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Numero d'incarto:
11.2002.80
Data decisione, Autorità:
16.08.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00080
Lugano
16 agosto
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._._____
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 17 dicembre 2001 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________
__________, __________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 4 luglio 2002 presentata da __________
__________ contro la sentenza emessa il
25 giugno 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ (1946) e __________
__________ (1941) si sono sposati nel
1988. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è al beneficio di prestazioni
della sua cassa pensione e dell'Assicurazione Invalidità. La moglie non ha mai
esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nella
primavera del 2000, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per
stabilirsi altrove.
B. Il
12 aprile 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Bellinzona per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale,
in specie un contributo alimentare di fr. 2850.– mensili. Alla discussione
dell'11 maggio 2000 il marito le ha offerto un contributo di fr. 1855.–
mensili. Nel corso dell'istruttoria le parti, su proposta del Pretore, si sono
accordate sulla cifra di fr. 2450.– mensili e il Pretore ha omologato tale accordo
(inc. ..__________).
C. Il
17 dicembre 2001 __________ __________ ha chiesto di aumentare il
contributo alimentare a fr. 3000.– mensili dal 1° dicembre 2000. All'udienza
del 5 febbraio 2002 __________ __________ si è opposto alla domanda. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo, rinunciando
alla discussione finale. In tale allegato la moglie ha portato la richiesta di
contributo a fr. 3053.– mensili.
D. Statuendo
il 25 giugno 2002, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha obbligato
il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2947.50
mensili dal 1° gennaio 2002. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–,
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata è insorto __________
__________ con un appello del 4 luglio
2002 nel quale chiede, in riforma della decisione impugnata, di respingere
l'istanza e in via subordinata di ridurre il contributo alimentare a fr.
2665.45 mensili dal mese successivo all'emanazione della sentenza. Nelle sue
osservazioni del 5 agosto 2002 __________
__________ propone di respingere il
ricorso e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che nella procedura terminata con l'accordo
giudiziale dell'8 giugno 2000 non si era tenuto conto, ai fini del contributo alimentare,
dei sussidi erogati al marito dall'Ufficio federale dell'abitazione e
dall'omologo Ufficio cantonale con riferimento all'acquisto e alla costruzione
dell'immobile in comproprietà dei coniugi. Siccome tale circostanza avrebbe
potuto condurre a un diverso giudizio, egli ha accolto la domanda di modifica, ricalcolando
il reddito del marito in fr. 6518.70 netti mensili (fr. 2903.70 dalla rendita
pensionistica, fr. 2549.– dalla rendita AI e fr. 1066.– dai sussidi statali per
l'abitazione) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3111.70 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr.
1355.70.–, premio della cassa malati fr. 345.–, riscaldamento fr. 110.–,
assicurazione economia domestica fr. 26.–, assicurazione stabili fr. 65.–, pulizia
camino fr. 15.–, imposte fr. 95.–). Per quanto riguarda la moglie, il Pretore
ha accertato che essa non ha redditi, mentre il di lei fabbisogno minimo
ammonta a fr. 2488.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, pigione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 388.–). Ciò posto, il
primo giudice ha destinato al mantenimento della moglie la metà dell'eccedenza
mensile di fr. 919.–, onde un contributo alimentare di fr. 2947.50 dal 1°
gennaio 2002.
-
L'appellante sostiene che la modifica del contributo alimentare non
è ammissibile poiché le circostanze di quel momento non sono mutate in modo
rilevante né duraturo. Soggiunge che, per di più, nel 2000 la moglie sapeva
benissimo dei sussidi da egli percepiti, essendo lei medesima comproprietaria
dell'abitazione coniugale. Nulla giustificherebbe perciò l'aumento del
contributo. Ora, giovi ricordare che l'8 giugno 2000 le parti hanno stipulato
davanti al Pretore un accordo giudiziale (verbale dell'8 giugno 2002, pag. 6,
nell'inc. ..__________
richiamato). Nulla impediva loro, in effetti, di regolare convenzionalmente la
questione del contributo alimentare, di cui la moglie poteva liberamente
disporre (gli interessi di figli minorenni non sono toccati). Tale intesa si
connota giuridicamente come una transazione (Bräm in: Zürcher Kommentar,
3ª edizione, n. 16 ad art. 176 CC e n. 8 ad art. 179).
-
Nel
Cantone Ticino una transazione, sia essa conclusa davanti al giudice o consegnata
al giudice per essere registrata a verbale, pone direttamente fine alla lite,
senza che si renda necessaria una decisione ulteriore. Può quindi essere
rimessa in causa solo con un'azione ordinaria (Rep. 1992 pag. 203 consid. 2; v.
anche DTF 124 II 12 consid. 3b). Valesse ciò anche nell'ambito di una procedura
a protezione dell'unione coniugale, l'accordo stipulato dalle parti l'8 giugno
2000 non potrebbe essere posto in discussione sulla sola base dell'art. 179
cpv. 1 CC. Occorrerebbe una causa ordinaria in cui l'istante faccia valere un
vizio di volontà o, comunque sia, un difetto del consenso (che in concreto
l'istante non evoca). In dottrina Hausheer/Reusser/Geiser
escludono tuttavia una simile eventualità. A loro avviso nel quadro di una
protezione dell'unione coniugale anche una transazione – e non solo una
sentenza – può essere modificata ove soccorrano i requisiti dell'art. 179 CC (Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 5c in fine ad art. 176 CC). Ai fini del presente
giudizio il problema può invero essere lasciato irrisolto. Quand'anche ci si
dipartisse dall'ipotesi più favorevole alla moglie, ovvero che il contributo
alimentare pattuito nella transazione dell'8 giugno 2000 possa essere
aumentato sulla scorta dell'art. 179 cpv. 1 CC (“modificazione delle circostanze”),
l'istanza è destinata all'insuccesso per le ragioni che seguono.
-
Secondo l'art. 179 cpv. 1 CC il giudice, a istanza di un coniuge,
adatta le misure protettrici “alle nuove circostanze”. Contrariamente
all'opinione dell'appellante, una modifica di tali misure è possibile non solo
ove la situazione sia mutata dopo il giudizio, ma anche quando le misure
originarie si fondino su uno stato di fatto incompleto o inesatto (Bräm, op.
cit., n. 8 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 8a ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323 n. 783; Stettler/Germani, Droit civil III, 2ª edizione, pag. 266 n.
413). Poco importa che ciò si riconduca alla mancata conoscenza di fatti
rilevanti oppure al comportamento ingannevole di una parte (Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996,
n. 4 ad art. 179). Il coniuge che ha omesso di indicare al giudice fatti rilevanti,
in ogni modo, non può prevalersene in seguito per ottenere la modifica delle
misure protettrici (DTF del 17 aprile 2001 in re X, 5P.25/2001, consid. 2a in
fine).
-
Nella
fattispecie la questione è di sapere, pertanto, se lo stato di fatto alla base
dell'accordo firmato l'8 giugno 2000 fosse incompleto o inesatto,
rispettivamente se se al momento di presentare l'istanza la moglie fosse al
corrente dei sussidi versati al marito dall'Ufficio federale delle abitazioni e
dall'omologo Ufficio cantonale. Ora, è pacifico che dal settembre del 1993 i
coniugi sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. __________RFD di __________.
Nel marzo del 1993 essi avevano chiesto all'Ufficio federale delle abitazioni
un sussidio per la costruzione di tale alloggio, domanda che era stata accolta
il 12 maggio successivo. Con risoluzione dell'8 giugno 1993 il Consiglio di
Stato aveva concesso a sua volta un sussidio ripartito sul periodo di 19 anni.
I sussidi sono poi stati definitivamente fissati nel febbraio e marzo del 1994.
L'erogazione del contributo federale, di fr. 4797.–, e di quello cantonale, di
fr. 1599.–, avviene semestralmente a fine giugno e a fine dicembre su un conto
intestato a entrambi i coniugi presso la Banca dello __________ a __________.
La corrispondenza dei due Uffici, inoltre, è sempre stata inviata a entrambi i
coniugi (atti richiamati dall'Ufficio federale e dall'Ufficio cantonale
dell'abitazione).
-
La
moglie afferma di essere venuta a conoscenza dello stanziamento di sussidi solo
nell'estate del 2001, in modo del tutto casuale (istanza, pag. 2). Tale
asserzione non risulta però verosimile. Ammesso e non concesso che ignorasse la
corrispondenza inviata dai due Uffici, l'interessata non poteva disconoscere ad
ogni modo né le richieste di sussidio, controfirmate da lei stessa nel
febbraio-marzo del 1993, né il conto bancario aperto a nome di entrambi i
coniugi, sul quale confluiscono i sussidi. Né si può dire che durante la
procedura da lei avviata il 12 aprile 2000 la questione dei sussidi sia stata
tralasciata o sottaciuta. Nel suo riassunto scritto dell'11 maggio 2000 il
marito esponeva infatti un onere ipotecario di fr. 969.– mensili (pag. 3), rinviando
per il calcolo al doc. 3 (inc. ..__________richiamato),
dal quale risultava che la posta effettiva di fr. 21 216.– era ridotta di fr.
6396.– con l'indicazione manoscritta “CH”, quindi era divisa per 12 ed era
ancora ridotta di fr. 266.– con l'indicazione “TI”. L'esattezza del calcolo può
risultare dubbia, ma ciò non toglie che ai sussidi si sia accennato. Infine
nella duplica orale il convenuto ha precisato esplicitamente che l'onere
ipotecario di fr. 969.– mensili era al “netto dei sussidi” (verbali, pag. 2 ad
7). Nelle condizioni descritte non si può certo dire che l'istante abbia reso
verosimile di avere sottoscritto inconsapevolmente un accordo sulla base di
dati inesatti o incompleti. L'istanza di modifica si rivela dunque priva di
consistenza e l'appello, fondato, merita accoglimento.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'istante (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili. L'esito del presente giudizio impone pure la corrispondente riforma
degli oneri di prima sede, ma non delle ripetibili. Il Pretore avendone
compensato l'importo, incombeva all'appellante cifrare l'entità della sua
pretesa. Egli si limita invece nel ricorso a postulare “congrue ripetibili”,
ciò che non adempie le esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep.
1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige anche
sul piano federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Carente di requisiti formali, al
riguardo l'appello va dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
-
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 180.– sono poste a
carico dell'istante, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr.
1000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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