AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.54
Data decisione, Autorità:
02.06.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.54
Lugano
2 giugno 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (divorzio su richiesta unilaterale)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 30 aprile 1999 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
Contro
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 aprile 2002 presenta-
to
da __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il
27
marzo 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________
con le osservazioni all'appello del 27 maggio 2002, ribadita il 28 maggio 2002;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (__________1970),
cittadino __________, e __________ __________
__________ (__________1977), cittadina __________,
si sono sposati a __________ il __________ 1998. Il 4 marzo 1999 __________ __________
ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 15 aprile successivo, e il
30 aprile 1999 ha introdotto azione di divorzio, senza proporre conseguenze,
ma postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con risposta del 21
giugno 1999 __________ __________ __________
ha aderito al divorzio, sollecitando anch'essa l'assistenza giudiziaria. Il
Pretore ha concesso tale beneficio a entrambi con ordinanza del 26 novembre
1999. All'udienza preliminare, che ha avuto luogo il 1° ottobre 1999, i coniugi
si sono riconfermati nelle loro richieste, rinunciando sia a pretese alimentari
sia a indennità in liquidazione del regime dei beni. Dato il completo accordo
tra le parti e non essendovi prove da assumere, il dibattimento finale si è
tenuto quello stesso giorno. In tale occasione ambedue i coniugi hanno invitato
il Pretore a pronunciare il divorzio “così come chiesto con la petizione”.
B. Il
18 novembre 1999 __________ __________ __________
si è presentata davanti al Pretore, sostenendo di non avere mai aderito al
divorzio e dichiarando anzi di opporvisi, giacché il suo patrocinatore non
avrebbe agito secondo le sue istruzioni. Il Pretore ha indetto una nuova
udienza preliminare e il 27 gennaio 2000 ha assegnato alle parti un termine di
30 giorni, poi prorogato, per formulare nuove conclusioni e nuovi mezzi di
prova in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. In
pendenza di causa, il __________ __________ 2000, __________
ha dato alla luce una bambina, ,
che è stata iscritta nei registri dello stato civile come figlia di __________ __________
__________ Questi ha intentato il 26 gennaio 2000 un'azione di
disconoscimento davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. ________.__________________).
C. Dando
seguito all'invito del giudice del divorzio, che aveva invitato i coniugi a
formulare nuove conclusioni e nuovi mezzi di prova in seguito all'entrata in
vigore del nuovo diritto, il 28 gennaio 2000 __________
__________ ha postulato lo scioglimento
del matrimonio per motivi gravi (art. 115 CC). __________
si è opposta al divorzio con risposta del 16 maggio 2000. All'udienza
preliminare del 16 maggio 2000 le parti hanno ribadito le rispettive domande e
hanno offerto mezzi di prova, la convenuta ritirando l'eccezione di incompetenza
per territorio del Pretore di Locarno Campagna sollevata nel proprio allegato.
Ultimata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali. L’attore ha postulato una volta ancora
la pronuncia del divorzio, senza nulla offrire né chiedere alla moglie. La
convenuta ha proposto di respingere la petizione.
D. Statuendo
con sentenza del 27 marzo 2002, il Pretore ha accolto la petizione e ha
pronunciato il divorzio. Non sono state prelevate tasse né spese, ma la
convenuta è stata condannata a rifondere all'attore un'indennità di fr. 1000.–
per ripetibili. Nel frattempo, il 22 gennaio 2002, il Pretore della
giurisdizione di Locarno Città ha accolto anche l'azione di disconoscimento
promossa da __________ __________, accertando che quest'ultimo non è
il padre di __________. Tale sentenza è
passata in giudicato.
E. Insorta
contro la sentenza di divorzio con un appello del 29 aprile 2002, __________ __________
__________ postula – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – il rigetto della petizione e la conseguente
riforma del primo giudizio. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 2002 __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, instando
anch'egli per la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (1° gennaio 2000) lo scioglimento
del matrimonio è retto dalla legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC).
Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da
un'istanza cantonale” (art. 7b tit. fin. CC).
2.Il Pretore ha accertato anzitutto la
propria competenza per territorio e l'applicazione del diritto svizzero. Ciò
posto, egli ha accolto la petizione, ritenendo dati nella fattispecie motivi
tali da giustificare lo scioglimento del matrimonio a norma dell'art. 115 CC.
Tra di essi egli ha annoverato la mancanza di vita in comune tra coniugi, la nascita
della figlia __________ da un altro
uomo, l'ingiustificata opposizione della moglie al disconoscimento della
paternità (per lasciar sussistere la presunzione legale), la duratura relazione
di lei con __________ __________ __________
(padre di __________ e dal quale, ancor
prima del matrimonio, essa aveva avuto il figlio __________).
Sulla scorta di questi elementi il primo giudice ha ravvisato una vera e
propria frode matrimoniale. La convenuta, cercando di sfruttare la situazione a
proprio vantaggio, si sarebbe unita in matrimonio con l'attore solo per
conseguire il permesso di dimora, che non avrebbe altrimenti ottenuto o che con
il divorzio avrebbe irrimediabilmente perso.
3.L'appellante rimprovera al Pretore di
essere giunto a conclusioni errate, prive di riscontro oggettivo, e contesta
che nella fattispecie sussistano i requisiti dell'art. 115 CC. Afferma che non
si ravvisano elementi atti a provare una truffa matrimoniale, né tanto meno
l'uso di un inganno per contrarre matrimonio in vista di ottenere un'autorizzazione
di soggiorno, rimprovero che l'attore ha sollevato – per altro – solo nell'allegato
conclusivo. A suo avviso, inoltre, né la sua relazione con un altro uomo né la
nascita di __________ potrebbero
configurare motivo grave nel senso dell'art. 115 CC. Infine essa contesta di
non avere mai vissuto con il marito e chiede, in sintesi, che l'azione di
divorzio sia respinta.
-
L'art.
114 CC stabilisce che “un coniuge può domandare il divorzio se al momento della
litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta con un'azione
unilaterale i coniugi sono vissuti separati almeno da quattro anni”. Se tale
separazione è dimostrata, la controparte non può opporsi al divorzio (DTF 126
III 407 consid. 4b e 408 consid. 4c). Prima della scadenza quadriennale un coniuge
può domandare il divorzio solo “quando per motivi gravi che non gli sono
imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione
dell'unione coniugale” (art. 115 CC). L'art. 115 CC – sussidiario rispetto all'art.
114 CC – è applicabile se la reazione emotiva e mentale che spinge il coniuge
richiedente a ritenere insopportabile la continuazione del vincolo coniugale
per quattro anni è oggettivamente comprensibile (DTF 129 III 1 consid. 2.2, 127
III 134 consid. 3b, 346 consid. 3a). Non essendo possibile stabilire a priori
una casistica, il giudice dovrà statuire applicando le norme del diritto e
dell'equità (art. 4 CC), senza tuttavia porre esigenze troppo severe all'esistenza
di gravi motivi (DTF 129 III 4; sentenza del Tribunale federale 5C.272/2001 del
22 gennaio 2002, consid. 3a; sentenza 5C.63/2001 del 26 aprile 2001, consid.
3a; DTF 127 III 134 consid. 3b, DTF 127 III 346 consid. 3a).
-
Al
Pretore l'appellante rimprovera dapprima di avere scorto una frode matrimoniale
senza che l'attore si sia pronunciato sul permesso di dimora durante lo scambio
degli allegati, o quanto meno prima della conclusione dell'istruttoria. Ora,
non fa dubbio che l'attore ha menzionato il “matrimonio [contratto] nell'ottica
di eludere il diritto sul domicilio e la dimora degli stranieri” solo nel memoriale
conclusivo del 12 marzo 2002 (pag. 8). Se non che, le conclusioni di causa non
escludono la possibilità di trarre ulteriori deduzioni giuridiche dalle
risultanze istruttorie. Anzi, tale facoltà è la ragione stessa della loro
esistenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato
e commentato, Lugano 2000, pag. 659 nota 771). Se si pensa che in concreto la
convenuta ha ammesso di avere ricevuto un permesso provvisorio di 3 mesi
scaduto nel maggio del 2000 e di essere in attesa di un rinnovo per altri 3
mesi o di un permesso B (interrogatorio formale del 19 giugno 2000, pag. 6,
risposta n. 8), mal si comprende perché l'attore non avrebbe potuto esprimersi
al riguardo nel memoriale conclusivo. Il diritto federale, per altro, impone il
principio inquisitorio per i fatti che motivano la causa di divorzio (Leuenberger, in: Basler Kommentar, 2a
edizione, n. 10 ad art. 139 CC) e il giudice può dunque indagare di sua
iniziativa su tali circostanze anche in assenza di allegazioni delle parti (op.
cit., n. 11 ad art. 139 CC), tenendone conto d'ufficio se emergono dagli atti
(op. cit., n. 13 ad art. 139 CC). Nella fattispecie nulla impediva quindi al
Pretore di considerare, nella valutazione del caso, tutte le circostanze risultanti
dal fascicolo processuale, compreso il problema del permesso di dimora.
-
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di intravedere motivi gravi di divorzio
anche in caso di truffa matrimoniale, quando cioè un coniuge abusi della buona
fede dell'altro, ingannandolo, per ottenere un permesso di dimora o conseguire
altri vantaggi, ad esempio d'ordine patrimoniale (DTF 127 III 350).
L’appellante contesta di avere contratto matrimonio a tale scopo e afferma che
al momento delle nozze essa già possedeva una valida autorizzazione di
soggiorno. Nel caso concreto è assodato – né l'attore pretende il contrario –
che l’interessata abitava nel Cantone __________,
dove viveva la madre, già quando era minorenne (testimonianze dell'11 dicembre
2000 di __________ __________, pag. 10, e __________ __________,
pag. 13). Nel suo interrogatorio formale del 19 giugno 2000 essa ha precisato
di essere partita per __________ __________ nell'agosto del 1996, quando è
rimasta incinta di __________ __________ __________,
e di essere tornata in __________ nel
1998 (interrogatorio formale del 19 giugno 2000, pag. 6, risposta n. 5). La
circostanza è stata confermata anche da __________
__________ ,
attuale convivente di lei (act. III nell'inc. ..
richiamato dalla Pretura del Distretto di Bellinzona, interrogatorio formale di
__________, del 20 giugno 2000, pag. 2,
risposta n. 2). L'attore non ha mai sostenuto di essere stato all'oscuro della
situazione in cui si trovava la moglie al momento del matrimonio. Tanto meno
egli si è detto vittima di artifici della stessa. Non si riscontrano quindi, in
concreto, gli estremi di una cosiddetta “truffa matrimoniale”. Su questo punto
l'appello si rivela fondato.
-
Si
aggiunga che, seppure l'appellante si fosse sposata solo per assicurarsi il
diritto di rimanere in Svizzera, tale comportamento non costituirebbe – da sé
solo – un motivo per sciogliere il matrimonio (cfr. DTF 127 III 344). Al
momento di promulgare l'odierno diritto del divorzio il legislatore ha
rinunciato espressamente a prevedere un titolo di nullità del matrimonio per
siffatto comportamento (FF 1996 I 85 in alto). Il problema relativo
all'elusione della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri attraverso
matrimoni fittizi riguarda unicamente – allo stato attuale delle cose – le autorità
amministrative. Queste ultime non sono vincolate né dalle conclusioni né dagli
accertamenti del giudice del divorzio e devono esaminare in ogni caso la
situazione dello straniero nell'ambito delle norme amministrative (cfr. DTF 128
II 153 in alto). È quanto avvenuto in concreto, visto che nel periodo dal 31
agosto al 29 novembre 2000 l'appellante ha ricevuto un'autorizzazione di breve
durata rilasciata dall'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno il 1°
settembre 2000 (inc. .__________ richiamato dalla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città; istanza di assistenza giudiziaria del 1°
febbraio 2000 e documentazione allegata come doc. A, oltre al complemento del
10 ottobre 2000).
-
A
parere dell'appellante neppure la nascita di __________
raffigura un motivo grave giusta l'art. 115 CC. Ora, in una recente sentenza
il Tribunale federale ha invero annoverato tra i motivi gravi l'infedeltà
coniugale (DTF 129 III 6). In quel caso si trattava però di una moglie che
aveva scoperto, dopo un matrimonio durato trent'anni, la relazione del marito
con un'altra donna, dalla quale egli aveva avuto quattro figli. La doppia vita
del coniuge, secondo il Tribunale federale, era in quelle particolari circostanze
talmente offensiva da rendere alla moglie, per comune esperienza di vita, intollerabile
l'attesa di quattro anni (DTF 129 III 6 in fondo). Nella fattispecie
l’interessata ha dato alla luce __________
il __________ 2000. A quel momento i
coniugi conducevano già esistenze proprie, ognuno con un altro compagno.
L'attore vive con un'altra donna conosciuta a metà del 1999 (interrogatorio
formale del 19 giugno 2000, pag. 7, risposta n. 4.1). L'appellante ha ripreso
la relazione con __________ __________ __________
(interrogatorio formale del 19 giugno 2000, pag. 6, risposta n. 5). Che essa
abbia avuto dal suo attuale convivente, prima del matrimonio, il figlio __________ (loc. cit., pag. 6, risposta n. 2)
non è di rilievo ai fini del giudizio.
-
Circa
la mancata convivenza delle parti, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città
ha disconosciuto la paternità del marito con la sentenza del 22 gennaio 2002
(doc. F) in base a riscontri oggettivi. Egli ha considerato che la madre aveva
dichiarato all'udienza di conciliazione di non avere mai vissuto con il marito
(act. I nell'inc. ..__________
richiamato, verbale d'udienza del 15 aprile 1999) e aveva ammesso nel memoriale
dell'8 marzo 2002 di non avere avuto figli da lui (conclusioni del 8 marzo
2002, pag. 2 in fondo). Alcuni testimoni avevano riferito che i coniugi avevano
convissuto (testimonianza di __________ __________ del 1° febbraio 2001, pag. 14),
mentre altre risultanze istruttorie escludevano la circostanza (interrogatorio
formale __________ __________ del 19 giugno 2000, pag. 7; testimonianza
di __________ __________ dell'11 dicembre 2000, pag. 11 nell'inc. .__________
richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, testimonianza di
-__________ del 6 luglio 2001, pag. 4).
In ogni modo, come si è visto, la mancata vita in comune non basta, senza altri
requisiti, per riscontrare un motivo grave di divorzio a norma dell'art. 115 CC
(cfr. DTF 127 III 344). Non mette conto perciò interrogarsi sull'attendibilità
delle singole risultanze istruttorie relative alla convivenza dei coniugi.
-
Il
giudice del divorzio ha ravvisato un motivo grave di divorzio anche
nell'opposizione ingiustificata della moglie alla perizia sul , come risulta dalla causa di
disconoscimento avviata dal marito (inc. ..
richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, fascicolo
“perizia”; doc. F, pag. 6). Se non che, a prescindere dai motivi per cui essa
non ha collaborato all'istruttoria, come invece avrebbe dovuto fare, non è dato
di sapere in che misura la nascita della bambina e le traversie giudiziarie per
il disconoscimento di paternità abbiano reso intollerabile all'attore la continuazione
del vincolo matrimoniale (Steck
in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 10 ad art. 115 CC). Invano si
cercherebbe nell'incarto il benché minimo accenno alla reazione soggettiva del
marito, il quale si è limitato ad affermare in prima sede, nei memoriali del 28
gennaio 2000 e del 12 marzo 2002, che le premesse dell'art. 115 CC erano
evidenti e che l'abuso di diritto della moglie era “palese”.
-
Ancora
con le osservazioni all'appello l'attore intravede nella mancata convivenza,
nella nascita di __________ e nel
rifiuto della moglie di sottoporsi alla perizia la malafede di quest'ultima
(osservazioni, pag. 3). Egli non afferma tuttavia che tali elementi gli rendano
soggettivamente insostenibile la continuazione del matrimonio in quanto vincolo
giuridico. La sola circostanza che il coniuge convenuto si opponga al divorzio
prima della scadenza del termine quadriennale di separazione previsto dall'art.
114 CC non configura un abuso di diritto, quand'anche l'opposizione non sia
motivata o risponda addirittura a desideri di vendetta, come quello di impedire
al coniuge di sposare la nuova compagna incinta (FamPra.ch 2002 pag. 342 consid.
4).
-
In
conclusione, il sospetto di avere contratto matrimonio per ottenere un permesso
di dimora, la reticenza a collaborare nell'ambito della causa di
disconoscimento di paternità sulla figlia __________
e la relazione ripresa dalla convenuta con il suo ex compagno non integrano
nella fattispecie motivi gravi nell'accezione dell'art. 115 CC. Pur prestandosi
a critiche, il comportamento dell'appellante non basta a denotare una truffa
matrimoniale nel senso della giurisprudenza (cfr. DTF 127 III 350). È vero che
nell'applicazione dell'art. 115 CC il giudice gode di un potere di apprezzamento,
come adduce l'attore nelle proprie osservazioni, e che non si devono porre
esigenze eccessive all'esistenza di motivi gravi (DTF 129 III 4, 127 III 129).
L'applicazione dell'art. 115 CC non deve servire a eludere però il termine quadriennale
dell'art. 114 CC. Seppure il comportamento della moglie così come descritto dal
Pretore e la nuova situazione sentimentale dei coniugi configurino dal profilo
oggettivo motivi gravi di divorzio ai sensi dell'art. 115 CC, manca nella
fattispecie ogni indicazione sulle ripercussioni soggettive di tali
circostanze. L'attore non ha dimostrato che la continuazione del matrimonio gli
è soggettivamente intollerabile, limitandosi a riprendere l'elenco delle
circostanze oggettive considerate dal Pretore e a ribadire che l'abuso di
diritto della moglie è palese. Come si è visto, l'art. 115 CC esige motivi
oggettivamente e soggettivamente gravi. Mancando l'elemento soggettivo,
la petizione deve essere respinta. L'attore potrà invero riproporre, alla
scadenza del termine quadriennale di separazione, una nuova azione di divorzio
fondata sull'art. 114 CC (Steck,
op. cit., n. 28 ad art. 115 CC). Nelle circostanze attuali, nondimeno,
l'appello si rivela fondato e deve essere accolto.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno
pertanto a carico dell'attore, con obbligo di rifondere all'appellante un'equa
indennità per ripetibili. La tassa di giustizia del
presente giudizio è commisurata all'impegno richiesto alla Camera per la
trattazione dell'appello. L'accoglimento dell'appello impone la corrispondente riforma del giudicato sulle
ripetibili di prima sede, che il Pretore aveva posto a carico della convenuta,
tenuta a rifondere fr. 1000.– all'attore. Con l'appello essa chiede che la
controparte sia condannata a versarle “congrue ripetibili”. Nella misura in cui
con tale formulazione l’interessata sembra chiedere un'indennità per ripetibili
superiore a quella riconosciuta dal primo giudice, la domanda non è ammissibile.
Avesse inteso ottenere un importo superiore a fr. 1000.–, l'appellante avrebbe
dovuto indicare con precisione l'importo desiderato (Rep. 1993 pag. 227).
-
Entrambe
le parti instano per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Il requisito
dell'indigenza è pacifico nel caso concreto (art. 155 vCPC), viste le
situazioni descritte nelle istanze del 29 aprile 2002 e del 27 maggio 2002. I
coniugi hanno del resto ottenuto l'assistenza giudiziaria nell'azione di
disconoscimento di paternità (inc. ..__________
richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, fascicolo
“assistenza giudiziaria”) e non risulta che le circostanze si siano modificate
dopo di allora. L'appello, per altro, non era sprovvisto di esito favorevole (art.
157 vCPC), come dimostra il suo accoglimento. L'attribuzione di ripetibili
renderebbe di per sé senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
formulata dall'appellante. Considerata nondimeno la verosimile difficoltà
d'incasso, stante la disagiata situazione economica dell'attore, si giustifica
di accogliere fin d'ora la domanda. Anche la domanda di assistenza giudiziaria
presentata dal marito merita accoglimento. Il requisito dell'indigenza è
pacifico e la resistenza dell'attore all'appello non poteva essere considerata
d'acchito sprovvista di esito favorevole, in considerazione della giurisprudenza
del Tribunale federale in materia di divorzio unilaterale, non ancora
consolidata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
-
La petizione è respinta.
-
Non si riscuotono tasse
né spese. __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________
__________ un'indennità di fr. 1000.–
per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 850.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr.
1200.– per ripetibili.
III. __________ __________
__________ è ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________,
__________.
IV. __________ __________
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________, __________.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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