AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.53
Data decisione, Autorità:
23.12.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.53
Lugano
23 dicembre 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____._____
(rettifica del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 12 gennaio 2000 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________
__________, __________)
Contro
__________., __________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 29 aprile 2002 presentata da __________
__________ __________.
e __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 aprile 2002 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1908) e __________ __________ __________ (1934), cittadini __________, si sono sposati ad __________ il __________
1989, assoggettandosi mediante convenzione del 7 giugno 1989 al regime della
separazione dei beni. Il marito, al terzo matrimonio, aveva già due figli: __________ __________.
e __________. __________ __________ __________ __________,
al suo secondo matrimonio, egli non ha avuto discendenti. Il 5 luglio 1994 i
coniugi hanno firmato un atto pubblico con il quale hanno annullato il regime
precedente, sostituendolo con quello della comunione dei beni secondo il
diritto svizzero. Il 15 settembre 1994 __________
__________ ha convenuto la moglie
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché la convenzione
del 5 luglio 1994 fosse annullata siccome inficiata da dolo, timore ed errore
essenziale. La convenuta ha proposto di respingere la petizione.
B. L'8
marzo 1995 __________ __________ ha chiesto al medesimo Pretore di
pronunciare la separazione dei beni a norma degli art. 145 e 185 vCC, domanda
che il Pretore ha accolto con decreto del
9
novembre 1995. Il 12 novembre 1996 __________
__________ ha instato per la revoca del
decreto. Statuendo inaudita parte il 15 novembre 1996, il Pretore ha revocato
il decreto e ha ripristinato con effetto immediato la comunione dei beni. Un'istanza
presentata dal marito per conseguire la revoca di tale decreto è stata respinta
dal Pretore il 14 marzo 1997, giudizio che questa Camera ha confermato con sentenza
del 31 luglio 1998 (inc. ..__________).
C. Nel
frattempo, il 30 aprile 1997, __________
__________ è deceduto e nella causa
sulla validità della nota convenzione gli sono subentrati i figli __________ __________
__________. e __________ __________
insieme con __________ __________, alla quale l'attore aveva
destinato un quarto del suo patrimonio – dietro cura e assistenza vitalizia –
in virtù di un contratto successorio dell'8 agosto 1994. Con sentenza del
5 novembre
1997 il Pretore ha respinto la petizione. Un appello presentato da __________ __________
. e __________ __________
contro tale sentenza è stato parzialmente accolto da questa Camera il 9
dicembre 1998, che ha riformato il dispositivo sulle spese ripetibili (inc. ..).
D. Il 22 dicembre 1999 __________
__________ ha instato davanti
all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno perché, sulla
base della convenzione matrimoniale del 5 luglio 1994, le particelle
n. __________, __________,
__________e __________RFD di __________
fossero iscritte come proprietà comune di lei e della comunione ereditaria fu __________ __________.
Con decisione del 23 dicembre 1999 l'ufficiale ha respinto la richiesta, argomentando
che per procedere all'iscrizione occorreva la firma degli eredi fu __________ __________
o l'autorizzazione del giudice. Tale decisione non è stata impugnata.
E. Il
12 gennaio 2000 __________ __________ ha promosso un'azione di modifica
del registro fondiario contro __________
__________ __________.,
e __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per ottenere che le particelle n. ______________________________,
__________, __________RFD di __________
fossero iscritte come proprietà comune sua e degli eredi del marito. In via
cautelare essa ha chiesto che fosse iscritta una restrizione della facoltà di disporre
sui citati fondi. Con decreto emesso inaudita parte il 13 gennaio 2000 il Pretore
ha ordinato l'annotazione cautelare. Il 19 gennaio 2000 __________ __________ è
stata dimessa dalla lite. Alle udienze del 3 febbraio e del 4 aprile 2000,
indette per la discussione, gli altri convenuti si sono opposti al
provvedimento e hanno chiesto la revoca del decreto. Statuendo il 19 aprile
2000, il Pretore ha confermato l'annotazione cautelare. Un appello interposto
contro tale decreto da __________ __________ .
e __________ __________ è stato respinto da questa Camera il 26 aprile 2001
(inc. ..).
F. Nella
loro risposta di merito, del 20 agosto 2001, __________
__________ __________.
e __________ __________ hanno poi sollecitato il rigetto della petizione.
All'udienza preliminare dell'11 ottobre 2001 le parti hanno confermato le loro
domande. Non essendo state offerte prove oltre a quelle documentali, il Pretore
ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha assegnato alle parti, che hanno rinunciato
al dibattimento finale, un termine per presentare conclusioni scritte. I
convenuti vi hanno rinunciato a esprimersi, confermando di opporsi alla
petizione. L'attrice ha ribadito le proprie domande di giudizio in un memoriale
del 24 gennaio 2002.
G. Statuendo
il 4 aprile 2002, il Pretore ha accolto la petizione e ha invitato l'ufficiale
dei registri del Distretto di Locarno a iscrivere __________
__________ quale proprietaria comune
delle particelle n. __________, __________, __________e
__________RFD __________ insieme con gli eredi fu __________ __________. La
tassa di giustizia di fr. 7000.– e le spese sono state poste a carico dei
convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attrice fr. 30 000.– per ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ __________.
e __________ __________ sono insorti con un appello del 29 aprile 2002 nel
quale chiedono che la petizione sia respinta e il giudizio impugnato riformato
di conseguenza. Con osservazioni del 6 giugno 2002 __________ __________
propone di respingere l'appello, chiedendo in via subordinata che il gravame
sia dichiarato finanche temerario.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha rilevato anzitutto che i fondi litigiosi (le
particelle n. __________, __________, __________e
__________RFD di __________) sono passati in proprietà comune dei coniugi con la
firma della convenzione matrimoniale del 5 luglio 1994 (doc. B), senza che
occorresse alcuna iscrizione a registro fondiario. Del resto – ha continuato il
primo giudice – gli immobili in questione non erano beni propri dell'uno o
dell'altro, né la convenzione matrimoniale li escludeva dalla sostanza comune.
Quanto alla revoca della separazione dei beni (risalente al 9 novembre 1995)
decretata il 15 novembre 1996, essa ha ripristinato la comunione dei beni e
quindi la proprietà comune dell'attrice. Ne segue, secondo il Pretore, che l'attrice
è proprietaria comune di tutti i beni coniugali insieme con gli eredi del
marito e ha dunque diritto di farsi iscrivere come tale nel registro fondiario,
a tutela dei suoi diritti verso eventuali terzi.
-
Gli
appellanti ribadiscono che, nella misura in cui è stata pronunciata la
separazione dei beni, l'attrice non ha più alcuna pretesa derivante dalla
convenzione matrimoniale, ma solo spettanze in esito alla liquidazione della
comunione dei beni. Ritengono pertanto che i diritti vantati nei loro confronti
non abbiano natura reale e che l'attrice non possa essere iscritta quale
proprietaria comune, ma debba far valere le sue pretese davanti al giudice
germanico competente, la successione essendosi aperta in quello Stato.
-
Dagli
atti risulta che – come detto – il 5 luglio 1994 __________
e __________ __________ hanno adottato il regime della comunione dei beni.
Ciò ha comportato la riunione in un'unica entità di tutta la sostanza e di
tutti i redditi dei coniugi, salvo i beni propri (art. 222 cpv. 1 CC) e quelli
che i coniugi stessi hanno – eventualmente –escluso dalla comunione (art. 224
CC). In concreto le parti non hanno escluso alcun immobile dalla comunione dei
beni (doc. B). Alla firma della convenzione matrimoniale i fondi appartenenti
all'uno o all'altra sono diventati così – per legge – proprietà comune di
entrambi. Quanto all'iscrizione nel registro fondiario, essa avrebbe avuto
effetto meramente dichiarativo e ogni coniuge avrebbe potuto conseguirla dietro
semplice richiesta (art. 665 cpv. 3; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 645 n. 1643 seg.). Tanto meno sarebbe
occorsa quindi un'azione giudiziaria, l'iscrizione nel registro di cui si
sarebbe chiesta la modifica in virtù dell'art. 963 cpv. 2 non essendo
ingiustificata (Deschenaux in: Traité de droit suisse, vol. V, tomo
II/2, pag. 264; Steinauer, Les droits
réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 208 n. 746a).
-
Come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare il 26 aprile 2001 giudicando la
procedura cautelare (inc. ..__________),
il
22
dicembre 1999 l'attrice aveva diritto di essere iscritta nel registro fondiario
come proprietaria comune dei fondi intestati al marito (doc. H). A torto
l'ufficiale aveva respinto perciò la richiesta, sostenendo la necessità del
consenso degli eredi del marito o di un'autorizzazione del giudice (doc. I). Se
non che, tale decisione non era stata impugnata e aveva assunto così carattere
definitivo (art. 24 cpv. 3 RRF). Né l'istante poteva ovviare all'inconveniente
presentando la medesima richiesta una seconda volta sulla base degli stessi
documenti giustificativi, né l'ufficiale poteva rivedere la propria decisione (Steinauer, op. cit., pag. 208 n. 854d; Deschenaux, op. cit., pag. 122). Per
ottenere la sua iscrizione come proprietaria comune non rimaneva dunque
all'attrice che promuovere una causa intesa all'accertamento del proprio buon
diritto.
-
È
vero che in concreto il Pretore ha pronunciato, il 9 novembre 1995, la
separazione dei beni (ciò che ha posto termine al precedente regime della
comunione dei beni), ma poco importa. Intanto, come rileva anche il Pretore,
fino alla liquidazione del regime la moglie rimane formalmente e materialmente
proprietaria comune dei fondi in questione. Inoltre, il 15 novembre 1996 lo
stesso Pretore ha ripristinato il regime della comunione dei beni, revocando il
precedente decreto del 9 novembre 1995, ciò che ha nuovamente riunito in
un'unica entità tutta la sostanza e tutti i redditi dei coniugi. Quand'anche la
comunione dei beni fosse stata liquidata, dunque, i beni del marito – tra cui
gli immobili di __________– sarebbero
tornati in proprietà comune delle parti per effetto del decreto 15 novembre
-
Ne segue che alla morte del marito, avvenuta il __________ 1997, la comunione dei beni continuava a esplicare i
suoi effetti e che gli eredi del defunto si ritrovano ora proprietari comuni
dei fondi insieme con l'attrice (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 713 n. 1864). Contrariamente all'opinione degli appellanti, in
concreto non si tratta pertanto di iscrivere una pretesa in liquidazione del
precedente regime dei beni, bensì pretese reali dell'attrice sgorganti dalla
convenzione matrimoniale che istituiva la comunione dei beni. Quanto alla morte
del marito, essa non inibisce l'azione di accertamento. Anzi, l'iscrizione di
un trapasso in proprietà comune per effetto di una convenzione matrimoniale può
essere chiesta anche dopo lo scioglimento del regime per morte di uno dei
coniugi (Schmid, Ehegüterrecht und
grundbuchrechtliche Aspekte, in: ZBGR 83/2002 pag. 337 a metà). Su questo punto
l'appello, non privo di leggerezza, deve pertanto essere respinto.
-
Il
Pretore ha fissato l'indennità per ripetibili dovuta all'attrice in
fr. 30
000.–, senza spiegare come sia giunto a tale cifra. Gli appellanti criticano simile
ammontare e affermano che per una decina d'ore di lavoro il legale della controparte
non può esporre un onorario superiore a fr. 3000.–, la causa non avendo richiesto
nemmeno un'istruttoria. L'attrice obietta dal canto suo, nelle osservazioni all'appello,
che l'importo di fr. 30 000.– tiene conto dell'alto valore litigioso (superiore
a fr. 1 750 000.–) e delle difficoltà giuridiche (che hanno comportato un
impegno di almeno 75 ore), come pure dell'accanimento dimostrato dai convenuti
e dalle responsabilità correlate all'adempimento del mandato.
-
Giusta
l'art. 150 CPC l'indennità per ripetibili è fissata, nella misura in cui è
destinata a coprire gli oneri di patrocinio, entro i limiti della tariffa
dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Questa prevede che in ogni pratica
avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è
stabilito in base a percentuali del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra
l'aliquota minima e quella massima l'onorario va commisurato poi caso per caso,
secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito
e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la
tariffa non vincola il giudice (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo
fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo per
eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
-
Ciò premesso, occorre accertare anzitutto il valore litigioso,
per la cui determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9
cpv. 2 TOA). Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è
valutabile in denaro, come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato
dalla domanda (art. 5 CPC). In base alla domanda si determina anche il valore
delle cause riguardanti beni mobili o immobili (art. 9 cpv. 1 CPC). In concreto
l'attrice ha postulato l'iscrizione dei beni litigiosi in proprietà comune, limitandosi
a indicare nella petizione un valore litigioso “superiore a fr. 8000.–”.
Invitata dal Pretore a precisarne l'ammontare, essa ha comunicato il 14 gennaio
2000 di stimarlo in fr. 500 000.–. Non risulta che la controparte abbia mosso
contestazioni, sicché nelle circostanze descritte il Pretore era vincolato per
principio al valore indicato (I CCA, sentenza dell'8 febbraio 1998 in re F., citata
in Cocchi/Trezzini, CPC massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 9). Se non che, in concreto, gli
estratti del registro fondiario attestavano un valore di stima complessivo di
fr. 1 398 100.– (doc. D a G). L'importo di fr. 500 000.– appariva, già a prima
vista, manifestamente inattendibile, il valore di stima potendosi ragionevolmente
presumere – in mancanza d'altro – un valore minimo (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 5 ad art. 9 CPC). Ragionevolmente il Pretore avrebbe dovuto
fondarsi di conseguenza sull'ammontare di quest'ultimo.
-
Per
pratiche il cui valore si situa tra fr. 500 000.– e fr. 1500 000.–l'art. 9 cpv.
1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 4 e il 7% del valore
medesimo. Nella fattispecie la causa non appariva di grande complessità, né dal
profilo fattuale né da quello legale. Gli “approfondimenti giuridici” cui
accenna genericamente l'attrice non richiedevano eccezionale impegno, mentre i
fatti erano pacifici. L'asserito “accanimento” dei convenuti è consistito, per
altro, in una ferma e legittima difesa dei propri interessi. Anzi, alla
petizione dell'attrice (6 pagine) costoro hanno risposto con un allegato
finanche laconico (3 pagine). Non vi è stata istruttoria – a conferma che i
fatti erano chiari – e il memoriale conclusivo dell'attrice consta di 4 pagine
in tutto. Tenuto calcolo dei criteri generali posti dall'art. 8 TOA, appare
adeguato applicare alla fattispecie quindi la percentuale medio-bassa del 5%.
Nell'ipotesi di una causa ordinaria implicante analoghi problemi di fatto e di
diritto, l'onorario dell'avvocato a norma dell'art. 9 cpv. 1 TOA sarebbe
risultato così di fr. 69 905.– (5% di fr.
1 398
100.–). Il fatto è che un simile compenso sarebbe apparso, già d'acchito, esorbitante
per rapporto all'impegno richiesto al patrocinatore nel caso precipuo. Il
Pretore avrebbe dovuto far capo di conseguenza all'art. 11 cpv. 1 TOA, secondo
cui nelle pratiche di alto valore che hanno richiesto al legale un impegno
limitato, l'onorario “normale” va calcolato non solo in base al valore
litigioso (come dispone l'art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche sulla scorta del
dispendio orario. Il Consiglio di moderazione ricorre in tali circostanze alla
combinazione dei due parametri (valore e tempo) attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15).
- Nella
fattispecie il patrocinatore dell'attrice ha indicato di aver dedicato alla
pratica almeno 75 ore di lavoro. Per la stesura dei due memoriali (invero
stringati), la partecipazione all'udienza preliminare, la stesura della
corrispondenza (4 lettere) e i presumibili colloqui con la cliente, si può
ragionevolmente supporre tuttavia che un avvocato solerte e speditivo non
avrebbe impiegato complessivamente più di una trentina d'ore (16 per la redazione
degli scritti, 4 per la preparazione e la partecipazione all'unica udienza, 10
ore per la corrispondenza e i colloqui). In tali condizioni un'indennità di fr.
69 905.– equivarrebbe a una rimunerazione oraria di circa fr. 2330.–,
sicuramente esagerata. Dipartendosi da una retribuzione di fr. 350.– l'ora,
adeguata alla particolarità del caso (compresi gli alti valori patrimoniali in
discussione), il presumibile onorario spettante al patrocinatore dell'attrice
ammonta perciò a:
2 x 69 905 x 10 500 = fr.18 257.–.
69 905 + 10 500
Aggiungendo
le spese vive della parte e del patrocinatore, l'indennità può equitativamente
essere fissata in complessivi fr.
20 000.–.
In proposito l'appello va parzialmente accolto.
-
L'attrice
insta in via subordinata affinché il comportamento processuale degli appellanti
sia dichiarato temerario nel senso dell'art. 152 CPC. La domanda va respinta
già per il fatto che l'appello merita parziale accoglimento. Oltre a ciò, la
responsabilità aggravata dell'art. 152 cpv. 1 CPC presuppone che la parte agisca
“con manifesta ingiustizia”, ovvero con sconsiderata arditezza o inammissibile
leggerezza. Il ricorso degli appellanti si rivela, almeno in parte, fondato e
non integra pertanto gli estremi dell'art. 152 cpv. 1 CPC.
-
Gli
oneri processuali del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). A tale proposito i convenuti ottengono causa parzialmente vinta
solo sull'indennità per ripetibili di prima sede, mentre escono perdenti sul
resto. Si giustifica pertanto di porre a loro carico la quasi integralità dei
costi, addebitando equitativamente all'attrice la quota di un ventesimo, e di
obbligarli a rifondere all'attrice una corrispondente indennità per ripetibili
ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 7'000.– e le
spese di fr. 50.–, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico dei convenuti
in solido, che rifonderanno all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
20 000.– per ripetibili.
- Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
3550.–
sono
posti per un ventesimo a carico di __________
__________ e per il resto a carico di __________ __________
__________. e __________ __________ in
solido, che rifonderanno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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