AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.8
Data decisione, Autorità:
22.10.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00008
Lugano
22 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._._____
(protezione della personalità: misure provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 5 dicembre 2001 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________ __________, __________
__________ __________,
__________, e
__________, __________
(tutti patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 23 gennaio 2002
con cui il Pretore ha respinto un'istanza di misure provvisionali proposta
dall'attore il 5 dicembre 2001;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto
l'appello del 25 gennaio 2002 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 23 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
17 luglio 2001 __________ __________ è stato tratto in consegna dagli agenti
della polizia cantonale al suo domicilio di __________ in esecuzione di un
ordine di arresto emesso il 25 maggio 2000 __________ di __________ di
__________ con domanda di estradizione presentata dal Ministero di giustizia di
quella città (__________der ). L'inchiesta penale,
denominata “ __________ ”, riguardava una presunta frode fiscale ai
danni dello Stato tedesco commessa mediante un indebito rimborso dell'imposta
anticipata sulla cifra d'affari. Nelle edizioni del 20 ottobre 2001 e del 14
novembre 2001 il quotidiano __________ __________ __________ ha
pubblicato due articoli sull'“ __________ ” nei quali sono stati
citati a più riprese nome, cognome e indirizzo di __________ __________n.
B. Con
petizione del 5 dicembre 2001 __________ __________ si è rivolto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse accertato che il __________
__________ o, il giornalista __________ __________ e la
__________ “ __________ __________ ” avevano leso illecitamente la
sua personalità con le pubblicazioni del 20 ottobre e del 14 novembre 2001 e
perché fosse ingiunto ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
astenersi dal pubblicare in futuro il suo nome, cognome e indirizzo nel
contesto dell’“__________ __________ ”. L'attore ha chiesto inoltre che il
divieto di pubblicare il suo nome, cognome e indirizzo nel quadro della nota
operazione e della procedura di estradizione fosse emanato sotto comminatoria
penale già in via cautelare e senza contraddittorio.
C. All'udienza
del 19 dicembre 2001, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la
sua domanda cautelare, alla quale si sono opposti i convenuti. Le parti hanno offerto
vari mezzi di prova, che il Pretore ha respinto con ordinanza del 15 gennaio
2002. Istante e convenuti hanno rinunciato al dibattimento finale
provvisionale, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte.
Statuendo il 23 gennaio 2002, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la
tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– a carico dell'istante, tenuto a
rifondere ai convenuti fr. 300.– complessivi per ripetibili.
D. __________
__________ è insorto contro il citato decreto con un appello del 25 gennaio
2002 nel quale postula, in riforma del decreto impugnato, l'accoglimento della
sua istanza cautelare. Nelle loro osservazioni del 21 febbraio 2002, il
__________ __________ , __________ __________ e “
__________ __________ ” propongono di respingere l'appello e di confermare il
giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. I convenuti hanno prodotto a questa Camera, il 27 marzo 2002,
copia di una comunicazione del Procuratore pubblico alla Camera dei ricorsi
penali. Ora, in sede di appello l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre
nuovi mezzi di prova e nuovi fatti, né il diritto federale impone una
disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le procedure rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c) e le cause di divorzio o
di separazione (art. 138 cpv. 1 CC), ciò che non è manifestamente il caso in
concreto. Irricevibile, il documento prodotto non può essere considerato ai
fini del giudizio.
- Il
giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio della causa, la capacità delle parti
(art. 97 n. 4 CPC). Nella fattispecie l'attore ha convenuto in giudizio il
direttore responsabile del giornale, la __________ “__________ __________
a” e l'editore, “ __________ __________ __________ “. La
capacità processuale del direttore responsabile, persona fisica, è indubbia.
“__________ __________ __________ ” è un'associazione, iscritta a registro di
commercio, il cui scopo è di promuovere e favorire la stampa __________ nella
__________ di . Anch'essa ha quindi capacità processuale (art. 52
cpv. 1 CC). Quanto all'“ __________ __________ __________ ”, dalle
indagini esperite da questa Camera risulta che con decreto del 1° aprile 1927
il __________ di __________ __________ __________ __________ ha costituito una
fondazione ecclesiastica denominata “__________ __________ __________
__________ __________ __________ ” avente lo scopo di:
curare la edizione
di un giornale quotidiano __________ dal titolo __________ __________
__________, di un giornale cioè che si attenga con la più schietta e completa
ubbidienza alle direttive della autorità ecclesiastica sia diocesana che
pontificia: che si mantenga superiore alle contese dei partiti politici che
dividono il paese per essere il giornale di tutto il popolo __________, la voce
ascoltata in ogni casa: che sia sicuro nei principi e negli insegnamenti,
corredato da notiziario ben nutrito e dalla trattazione di tutti quegli
argomenti che interessano il nostro popolo, sotto la luce del pensiero
__________ (clausola n. 3).
Con
successivo decreto del 13 giugno 1996 il __________ di __________ __________
__________ __________ ha regolato la direzione e l'amministrazione del
giornale, ribadendo che la linea editoriale rimaneva quella tracciata nello
statuto. Ne discende che l'“__________ __________ __________ __________ ” è una
fondazione ecclesiastica, alla quale il Cantone __________ riconosce capacità
giuridica (art. 9 della legge sulla libertà della Chiesa __________ e
sull'amministrazione dei beni ecclesiastici: RL 2.3.1.1; art. 82 del relativo
regolamento: RL 2.3.1.1.1). Essa ha quindi la personalità giuridica, anche se
non è iscritta a registro di commercio (art. 52 cpv. 2 CC; DTF 106 II 112, 81
II 579; Rep. 1985 pag. 22).
-
L'art.
28c cpv. 1 CC prevede che chiunque rende verosimile l'esistenza di una
lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli
causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di
ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di proibire all'autore un
determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombe
di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe
– che il convenuto lede o sta per ledere in quel momento la sua personalità con
un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto ad addurre –
ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile
la legittimità del suo comportamento (Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, nota 623
pag. 165; Riklin, Schweizerisches
Presserecht, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier, Les misures provvisionnelles en droit des médias in:
Medialex 1/95 pag. 29 seg.).
-
L'adozione
di misure provvisionali nei confronti di un mezzo di comunicazione a carattere
periodico presuppone tre requisiti, enunciati dall'art. 28c cpv. 3 CC.
Il giudice può proibire o far cessare a titolo cautelare una pubblicazione
lesiva della personalità solo se essa è tale da provocare un pregiudizio
particolarmente grave, non è manifestamente giustificata e se il provvedimento
richiesto non sembra sproporzionato. Le tre condizioni sono cumulative (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4a edizione, Berna 2001, n. 679 pag. 235). Il
pregiudizio di cui all'art. 28c cpv. 3 va inteso in senso ampio e può
essere di natura economica, ideale o morale (Tercier,
op. cit., pag. 151 n. 1122; Bugnon,
op. cit., pag. 39), ma ha una natura particolare, perché dev'essere
“difficilmente riparabile” (Tercier,
Les mesures provisionnelles en droit des médias, in: Medialex 1995, pag. 30).
Le misure provvisionali sottostanno a una procedura rapida, sommaria e
provvisoria che non precorre il sindacato di merito, nell'ambito del quale il
giudice effettuerà un esame approfondito della fattispecie (Tercier, Medialex 1/95 30; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurigo 1984, nota 1103 a pag. 148 e nota 1107 a pag. 149; Bugnon, Les misures provvisionnelles et
protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de P. Tercier,
Friburgo 1993, pag. 36 segg.).
-
Il
Pretore ha respinto la domanda cautelare, non ravvisando due delle tre
condizioni cumulative previste dall'art. 28c cpv. 3 CC. Egli ha
accertato che nella fattispecie è litigiosa solo la menzione, negli articoli
contestati, delle generalità dell'istante (nome, cognome e indirizzo). Se non
che – ha continuato il Pretore – il tema della pubblicazione dei nomi di
persone coinvolte in inchieste giudiziarie è “delicato e molto discusso”. Non
può quindi ritenersi adempiuta, per ciò soltanto, l'esigenza di una manifesta
assenza di giustificazione della lesione. Non si può d'acchito escludere
infatti che sussista un interesse preponderante del pubblico a prendere
conoscenza della notizia. Neppure il requisito del pregiudizio particolarmente
grave è dato, secondo il Pretore, poiché l'istante non ha reso verosimili
elementi convincenti, limitandosi a sostenere di aver patito e di continuare a
patire un pregiudizio di immagine e di natura economica che si ripercuoterà
anche sul prossimo futuro.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere negato a torto le premesse dell'art. 28c
cpv. 3 CC. Afferma anzitutto, con riferimento al requisito del “grave
pregiudizio”, di subire oggettivamente e soggettivamente un “danno di immagine
enorme nei confronti dei suoi partners commerciali, con pesanti ricadute
economiche anche per il futuro” (appello, pag. 3). Soggiunge che pure i suoi familiari
sono stati “messi indirettamente alla berlina senza alcun ritegno” e che la sua
detenzione è stata celata ai figli in tenera età, ad amici, parenti e alle
relazioni commerciali, adducendo viaggi d'affari. La pubblicazione del suo nome
negli articoli ha quindi reso nota la circostanza dell'arresto e il
coinvolgimento nell'“__________ __________ ” alla cerchia di familiari e conoscenti
che la ignoravano, provocando un “dramma umano e famigliare”, vista anche la
grave malattia della madre dell'istante. Non vi è quindi dubbio, secondo
l'istante, che la pubblicazione delle sue generalità nei due articoli è stata
decisiva per la divulgazione del suo arresto e dei sospetti infamanti mossi
contro di lui, anche a distanza di quattro mesi dai fatti.
-
Il
pregiudizio qualificato deve apparire particolarmente grave per una ragione
diversa dalla sola larga diffusione avvenuta a mezzo stampa (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
679b, pag. 235; Werro, Les atteintes
à la personnalité par les médias, in: Medialex 1998, pag. 176; Barrelet, op. cit., n. 1426 pag. 411; Mesures
provvisionnelles et présomption d'innocence, in: Plädoyer 1/1994, pag. 54; Tercier in: Medialex 1/95 pag. 32).
Incombe a chi postula l'emanazione di misure provvisionali rendere verosimile
sia il pregiudizio qualificato sia il nesso causale adeguato tra il presunto
danno e gli articoli pubblicati sul mezzo di comunicazione periodico. Non si
richiede dall'istante la prova di un fatto, ma la semplice verosimiglianza, che
è tuttavia più di una mera affermazione (Meili
in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZBG I, 2a
edizione, n. 2 ad art. 28c CC).
-
In
questa sede l'istante ribadisce che le persone sino a quel momento all'oscuro
del suo arresto e dei sospetti infamanti a suo carico ne sono venute a
conoscenza con la pubblicazione dei noti articoli. Ritiene pertanto di avere
reso più che verosimile tale fatto, fonte di grave pregiudizio per sé e la sua
famiglia. L'appellante rimprovera al primo giudice, in sostanza, di avere constatato
a torto l'assenza di “elementi convincenti” (decreto impugnato, pag. 5) atti a
rendere verosimile il grave pregiudizio da lui subìto e si domanda se per
ottenere la postulata misura provvisionale dovesse sollecitare l'audizione di
tutte le persone venute a conoscenza del suo arresto con la lettura dei noti
articoli, dilazionando a tempo indeterminato la procedura. L'argomentazione, in
realtà, è fuori tema. Quanto l'istante doveva rendere verosimile era il grave pregiudizio
patito in seguito ai due articoli. La cerchia di persone venute a conoscenza
dell'arresto non è decisiva. L'appellante avrebbe dovuto rendere verosimile, in
altri termini, non la divulgazione della notizia, bensì le conseguenze che
questa ha avuto su di lui e sulla sua famiglia. Invano si cercherebbe nel
fascicolo processuale – come rileva il Pretore – un accenno qualsiasi al grave
pregiudizio concretamente subìto. Per rendere verosimili le asserite gravi
sofferenze morali e psichiche patite da alcuni membri della sua famiglia e da
lui stesso dopo la pubblicazione dei due articoli litigiosi l'istante avrebbe
potuto esibire certificati medici sullo stato di salute suo e dei suoi
familiari o chiedere l'audizione di persone vicine alla famiglia, che avrebbero
potuto descrivere quali effetti aveva suscitato la pubblicazione degli articoli
e la divulgazione delle sue generalità nell'ambito nella cerchia familiare.
L'istante si è limitato invece ad affermazioni apodittiche, sprovviste di
qualsiasi riscontro oggettivo e che sono pertanto rimaste allo stadio delle
mere dichiarazioni di parte.
-
A
detta dell'appellante la richiesta di misure provvisionali doveva accolta,
quanto meno nel dubbio, trattandosi della pubblicazione di dati riservati come
le generalità di una persona. Egli disconosce tuttavia che per esplicita
volontà del legislatore l'emanazione di misure provvisionali nei confronti di
un “mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico” esige la
verosimiglianza di un grave pregiudizio e va ammessa con riserbo (Geiser, Persönlichkeitsschutz: Pressezensur
oder Schutz vor Medienmacht, in: SJZ 92 [1996] pag. 81-82). Ora, come detto,
l'esistenza del “grave pregiudizio” non è stata resa verosimile. Ne segue che
nella fattispecie manca uno dei requisiti – cumulativi – richiesti per l'adozione
di misure provvisionali a norma dell'art. 28c cpv. 3 CC e che a ragione
il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Ciò rende superfluo esaminare le
altre censure sulla manifesta assenza di giustificazione della pubblicazione e
sulla proporzionalità della misura richiesta. Si aggiunga, ad ogni buon conto,
che le condizioni poste dall'art. 28c cpv. 3 CC per l'adozione di misure
provvisionali non si confondono con quelle di un'azione a tutela della personalità
fondata sull'art. 28a CC. Il quesito di sapere se la pubblicazione del nome
di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario sia lesiva della sua personalità,
di conseguenza, dovrà ancora essere esaminato con pieno potere cognitivo
nell'ambito della causa di merito.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art.
148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti un'equa indennità a titolo di
ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti
fr. 900.–
complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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