AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2002.78
Data decisione, Autorità:
14.09.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00078
Lugano
14 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.________
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
opposizione del 25 giugno 2002 da
__________ __________, __________
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
al precetto esecutivo civile intimatogli il 20
giugno 2002 da
__________ __________, __________,
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 1° luglio 2002 dalla
precettante nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
4 gennaio 1988 __________ __________ insieme con i figli __________ __________
e __________ __________, formanti la comunione ereditaria fu __________ __________,
hanno promosso davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona azione
possessoria contro __________ __________ per ottenere la demolizione di
quanto da lui costruito sulla particella n. __________RFD
di __________, di loro proprietà,
rispettivamente di quanto potesse mettere in pericolo il loro fondo. Statuendo
il 30 novembre 1995, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso
che ha ordinato al convenuto di demolire quanto costruito sul fondo n. e di ripristinare la situazione
anteriore. Un appello presentato dagli istanti contro tale sentenza è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera il 29 dicembre 1995 (inc. ..).
B. Nel
frattempo, il 24 agosto 1995, l'avv. __________
__________, patrocinatore di __________ __________,
e __________ __________ fino al marzo 1994, ha intentato causa contro i suoi
ex clienti davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo il
pagamento della sua nota professionale di complessivi fr. 2918.20. Con sentenza
del 29 luglio 1998, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore del Distretto di Bellinzona ha accolto l'istanza e ha condannato i
convenuti al pagamento della somma.
C. Il
20 giugno 2002 __________ __________ ha intimato a __________ __________
un precetto esecutivo civile fondato sulla “sentenza __________ /__________
del 3.11.1997” (recte: 30.11.1995), esigendo “una corretta asportazione
tecnica della terra dalla nostra proprietà” e indicando il modo in cui ciò
sarebbe dovuto avvenire, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva.
L'escusso ha presentato opposizione il
25 giugno
2002 al Pretore del Distretto di Bellinzona, precisando che il proprio patrocinatore
sarebbe stato assente per vacanze fino al 7 luglio 2002. Il Pretore ha indetto
il contraddittorio per il 24 luglio 2002.
D. Il
1° luglio 2002 __________ __________ ha chiesto la ricusazione del
Pretore. Questi, annullata la citazione, ha formulato osservazioni del 5 luglio
2002 a questa Camera in cui ha dichiarato di non ravvisare alcun motivo di
astensione nei propri confronti. __________
__________ ha proposto a sua volta, con
osservazioni del 9 luglio 2002, di respingere la domanda. All'udienza dell'11
settembre 2002, indetta da questa Camera per il contraddittorio, l'istante è
rimasta assente ingiustificata, mentre __________
__________ ha ribadito il suo punto di
vista.
Considerando
in diritto: 1. L'istante
ha inviato a questa Camera, il 9 settembre 2002, un lungo memoriale in tedesco.
La procedura contenziosa di camera di consiglio, applicabile alle domande di
ricusa (l'art. 30 cpv. 3 rinvia agli art. 361 segg. CPC), non prevede tuttavia
la possibilità di integrare l'istanza per scritto. Tutt'al più il giudice può
autorizzare la parte convenuta a produrre “un riassunto scritto delle
proprie allegazioni orali” (art. 119a cpv. 1 CPC). Ciò deve avvenire in
ogni modo “all'udienza di discussione”, cui l'istante non è nemmeno comparsa.
Ne segue che il citato memoriale, irricevibile, non può essere considerato ai
fini del giudizio, onde l'inutilità di fissare alla parte un termine adeguato
per la traduzione in italiano, come prevedono gli art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3
CPC.
-
L'art.
27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove
questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave
inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a),
rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b).
Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di
appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il Pretore
medesimo (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata – come detto – con
decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
L'istante afferma, in estrema sintesi, che il Pretore ha fissato
l'udienza del 24 luglio 2002 senza tenere conto delle sue necessità, dando
prova – com'era già avvenuto – di volerla ostacolare e di essere prevenuto nei
suoi confronti. A suo parere la lite in questione è “un ridicolo litigio tra
vicini”, la cui procedura è durata ingiustificatamente oltre otto anni per la
passività del Pretore e per l'influenza del patrocinatore avversario. Pretore
che, a mente sua, avrebbe dovuto obbligare il loro primo legale “a un corretto
trattamento della causa”. L'istante asserisce poi che il Pretore ha emesso una
sentenza “intenzionalmente sbagliata”, al solo scopo di addossarle parte degli
oneri processuali, e ravvisa nel modo in cui i patrocinatori e il magistrato
hanno condotto la vertenza una “causa evidente di razzismo”, influenzata da
motivazioni politiche a detrimento suo e del marito. Quanto allo Stato, esso
non darebbe ai privati cittadini un'informazione giuridica sufficiente proprio
per l'influsso di avvocati politicamente attivi. Infine l'istante soggiunge che
pure la causa promossa dal loro primo patrocinatore nei confronti suoi e dei
suoi litisconsorti per la riscossione dell'onorario è stata condotta dal
Segretario assessore “in modo molto strano”. Chiede pertanto il trasferimento
della causa a __________,
preferibilmente davanti a un Procuratore pubblico cognito di simili fattispecie
e di madre lingua tedesca.
-
Il
diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato
dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost.,
sostanzialmente identico alla disciplina odierna, motivo per cui si giustifica
di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid.
2b). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione
di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della
necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato
sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto
mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid.
3a).
a) Sul
piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata
anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite,
come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità
e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1
CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto
cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto
di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di
garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di
parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è
sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi
legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze
concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un
rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541
consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art.
58 con riferimenti).
b) La
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172
consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere
valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire
se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio
di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le
apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore
del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia
408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può
ricusarsi spontaneamente o su istanza di parte.
-
Preliminarmente
va rilevato che la richiesta dell'istante di trasferire la causa a __________, “preferibilmente davanti ad un
Procuratore pubblico di madre lingua __________
”, è inammissibile. L'istituto della ricusazione non consente alle parti di
scegliere un giudice a piacimento. Nel Cantone Ticino le competenze delle
autorità giudiziarie sono stabilite dalla legge (art. 1 cpv. 2 LOG). E l'art.
11 cpv. 1 LOG prevede che in caso di impedimento legale, quale è appunto un
motivo di ricusazione, il Pretore è sostituito dal Segretario assessore della
medesima Pretura. Se è legalmente impedito anche il Segretario assessore, la
causa è devoluta al Pretore viciniore, che nel caso di __________ è quello di __________
(art. 12 LOG). In nessuna ipotesi poi una causa civile può essere trasmessa a
un'autorità penale. Quanto alla richiesta di un magistrato di madre lingua tedesca,
basti osservare che il processo deve imperativamente svolgersi in italiano,
lingua ufficiale del Cantone (art. 117 cpv. 1 CPC; Rep. 1987 pag. 149).
-
Secondo l'istante il fatto che il Pretore abbia indetto l'udienza il
24 luglio 2002 lascia trasparire indizi di prevenzione nei suoi confronti. La
domanda di ricusazione appare fondarsi pertanto sull'art. 27 lett. b CPC, che
abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi
ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del
magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime
condizioni (Rep. 1988 pag. 368, 1997 pag. 289 n. 95). Ora, la procedura con cui
un Pretore è chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile
è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 493 CPC). Le parti vanno
citate quindi “entro breve termine” a una discussione (art. 363 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie il Pretore ha ricevuto l'opposizione al precetto esecutivo,
datata 25 giugno 2002, il 27 giugno successivo (timbro di ricezione apposto sull'allegato)
e il giorno stesso ha notificato l'atto, citando le parti all'udienza del 24
luglio 2002. Il termine di un mese scarso appare accettabile sotto il profilo
dell'art. 363 cpv. 1 CPC, tanto più che l'opponente medesimo chiedeva di non
essere citato prima del
7 luglio
2002 (sopra, lett. C). Certo, l'istante prospettava grande urgenza di ottenere
il rigetto dell'opposizione, dovendo provvedere “al più presto possibile” a
lavori per l'allacciamento elettrico (precetto esecutivo, nel mezzo). Essa
medesima però non è estranea a tale stato di cose, ove appena si consideri che
la sentenza di cui chiede l'esecuzione è passata in giudicato nel febbraio del
1996, decorso il termine di impugnazione della sentenza emessa da questa Camera
il 28 dicembre 1995. Ne discende che, oggettivamente, la citazione del Pretore
all'udienza non denota la benché minima parzialità nei confronti dell'interessata.
-
L'istante
asserisce che la citazione all'udienza riflette l'atteggiamento del Pretore in
tutta la vertenza, volto a occasionarle notevoli difficoltà. Essa si riferisce
però – con tutta evidenza – alla precedente azione possessoria, l'esecuzione
civile non avendo comportato altri atti da parte del Pretore (tant'è vero che
essa si duole di essere rimasta in causa otto anni, sopportando costi
spropositati). A parte ciò, la presunta passività di un magistrato non è
necessariamente segno di prevenzione (Rep. 1997 pag. 289 n. 95). Nella
fattispecie, poi, la durata della causa, benché anomala (trattandosi di una
procedura sommaria: art. 374 CPC), non può essere imputata a negligenza del
primo giudice. Il procedimento, infatti, è stato avviato il 4 gennaio 1988,
quando l'attuale Pretore del Distretto nemmeno era in carica, ed è rimasto
sospeso quattro anni e mezzo per trattative, sospensione pattuita durante un
sopralluogo cui presenziava la stessa richiedente (verbale di sopralluogo del
18 aprile 1988, nell'inc. /richiamato). Riattivata la procedura
nel novembre 1992, le parti hanno chiesto un nuovo sopralluogo, nel cui ambito
– sempre alla presenza dell'interessata – si è stabilito che prima di
continuare la causa le parti avrebbero prodotto una determinata documentazione
fotografica (verbale di sopralluogo del 7 aprile 1993, nell'inc/).
Nel frattempo sono intercorse altre trattative (lettere dell'11 gennaio 1993 e
del 25 gennaio 1993, nell'inc. /) e solo il 7 dicembre 1994 le parti
hanno sollecitato la convocazione per il contraddittorio, dando atto che ogni
tentativo d'accordo era fallito (verbale del 7 dicembre 1994, nell'inc__________/__________).
Dopo di ciò il Pretore ha ordinato la discussione, la perizia con la
delucidazione orale, l'audizione di sei testimoni e il dibattimento finale,
emanando la sentenza il 30 novembre 1995, il tutto in meno di un anno (verbali
nell'inc. /). Oggettivamente, non si può
pertanto ritenere che egli abbia indugiato nei suoi incombenti.
-
L'istante
imputa al giudice anche un'eccessiva passività per non avere obbligato il loro
avvocato a condurre il patrocinio in modo adeguato, il legale non avendo preparato
una corretta descrizione della causa. Essa lamenta inoltre una scelta infelice
del perito giudiziario, senza sufficienti qualifiche professionali. Se non che,
l'ordinamento processuale nel Cantone Ticino è retto, salvo casi estranei alla
presente fattispecie, dal principio attitatorio e dalla massima dispositiva. Il
principio attitatorio è del resto alla base praticamente di tutti i processi
civili nei cantoni svizzeri (Olgiati, Le
norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag.
179 nota 1). Ciò significa che le parti sono rimesse alla loro responsabilità,
tanto nel formulare le richieste di giudizio quanto nell'allegare e provare i
fatti su cui si fondano (v. art. 78 CPC; Rep. 1989 pag. 108 consid. 3b). Non
spettava dunque al Pretore intervenire d'ufficio, correggendo l'uno o l'altro
atto processuale.
Si
ricordi inoltre che il giudice può adottare provvedimenti solo nei confronti di
un legale che venga meno a doveri deontologici. L'art. 69 cpv. 1 CPC stabilisce
in effetti – con rinvio all'art. 68 cpv. 1 – che i patrocinatori hanno il
dovere di comportarsi con lealtà e probità, di non offendere le convenienze, di
non turbare l'andamento delle udienze e di non far uso di espressioni ingiuriose
o offensive (cfr. anche l'art. 25 CAvv). In caso di mancanza a tali doveri il
giudice può deferire il patrocinatore all'autorità disciplinare (art. 69 cpv. 2
CPC e 43 LAvv). Per il resto egli può – tutt'al più – sostituire di sua
iniziativa un patrocinatore d'ufficio che non si riveli all'altezza del compito
(SJZ 90/1994 pag. 236). In nessun caso, invece, è abilitato a sindacare le
capacità professionali di un patrocinatore di fiducia, contrariamente a quanto
pretende l'interessata (I CCA, sentenza dell'11 ottobre 2001 in re R., consid.
5, 6 e 8, pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 22, pag. 40
e seg.). Ne discende che su questo punto non si intravedono, oggettivamente,
mancanze del magistrato.
- La
richiedente rimprovera al Pretore di avere emesso una sentenza “intenzionalmente
sbagliata” allo scopo di addossare a lei e ai suoi litisconsorti la metà degli
oneri processuali, ciò che ha loro comportato spese per oltre fr.
10 000.–. Essa sembra sostenere, in sostanza, che nella precedente azione
possessoria la sua posizione sarebbe uscita completamente vittoriosa, non essendo
mai stata questione di risarcimento di danni (istanza di ricusazione, pag. 1
verso il basso). Ora, eventuali errori di un giudice vanno censurati seguendo
le normali vie di ricorso (DTF 116 Ia 20 consid. b, 113 Ia 407 consid. 2). Solo
sbagli particolarmente gravi o ripetuti, tali da essere considerati come violazioni
gravi dei doveri di un magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo
di prevenzione. Al giudice della ricusa non compete però di riesaminare la
conduzione della causa: solo a questa Camera spetta di correggere eventuali errori
(DTF 116 Ia 138 consid. 3a).
In
concreto, poi, la suddivisione dei costi della causa nemmeno può dirsi
criticabile, tanto meno ove si pensi che in tale materia il primo giudice
dispone di un ampio potere d'apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art.
148; v. anche massima in: Rep. 1996 pag. 171). Ora, con l'azione possessoria
del 4 gennaio 1998 gli istanti postulavano la rimozione non solo di quanto
era stato costruito dal vicino sul loro fondo, ma anche di tutte le opere che
avrebbero potuto mettere in pericolo il loro immobile (istanza, pag. 3 in fondo
e pag. 4 in alto, nell'inc__________/__________). Tale richiesta è stata ribadita anche
nelle conclusioni (memoriale conclusivo del 28 settembre 1995, pag. 11, nell'inc.
____________________). Nella sentenza
del Pretore, confermata da questa Camera, essi hanno ottenuto unicamente il
ripristino del loro fondo e non la demolizione delle opere edificate sulla
particella del vicino (sentenza del 30 novembre 1995, pag. 5, nell'inc. /).
Le parti essendo risultate entrambe soccombenti, il riparto a metà degli oneri
processuali e la compensazione delle ripetibili era senz'altro sostenibile
(art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto, a quel momento neppure gli interessati hanno
censurato il dispositivo sulle spese nell'appello contro la sentenza del
Pretore (sentenza di questa Camera del 29 dicembre 1995, pag. 3 verso l'alto e
pag. 4 verso l'alto). La circostanza infine che lo stesso giudice dell'azione
possessoria sia chiamato a statuire sull'opposizione al precetto esecutivo
civile ancora non configura, per ciò solo, motivo di ricusazione. Nemmeno l'eventualità
che un determinato giudice abbia già statuito in una causa vertente fra le
stesse parti e sul medesimo oggetto basta anzi a legittimare una ricusazione se
al giudice incombe di decidere con un diverso potere cognitivo (I CCA, sentenza
del 24 gennaio 2001 in re B., consid. 5; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 27 CPC).
-
L'istante
reputa che il Pretore sia condizionato nel giudizio dalla sua fede politica,
sottolineando che egli appartiene al medesimo partito del precedente
patrocinatore della controparte, che è anche sindaco di __________ e che ha rilasciato la licenza edilizia per le opere
contese. Se non che, la semplice appartenenza politica di un magistrato all'uno
o all'altro partito non costituisce motivo di ricusa, a meno che elementi
concreti facciano dubitare della sua equanimità in casi determinati (Rhinow, öffentliches Prozessrecht, Basilea 1994, § 7 n. 272 e 273;
Rep. 1984 pag. 373; RDAT 1984 pag. 58 n. 29 consid. b). Per sua funzione un
magistrato si trova ad agire anche in situazioni non prive di risvolti sociali
e politici, ma ciò non significa ch'egli se ne lasci influenzare; d'altro lato
il principio costituzionale dell'imparzialità del giudice non presuppone che il
magistrato si debba astenere dall'ufficio per il solo fatto di avere
un'opinione propria su un tema politico controverso (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berna 1990, vol. I., pag. 121 n. 4.2 ad art. 23). In concreto la
circostanza che il Pretore appartenga alla medesima area politica del
patrocinatore di una parte o che quest'ultimo sia anche sindaco della città in
cui si trovano la Pretura e i fondi interessati dalla lite non basta – in
assenza di riscontri oggettivi – a fondare la ricusa del magistrato. Per di più
la causa in questione riguarda essenzialmente problemi di vicinato e non ha
alcun connotato politico, né comporta giudizi su questioni politiche, né tanto
meno riguarda esponenti di un determinato partito.
-
La
richiedente assevera anche di essere stata vittima, con il marito, di episodi
di “razzismo”, rispettivamente di “razzismo politico”. Ora, spetta al
ricusante dimostrare l'esistenza dei motivi che invoca (DTF 120 Ia 371 consid.
1a, 120 Ia 229 consid. 1, 120 Ib 33 consid. 3a). Per motivare una ricusazione,
infatti, non bastano supposizioni, illazioni o timori generici non confortati
da elementi concreti (sopra, consid. 3a; si vedano anche i numerosi rimandi in:
Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11
ad art. 27). L'interessata non spiega su quali elementi poggi il suo personale
convincimento, né traspaiono dagli atti indizi che lo sostengano. Essa può
avere sentito come errati o discriminanti le decisioni del Pretore che non
corrispondevano ai suoi desideri, ma ciò non significa che il magistrato
nutrisse pregiudizi verso di lei o il di lei marito o dimostrasse anche solo
apparenza di parzialità o, tanto meno, un atteggiamento discriminatorio nei
loro confronti. Giovi anzi rammentare che neppure il fatto di denunciare un
giudice basta – di per sé – per legittimare una ricusa (DTF inedita del 29
marzo 1999 in re R.; Egli, La
garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in:
RJN 1990 pag. 25). A minor ragione vi è motivo di ricusazione ove una parte si
limiti ad adombrare sospetti (I CCA, sentenza del 4 novembre 1999, in re
O., consid. 3, massima pubblicata in: Rep. 1999, pag. 234).
-
Per
finire, l'interessata adduce che l'atteggiamento prevenuto del giudice nei suoi
confronti è confermato anche dal comportamento del Segretario assessore nella
causa promossa dal suo primo patrocinatore per l'incasso della nota d'onorario.
Essa allega che il Segretario assessore, gerarchicamente sottoposto al Pretore,
li ha obbligati ad assumere un avvocato d'ufficio allorquando suo marito, di
formazione ingegnere, avrebbe benissimo potuto difenderli, trattandosi di una
lite puramente tecnica. Soggiunge che il patrocinatore d'ufficio, anch'egli
politicamente attivo, non li ha consultati per la preparazione delle domande di
interrogatorio formale e che il Segretario assessore ha respinto, “su
istruzione” della controparte, la loro richiesta di formularne altre, di modo
che essi non hanno potuto difendersi adeguatamente.
a) Il
Pretore ha un dovere generale di sorveglianza amministrativa sul Segretario
assessore e su tutto il personale della cancelleria della Pretura (art. 11 cpv.
2 LOG e art. 8 cpv. 1 del regolamento delle Preture; RL 3.1.1.3). Eventuali
decisioni erronee del Segretario assessore vanno impugnate invece con i rimedi
giuridici previsti dalla legge. Quanto alla prospettata rappresentanza
processuale da parte del marito dell'istante, ciò non poteva nemmeno entrare in
linea di conto, il sistema processuale ticinese prevedendo unicamente la
conduzione del processo per opera della parte stessa o per mezzo di un avvocato
(art. 64 CPC). Né competeva al Segretario assessore sindacare la conduzione del
mandato da parte del patrocinatore, come si è già spiegato (sopra, consid. 8),
né a lui può essere rimproverato di avere trattato l'eccezione di procedura
sollevata dalla controparte e di avere respinto la domanda dei convenuti su
quella base. Nulla denota pertanto, nelle circostanze descritte, indizi
oggettivi di prevenzione (sopra, consid. 9).
b) Per
di più, eventuali “gravi motivi” riscontrati nella persona del Segretario assessore
neppure giustificherebbero la ricusazione del Pretore da cui dipende. La
decisione sulla ricusa dell'uno o dell'altro è, infatti, di competenza di
autorità diverse (art. 30 cpv. 1 CPC). Inoltre non spetta a questa Camera,
bensì al Pretore medesimo pronunciarsi su un'istanza di ricusazione nei
confronti del Segretario assessore (art. 30 cpv. 1 CPC) e, dandosi
giustificata ricusa o astensione nei confronti di lui, al Pretore viciniore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.
30). Nella misura in cui riguarda il Segretario assessore, l'istanza di ricusa
è dunque irricevibile. Del tutto irrilevanti sono, poi, le considerazioni circa
la mancanza di “un'informazione giuridica da parte dello Stato” per i privati
cittadini o sul ruolo degli “avvocati politicamente attivi”, circostanze estranee
alla persona del Pretore.
-
In
definitiva nel caso concreto non emergono “gravi ragioni” che mettano in dubbio
l'imparzialità del magistrato. È possibile che l'istante sia soggettivamente
convinta della prevenzione del Pretore, così come ritiene – in generale – di
non poter fare affidamento sugli avvocati, che giudica in larga misura
influenzati dalla politica (istanza di ricusazione, pag. 2 in alto). Nella
misura in cui critica il magistrato la sua personale convinzione, tuttavia, non
trova riscontro alcuno in elementi oggettivi. L'istanza di ricusazione deve di
conseguenza essere respinta.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di
giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della
decisione. La controparte, che ha presentato osservazioni scritte e che si è
costituita all'udienza dell'11 settembre 2002 davanti a questa Camera, ha
diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui riguarda il Pretore, l'istanza è respinta.
-
Nella
misura in cui riguarda il Segretario assessore, l'istanza è irricevibile.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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