AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.79
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.79
Lugano
7 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__. (azione
confessoria e di rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto
di Leventina promossa con petizione del 22 febbraio 1999 da
__________ __________,
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
dell'8 luglio 2002 presentata da __________
e __________ __________ con __________
__________ contro la sentenza emessa il
13 giugno 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, __________
__________ e __________ __________
sono comproprietari in ragione di un terzo ciascuno della particella n. __________RFD di __________,
sulla quale sorgono case d'abitazione. Il fondo confina a nord con la
particella n. __________, non edificata,
proprietà di __________ __________, cui appartiene anche – più a nord
– la contigua particella n. __________,
su cui si trova un altro edificio. A favore della particella n. __________è iscritta nel registro fondiario la
seguente servitù:
Diritto di transito con bestiame e veicoli
sulla strada segnata in mappa e di una larghezza di 2 m a carico del n. __________e __________.
Il
passo grava un percorso sterrato che collega il fondo n. alla strada __________ -
attraversando le particelle n. __________e
__________, lungo il confine di queste
ultime con le particelle n. __________e __________, proprietà di terzi. La servitù,
iscritta nel registro fondiario il 5 marzo 1934, è stata costituita mediante
contratto del 16 gennaio 1934 tra __________
__________, proprietario della
particella n. __________, e __________ __________
nata __________, cui apparteneva la
particella n. __________. Nel __________dal fondo n. __________sono state scorporate le particelle n. __________ e __________,
successivamente acquistate da __________
__________.
B. Nella
primavera del 1997 __________ __________ ha cominciato a posare sulle sue
proprietà, a confine con la strada sterrata, paletti sempre più solidi e
numerosi. Decaduto il 21 aprile 1997 un tentativo di conciliazione, il 22
febbraio 1999 __________ __________, __________
__________ e __________ Costa hanno promosso causa contro __________ __________
davanti al Pretore del Distretto di Leventina perché accertasse che la posa di
ostacoli sulla strada oggetto della servitù lede l'art. 737 cpv. 3 CC nella
misura in cui restringe il passo a meno di 3.20 m, perché ordinasse al
convenuto di ripristinare la larghezza della strada ad almeno 3.20 m,
astenendosi dall'intralciare l'esercizio della servitù, e perché il registro fondiario
fosse rettificato nel senso di cancellare la locuzione “di una larghezza di 2 metri”.
In via cautelare essi hanno postulato il ripristino del passo veicolare a una
larghezza di almeno 3.20 m. Nella sua risposta del 22 aprile 1999 __________ __________
ha proposto di respingere la petizione.
C. Il
13 luglio 1999 si è tenuta l'udienza preliminare e in tale occasione il Pretore
ha invitato il convenuto, in via cautelare, ad arretrare di 20 cm il paletto
posto nel punto più stretto del passo. Accertata l'adesione delle parti, con
decreto del 3 agosto 1999 il Pretore ha stralciato il procedimento cautelare
dai ruoli. Esperita l'istruttoria di merito, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, presentando memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito
le loro domande, gli attori riducendo nondimeno la larghezza del passo
richiesto a 3 m. Con sentenza emanata il 13 giugno 2002 in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 1300.–, sono state poste a carico degli attori, tenuti a
rifondere al convenuto fr. 3500.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________, __________
__________ e __________ __________
sono insorti con appello dell'8 luglio 2002 per ottenere che la loro petizione
sia accolta e che il giudizio del Segretario assessore sia riformato di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 28 agosto 2002 __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Gli attori hanno indicato nella petizione un valore litigioso “indeterminato,
ma in ogni caso superiore a fr. 8'000.–”. I convenuti non hanno mosso
contestazioni al riguardo. Nulla osta dunque, sotto questo profilo, alla ricevibilità
dell'appello (I CCA, sentenza del 6 febbraio 1998 in re F. e L., consid. 8b).
-
Il
Segretario assessore, preso atto che sulla mappa catastale figuravano linee tratteggiate
parallele in corrispondenza del passo, ha scartato l'ipotesi che tali linee indicassero
vere e proprie carraie, escludendo altresì che lo scarto tra le due equivalesse
al calibro della strada. Ciò posto, egli ha rilevato che l'iscrizione della
servitù nel registro fondiario non era chiaramente determinata, ma che
nell'atto di costituzione del 16 gennaio 1934 i contraenti si erano riferiti
espressamente a una strada esistente larga 2 m. Simile titolo di acquisto
essendo chiaro e univoco, non vi era spazio per altri elementi interpretativi.
Per di più, anche secondo il perito giudiziario, non esisteva alcuna strada
larga 3.20 m. Il Segretario assessore ha negato inoltre, sulla scorta delle
testimonianze, che la posa di paletti costituisse un ostacolo all'esercizio
della servitù, il transito di carri e veicoli agricoli rimanendo garantito. La
richiesta degli attori intesa a ottenere un passo più largo, destinato
all'accesso di autocisterne per la fornitura di olio da riscaldamento e di
mezzi per lo sgombero della neve, costituiva in realtà un nuovo bisogno del
fondo dominante. A tal fine sarebbe occorso modificare la servitù e l'iscrizione
esistente, ma per conseguire ciò un'azione di rettifica del registro fondiario
non era sufficiente. Donde, in sintesi, il rigetto della petizione.
-
Gli
appellanti rimproverano anzitutto al Segretario assessore di avere trascurato
che a favore della particella n. __________,
proprietà di terzi, e a carico delle particelle n. __________e __________figura
iscritta sin dal 1962 una servitù di passo illimitata con ogni veicolo, il cui
tracciato corrisponde esattamente a quello della strada che essi percorrono.
Rilevano inoltre che il transito si è svolto per sessant'anni senza intralci,
fino al momento in cui il convenuto ha posato la cinta attuale. A loro avviso
l'iscrizione gravante il fondo del convenuto è chiara e a torto il primo
giudice ha fatto capo ad altri criteri di interpretazione. Essi contestano che
al momento di costituire il diritto i contraenti avessero inteso indicare in 2
m la larghezza del passo. A mente loro la servitù è illimitata, tanto più che
già a quel momento lo sfruttamento agricolo dei fondi richiedeva l'uso di mezzi
larghi oltre 2 m. Quanto alla perizia giudiziaria, gli appellanti sostengono
che le relative misurazioni sono avvenute quando il vicino aveva già arretrato
di 20 cm il paletto situato nel punto più stretto e che lo stesso referto
denota punti del tracciato larghi più di 2 m. Evocando le risultanze peritali e
testimoniali, essi ribadiscono quindi che la posa dei paletti ostacola il
passo, ricordando per altro che in concomitanza con le vendite di altri fondi
frazionati dalla particella n. __________le
parti avevano previsto di allargare la strada. L'agire del convenuto
offenderebbe perciò i loro diritti, mentre un uso della strada su una larghezza
superiore a 2 m non costituirebbe alcun aggravio di servitù, risultando anzi
conforme allo scopo e all'impiego originariamente previsti.
-
Ogni
diritto reale la cui costituzione è soggetta a iscrizione nel registro
fondiario esiste solo in virtù dell'iscrizione medesima. Quanto alla sua
estensione, essa può dimostrarsi – nei limiti dell'iscrizione – con documenti
giustificativi o in qualunque altro modo (art. 971 CC). Norma speciale, l'art.
738 cpv. 1 CC stabilisce inoltre che l'estensione di una servitù è determinata
dall'iscrizione a registro fondiario, sempre che questa determini chiaramente
i diritti e le obbligazioni che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione prevale
su ogni altro genere d'interpretazione (DTF 128 III 172 consid. 3a, 123 III 464
consid. 2a, 115 II 436 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 250 consid. 4). Entro i
limiti dell'iscrizione, poi, l'estensione della servitù può risultare dal
titolo di acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto
tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Determinanti sono
il senso e lo scopo per cui la servitù è stata costituita, come pure
l'interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II
534 consid. 4), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e
non deve limitare i diritti del fondo serviente oltre quanto è necessario per
il suo normale esercizio (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 3a edizione, pag. 395 n. 2292; Petitpierre in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 11 ad art. 738; Schnyder/Schmid/ Rumo-Jungo, Das Schweizerisches Zivilgesetzbuch,
12a edizione, pag. 947).
-
In
concreto la servitù è iscritta nel registro fondiario sul foglio delle
particelle n. __________e __________come “onere transito con ogni veicolo
e bestiame” (doc. B e C, pag. 1). Sul foglio del fondo dominante essa è
iscritta invece come “diritto di transito con bestiame e veicoli sulla strada
segnata in mappa e di una larghezza di 2 m” (doc. A, pag. 1). Contrariamente a
quanto reputa il convenuto, decisiva per determinare l'estensione della
servitù è l'iscrizione sul foglio del fondo serviente (Steinauer, op. cit., pag. 393 n. 2289). Nel caso specifico
tale iscrizione, ancorché chiara, è meramente telegrafica (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 393 n. 2290). Gli appellanti ne deducono
che si tratti perciò di un passo illimitato, ovvero non circoscritto a un
particolare tipo di veicolo (DTF 117 II 538 consid. 4a). Il Tribunale federale
ha già avuto modo di affermare nondimeno che, ove siano litigiose, anche le
servitù indeterminate sono suscettibili di essere interpretate circa la loro
estensione, soprattutto nel caso in cui possano comportare un maggior aggravio
per il fondo serviente (DTF 117 II 538 consid. 4b). Illimitate, inoltre, sono
soltanto le servitù prediali dal cui atto di costituzione non si evinca il
contrario (Liver in: Zürcher Kommentar,
n. 20 e 21 ad art. 737 CC; Rep. 1996 pag. 12 consid. 3b).
Nella
fattispecie è assodato che mediante contratto del 16 gennaio 1934 __________ __________,
proprietario della particella n. __________,
ha concesso a __________ , proprietaria della particella n. , una “servitù di transito per
pedoni, bestiame e veicoli sulla particella n. __________
servendosi della esistente strada di due metri di larghezza, che si diparte dal
n. di mappa 74, sopra la villa __________
() per raggiungere la strada
circolare __________ -, seguendo il tracciato indicato
nella mappa comunale di __________ con
due linee tratteggiate” (doc. T). Il 21 febbraio 1934 la __________,
incaricata dalle parti, ha postulato l'iscrizione della servitù nel registro
fondiario (doc. U). Ora, la portata del diritto è stata concretamente precisata
e il titolo permette di risalire con esattezza ai propositi delle parti. In
circostanze del genere non è lecito procedere a interpretazioni secondo lo
scopo per cui la servitù è stata costituita, né giova indagare sul modo in cui
questa sia stata esercitata nel passato (Steinauer,
op. cit., pag. 396 n. 2295). Poco importa che nell'ambito delle compravendite
dei fondi n. __________e __________, avvenute nel 1962, le parti allora
contraenti abbiano costituito una servitù di transito senza accennare alla larghezza
e con la possibilità di allargare il passo di 50 cm per lato (doc. 3 e rogito
nella rubrica “ispezione a registro fondiario del 22 marzo 1999”). Gli
appellanti non possono prevalersi infatti di pattuizioni altrui che non li
toccano, né l'esame del contenuto e dell'estensione di quella servitù è
oggetto della presente lite.
-
Gli
appellanti sottolineano invero che l'atto di costituzione non prevede una
larghezza massima del passo già per il fatto che all'epoca lo sfruttamento dei
fondi era d'indole agricola, ciò che richiedeva l'uso di mezzi larghi oltre 2
m. L'argomentazione non può essere condivisa. A prescindere dal fatto che per
designare il passo i contraenti si sono riferiti espressamente all'“esistente
strada di due metri di larghezza” (doc. T), gli appellanti non hanno dimostrato
che al momento in cui la servitù è stata costituita si usassero carri agricoli
larghi più di 2 m. Certo, di regola la larghezza di un diritto di passo con
carro è di 3.40 m (Jacomella/ Lucchini,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 143), ma nulla
impediva alle parti di convenire un passo più stretto. Del resto l'art. 171 LAC
costituisce una semplice presunzione, nel senso che vale unicamente se
l'origine della servitù o il modo in cui essa è stata esercitata non inducono a
conclusioni diverse (DTF 73 II 34 consid. 1). E questa Camera ha già avuto modo
di riconoscere come normalmente agibile un diritto di passo con carro, avente
carattere eminentemente agricolo, di una larghezza di 2 m (Rep. 1974 pag. 90).
Si aggiunga che attualmente __________ __________ continua a provvedere “all'ingrasso
del giardino” con un trattore e un rimorchio (deposizione dell'8 novembre 2000,
verbali pag. 5), mentre __________ __________ continua a transitare in trattore
con un caricatore per il trasporto di fieno (deposizione dell'8 novembre 2000,
verbali pag. 6). E __________ __________ ha riferito che i caricatori di
fieno, pur di un certo ingombro, passano ancora dalla strada (deposizione del
27 settembre 2000, verbali pag. 4).
-
Contrariamente
a quanto sostengono gli appellanti, il Segretario assessore non ha accertato la
larghezza massima del passo in
2 m solo
perché il perito ha escluso un passo veicolare di 3.20 m. Egli ha unicamente
preso atto delle conclusioni peritali dalle quali risultava che, stante la
situazione di fatto, non era possibile desumere l'esistenza di un passo
veicolare di 3.20 m (sentenza, pag. 6, consid. 12 in fine). È senz'altro
possibile che in determinati punti la strada sia a tutt'oggi più larga di 2 m
(perizia, allegato A). A prescindere dalla circostanza però che una servitù
esiste solo nei termini stabiliti dall'iscrizione e dall'atto di costituzione,
ciò non conferisce agli interessati alcun diritto particolare. Per di più, il
tracciato attuale della strada non corrisponde a quello segnato sulla mappa
(perizia, pag. 7, risposta n. 2). Poco importa quindi che, come ha accertato
il perito, il percorso della strada sia stato inserito nella mappa catastale
con il rilievo originale e sia stato aggiornato con la mutazione n. __________del __________agosto
1962. E a poco sussidia che l'abbozzo della mutazione indichi una distanza dai
punti di confine variante da 230 a 240 cm (referto pag. 6, risposta 2). Il
perito stesso ha precisato, in effetti, che la strada ha una larghezza di circa
200 cm, ancorché il limite a monte disti 230-240 cm (in realtà fra i 200 e i
314 cm: perizia, pag. 7, risposta n. 2) dai punti di confine (completazione e
delucidazione scritta dell'aprile 2000, pag. 6, risposta n. 5).
- Per
gli appellanti il convenuto, con la posa della recinzione, ostacola il normale
esercizio del passo veicolare. Il perito avendo accertato però che, nonostante
la posa della recinzione, la strada conserva una larghezza di almeno 2 m, la
doglianza è infondata. È vero che l'angustia dell'attuale campo stradale rende
difficile il normale transito veicolare (referto, pag. 7, risposta n. 3).
Nulla obbliga il convenuto, tuttavia, ad agevolare il passaggio oltre la
larghezza dell'area gravata da servitù. Del resto anche oggi il transito
veicolare rimane possibile (perizia, pag. 11, risposta n. 6). __________ __________,
inquilina degli attori da cinquant'anni, ha dichiarato che nessuno si è
lamentato con lei a tale proposito e che il panettiere e il macellaio continuano
il servizio a domicilio, disponendo di piccoli veicoli (deposizione del 27 settembre
2000: verbali, pag. 4). __________ __________, inquilina degli attori dal 1991 al
1998, ha confermato di avere sempre raggiunto l'abitazione in automobile e di
non avere incontrato, come i di lei figli, problemi di transito (deposizione
del 27 settembre 2000, verbali pag. 7). Certo, alcuni conducenti hanno subìto
danni alle vetture, ma ciò è da ricondurre più che altro a disattenzione o a
imperizia nella guida (deposizioni __________
__________ e __________ __________i).
Quanto
al transito di mezzi pesanti o larghi più di 2 m, come detto, gli appellanti
non dimostrano che al momento in cui la servitù è stata costituita la strada
fosse accessibile con carri del genere. __________
__________ ha rilevato, da parte sua, che
sulla strada in questione i camion transitavano raramente, che i “nonni dei __________ ” si opponevano al passaggio di
tali mezzi e che la necessità di rifornirsi di olio da riscaldamento è
intervenuta solo negli anni 1995/96 (deposizione del 27 settembre 2000: verbali,
pag. 4). __________ Da__________id, proprietario della particella n.
__________ dal 1990, ha dichiarato di
non avere mai visto transitare camion, autocisterne o mezzi pesanti sulla
strada (deposizione del 27 settembre 2000: verbali, pag. 5). Certo, non è
escluso che prima della posa della recinzione sulla strada transitassero carri
agricoli larghi anche più di 2 m (deposizioni __________
__________ e __________ __________
dell'8 novembre 2000: verbali, pag. 5 e 6), come pure mezzi per lo sgombero
della neve (deposizione __________ __________ del 27 settembre 2000: verbali,
pag. 2) o per la fornitura di olio da riscaldamento (deposizione __________ __________
dell'8 novembre 2000: verbali, pag. 4). Come si è già rilevato, tuttavia, ciò
non conferisce agli appellanti alcun diritto acquisito.
-
A
parere degli appellanti, infine, il passaggio di veicoli più larghi di 2 m
rientra nello scopo e nel senso originario della servitù, sicché il vicino deve
tollerarlo. Se non che, nella misura in cui chiedono un passo più largo di
quello originariamente costituito, gli appellanti mirano in realtà a una
modifica della servitù. E siccome l'atto di costituzione definisce chiaramente
i limiti del passo, un'estensione non può essere concessa – come ha rilevato il
Segretario assessore – né in esito a un'azione confessoria né in esito a
un'azione di rettifica del registro fondiario. Per tacere del fatto che la
larghezza di 2 m non impedisce né lo sgombero della neve, purché eseguito con
veicoli di dimensioni adeguate (deposizioni di __________
__________ e __________ __________,
del 27 settembre 2000: verbali, pag. 2 e 3), né il rifornimento di olio
combustibile, purché effettuato con un tubo di collegamento (deposizione __________ __________,
dell'8 novembre 2000: verbali, pag. 4). Anche su quest'ultimi punto l'appello è
destinato perciò all'insuccesso.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC). Gli attori rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni
all'appello, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
700.–
sono posti a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1400.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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