AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.47
Data decisione, Autorità:
20.07.2004, ICCA
Incarto n°
11.2002.47
Lugano
20 luglio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2000.6 (divorzio)
della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 20 aprile 2000
da
APPE1
(patrocinato dall' RAPP1)
contro
APPE1
(patrocinata dall' RAPP1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 23 aprile 2002 presentato da APPE0
contro la sentenza emessa il 20 marzo 2002 dal Pretore supplente del Distretto
di Blenio;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di una provvigione ad litem contestuale
all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. APPO0 () e APPE0 () si sono sposati a Locarno il 19 maggio 1978. Al
momento del matrimonio il marito aveva già una figlia, C__________, nata il 4
novembre 1974 da una prima unione. Dalla seconda moglie egli ha avuto
B____________________ (13 novembre 1978), M__________ (28 aprile 1980) e
L__________ (9 luglio 1984). Nel 1992 APPO0è stato posto al beneficio della
pensione anticipata e riceve da allora una rendita di invalidità. Dal 1999 egli
è contitolare inoltre della ditta APPE1. APPE1svolge, dal gennaio del 1991, le
funzioni di bidello ed esegue lavori di pulizia per la Scuola media __________.
B. Il 7
maggio 1990 APPO0ha inoltrato al Pretore del Distretto di un'istanza di conciliazione,
poi ritirata l'11 giugno 1990. Un susseguente tentativo di conciliazione
chiesto dalla moglie il 29 gennaio 1991 è decaduto infruttuoso il 19 febbraio
1991. In seguito a un'azione di divorzio promossa dal marito il 24 maggio 1991,
cui la moglie ha opposto una riconvenzione di separazione, con sentenza del 2
febbraio 1993 il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo
indeterminato, ha disposto l'affidamento delle figlie alla madre (con diritto
di visita del padre), ha fissato contributi di mantenimento scalari in loro
favore e ha liquidato il regime dei beni, riconoscendo alla moglie il diritto
di percepire le rendite AI completive per sé e le figlie.
C. Il
20 aprile 2000 APPO0ha intentato nuovamente azione di divorzio davanti al Pretore
del Distretto di Blenio, proponendo l'affidamento della figlia L__________ alla
madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo indicizzato
per la sola figlia di 650.– mensili fino al 16° compleanno, rispettivamente di
fr. 800.– fino alla maggiore età (incluso l'assegno familiare e l'ammontare
delle rendite completive AI riscosse dalla convenuta) e rivendicando un importo
indeterminato dall'avere pensionistico maturato dalla moglie in costanza di
matrimonio. Nella sua risposta del 18 settembre 2000 APPO0ha aderito al
divorzio e all'affidamento di L__________ a sé medesima (riservato il diritto
di visita del padre, da concordare con la figlia), ma ha postulato un
contributo indicizzato di fr. 800.– mensili per sé e uno di fr. 870.– mensili
(inclusa la rendita completiva AI) per L__________ fino alla maggiore età,
“riservato il caso in cui la figlia dovesse continuare gli studi”, come pure
una provvigione ad litem di fr. 4000.–.
D. Il
Pretore ha trattato la causa come divorzio su richiesta comune con accordo
parziale, sicché all'udienza del 13 novembre 2000 ha sentito i coniugi sulle
loro richieste, sulle conseguenze in merito alle quali vi era accordo e sulla
dichiarazione di demandargli la decisione circa le altre conseguenze. Infine
egli ha fissato loro il termine di riflessione di due mesi. Il 29 novembre 2000
l'attore ha poi presentato una replica nella quale ha ribadito le domande di
petizione. La convenuta ha duplicato il 5 gennaio 2001, confermando la
risposta. Esperita l'istruttoria, i coniugi hanno rinunciato al dibattimento
finale, presentando memoriali conclusivi al Pretore supplente. APPO0ha ribadito
le proprie domande di petizione. La moglie ha indicato in fr. 465.– mensili
fino all'agosto del 2002 e in fr. 840.– dal 1° settembre 2002 il contributo
alimentare chiesto per sé, aumentando quello per la figlia a fr. 1620.– mensili
fino all'agosto del 2002 e portando a fr. 8000.– la richiesta di provvigione ad
litem.
E. Con
sentenza del 20 marzo 2002 il Pretore supplente ha pronunciato il divorzio, ha
affidato L__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha
posto a carico di APPO0un contributo alimentare per la figlia di fr. 800.–
mensili fino alla maggiore età, previa deduzione dell'importo percepito dalla
madre a titolo di rendita completiva AI. A APPE1non sono stati riconosciuti
contributi alimentari. APPO0è stato condannato invece a versare alla moglie una
provvigione ad litem di fr. 3000.–. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 1000.–, sono state poste per un terzo a carico dell’attore e per il
resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 1000.– per
ripetibili ridotte. Le richieste di assistenza giudiziaria introdotte da entrambe
le parti sono state respinte.
F. Contro
la sentenza appena citata APPE1è insorta con un appello del 23 aprile 2002 per
ottenere che il giudizio pretorile sia riformato fissando un contributo di
mantenimento in suo favore di fr. 780.– mensili indicizzati fino all'agosto del
2002, rispettivamente di fr. 800.– indicizzati dal 1° settembre 2002 (da
versare direttamente dalla Cassa pensione dello Stato del Cantone Ticino), e
aumentando il contributo per la figlia a fr. 910.– mensili indicizzati. Essa
chiede inoltre che l'importo della provvigione ad litem sia
portato a fr. 8000.–. Nelle sue osservazioni del 24 maggio 2002 APPO0propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'obbligo di anticipare una determinata somma al coniuge che non ha
i mezzi per sostenere le spese legali e giudiziarie di una separazione o di un
divorzio discende per alcuni autori dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua
assistenza), per altri dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento).
Comunque sia (sintesi dei contrapposti orientamenti in: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner
Kommentar, n. 38 seg. ad art. 159 CC e n. 15 ad art. 163 CC), la decisione del
giudice costituisce una misura provvisionale a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137). E il termine per appellare
le misure provvisionali è di 10 giorni non sospesi dalle ferie (art. 419c
CPC). In concreto il giudizio del Pretore è giunto all'interessata il 21 marzo
2002 (appello, pag. 1 in fondo). L'appello è stato consegnato alla posta il 23
aprile 2002 (data del timbro postale). Ne discende che, nella misura in cui
riguarda l'ammontare della provvigione ad litem stabilita dal Pretore,
esso si rivela manifestamente tardivo. È ricevibile invece per quanto riguarda
il merito (art. 423b cpv. 1 CPC). Il termine di ricorso di 20 giorni,
cominciato a decorrere il 22 marzo 2002, è rimasto infatti sospeso dalle ferie
tra il 24 marzo e il 7 aprile 2002 (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC).
-
Con
l'appello la convenuta produce copia di una richiesta di prestazioni AI datata
18 giugno 2001, una lettera del 20 febbraio 2002 in cui l'Ufficio
dell'Assicurazione invalidità conferma di avere ricevuto una richiesta di
prestazioni del 20 febbraio 2002, uno scritto 7 marzo 2002 della Scuola media
__________ che invita l’interessata a liberare l'appartamento di servizio per
il 1° luglio 2003 e un conteggio delle spese mediche da lei sostenute nel corso
del 2001. Ora, nuovi mezzi di prova sono di per sé ammissibili in appello
giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). La questione è di
valutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile rilevanza (“apprezzamento
anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I
306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b) – ai fini del giudizio. Non è dato a divedere
tuttavia, né l'appellante spiega, come la mera presentazione di una domanda di
prestazioni AI – a differenza di una decisione che riconosce il diritto alla
rendita – possa attestare problemi di salute, né è dato di capire che cosa
possa dimostrare la ricevuta del 20 febbraio 2002, per altro apparentemente
riferita a un'altra domanda di prestazioni (doc. 1 e 2 d'appello, denominati
doc. 13 e 14). Per quanto riguarda il conteggio delle spese mediche sostenute
nel 2001, esse concernono ospedalizzazioni al cui riguardo tutto si ignora, né
l'appellante spiega perché tali oneri siano destinati a ripetersi negli anni
successivi. Di rilievo appare invece la lettera della Scuola media __________:
sulla stessa si dirà in seguito (sotto, consid. 4f).
-
La
pronuncia del divorzio, l'affidamento di L__________ alla madre e il diritto di
visita del padre, non impugnati, sono passati in giudicato. Al proposito la
sentenza impugnata ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono i contributi di mantenimento
per la moglie e la figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del
marito in fr. 4243.– netti mensili complessivi (guadagno da attività
indipendente fr. 500.–, rendita AI fr. 1704.–, rendita LPP
fr. 1854.–, assegni familiari fr. 185.–), a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 3592.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, locazione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 130.–, riscaldamento
fr. 31.–, tassa acqua potabile fr. 24.50, premio della cassa malati
fr. 250.90, AVS fr. 85.90, elettricità fr. 70.–, imposte
fr. 600.–, spese varie fr. 200.–). Quanto alla moglie, il primo
giudice ne ha fissato il reddito in fr. 2500.– mensili e il fabbisogno
minimo in fr. 2280.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 330.30, imposte
fr. 600.–). Egli ha poi quantificato il reddito della figlia minorenne in
fr. 1488.– (stipendio fr. 800.– mensili, rendita completiva AI
fr. 688.–), determinando il relativo fabbisogno in fr. 1115.–. Considerato
che il marito aveva offerto un contributo per la figlia di fr. 800.–
mensili, previa deduzione della rendita completiva AI percepita dalla madre, il
Pretore ha accolto la richiesta dell'attore, non senza soggiungere che
ripartendo l'eccedenza dei redditi rispetto ai fabbisogni non sarebbe occorso
stabilire alcun contributo “fra le parti”.
-
L'appellante
contesta l'ammontare del reddito imputatole, rivendica un aumento del proprio
fabbisogno minimo a fr. 2530,30 mensili e lamenta il mancato riparto dell'eccedenza
mensile. Le diverse censure vanno esaminate singolarmente.
a) Nel
nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo lo scioglimento del matrimonio è
regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, secondo cui, se non si può ragionevolmente
pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito sostentamento,
inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un
adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo
il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del
possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a
riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia,
che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere
tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125
cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità della parte richiedente e dipende
dal grado d'autonomia che si può esigere da lei, in particolare dalla sua
capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere
un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al
proprio “debito mantenimento”. Dal profilo finanziario occorre considerare
anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero
conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF
128 III 5 consid. 4a).
b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi
oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri
corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in
applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie –
il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del
medesimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune,
l'età e la loro salute, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la
durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le
prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale
del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza,
incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita
(art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun
interesse giuridico (Schwenzer,
op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento
deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo
restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio
(DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il
contributo di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal
coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.).
c) In
concreto le parti si sono sposate il 19 maggio 1978 e si sono separate di fatto
all'inizio del 1991 (il tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 29
gennaio 1991 è decaduto infruttuoso il 19 febbraio 1991). La vita in comune
essendo durata circa 12 anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga
durata (Schwenzer, op. cit., n.
48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000
del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il diritto di
conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione
domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid.
2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). A torto il Pretore
supplente evoca il principio della suddivisione a metà di un'eventuale eccedenza,
applicabile alle misure provvisionali e alla protezione dell'unione coniugale,
non alle cause di merito.
d) Dall'istruttoria
poco emerge in merito al tenore di vita avuto delle parti durante la vita in
comune. La sentenza di separazione (doc. A) riferisce, in effetti, della situazione
al momento in cui la comunione domestica era ormai cessata e la moglie aveva
cominciato a lavorare come custode per la Scuola media __________ (doc. A, pag.
9, doc. B), mentre il marito beneficiava di una rendita d'invalidità. E già
allora il primo giudice, rilevato come le parti non avessero ritenuto di documentare
il loro fabbisogno, si era fondato su un precedente decreto cautelare. Dagli
atti si evince comunque che il reddito dell'appellato era di fr. 56 093.– lordi
annui, vale a dire circa fr. 4000.– netti, compresa la tredicesima mensilità
(doc. R). Tenuto conto del costo dell'alloggio, del premio della cassa malati
e della presenza di tre figli a carico (senza considerare la figlia dell'appellato,
nata nel 1974 dal primo matrimonio, di cui non è dato di sapere se percepisse
contributi alimentari), le entrate della famiglia non consentivano con ogni
verosimiglianza un tenore di vita apprezzabilmente superiore al fabbisogno minimo.
Del resto, incombeva all'appellante sostanziare quel livello di vita (sentenza
del Tribunale federale 5P.319/2003 del 27 ottobre 2003). In mancanza di altri
elementi, non le si può riconoscere un contributo alimentare più elevato del fabbisogno
minimo, fermo restando che – come detto – anche il debitore del contributo deve
poter conservare il proprio.
e) L'appellante
contesta il reddito mensile netto di fr. 2500.– imputatole dal Pretore,
chiedendo che sia ridotto a fr. 2150.– mensili poiché il suo stipendio di
custode è soggetto a variazioni e “mai potrebbe raggiungere l'importo medio di
fr. 2500.– mensili” (appello, pag. 5). Ora, trattandosi di un lavoratore
dipendente decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento
del giudizio (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.31. e 01.49; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar,
3a edizione, n. 70 ad art 163 CC). In concreto figurano agli atti i
conteggi di stipendio da gennaio a giugno del 2001, dai quali si desume un
reddito di fr. 13 796.65 (fr. 10 556.75 da attività lucrativa e fr. 3239.90 da
indennità per malattia: conteggi nel fascicolo “richiami”). Tenuto calcolo
dell'indennità autunnale (un mezzo di fr. 860.–) e della quota di tredicesima
(fr. 1759.45 pari a 1/6 di fr. 10 556.75), risulta un'entrata mensile di fr.
2664.35 netti. La moglie adombra un possibile diminuzione di reddito a causa
del suo stato di salute. Agli atti non figura però alcun documento che comprovi
una riduzione della capacità lucrativa per ragioni di salute (anzi, il
certificato medico prodotto come doc. 2 attesta l'assenza di controindicazioni
allo svolgimento della mansione di custode). La stima del Pretore risulta,
quindi, finanche favorevole all'appellante.
f) Dal 1° luglio 2003 l'appellante non può più usufruire dell'appartamento
di servizio (doc. 15 di appello), ma ha diritto alla relativa indennità di fr.
3000.– annui riconosciuta ai custodi senza tale beneficio (art. 9 cpv. 6 del
regolamento concernente l'assegnazione e l'uso di posteggi e di appartamenti di
servizio nell'Amministrazione cantonale: RL 2.5.4.1), pari a fr. 250.– mensili.
Contrariamente a quanto reputa l'appellato, ciò non significa che fino al 1°
luglio 2003 vada imputato alla moglie un reddito fittizio per avere usufruito
di un appartamento gratuito. Significa che nel fabbisogno minimo di lei e della
figlia non va riconosciuta, fino ad allora, alcuna spesa per l'alloggio.
g) Con il proprio reddito mensile di fr. 2664.– (fr. 2914.– dal 1°
luglio 2003) l'appellante risulta dunque in grado di provvedere al proprio
fabbisogno minimo, da lei medesima indicato in fr. 2530.30 mensili (appello,
pag. 8). Ciò non giustifica alcun contributo alimentare in suo favore. Al
riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.
-
L'appellante
rivendica il diritto a un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. Date le
condizioni economiche dei coniugi, essa postula nondimeno – invece di
un'indennità in capitale – l'erogazione di un contributo alimentare vita
natural durante. Se non che, contrariamente a quanto essa sembra credere,
l'indennità dell'art. 124 CC può essere versata sotto forma di rendita, ma non
di contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale del 2 novembre 2000
pubblicata in FamPra.ch 2001, pag. 566 segg.). Oltre a ciò, per determinare
l'ammontare dell'eventuale indennità occorrerebbe considerare l'ammontare
previdenziale maturato dai coniugi durante il matrimonio, al cui riguardo tutto
(o quasi) si ignora. Sia come sia, è pacifico in concreto che un caso di
previdenza è già intervenuto, poiché dal 1992 il marito riscuote una rendita e
una pensione di invalidità. E il Tribunale federale ha avuto modo di confermare
ancora di recente che, qualora per uno o entrambi i coniugi si sia verificato
un caso di previdenza, il riparto di eventuali prestazioni d'uscita dai
rispettivi istituti è disciplinata esclusivamente dall'art. 124 cpv. 1 CC (DTF
129 III 485 consid. 3.2.3). La schematica disciplina dell'art. 122 CC non trova
più applicazione, ma occorre fondarsi sulla situazione economica delle parti
dopo la scioglimento del regime matrimoniale (sentenza citata, consid. 3.4.1,
DTF 127 III 439 consid. 3; sentenza 5C.128/2003, consid. 2). Nella fattispecie
risulta che l'appellante è assicurata presso la Cassa pensioni dello Stato sin
dal 17 gennaio 1991, da quando aveva 33 anni, e che il rapporto di lavoro dura
tuttora, nonostante gli asseriti problemi di salute. Così come stanno le cose,
essa disporrà dunque al pensionamento di un'adeguata previdenza professionale,
fors'anche superiore a quella del marito, il quale a 42 anni è stato posto in
pensione anticipata. In simili circostanze non vi è spazio per un'indennità a
norma dell'art. 124 CC.
-
Per
quanto riguarda la figlia L__________, nel proprio memoriale conclusivo la convenuta
chiedeva al Pretore di fissare il contributo di mantenimento “fino al mese di
agosto del 2002”, poiché L__________ ha concluso l'apprendistato il 15 agosto
-
Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che la figlia non avrebbe
avuto diritto a contributi alimentari, poiché il suo reddito le permetteva di
far fronte al fabbisogno di fr. 1115.– mensili, ma ha fissato un contributo di
fr. 800.– mensili fino alla maggiore età (“previa deduzione dell'importo
percepito da APPE0 a titolo di rendita completiva AI”), il padre avendolo offerto.
L'appellante chiede ora che tale contributo, compresa la rendita completiva AI
da lei percepita direttamente, sia aumentato a fr. 910.– mensili. Ritiene in
particolare che sul fabbisogno della figlia, da stabilire in fr. 1310.– mensili
sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, possa essere computato solo
parte del reddito conseguito quale apprendista.
a) In
realtà la questione è ormai superata, almeno fino alla maggiore età della ragazza.
L__________ ha compiuto 18 anni in pendenza di appello, il 9 luglio 2002. Ciò
rende senza oggetto i contributi alimentari fissati dal primo giudice. Fino al
passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i contributi di
mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto
provvisionale (Gloor in: Basler
Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid.
2b) o, come in concreto, dalla sentenza di separazione (doc. A). Se al momento
in cui il figlio diventa maggiorenne i contributi di mantenimento non sono
ancora decisi nel merito, un giudizio al riguardo non può più intervenire. Del
resto, nemmeno il Pretore statuisce più, in sentenze di divorzio, su contributi
alimentari per la minore età di figli divenuti maggiorenni durante la
litispendenza (I CCA, sentenza inc. 11.1999.126 del 13 agosto 2003, consid.
11). Tutt'al più il problema è valutare sommariamente quale probabilità di buon
esito avrebbe avuto l'appello ai fini delle spese e delle ripetibili (cfr. DTF
118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a). Ora, in casi del genere si
applica per analogia l'art. 72 della procedura civile federale (I CCA,
sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6; del 1° giugno 1993 in re F.,
consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/
Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art.
351). Quest'ultima norma prescrive che il tribunale statuisce con motivazione
sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi
del motivo che termina la lite”.
b) Le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo prevedevano per un figlio dai 13 ai 18 anni, nell'edizione
2000 (quella applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore: RDT 51/1996
pag. 33), un fabbisogno medio in denaro di fr. 1920.– mensili. La madre
lavorando circa all'80%, andava tolto il 20% della posta per cura e educazione,
prestate in natura, così come l'onere per l'alloggio (per i noti motivi: sopra,
consid. 4f). Il fabbisogno della figlia risultava pertanto di fr. 1550.–
mensili. Ora, per giurisprudenza costante, il figlio minorenne che ritrae un
provento dal proprio lavoro vivendo in economia domestica con un genitore è
tenuto, di principio, a sopperire entro un certo limite alle spese del proprio
mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tranne casi di particolare ristrettezza
familiare estranei alla fattispecie, tale limite non supera un terzo del
guadagno (analogamente a quanto prevedono le istruzioni della Camera di
esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello per il calcolo del minimo
esistenziale: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; dal 1° gennaio 2001: FU 2/2001 pag.
76 cifra IV/2). Al momento della sentenza, dedotti gli oneri sociali pari a
circa il 7.8% (metà dei contributi paritetici 6.55% e LAINF approssimata all'1.27%:
foglio informativo 1.2001 sulle modifiche al 1° gennaio 2001 concernenti i
contributi e le prestazioni AVS, AI, IPG e foglio informativo 6.05
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF, editi dal Centro
d'informazione AVS/AI), la figlia minorenne percepiva uno stipendio netto di
fr. 922.–. Ne discende che il reddito della figlia andava computato in ragione
di fr. 307.–, onde un fabbisogno in denaro di fr. 1243.– mensili. Ne segue che,
per finire, su questo punto l'appello sarebbe verosimilmente stato accolto.
c) Per
quanto riguarda la domanda di estendere l'obbligo alimentare per la figlia di
un mese oltre la maggiore età, vale a dire fino al termine dell'apprendistato,
la questione non è invece senza oggetto. La sentenza di separazione, che continua
a reggere i rapporti tra le parti fin quando la sentenza sugli effetti del
divorzio passerà in giudicato, non estendeva l'obbligo alimentare oltre la maggiore
età dei figli, sicché per il mese successivo al 18° anno di età il padre non
era tenuto a versare alcunché (art. 277 cpv. 1 CC). Ora, essendo L__________
divenuta maggiorenne in pendenza di appello, occorrerebbe preliminarmente
invitarla a ratificare l'operato della madre in suo nome (DTF 129 III 55). Da
ciò si può nondimeno prescindere, visto quanto segue. Fino ai 18 anni, come si
è appena detto, il fabbisogno medio in denaro di L__________ ammontava a fr.
1550.– mensili (senza costi di alloggio), compresi fr. 240.– per cura e
educazione. Nulla induce a credere che nel mese successivo alla maggiore età
tale fabbisogno sia mutato sensibilmente. Dopo la maggiore età, tuttavia, il
reddito netto di fr. 922.– mensili le va computato per intero (e non più nella
sola misura di un terzo), come le va computata la rendita completiva AI (fr.
688.–: doc. 1), erogata fino al termine della formazione (art. 25 cpv. 5 LAVS e
35 LAI). In simili circostanze, già a un primo esame, il fabbisogno minimo di
L__________ risultava coperto. Su questo punto l'appello è votato alla
reiezione.
-
Con
l'appello la convenuta postula altresì una provvigione ad litem di fr.
3000.–. Se non che, una provvigione di causa è destinata per sua natura – e
così era già nel vecchio diritto del divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad
art. 145 vCC) – a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni già
eseguite (come la stesura del ricorso) o a rimediare esborsi già affrontati.
L'appellante non sostiene che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale
principio. Dopo l'introduzione dell'appello, del resto, nessun atto processuale
si è più reso necessario da parte del suo patrocinatore. La richiesta di provvigione
ad litem non può pertanto essere accolta.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede respingere il suo ricorso su tutta la linea,
tranne per quanto sarebbe stato ove non fosse divenuto parzialmente senza
oggetto (contributo alimentare per la figlia minorenne). Si giustifica dunque
che sopporti nove decimi degli oneri processuali e che rifonda alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto senza
oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono
posti per un decimo a carico di APPO0 e per il resto a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
-
La domanda
di una provvigione ad litem è respinta.
-
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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