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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.70
Data decisione, Autorità:
06.09.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00070
Lugano
6 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 14 maggio 2001 da
__________ __________, __________ __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________
__________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 giugno 2002 presentato da __________
__________ contro la sentenza emanata il
17
maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 novembre 1997 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra __________
__________ (1959) e __________ nata __________
(1959), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro
sottoscritta il 29 settembre 1997. Tale accordo prevedeva – tra l'altro –
l'affidamento dei figli __________ (__________1982), __________
(__________1986) e __________ (__________1987)
alla madre, riservato al padre un ampio diritto di visita; inoltre __________ __________
si impegnava a versare un contributo alimentare mensile per ogni figlio,
compresi gli assegni familiari, di fr. 700.– fino al compimento del 12° anno di
età, di fr. 750.– dal 13° al 17° anno e di fr. 800.– dal 17° anno alla maggiore
età, oltre a un contributo alimentare mensile per la moglie limitato al 1°
maggio 2005 e tale da raggiungere, sommato a quelli per i figli, l'importo complessivo
di fr. 3400.– mensili.
B. In
seguito a nuovo matrimonio e alla nascita di una figlia, l'8 febbraio 2000, __________ __________
ha convenuto il 14 maggio 2001 l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso
di ridurre a fr. 500.– mensili il contributo alimentare in favore di lei dal 14
maggio 2001 fino al 30 aprile 2005. __________
__________ ha proposto di respingere la
petizione. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito il loro punto di
vista e al termine dell'istruttoria hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi
al contenuto dei memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 2 maggio 2002 __________ __________
ha postulato la riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 500.–
mensili dal 14 maggio 2001 e la completa soppressione dal 1° maggio 2005. __________ __________
ha postulato nel suo memoriale del 29 aprile 2002 il rigetto della petizione e
la conferma del contributo complessivo di fr. 3534.– mensili per sé e per i
figli __________ e __________.
C. Statuendo
il 17 maggio 2002, il Pretore ha respinto la petizione e ha confermato
l'obbligo di mantenimento dell'attore in fr. 2455.– mensili complessivi per
l'ex moglie e i due figli minorenni dal 1° gennaio 2001, rispettivamente in fr.
2464.– dal 1° gennaio 2002. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di
fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla
convenuta fr. 4200.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello dell'11
giugno 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, gli oneri
processuali siano addebitati alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 agosto 2002 __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica
di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni
relative ai figli e alla procedura. La ripartizione degli oneri processuali e
dell'indennità per ripetibili di primo grado – unici punti impugnati nella
fattispecie – sarebbe pertanto disciplinata dal nuovo diritto (cfr. anche SJ __________/__________I
pag. 250 consid. 2b). Se non che, la nuova procedura cantonale in materia di
divorzio ha lasciato immutati gli art. 148 segg. CPC sulle spese e le
ripetibili (BU n. 4/2000 pag. 19 segg.). L'applicazione del nuovo diritto nel
caso specifico non ha quindi portata propria.
-
Secondo
l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra
parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è
soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a
una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, addebitabili a
chi le ha provocate (cpv. 3). L'art. 148 cpv. 2 CPC è di rilievo nelle cause di
stato ove possono ravvisarsi “giusti motivi” che inducano a prescindere da
riparti strettamente aritmetici (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo di
giurisprudenza). Nella determinazione e nella suddivisione delle spese e delle
ripetibili, per di più, il primo giudice fruisce di notevole apprezzamento, che
può essere censurato in appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag.
171).
-
In
concreto il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico dell'attore,
interamente soccombente, la tassa di giustizia e le spese, con obbligo di
versare alla convenuta un'indennità per ripetibili di fr. 4200.–. L'appellante
contesta tale decisione sostenendo che la convenuta sarebbe soccombente in
misura pressoché identica alla sua sicché i costi del processo vanno a carico
di entrambi, compensate le ripetibili. Rileva inoltre di avere offerto all'ex
moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili e di essere quindi
soccombente per fr. 750.–, avendo il Pretore accertato una spettanza dell'ex
coniuge di fr. 1250.– mensili. La convenuta, invece, aveva postulato un
contributo alimentare di fr. 1'996.– mensili e risulta quindi soccombente in
ugual misura, vedendosi assegnare solo fr. 1250.– mensili.
-
In
concreto, l'azione promossa il 14 maggio 2001 dall'attore era intesa solo alla
riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie, i contributi per i due
figli ancora minorenni non essendo in discussione, mentre quello per la
primogenita, divenuta maggiorenne e autosufficiente, era decaduto nel
frattempo. Ora, la clausola n. 2.4 della convenzione sugli effetti accessori
del divorzio, del 29 settembre 1997, non era un modello di chiarezza, poiché
non specificava il contributo alimentare dovuto all'ex moglie, ma si limitava a
stabilire che l'interessato avrebbe versato un contributo complessivo di fr.
3400.– mensili per l'ex moglie e per i tre figli (doc. A, pag. 4). Se si
considera nondimeno che al momento della firma della convenzione (settembre del
- i figli avevano rispettivamente 15, 11 e 10 anni, che il contributo in
loro favore ammontava a fr. 750.– per __________
(__________1982) e a fr. 700.– ciascuno
per __________ (__________1986) e __________
(__________8 __________e 1987), compresi gli assegni familiari, per un totale
dunque di fr. 2150.–, il contributo per l'ex moglie risultava di fr. 1250.–
(fr. 3400.– ./. fr. 2150.–).
- Per
tornare al criterio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), nella sua petizione
del 14 maggio 2001 l'attore aveva chiesto al Pretore di ridurre a fr. 500.– il
contributo alimentare per l'ex moglie, senza formulare domande relative ai
contributi per i figli. La convenuta ha postulato nella sua risposta del 17
settembre 2001 il rigetto della petizione e la conferma del contributo alimentare
complessivo di fr. 3534.– (compreso l'adeguamento al rincaro) per sé e per i
due figli ancora minorenni. Quest'ultima domanda era di per sé superflua, il
rigetto dell'azione di modifica non influendo sulla sentenza di divorzio. Dal
tenore dei memoriali emerge tuttavia che le parti attribuivano un diverso
significato alla clausola n. 2.4 sull'entità del contributo per l'ex moglie
dopo la maggiore età della primogenita. La convenuta sosteneva che l'attore
avrebbe dovuto continuare a versare l'importo complessivo di fr. 3400.–
(risposta, pag. 4), mentre l'attore intendeva dedurre da tale cifra il
contributo versato alla figlia divenuta maggiorenne (petizione, pag. 3). Ad
ogni buon conto l'appellante ha instato per la modifica della sentenza di
divorzio adducendo un peggioramento delle sue condizioni finanziarie in seguito
al secondo matrimonio e alla nascita di una figlia, l'8 febbraio 2000,
rispettivamente allegando un miglioramento di quelle dell'ex moglie, che
conseguiva un reddito superiore a quello del 1997.
Per
finire, il Pretore ha negato sia un peggioramento delle condizioni economiche
di lui sia un miglioramento di quelle di lei, tuttora in situazione di
indigenza. Donde il rigetto della petizione. L'appellante obietta nondimeno
che la convenuta è soccombente in ugual misura, avendo chiesto di respingere la
petizione e di confermare un contributo alimentare per sé e per i figli di fr.
3534.– mensili. Se non che, egli equivoca sui termini. La convenuta non ha
presentato invero una riconvenzione, ma si è limitata a chiedere nella sua
risposta del 17 settembre 2001 che la petizione fosse respinta e che si
confermasse il contributo alimentare stabilito nella nota convenzione, secondo
l'interpretazione a lei più favorevole. È vero che il Pretore è giunto a un'altra
soluzione per determinare l'entità del contributo iniziale previsto
dall'accordo, ma nel merito (vale a dire sulla riduzione del contributo
alimentare dovuto all'ex moglie) egli ha poi respinto la petizione per mancanza
dei requisiti posti dall'art. 153 vCC. Ne segue che la soccombenza dell'attore
risulta integrale, né si vede come egli possa pretendere di essere uscito
soccombente dalla causa solo a metà.
-
Se
ne conclude che in meri termini di reciproca vittoria e sconfitta (art. 148
cpv. 1 CPC) la valutazione del primo giudice sfugge alla critica. D'altro lato
non si ravvisano nemmeno, in concreto, “giusti motivi” (nell'accezione
dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per addebitare alla convenuta una quota degli oneri
processuali e delle ripetibili. Essa ha avversato la petizione, ottenendo
ragione, e nulla nel suo comportamento processuale o in quello precedente la
procedura giudiziaria giustifica una deroga al principio della soccombenza. Ponderate
tutte le circostanze, in sintesi, il Pretore non può dirsi caduto in un eccesso
o in un abuso del suo potere d'apprezzamento disconoscendo “giusti motivi” atti
a caricare una parte delle spese e delle ripetibili alla convenuta nonostante
l'integrale soccombenza dell'attore. L'appello, non privo di leggerezza, deve
dunque essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono a loro volta la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili, commisurata alla semplicità e alla stringatezza delle osservazioni
all'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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