AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.81
Data decisione, Autorità:
29.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00081
Lugano
29 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._._____
(modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 7 giugno 2001 da
_ _, _
(patrocinato dall'avv. _ _ _, _)
Contro
_ _ (1990), _
(rappresentato dalla _
_ _ _, _,
e patrocinato dall'avv. dott. _ _, _);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 luglio 2001 presentato da _ _ contro
la sentenza emessa il 31 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _ _ il 25 luglio 2001;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 6 novembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato il divorzio tra _ _ (1948) e
_ nata _
(1964). La sentenza prevedeva, tra l'altro, l'affidamento del figlio _ (nato il _ 1990) alla madre, con obbligo per
il padre di versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino al 6°
anno di età, di fr. 700.– fino al 12° anno, di fr. 750.– fino al 16° anno e di
fr. 850.– fino al termine della formazione.
B. Il 7
giugno 2001 _ _ ha promosso davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di modifica della
sentenza di divorzio, postulando l'esonero dal contributo alimentare dovuto al
figlio _ dal 1° luglio 2001. All'udienza
del 14 agosto 2001 l'istante ha confermato la sua domanda, alla quale il figlio
si è opposto. Esperita l'istruttoria, le parti hanno riaffermato il loro punto
di vista in un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale.
Statuendo il 31 maggio 2002, il Pretore ha respinto l'istanza. Non sono state
prelevate tasse o spese né sono state attribuite ripetibili. Entrambe le parti
sono state poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Insorto
contro la predetta sentenza con un appello del 10 luglio 2002, _ _ postula – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – l'accoglimento della sua domanda, la soppressione
del contributo litigioso e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle
sue osservazioni del 25 luglio 2002 _ _ propone
di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore, instando
anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. La
modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve
le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit.
fin. CC). Trattandosi di figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del
contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli
art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit.
fin. CC; Breitschmid in: Das neue
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). La novella legislativa non esplica, in
ogni modo, conseguenze di rilievo, poiché in materia di contributi per
minorenni il nuovo diritto non differisce sostanzialmente da quello anteriore (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC).
Nella fattispecie sono applicabili inoltre, secondo l'art. 134 cpv. 2 CC, le
norme di procedura per l'azione di mantenimento dell'art. 279 CC (Wullschleger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). Vigono quindi, una volta
ancora, il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20
delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Di conseguenza il giudice di
ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle
richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120
II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146).
-
Giusta
l'art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario
è tenuto a stanziare per il figlio può essere modificato se fatti nuovi e
rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e
se il cambiamento è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, 1997, n.
82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger,
op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). L'entità della somma va poi concretamente
determinata avuto riguardo alla capacità economica dei genitori: per sostanza,
per reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per gli introiti
conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer
in: Droit suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 140 n. 21.15c;
Berner Kommentar, 1997, nota 58 ad art. 285 CC).
-
Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il reddito
dell'istante è passato da fr. 3'000.– mensili al momento del divorzio (1996) a
fr. 2500.– nel biennio 1998/99 e a fr. 1933.– mensili nel 1999, salvo risalire
lievemente a fr. 2023.– mensili nel 2000. Ravvisate nella contabilità prodotta
dall'interessato anche spese personali che non potevano essere riconosciute, il
Pretore ritenuto altresì che l'istante lavorasse “a rilento”, visto l'esiguo
numero di clienti (5 o 6), come pure il guadagno e l'impegno di tempo ridotti.
Per di più a tale degrado di redditi l'interessato era rimasto passivo, sicché
nulla induceva a credere che egli non fosse in grado di ricavare almeno quanto
guadagnava al momento del divorzio. In merito al fabbisogno, il Pretore ne ha costatato
una diminuzione, l'istante non dovendo più versare il contributo di fr. 750.–
mensili per i figli nati dal precedente matrimonio. Viste poi le spese di
alloggio (fr. 805.– mensili condivisi con la nuova moglie), il sussidio
ricevuto per il premio cassa malati e l'onere fiscale praticamente nullo, il
primo giudice ha ritenuto l'istante in grado di continuare a versare il
contributo litigioso. Oltre a ciò – ha soggiunto il Pretore – la domanda di
esonero sarebbe stata comunque respinta, poiché non era intervenuta alcuna
modifica importante e duratura delle circostanze. Che nel 1996 l'istante si
fosse impegnato a versare un contributo superiore alle sue disponibilità finanziarie
poco importa, dovendo egli assumere la responsabilità di tale scelta.
-
L'appellante
critica il reddito potenziale imputatogli dal Pretore, sostenendo di svolgere
la sua attività con diligenza e impegno, di essere sempre presente sul lavoro,
di servire tutti coloro che fanno a capo al suo salone e di recarsi dai
clienti anche a domicilio. Afferma che la contrazione del suo reddito è un
fatto naturale, dovuto anche all'età. Ribadisce che le sue entrate mensili ammontano
a fr. 1978.– (media degli anni 1999/2000), da cui occorre dedurre le spese
aziendali, comprese quelle per la “quota affitto lavori amministrativi” e per
le trasferte, stralciate dal Pretore. Quantifica poi il suo fabbisogno in fr.
2969.– mensili, escluso quello della terza moglie, la quale consegue per altro
redditi esigui, e sottolinea che a suo carico è stato emesso un attestato di
carenza beni fondato su un guadagno di fr. 2000.– mensili a fronte di un
fabbisogno di fr. 3400.– mensili. L'appellante contesta infine l'impossibilità
di ottenere una modifica della sentenza, tanto più che il legislatore ha
previsto al riguardo un'azione specifica, e invoca l'intangibilità del proprio
fabbisogno minimo (DTF 126 III 356 consid. bb).
-
Il
Pretore ha respinto la richiesta di soppressione del contributo di mantenimento
poiché l'istante non ha dimostrato un cambiamento importante e durevole delle
circostanze. Ora, a parte il fatto che, come si vedrà in appresso, la
situazione finanziaria dell'appellante è invece mutata, dalla sentenza di
divorzio del
6
novembre 1996 risulta che l'interessato era stato esentato dal pagamento di una
pensione alimentare per la moglie poiché non disponeva di mezzi sufficienti.
Quanto al contributo di mantenimento per _, il Pretore aveva rilevato che – di
per sé – l'interessato non poteva essere tenuto a erogare prestazioni, ma che,
avendo egli proposto determinati importi, l'offerta andava accolta. In realtà
v'è da domandarsi se, accertata l'impossibilità di contribuire al mantenimento
del figlio, il Pretore non dovesse procedere a un minimo di indagine e
sincerarsi come il debitore potesse pagare la somma. Certo, il principio
inquisitorio è destinato anzitutto a salvaguardare gli interessi del figlio
(DTF 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8; Breitschmid, in: Basler Kommentar, 2a
edizione, n. 7 ad art. 280 CC), ma anche a evitare che in una sentenza si
fissino contributi alimentari palesemente eccessivi o sproporzionati per rapporto
alla capacità contributiva del genitore (Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995
pag. 145 consid. 4; I CCA, sentenza del 27 agosto 1998 nella causa V., consid.
6). Ma tant'è: quella sentenza non essendo stata impugnata, non è il caso di
interrogarsi oltre.
- Dal fascicolo processuale risulta che l'istante, proprietario di un
salone di __________ per uomo a __________, al momento del divorzio (novembre
del 1996) aveva dichiarato un reddito di
fr.
3000.– mensili (sentenza, pag. 6; doc. A). L'autorità fiscale ha poi accertato,
per il biennio 1997/98, un reddito aziendale di
fr. 44
000.– annui, ossia fr. 3666.– mensili. Per il biennio successivo essa si è poi
dipartita da un reddito inferiore, di fr. 30 000.– annui, pari a fr. 2500.–
mensili (tassazioni nell'incarto fiscale richiamato). Dalla contabilità del
2000 si evince inoltre un utile per il 1999 di fr. 23 197.–, pari a fr. 1933.–
mensili, e per il 2000 di
fr. 24
285.–, ovvero fr. 2023.– mensili (doc. D). Dal 1993 inoltre l'istante beneficia
di prestazioni assistenziali (incarto dell'Ufficio del sostegno sociale e
l'inserimento, richiamato).
a) Il
reddito conseguito nel 2000 non è decisivo. Intanto, trattandosi di un
lavoratore indipendente, il reddito determinante non è necessariamente quello
conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di più
anni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger, op. cit., n. 34 ad art.
285 CC), di regola almeno tre (DTF inedita del 20 dicembre 2001 in re X,
5P.342/2001, consid. 3a con
rinvii). Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e
profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano
dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 42 ad art. 125 CC). Né si deve trascurare che in concreto, come
rileva il Pretore, nella contabilità aziendale figurano inseriti oneri personali
non ammissibili, come la “quota privata telefono” di fr. 500.– (già compresa
nel minimo di base), la “quota affitto per lavori amministrativi” di fr.
1200.–, che potrà anche essere fiscalmente dedotta, ma che ai fini del
contributo alimentare non può essere riconosciuta, non essendo un esborso effettivo,
la “quota trasferte giornaliere” di fr. 1000.–, che non appare oggettivamente
giustificata, l'interessato vivendo a _. Tenuto conto che verosimilmente anche
nel 1999 l'interessato ha esposto le medesime spese, l'utile per tale anno ammonterebbe
a fr. 25 897.– (fr. 2158.– mensili), mentre per il 2000 a fr. 26 985.– (fr.
2248.– mensili). Ne discende che il guadagno medio determinante sull'arco degli
ultimi tre anni ammonta a fr. 2300.– mensili.
b) In
realtà, neppure quest'ultimo dato è decisivo. Per giurisprudenza, in effetti,
il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito conseguito da un obbligato
alimentare ove quest'ultimo abbia la concreta e ragionevole possibilità di maggior
guadagno. Il problema è di sapere, in concreto, se il reddito effettivo conseguito
dall'interessato sia congruo oppure se, tenuto conto dell'età, della formazione
e dello stato di salute, oltre che della situazione in cui versa il mercato
del lavoro, l'interessato potrebbe ragionevolmente conseguire un reddito
migliore dando prova di buona volontà (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). Il Pretore
ha rimproverato all'interessato di esercitare un'attività “a rilento”, curando
solo 5 o 6 clienti, senza dimostrare di avere fatto quanto si poteva esigere da
lui per rimediare alla riduzione delle entrate. L'appellante – come si è visto
– respinge il rimprovero. Ammette però che, servendo 5 o 6 clienti al giorno,
riscuote in media fr. 25.– per volta (interrogatorio formale del 20 febbraio
2002, risposta n. 9; appello pag. 4 in fine), che gli permettono di guadagnare
fr. 3000.– mensili lordi. Ai fini del contributo alimentare è giustificato
fondarsi perciò da un reddito di fr. 2500.– netti mensili. Tale importo corrisponde,
del resto, a quello minimo previsto dal contratto collettivo nazionale per la
professione di parrucchiere, dedotti gli usuali oneri sociali (art. 40 CCNL), e
a quanto l'istante medesimo guadagnava in precedenza.
- Per
quanto si riferisce al fabbisogno minimo dell'appellante, il Pretore si è
limitato a rilevare che l'interessato non deve più versare il contributo
alimentare di fr. 750.– per i figli avuti dal primo matrimonio, diventati maggiorenni,
che la locazione di fr. 805.– è verosimilmente condivisa con la terza moglie,
che l'interessato riceve il sussidio per la cassa malati e che l'onere fiscale
è praticamente nullo. L'appellante ribadisce di necessitare di fr. 2969.–
mensili per far fronte alle sue necessità. Tutto considerato, il suo fabbisogno
minimo può essere fissato in fr. 2010.– mensili. Esso comprende il minimo
vitale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili), il canone di locazione (fr.
805.– mensili: doc. L) e il premio della cassa malati (fr.105.– mensili, cioè
fr. 274.– meno il sussidio cantonale di fr. 169.–: doc. 6 allegato
all'istanza 26 gennaio 1999 all'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale
nell'incarto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, richiamato).
Le altre
spese esposte dall'appellante non possono essere riconosciute. Intanto, date le
ristrettezze economiche, vanno tralasciati gli oneri d'imposta di fr. 82.–
mensili (DTF 127 III 70 in alto). La mancata copertura del fabbisogno della
famiglia, inoltre, non permette di riconoscere la rata mensile di fr. 150.–
destinata al rimborso dei debiti con gli uffici dell'assistenza sociale dei Cantoni
_ e _ (doc.
G). Il reddito di fr. 2500.– dovendosi reputare al netto degli oneri sociali e
delle spese aziendali (art. 26 LT), non possono essere inseriti nel fabbisogno
minimo dell'istante nemmeno i contributi AVS/AI/IPG (v. anche doc. I), né
possono essere ammessi generici premi per assicurazioni malattia e infortuni,
neppure resi verosimili. Quanto infine alla spese per la tenuta della
contabilità, una simile voce non rientra nella nozione di supplemento ai minimi
esecutivi (FU / del 5 gennaio 2001, pag. 74 e segg.) e neppure nel fabbisogno
“allargato” definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297
consid. 5).
- Così
stando le cose, è fuori dubbio che se si considerasse l'appellante alla stregua
di una persona sola, il contributo di mantenimento dovrebbe essere ridotto. Se
non che, nel 1999 egli si è risposato con _ _ e
ciò non può essere ignorato. In caso di nuovo matrimonio, infatti, il coniuge
del debitore alimentare ha il dovere di assistere quest'ultimo nell'adempimento
dei propri obblighi contributivi verso l'ex coniuge o i figli (art. 159
cpv. 3
CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti), al punto da poter
essere tenuto – dandosene le circostanze – a estendere o riprendere la propria
attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii). Nella fattispecie
l'istante riconosce che la terza moglie lavora (appello pag. 5 in alto), ma
nulla è dato di sapere sull'attività che essa svolge, né sul reddito conseguito
e men che meno sulla sua partecipazione ai costi dell'economia domestica. In
tali circostanze non è pertanto possibile determinare il reddito complessivo
della famiglia né il fabbisogno mensile dei coniugi. Quantificare un'eventuale
riduzione del contributo litigioso nelle condizioni descritte è semplicemente
escluso.
Certo, il
principio inquisitorio e la massima ufficiale sono destinati – come detto – a
salvaguardare anche gli interessi dell'obbligato alimentare (sopra, consid. 5).
Tuttavia, l'obbligo per il giudice di chiarire la fattispecie di propria
iniziativa non è senza limiti. Il principio inquisitorio non esonera una parte,
specialmente se patrocinata da un legale, dal sostanziare, per quanto
possibile, le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua
conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Tale dovere si impone
a maggior ragione nel caso in cui il debitore intenda ottenere una riduzione
del contributo (DTF inedita del 27 giugno 2002 in re G., 5C.44/2002, consid.
3.2.1; Breitschmid, op. cit., n.
5 ad art. 280 CC; Hegnauer, op.
cit., n. 113 ad art. 279/280 CC). Non spetta al giudice rimediare alla
più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311). Nella fattispecie
l'appellante si è limitato a far valere un peggioramento della propria
situazione finanziaria, ma senza fornire dati né sulle entrate della terza moglie
né le spese di lei. Tutto si ignora per altro delle relative capacità di
guadagno. Ciò non basta per un confronto affidabile – foss'anche solo a livello
di apparenza – tra la situazione dell'istante al momento del divorzio e quella
attuale. Tanto meno è sufficiente per rendere verosimili gli estremi di
circostanze mutate in maniera rilevante e durevole. A prescindere dalla motivazione,
dunque, nel suo risultato la sentenza del Pretore resiste alla critica.
- Gli
oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può essere
accolta. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, invero, nel caso
in rassegna difettava sin dall'inizio al ricorso il requisito cumulativo della
parvenza di esito favorevole (art. 157 vCPC e art. 14 della legge sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30
luglio 2002). Della situazione dell'appellante si tiene conto, ad ogni modo,
rinunciando al prelievo di tasse o spese. Per quel che riguarda l'analoga
domanda presentata dal convenuto, l'attribuzione di ripetibili renderebbe di
per sé la richiesta senza oggetto. La relativa indennità appare tuttavia di
difficile – se non impossibile – incasso, onde l'opportunità di concedere sin d'ora
all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).
Per questi motivi,
pronuncia: 1.
L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse né spese. _ _ rifonderà
a _ _ un'indennità di fr. 1000.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _ _ è respinta.
-
_ _ è posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. _ _.
-
Intimazione
a:
– avv. _
_ _, _;
– avv.
dott. _ _, _.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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