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Numero d'incarto:
11.2002.84
Data decisione, Autorità:
30.06.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.84
Lugano,
30 giugno
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con petizione del 27 febbraio 2001 da
__________ __________, __________
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________ e __________
(rappresentata dalla succursale di __________
e patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
premesso
che il 27 febbraio 2001 __________ __________ ha intentato causa contro la __________ __________
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse accertata
la sua comproprietà in ragione di un mezzo (insieme con __________ __________
di __________) su due cartelle
ipotecarie al portatore di nominali fr. 200 000.– accese in secondo e terzo
grado sulla particella n. __________RFD
di __________;
ricordato
che con sentenza dell'8 luglio 2002 il Pretore ha respinto l'azione e ha posto
gli oneri processuali con una tassa di giustizia di fr. 2500.– a carico
dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 15 000.– per ripetibili;
ritenuto
che contro tale sentenza __________ __________ ha introdotto un appello del 22
luglio 2002, chiedendo la riforma del giudizio citato nel senso di accogliere
la petizione;
constatato
che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la __________
__________ ha proposto di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
preso
atto che il 13 maggio 2003 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di
ritirare l'appello, “essendo stato trovato un accordo tra le parti”, e il 27 maggio
2003 ha ribadito tale circostanza;
stabilito
che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
rammentato
che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il
recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese
cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato
che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, ma che la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un
giudizio di merito (art. 21 LTG);
accertato
che, interpellata dal giudice delegato con ordinanza del 13 giugno 2003, la __________ __________
ha confermato il 18 giugno successivo di rinunciare al versamento di ripetibili
per la procedura di appello;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– __________ __________, __________;
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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