Review petition against prior appellate judgment inadmissible

11.2002.69Altro tribunale21 giu 2002Inadmissible

Sintesi

The applicant sought review of a prior Court of Appeal judgment concerning the revocation of her son's interdiction, together with reinstatement of the appeal deadline and appointment of ex officio counsel. The First Civil Chamber held that Ticino civil procedure permits only the specific remedies of revision and interpretation against final judgments, and only on the grounds expressly provided by the Code. A general ‘reassessment’ is not available. The petition was therefore declared inadmissible. The additional requests were held moot because the earlier judgment had already been issued. No fees or costs were charged.

Regest

Arts. 333 and 340 CPC Ticinese; review of final appellate judgments in interdiction matters: the remedy is limited to the exhaustively enumerated statutory grounds. A party may not obtain a general reconsideration or rehearing of a final judgment under the guise of ‘riesame’. Requests that lose their practical object after the issuance of the challenged judgment are moot. In the absence of a cognizable review ground, the petition is summarily inadmissible; given the manifest lack of substance, the court may decide under Art. 313bis CPC and waive costs in view of the case’s special circumstances.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2002.69

Data decisione, Autorità: 21.06.2002, ICCA

Incarto n.: 11.2002.00069

Lugano 21 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. / (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 6 aprile 2001 da

__________ __________ __________, ora in __________

riguardo al figlio __________ de __________ (__________), __________;

giudicando ora sulla domanda di riesame presentata dall'istante il 10 giugno 2002 con riferimento alla sentenza emessa il 13 maggio 2002 da questa Camera nei suoi confronti (inc. ..__________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di riesame;

  1. Se dev'essere accolta la domanda di restituzione in intero contro il lasso del termine per l'appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 6 aprile 2001 __________ __________ __________ ha chiesto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la revoca dell'interdizione riguardante il figlio __________ __________ __________i, pronunciata il 21 dicembre 1998;

che la Sezione degli enti locali ha assegnato all'istante, il 9 aprile 2001, un termine di 15 giorni – sotto comminatoria dello stralcio dell'istanza – per presentare “una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti”, “una sufficiente motivazione” e “i documenti probatori a sua disposizione”;

che __________ __________ __________ ha presentato il 26 aprile 2001 un reclamo contro l'assegnazione del termine al Consiglio di Stato, che lo ha trasmesso il 30 aprile successivo all'autorità di vigilanza;

che l'autorità di vigilanza, statuendo l'11 maggio 2001, ha dichiarato irricevibile l'istanza del 6 aprile 2001, senza prelevare spese;

che contro tale decisione dell'autorità di vigilanza __________


è insorta al Consiglio di Stato con un “ricor­so” dell'11 giugno 2001;

che con risoluzione del 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per incompetenza, senza riscuotere oneri processuali;

che con ricorso dell'11 settembre 2001 __________


ha chiesto a questa Camera, previa nomina di un difensore d'ufficio e concessione del gratuito patrocinio, l'accoglimento della sua istanza e la revoca dell'interdizione;

che, in parziale accoglimento dell'appello (”ricorso”), il 13 maggio 2002 questa Camera ha annullato la decisione emessa l'11 mag­gio 2001 dall'autorità di vigilanza, cui ha rinviato gli atti per un complemento di istruttoria e perché statuisse sulla domanda di assistenza giudiziaria e sulla designazione di un patrocinatore d'ufficio postulata dall'interessata (inc. ..__________);

che il 10 giugno 2002 __________ __________ __________ ha introdotto a questa Camera un'istanza “di petizione – di riesame (legge e diritto)”, con la quale chiede il “riesame della sentenza e causa contestata (legge e diritto)”, la “restituzione in intero del termine di ricorso al __________ (legge e diritto)”, “il ripristino della legalità di legge e di diritto” e “la nomina di un difensore d'ufficio (legge e diritto)”;

che in sostanza la richiedente afferma di rifiutare la sentenza del 13 maggio 2002 e lamenta un vilipendio della Costituzione cantonale;

che la domanda in questione non è stata notificata all'autorità di vigilanza;

e considerando

in diritto: che le sentenze emesse in materia di interdizione dalla Camera civile di appello, ultimo grado di giurisdizione cantonale, sono suscettibili in sede cantonale solo di revisione o di interpretazione (art. 333 e 340 CPC);

che una domanda di revisione o di interpretazione è proponibile, in ogni modo, solo per i motivi esplicitamente enunciati dagli stessi art. 333 e 340 CPC;

che il Codice di procedura civile ticinese non prevede, invece, la possibilità di riesaminare sentenze definitive;

che in concreto la richiedente chiede il “riesame” della sentenza 13 maggio 2002, adducendo che questa sarebbe “di comodo e illegale”;

che tale motivazione esula manifestamente dai titoli di revisione previsti dall'art. 340 CPC, di modo che la domanda di riesame è d'acchito irricevibile;

che le richieste di “restituzione del termine di ricorso al __________ (legge e diritto)”, “nomina di un difensore d'ufficio” e “ripristino della legalità di legge e di diritto” sono divenute prive di oggetto con l'emanazione della sentenza del 13 maggio 2002;

che l'istanza del 10 giugno 2002, priva di consistenza, può essere decisa pertanto con la procedura dell'art. 313bis CPC;

che, vista la particolarità della fattispecie, si soprassiede al prelievo di tasse e spese;

pronuncia: 1. L'“istanza di petizione e di riesame” è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– __________ __________ __________, __________;

– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Comunicazione al Consiglio di __________, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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