinio dell'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ , __________
__________ __________ (), , e
__________ __________ (), __________
(questi due ultimi rappresentati da __________ __________,
__________,
tutti con il patrocinio dell'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 23 luglio 2002 presentato
da
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
e __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 giugno 2002 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
la particella n. __________RFD di __________ __________
__________ (4402 m²) appartiene per un
terzo a una comunione ereditaria composta __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
e __________ __________, per un terzo a __________
__________ e per un altro terzo a __________ __________
nata __________
che il 13
maggio 2002 __________ __________, __________
__________, __________ __________
nata __________ e __________ __________
hanno promosso causa contro __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________
e __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud per ottenere la vendita del fondo agli incanti “con relativo scioglimento
delle comproprietà su di esso”;
che
all'udienza del 20 giugno 2002, indetta per la discussione, i convenuti hanno eccepito
la carente legittimazione attiva dei procedenti, hanno contestato la loro propria
legittimazione passiva e, dichiarando di opporsi allo scioglimento della comproprietà,
hanno postulato il rigetto dell'istanza;
che, non
essendovi prove da assumere, le parti hanno implicitamente rinunciato al
dibattimento finale;
che con
sentenza di quello stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza, ha ordinato
lo scioglimento della comproprietà mediante alienazione ai pubblici incanti,
ha affidato l'esecuzione dell'asta al notaio dott. __________ __________ di __________, incaricato di ripartire il
provento fra i comproprietari – dedotte le spese – in ragione di un terzo
ciascuno, e ha posto gli oneri processuali (con una tassa di giustizia di fr.
350.–) a carico delle parti nella medesima proporzione, senza assegnare ripetibili;
che
contro tale sentenza i convenuti hanno presentato un appello del 23 luglio
2002 volto alla riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere lo
scioglimento della comproprietà, di rigettare l'istanza e di addebitare tutte
le spese alle controparti;
che
l'appello non è stato intimato a queste ultime;
e considerando
in diritto: che
con la sentenza impugnata il Pretore ha statuito, giuridicamente, su due azioni
diverse: l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azione di divisione”), intesa
a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, e l'altra
sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione (Rep.
1998 pag. 197 consid. 1 con richiamo);
che
nessuna delle due azioni andava trattata in ogni modo – contrariamente all'opinione
degli appellanti (memoriale, pag. 2 a metà) e indipendentemente da quanto ha
fatto il Pretore – con la procedura di camera di consiglio, né il diritto
cantonale né quello federale prevedendo l'applicazione di un rito sommario in
tali casi;
che
determinante ai fini dell'appellabilità, tanto nell'una quanto nell'altra
azione, è dunque il valore litigioso, una causa non rientrando nella competenza
funzionale del Pretore per il solo fatto di riguardare beni immobili;
che il
valore litigioso nell'ambito dell'art. 650 cpv. 1 CC corrisponde a quello
della quota chiesta dal comproprietario, mentre nell'ambito dell'art. 651 cpv.
2 CC corrisponde a quello dell'intera comproprietà (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag. 283 in fondo e 284 in
alto; Brunner/Wichtermann in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 10 ad art. 650 e n.
17 ad art. 651);
che nella
fattispecie le parti non hanno indicato quale sia il valore venale della particella
n. __________RFD di __________ __________
__________, né il Pretore ha inquisito
al riguardo, fosse solo per calcolare l'entità degli oneri processuali;
che in
condizioni del genere il fascicolo della causa andrebbe ritornato al primo giudice
perché accerti il valore litigioso mediante ordinanza, facendo capo eventualmente
a informazioni o perizie, “con equo apprezzamento delle circostanze” (art. 13
CPC);
che da
simile rinvio si può nondimeno prescindere nel caso in esame, ove per le
particolarità della fattispecie il rimando si esaurirebbe già a prima vista in
un vuoto esercizio di giurisdizione;
che
nell'appello i convenuti insorgono in effetti contro lo scioglimento della
comproprietà in quanto tale, contestando il diritto degli istanti a ottenerne
la “cessazione” nel senso dell'art. 650 CC, ma non contestano il modo della
divisione in sé (nemmeno in subordine), ritenendo manifestamente la questione
senza oggetto;
che
decisivo per l'appellabilità della sentenza impugnata è dunque il valore della
quota di comproprietà rivendicata dagli istanti;
che tutto
quanto possono pretendere gli istanti in concreto, ammesso e non concesso che
possano agire in contrasto con la volontà dei coeredi __________ __________, __________ __________,
__________ __________,
e __________ __________, è la quota di un terzo spettante alla comunione
ereditaria;
che il
valore di tale quota non raggiunge palesemente la soglia di appellabilità prevista
dall'art. 13 LOG;
che la
particella n. __________RFD di __________ __________
__________ consiste in un fondo inedificato
composto per 1545 m² di bosco, per 1088 m² di prato e per 1769 m² di strade
(doc. B);
che il
valore di stima ufficiale di tale fondo, cui è lecito far capo almeno a titolo
indicativo in mancanza di altri dati (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 9), è per l'intera
particella (4402 m²) di fr. 2513.20 (fr. 309.– per il bosco, fr. 435.20 per il
prato, fr. 1769.– per le strade), sicché un terzo di tale valore equivarrebbe
al corrispettivo di fr. 837.75;
che la
stima ufficiale di un fondo costituisce invero un valore minimo, ma nulla
induce a credere che il valore venale possa essere quasi dieci volte superiore,
tanto meno ove si consideri che in concreto la stima ufficiale è relativamente
recente, risalendo essa al 1° gennaio 1997;
che nelle
circostanze descritte l'appello dei convenuti si rivela già di primo acchito
improponibile;
che gli
atti vanno dunque trasmessi alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC), la
quale verificherà se l'appello può essere trattato alla stregua di un ricorso
per cassazione;
che,
vista la particolarità della fattispecie, non è il caso di prelevare spese né
di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato agli istanti;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Gli atti
sono trasmessi alla Camera di cassazione civile perché esamini se l'appello può
essere trattato come ricorso per cassazione.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________,
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster