Costs after dismissed action to modify divorce judgment

11.2002.70Altro tribunale6 set 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The husband appealed only the first-instance cost allocation after his action to reduce post-divorce maintenance for his ex-wife had been dismissed. He argued that the wife had also been partly unsuccessful and that the costs should therefore be shared. The Court of Appeal held that the wife had not filed a counterclaim but had merely opposed the request and succeeded on the merits. The husband had lost entirely, and no special reasons justified departing from the loser-pays rule. The appeal was dismissed and the first-instance judgment was confirmed; appellate costs and compensation were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 148 CPC; allocation of costs and party compensation in an appeal against dismissal of an action to modify divorce maintenance. The principle remains that costs follow defeat; a division is possible only in case of reciprocal defeat or other good reasons. In family-status matters, the trial judge has broad discretion, reviewable on appeal only for excess or abuse. A respondent who merely seeks dismissal of the claim and does not file a counterclaim is not partially unsuccessful merely because the claimant’s requested relief is not accepted in full. Disagreement over the interpretation of the divorce agreement does not, by itself, constitute special reasons within the meaning of Art. 148 cpv. 2 CPC (consid. 2-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2002.70

Data decisione, Autorità: 06.09.2002, ICCA

Incarto n.: 11.2002.00070

Lugano 6 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .__.__ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 maggio 2001 da

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il

17 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 27 novembre 1997 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra __________ __________ (1959) e __________ nata __________ (1959), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta il 29 settembre 1997. Tale accordo prevedeva – tra l'altro – l'affidamento dei figli __________ (__________1982), __________ (__________1986) e __________ (__________1987) alla madre, riservato al padre un ampio diritto di visita; inoltre __________ __________ si impegnava a versare un contributo alimentare mensile per ogni figlio, compresi gli assegni familiari, di fr. 700.– fino al compimento del 12° anno di età, di fr. 750.– dal 13° al 17° anno e di fr. 800.– dal 17° anno alla maggiore età, oltre a un contributo alimentare mensile per la moglie limitato al 1° maggio 2005 e tale da raggiungere, sommato a quelli per i figli, l'importo complessivo di fr. 3400.– mensili.

B. In seguito a nuovo matrimonio e alla nascita di una figlia, l'8 febbraio 2000, __________ __________ ha convenuto il 14 maggio 2001 l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di ridurre a fr. 500.– mensili il contributo alimentare in favore di lei dal 14 maggio 2001 fino al 30 aprile 2005. __________ __________ ha proposto di respingere la petizione. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito il loro punto di vista e al termine dell'istruttoria hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 2 maggio 2002 __________ __________ ha postulato la riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 500.– mensili dal 14 maggio 2001 e la completa soppressione dal 1° maggio 2005. __________ __________ ha postulato nel suo memoriale del 29 aprile 2002 il rigetto della petizione e la conferma del contributo complessivo di fr. 3534.– mensili per sé e per i figli __________ e __________.

C. Statuendo il 17 maggio 2002, il Pretore ha respinto la petizione e ha confermato l'obbligo di mantenimento dell'attore in fr. 2455.– mensili complessivi per l'ex moglie e i due figli minorenni dal 1° gennaio 2001, rispettivamente in fr. 2464.– dal 1° gennaio 2002. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4200.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello dell'11 giugno 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, gli oneri processuali siano addebitati alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 agosto 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le dispo­sizioni relative ai figli e alla procedura. La ripartizione degli oneri processuali e dell'indennità per ripetibili di primo grado – unici punti impugnati nella fattispecie – sarebbe pertanto disciplinata dal nuovo diritto (cfr. anche SJ __________/__________I pag. 250 consid. 2b). Se non che, la nuova procedura cantonale in materia di divorzio ha lasciato immutati gli art. 148 segg. CPC sulle spese e le ripetibili (BU n. 4/2000 pag. 19 segg.). L'applicazione del nuovo diritto nel caso specifico non ha quindi portata propria.

  1. Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccomben­te a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono “al­tri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, addebitabili a chi le ha provocate (cpv. 3). L'art. 148 cpv. 2 CPC è di rilievo nelle cause di sta­to ove possono ravvisarsi “giusti motivi” che inducano a prescin­dere da riparti strettamente aritmetici (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo di giurisprudenza). Nella determinazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili, per di più, il primo giudice fruisce di notevole apprezzamento, che può essere censurato in appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

  2. In concreto il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico dell'attore, interamente soccombente, la tassa di giustizia e le spese, con obbligo di versare alla convenuta un'indennità per ripetibili di fr. 4200.–. L'appellante contesta tale decisione sostenendo che la convenuta sarebbe soccombente in misura pressoché identica alla sua sicché i costi del processo vanno a carico di entrambi, compensate le ripetibili. Rileva inoltre di avere offerto all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili e di essere quindi soccombente per fr. 750.–, avendo il Pretore accertato una spettanza dell'ex coniuge di fr. 1250.– mensili. La convenuta, invece, aveva postulato un contributo alimentare di fr. 1'996.– mensili e risulta quindi soccombente in ugual misura, vedendosi assegnare solo fr. 1250.– mensili.

  3. In concreto, l'azione promossa il 14 maggio 2001 dall'attore era intesa solo alla riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie, i contributi per i due figli ancora minorenni non essendo in discussione, mentre quello per la primogenita, divenuta maggiorenne e autosufficiente, era decaduto nel frattempo. Ora, la clausola n. 2.4 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio, del 29 settembre 1997, non era un modello di chiarezza, poiché non specificava il contributo alimentare dovuto all'ex moglie, ma si limitava a stabilire che l'interessato avrebbe versato un contributo complessivo di fr. 3400.– mensili per l'ex moglie e per i tre figli (doc. A, pag. 4). Se si considera nondimeno che al momento della firma della convenzione (settembre del

  1. i figli avevano rispettivamente 15, 11 e 10 anni, che il contributo in loro favore ammontava a fr. 750.– per __________ (__________1982) e a fr. 700.– ciascuno per __________ (__________1986) e __________ (__________8 __________e 1987), compresi gli assegni familiari, per un totale dunque di fr. 2150.–, il contributo per l'ex moglie risultava di fr. 1250.– (fr. 3400.– ./. fr. 2150.–).
  1. Per tornare al criterio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), nella sua petizione del 14 maggio 2001 l'attore aveva chiesto al Pretore di ridurre a fr. 500.– il contributo alimentare per l'ex moglie, senza formulare domande relative ai contributi per i figli. La convenuta ha postulato nella sua risposta del 17 settembre 2001 il rigetto della petizione e la conferma del contributo alimen­tare complessivo di fr. 3534.– (compreso l'adeguamento al rincaro) per sé e per i due figli ancora minorenni. Quest'ultima domanda era di per sé superflua, il rigetto dell'azione di modifica non influendo sulla sentenza di divorzio. Dal tenore dei memoria­li emerge tuttavia che le parti attribuivano un diverso significato alla clausola n. 2.4 sull'entità del contributo per l'ex moglie dopo la maggiore età della primogenita. La convenuta sosteneva che l'attore avrebbe dovuto continuare a versare l'importo complessivo di fr. 3400.– (risposta, pag. 4), mentre l'attore intendeva dedurre da tale cifra il contributo versato alla figlia divenuta maggiorenne (petizione, pag. 3). Ad ogni buon conto l'appellante ha instato per la modifica della sentenza di divorzio adducendo un peggioramento delle sue condizioni finanziarie in seguito al secondo matrimonio e alla nascita di una figlia, l'8 febbraio 2000, rispettivamente allegando un miglioramento di quelle dell'ex moglie, che conseguiva un reddito superiore a quello del 1997.

Per finire, il Pretore ha negato sia un peggioramento delle condizioni economiche di lui sia un miglioramento di quelle di lei, tuttora in situazione di indigenza. Donde il rigetto del­la petizione. L'appellante obietta nondimeno che la convenuta è soccombente in ugual misura, avendo chiesto di respingere la petizione e di confermare un contributo alimentare per sé e per i figli di fr. 3534.– mensili. Se non che, egli equivoca sui termini. La convenuta non ha presentato invero una riconvenzione, ma si è limitata a chiedere nella sua risposta del 17 settembre 2001 che la petizione fosse respinta e che si confermasse il contributo alimentare stabilito nella nota convenzione, secondo l'interpretazione a lei più favorevole. È vero che il Pretore è giunto a un'altra soluzione per determinare l'entità del contributo iniziale previsto dall'accordo, ma nel merito (vale a dire sulla riduzione del contributo alimentare dovuto all'ex moglie) egli ha poi respinto la petizione per mancanza dei requisiti posti dall'art. 153 vCC. Ne segue che la soccombenza dell'attore risulta integrale, né si vede come egli possa pretendere di essere uscito soccombente dalla causa solo a metà.

  1. Se ne conclude che in meri termini di reciproca vittoria e sconfitta (art. 148 cpv. 1 CPC) la valutazione del primo giudice sfugge alla critica. D'altro lato non si ravvisano nemmeno, in concreto, “giusti motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per addebitare alla convenuta una quota degli oneri processuali e delle ripetibili. Essa ha avversato la petizione, ottenendo ragione, e nul­la nel suo comportamento processuale o in quello precedente la procedura giudiziaria giustifica una deroga al principio della soccombenza. Ponderate tutte le circostanze, in sintesi, il Pretore non può dirsi caduto in un eccesso o in un abuso del suo potere d'apprezzamento disconoscendo “giusti motivi” atti a caricare una parte delle spese e delle ripetibili alla convenuta nonostante l'integrale soccombenza dell'attore. L'appello, non privo di leggerezza, deve dunque essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

  2. Gli oneri del giudizio odierno seguono a loro volta la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla semplicità e alla stringatezza delle osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

maintenance modificationdivorcecourt costsparty compensationsoccombenzaappellate reviewfamily law

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance allocation of costs and party compensation should be changed because of alleged reciprocal loss.

Decisione estratta

The husband was entirely unsuccessful on the merits; there were no special reasons to depart from the loser-pays rule.

Motivazione estratta

Under Art. 148 CPC the prevailing party is ordinarily entitled to costs and compensation. The wife did not counterclaim; she merely resisted the modification request and succeeded. The husband’s argument based on a different interpretation of the divorce agreement did not create reciprocal defeat.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal court should reallocate appellate costs and compensation.

Decisione estratta

Appellate costs were imposed on the appellant, who also had to pay compensation to the respondent.

Motivazione estratta

Since the appeal was dismissed, costs follow the appellant’s defeat.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.