AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.48
Data decisione, Autorità:
11.04.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2002.48
Lugano
11 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._.__
(condotta necessaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 7 luglio 2000 da
__________ __________, __________. ____________________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
Contro
__________ __________, __________. __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 aprile 2002 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il
21 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario delle particelle n.__________ e __________RFD di
__________, mentre al fratello __________ __________
appartengono le particelle n. __________
e __________. Le particelle n. __________ e __________
facevano parte in origine di un unico appezzamento, proprietà del padre di __________ e __________
__________, sul quale sorgeva l'azienda
agricola familiare, suddivisa tra i figli in sede di successione nel 1984. Le
particelle n. __________e __________derivano dal frazionamento, avvenuto
nel dicembre del 1999 in esito a un'azione di scioglimento della comproprietà,
della particella n. , che
apparteneva ai fratelli __________ in
ragione di metà ciascuno. Sulla particella n sorgono, oltre all'abitazione di __________ __________,
un garage e due pollai. Sulla particella n. __________
si trovano una stalla circondata da un portico e una casetta. Sulla particella
n. __________ è posta l'abitazione
principale di __________ __________ e sulla particella n. __________è situata una porzione di stalla,
proprietà dello stesso __________ __________, pure circondata da un porticato. I
rapporti tra i due fratelli si sono incrinati nel 1993 e hanno dato origine a
diverse procedure giudiziarie civili e penali.
B. Il
16 febbraio 1996 il Municipio di __________.
__________ ha rilasciato ad __________ __________
due licenze edilizie. La prima (n. __________)
riguardava il cambiamento della copertura dello stabile costituito dai su-balterni
Q e R della particella n. __________.
Essa precisava, tra l'altro, che le acque piovane dovevano essere immesse nella
condotta privata esistente. La seconda (n. __________)
si riferiva all'ampliamento e al risanamento della casa d'abitazione posta
sulla particella
n. . Essa accertava che lo smaltimento
delle acque luride era idoneo alle esigenze del momento, conformemente al
preavviso dell'Ufficio canalizzazioni cantonali, e prevedeva che le
canalizzazioni dovevano essere eseguite secondo i piani approvati dai
competenti uffici cantonali. Nel corso del 1996 __________
__________ ha otturato la condotta per
le acque piovane che dal fondo n attraversa i suoi fondi n. __________ e __________per confluire nel
canale di bonifica del Consorzio correzione fiume __________.
C. Il 7
luglio 2000 __________ __________ ha convenuto __________ __________
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fossero accertate
cinque servitù prediali di condotta necessaria: una in favore della particella
n. __________ a carico delle particelle
n. __________ e __________, un'altra in favore della particella n. __________ a carico della particella n. __________e tre in favore della particella n. __________ a carico della particella n. __________. L'attore ha chiesto inoltre che
fosse ordinato ad __________ __________– sotto comminatoria penale – di
ripristinare la canalizzazione dell'acqua piovana che dalla particella n. __________ attraversa le particelle n. __________e ____________________come
pure il collegamento elettrico e la relativa infrastruttura a favore dei
subalterni A e B della particella n. __________,
oltre all'impianto per la fornitura d'acqua alla particella n. __________. In via subordinata egli ha postulato
la condanna di __________ __________ al pagamento dei costi per la creazione
delle infrastrutture necessarie nel caso in cui non gli fossero state accordate
le servitù (fr. 16 492.75), pari al minor valore della particella n. __________senza i diritti di condotta.
D. In
via cautelare l'attore ha instato lo stesso giorno perché fosse ingiunto al
convenuto di ripristinare la canalizzazione dell'acqua piovana che dai
subalterni Q e R della particella n. __________confluisce
nella condotta che attraversa la particella n. __________,
perché gli fosse consentito l'accesso alla particella n. __________per controllare il quadro elettrico
relativo alla casetta subalterno A della particella n. __________, con diffida al convenuto di astenersi dal
manomettere il quadro medesimo, il tutto con la comminatoria penale in caso di
inosservanza. Alla discussione del 2 agosto 2000 il convenuto si è opposto alle
domande. Conclusa l'istruttoria cautelare e tenuto il 3 ottobre 2000 il
dibattimento finale, con decreto del 14 novembre 2000 il Pretore ha accolto
parzialmente l'istanza, ordinando al convenuto di consentire all'attore
l'accesso al quadro elettrico sulla particella n. __________e
respingendo invece le altre richieste.
E. Nel
merito, __________ __________ ha proposto il 20 novembre 2000 di
respingere la petizione, tanto in via __________
quanto subordinata. Dopo una sospensione della causa per trattative, nel
susseguente scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni, che
hanno riaffermato per finire nei memoriali conclusivi, l'attore ritirando
nondimeno la richiesta di condotta necessaria a carico della particella n. __________ (per l'approvvigionamento di acqua)
in favore della particella n. __________.
In pendenza di causa, il 19 novembre 2001, __________
__________ ha poi venduto le particelle
n. __________e n. __________a __________
__________. Statuendo il 21 marzo 2002,
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha invitato
l'Ufficiale del registro fondiario a iscrivere una servitù di condotta per
l'evacuazione delle acque luride a carico della particella n. __________ in favore della particella n. __________, secondo il tracciato indicato sul
piano delle infrastrutture con la lettera C. Le altre domande sono state
respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste
per tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, cui
l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 24 aprile
2002 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia
interamente accolta. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002 __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Nelle cause ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art.
308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata ritirata dal patrocinatore
dell'attore, al più presto, il 22 marzo 2002. Il termine di ricorso è
cominciato a decorrere così il 23 marzo 2002, è rimasto sospeso dal 24 marzo al
7 aprile 2002 per le ferie giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC) e
sarebbe scaduto il
26 aprile
2002. Introdotto il 24 aprile 2002, l'appello è dunque tempestivo.
-
L'appellabilità
di una sentenza dipende dal valore delle domande, determinato in base alle
conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art.
15 CPC). Nelle cause relative ai diritti di vicinato il valore litigioso è
quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente
quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se esso è maggiore
(art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990,
n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto il Pretore ha fissato il valore delle
domande, non indicato dalle parti, in fr. 15 000.- (sentenza impugnata, consid.
8). Ne discende, anche sotto questo profilo, la ricevibilità dell'appello.
-
Il
nuovo proprietario delle particelle n. __________e
__________, __________ __________,
iscritto nel registro fondiario il 19 novembre 2001, non è subentrato
nel processo, che è continuato tra le parti in causa. Al momento di acquistare
i fondi egli era a conoscenza del processo pendente (verbali, pag. 23).
L'attuale sentenza, una volta passata in giudicato, gli sarà quindi opponibile
giusta l'art. 110 cpv. 1 CPC.
-
Giusta
l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo fondo, tra
l'altro, le condotte dell'acqua potabile e i tubi della fognatura o di scolo,
previo integrale risarcimento dei danni che ne risultino, sempreché la condotta
non possa essere eseguita senza servirsi del fondo stesso o senza spese
eccessive. La concessione di una condotta necessaria presuppone che il
proprietario del fondo dominante si trovi in uno stato di necessità (Rey in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht
ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 691 CC; Rep. 1984 pag. 329). Egli non deve
avere a disposizione, in altri termini, soluzioni alternative, tecniche o
giuridiche (Brücker, Das nachbarrechtliche Durchleitungsrecht,
Zurigo 1991, pag. 77), se non a costi sproporzionati. Il diritto di condotta
necessaria obbliga il proprietario gravato a subire una limitazione del suo
diritto di proprietà solo in quanto ciò sia necessario per rimediare allo stato
di necessità in cui si trova l'avente diritto (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3a edizione, n.
39 ad art. 691 CC; I CCA, sentenza del 22 gennaio 2000 in re M.). Spetta a chi
rivendica una servitù di condotta dimostrarne l'esigenza (Meier-Hayoz, op. cit., n. 39 ad art.
691 CC; Rep. 1984, 329) e offrire il risarcimento del danno, rispettivamente
chiedere di determinarlo, non al proprietario del fondo di formulare domande
di indennità (Rep. 1981 pag. 131; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 54 ad art. 691 CC).
-
Il
Pretore ha ricordato anzitutto che in origine le particelle n. __________, __________,
__________, __________ e __________formavano
un'entità unica, appartenente al padre delle parti, e che le infrastrutture
litigiose erano state posate e costruite per l'uso dell'azienda agricola che vi
sorgeva. Egli ha rilevato altresì che al momento della divisione ereditaria,
avvenuta nel __________, e del
frazionamento e della ripartizione dei fondi n. __________e
__________tra i due fratelli, portata a
termine nel dicembre del 1999, non era stata iscritta nel registro fondiario
alcuna servitù di condotta. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che nel
frattempo l'attore ha trovato altre soluzioni sia per le canalizzazioni, in
particolare attraverso la costruzione di un pozzo perdente e di una cisterna
sul suo fondo, sia per le condotte e per i collegamenti elettrici, mediante
l'installazione di un nuovo quadro elettrico e dei necessari collegamenti.
Nelle circostanze descritte il primo giudice ha accolto la petizione limitatamente
alla domanda di servitù per l'evacuazione degli scarichi di un lavandino e
dell'acqua piovana dalla particella n. __________
a carico della particella n. __________,
respingendo le altre domande.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere correttamente valutato la situazione dei
fondi e le relative infrastrutture. Quanto all'evacuazione dell'acqua piovana,
egli sostiene in sintesi che la realizzazione di un pozzo perdente sulla sua
particella n. __________ non è una soluzione
alternativa al diritto di condotta da lui rivendicato. Afferma poi che
l'otturazione della condotta al confine tra il fondo n. __________ e il n. __________,
eseguita dal convenuto nel 1996, impedisce alle acque raccolte nel proprio
pozzo perdente di defluire nella condotta, con formazione di allagamenti sulla
sua proprietà in caso di forti piogge. Un valido rimedio consisterebbe, secondo
l'attore, nella posa di un pozzo perdente più profondo, ma la spesa di
fr.
5903.30 sarebbe sproporzionata rispetto a quella necessaria per il ripristino
della condotta.
- Dal
fascicolo processuale, in particolare dal piano delle infrastrutture (doc. F),
risulta che nel dicembre del 1999 sui fondi in discorso correvano tre
canalizzazioni per le acque luride. La prima (indicata con la lettera A, in
blu), attraversava le particelle n. __________e
n. __________dipartendosi dal pluviale
dell'autorimessa situata sulla particella n. __________,
la seconda (indicata con la lettera B, in blu) era adibita allo scolo delle
acque luride dalla casa di abitazione dell'attore in una cisterna interrata
nella particella n. __________ e la
terza (indicata con la lettera C, in blu) serviva al deflusso in un pozzo
perdente – pure ubicato sulla particella n. __________–
delle acque meteoriche e nere provenienti dalla casetta che si trova sulla
particella n. ____________________Altre
infrastrutture, indicate sul piano, avevano lo scopo di garantire
l'approvvigionamento elettrico e idrico delle particelle n. __________e n. __________.
In occasione del sopralluogo è risultato che nel pozzo perdente posto sulla
particella n. __________ si scaricano
sia le acque meteoriche provenienti dall'abitazione del convenuto sia quelle
dei pluviali relativi ai subalterni Q, R e S della particella n. __________ (verbale del 1° settembre 2000,
pag. 5 e 6). Nel pozzo perdente confluiscono due tubature (fotografie doc. P).
L'appellante sostiene che una di essere collega il pozzo perdente alla condotta
che attraversa i fondi proprietà del convenuto allorché il pozzo raggiunge la
capacità massima.
Quest'ultima
affermazione non trova riscontro agli atti. Invano si cercherebbe nell'incarto
un qualsiasi riscontro tecnico o peritale sulla capienza del pozzo perdente e
sulle sue capacità di smaltimento, rispettivamente sul suo insufficiente
funzionamento in caso di forti precipitazioni. Né si trovano dati che
consentano di ritenere sproporzionato il costo di fr. 5903.30 (doc. N)
necessario – stando all'attore – per formare un pozzo perdente di profondità
adeguata. Incombeva all'attore dimostrare che l'unica possibilità di evacuare
le acque dal suo fondo senza incorrere in costi sproporzionati consiste, anche
dopo la costruzione del pozzo perdente, nel ripristinare la condotta otturata.
Tale dimostrazione non si evince dagli atti. Poco importa dunque che
l'otturazione della condotta a confine tra i fondi n. __________ e n. __________
possa avere contribuito, nell'estate del 2000, all'allagamento dei fondi. Del
resto, altre cause dell'evento si desumono dall'istruttoria, come la mancanza
di canalizzazioni per quanto riguarda le serre poste sul fondo n. __________ (rapporto del 30 maggio 2000
allestito dall'Ufficio tecnico comunale di __________.
__________, doc. D, fotografie E1 e E2)
e la particolare configurazione della zona, soggetta a inondazioni in caso di
forti piogge (testimonianza di __________
__________, verbali, pag. 22).
- Secondo
l'attore il ripristino della condotta per le acque pluviali si giustifica anche
perché la licenza edilizia n. __________del
12 gennaio 1996 (doc. G) poneva l'obbligo di immettere le acque piovane nella
“condotta privata esistente”. L'argomentazione non può essere condivisa. La
“canalizzazione esistente” segnata sulla planimetria annessa alla domanda di
costruzione (doc. S) percorre tutto il lato nord degli stabili subalterni Q ed
R e non è la condotta indicata sul piano delle infrastrutture agli atti (doc.
F), per la quale è postulata la servitù. A parte ciò, una licenza edilizia non
crea alcun diritto di condotta su fondi altrui senza il consenso del
proprietario (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 56 ad art. 691 CC). Tale licenza è un mero atto amministrativo in cui
l'autorità accerta che, al momento della decisione, nulla osta sotto il profilo
del diritto pubblico alla realizzazione dell'opera, impregiudicati eventuali conflitti
o impedimenti di diritto privato (Scolari,
Diritto amministrativo, Parte speciale, n. 938, pag. 518).
L'appellante
persiste nel chiede che si ripristini la situazione precedente ai dissapori
insorti con il fratello e nel far valere che le condotte originarie erano state
posate di comune accordo, ma dimentica che in concreto la causa non verte sullo
scioglimento della comproprietà immobiliare, bensì su un diritto di condotta
necessaria a norma dell'art. 691 CC. Che il convenuto abbia tollerato fino al
1996 la condotta sul proprio fondo è dunque irrilevante (Meier-Hayoz, op. cit., n. 40 e n. 54 ad
art. 691 CC), così come ininfluente è la posa di comune accordo della condotta,
avvenuta d'altronde quando l'azienda agricola formava un'unità. Le divergenze
di opinione tra i due fratelli circa l'ammontare dell'eventuale indennità (doc.
B e C) confermano che non esiste alcun contratto di servitù di condotta,
contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante. In conclusione, su
questo punto l'appello si rivela sprovvisto di buon esito, sia per la domanda
principale che per quella subordinata, non ravvisandosi i presupposti per una
servitù di condotta necessaria.
- Il
Pretore ha respinto la domanda di servitù di condotta per l'evacuazione delle acque
luride dalla particella n. __________ a
carico della particelle n. , ritenendo
– come si è accennato – che l'attore non si trova in uno stato di necessità,
avendo costruito sul proprio fondo una cisterna e un pozzo perdente, sicché non
aveva più bisogno della condotta che dal subalterno A della particella
n. conduce alla cisterna interrata nella particella n. . L'appellante ribadisce che la
cisterna posta sulla particella n.
è collegata a quella interrata nella particella n. __________e che sussiste la necessità di convogliare le acque
luride in provenienza dalla sua proprietà nella cisterna del convenuto, visto
che il pozzo perdente sulla particella n. __________è
dimensionato solo per la raccolta delle acque meteoriche e non è idoneo dunque
per le acque luride.
Durante
il sopralluogo del 31 agosto 2000 si è constatato in effetti che la cisterna
situata sulla particella n.__________ è
collegata a quella interrata nella particella n. __________
(verbale, pag. 6). Se non che, presupposto per l'iscrizione di una servitù di
condotta è appunto l'esistenza di una “condotta”, vale a dire di un'opera
atta al trasporto di sostanze o di energia attraverso il fondo
serviente. Essa non deve solo condurre nel fondo medesimo (Meier-Hayoz, op. cit., n. 14 ad art.
691 CC; Rey in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 28 ad art. 691 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II,
3ª edizione, pag. 199 n. 1848a; DTF 97 II 326). Nel caso specifico l'appellante
chiede che sia iscritta una servitù non per attraversare il fondo del convenuto,
ma per convogliare le sue acque nella cisterna di lui. La servitù di cui egli
postula l'iscrizione non è quindi una servitù di condotta. Sia come sia, anche
a tale proposito l'appellante avrebbe dovuto dimostrarne la necessità. Ancora
una volta però il fascicolo processuale è silente circa l'esigenza di far
passare una condotta attraverso il fondo del convenuto. Come già si è detto,
l'onere della prova incombeva all'attore, il quale avrebbe dovuto dimostrare
l'inevitabilità della tubazione. Anche su questo punto l'appello è destinato
perciò all'insuccesso.
- L'attore
postula altresì l'iscrizione di una servitù di condotta elettrica a carico
della particella n. __________in favore
della particella n. __________, domanda
che il Pretore ha respinto poiché l'attore aveva trovato una valida alternativa
posando un nuovo quadro elettrico sul proprio fondo, sebbene usufruisse ancora
di un allacciamento al quadro elettrico sulla particella n. __________. L'appellante contesta l'esistenza
del nuovo quadro elettrico e ribadisce che attualmente la particella n. __________è rifornita di elettricità tramite
quello esistente sulla particella n. __________,
pagato per metà dalle parti, di modo che i requisiti dell'art. 691 CC sono
adempiuti e che la domanda di iscrizione della servitù di condotta dev'essere accolta.
Nella
misura in cui il quadro elettrico posto sulla particella n. __________è allacciato alla rete, iscrivere
una servitù di condotta come quella rivendicata dall'attore è di principio
possibile (Brücker, Das
nachbarrechtliche Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 35). Come si è
ripetuto, nondimeno, uno dei presupposti per ottenere una servitù di condotta è
lo stato di necessità. L'appellante nega di avere trovato una valida soluzione
alternativa e riafferma il suo diritto alla servitù, richiamandosi ai costi da
lui affrontati a suo tempo per la posa del quadro elettrico sul fondo del convenuto
e al presumibile costo di un nuovo allacciamento, di “ben fr. 5947.45”
(appello, punto 7.3). Egli non spende una parola tuttavia sulla necessità di un
collegamento elettrico attraverso i fondi del convenuto per sfruttare il fondo
n. 1855 conformemente alla sua destinazione (Rey, op. cit., n. 26 ad art. 691 CC). Ancora una volta egli
perde di vista i criteri per la concessione di una servitù di condotta,
limitandosi a rievocare i trascorsi delle parti, la costruzione di comune
accordo di infrastrutture e la circostanza che nella causa conclusasi con lo
scioglimento della comproprietà sul fondo n. __________per
frazionamento, nulla era stato previsto per regolare la sorte delle infrastrutture
medesime e dei relativi investimenti. Simili argomentazioni sono infruttuose e
non suppliscono alla mancata dimostrazione di uno stato di necessità.
- Da
ultimo l'appellante chiede il ripristino dell'infrastruttura per approvvigionare
d'acqua gli stabili situati sulla particella n. __________,
che il Pretore ha respinto con motivazione invero succinta, per il motivo che
l'attore non aveva alcun diritto di mantenere l'opera e quindi non poteva
farsene rimborsare i costi (sentenza impugnata, consid. 5 in fine).
L'appellante si duole che il primo giudice abbia trascurato la modifica delle
sue conclusioni, nelle quali egli aveva rinunciato alla servitù di condotta,
chiedendo solo il ripristino della situazione anteriore allo scioglimento della
comproprietà sulla particella n. __________.
Egli ribadisce che il convenuto ha smantellato abusivamente l'infrastruttura dopo
essere diventato proprietario della nuova particella n. __________, obbligandolo a sopportare costi supplementari di fr.
2000.– per approvvigionare d'acqua la propria particella n. __________. Donde il minor valore di
quest'ultima, che al momento dello scioglimento della comproprietà era dotata
degli allacciamenti all'acqua potabile, e il suo diritto al risarcimento del
pregiudizio.
Se non
che, l'appellante si limita una volta di più a rievocare i passati contrasti
con il fratello, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore – chiara,
ancorché succinta – e spiegare su quale base poggi la sua richiesta. Come ha
rilevato il primo giudice, al momento in cui l'originaria particella n.
__________è stata frazionata nelle particelle n. __________e
__________, le parti non hanno
disciplinato gli allacciamenti dei loro fondi alle infrastrutture, né tanto
meno hanno stipulato alcun contratto di servitù, né hanno fatto iscrivere un
qualsivoglia diritto di condotta (sentenza impugnata, pag. 5 seg.). In simili
circostanze l'allacciamento degli stabili situati sulla particella n. __________ all'impianto dell'acqua potabile
poggiava solo su una convenzione precaria, disdicibile in ogni tempo (DTF 103
II 100 in fondo). Il convenuto, proprietario del fondo
n. __________, poteva quindi mettere fine
unilateralmente all'allacciamento, senza che l'attore possa rivendicare
alcunché, salvo il diritto – dandosene i presupposti – a una condotta necessaria.
In concreto l'appellante medesimo ammette di avere abbandonato, nel memoriale
conclusivo, la richiesta di servitù di condotta per l'allacciamento all'acqua
della particella n. __________. Sul ripristino
dell'allacciamento l'appello si dimostra quindi sprovvisto di buon diritto, se
non ai limiti della temerarietà.
Non è
destinata a miglior sorte la richiesta intesa al rimborso di fr. 16 492.75 per
la costruzione di nuove infrastrutture. Come si è già spiegato, le circostanze
che hanno condotto allo scioglimento della comproprietà, in particolare le
valutazioni assegnate a ogni immobile, non sono di rilievo. Contrariamente a
quanto afferma l'appellante, per altro, al momento in cui è stata sciolta la
nota comproprietà il costo delle infrastrutture ora litigiose non era stato
oggetto di discussione, né il perito giudiziario lo aveva valutato proprio per
mancanza di domande al riguardo (deposizione di __________
__________, verbali, pag. 17). Ne segue
che l'appello riesce infondato anche su quest'ultimo punto.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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