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Numero d'incarto:
11.2002.46
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00046
Lugano
3 maggio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n..___
(rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Commissione tutoria regionale __________, __________
A
__________ , __________
(patrocinata dal lic. iur. __________ ,
studio legale __________
- - -__________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 aprile 2002 presentato da __________
__________ contro la decisione emessa il
15 aprile 2002 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
1° marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 2 ha presentato alla Sezione degli
enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione
fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________
__________ (1919), degente all'Ospedale __________ __________
di __________. Lo stesso giorno la
Commissione tutoria ha provvisoriamente privato __________
__________ dell'esercizio dei diritti
civili, designandole come curatore __________
__________, segretario comunale di __________.
B. Contro
la decisione citata __________ __________ ha introdotto ricorso il 18 marzo
2002 alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele,
chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del
provvedimento. Con decisione del 21 marzo 2002 l'autorità di vigilanza ha
conferito al ricorso effetto sospensivo. Un appello presentato il 5 aprile 2002
da __________ __________ contro tale provvedimento è tuttora pendente (inc. ..__________).
C. Statuendo
il 15 aprile 2002, l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso
irricevibile, senza prelevare tasse né spese. Insorta il 23 aprile 2002 con un
appello contro la decisione predetta, __________
__________ postula l'annullamento del
giudizio impugnato e il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza affinché esamini
nel merito il suo ricorso. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del
Tribunale di appello (art. 48 della Legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). Tempestivo,
l'appello in esame è pertanto ammissibile.
- L'autorità
di vigilanza ha dichiarato il ricorso tardivo dopo avere accertato che la decisione
1° marzo 2002 della Commissione tutoria, inviata lo stesso giorno all'interessata
per lettera raccomandata, era stata ritirata da __________
__________ il 4 marzo 2002. L'appellante
obietta che __________ __________ __________
__________, senza essere al beneficio di
una procura, ha ritirato di sua iniziativa e a sua insaputa la raccomandata. E
siccome la destinataria è venuta a conoscenza della decisione solo il 7 marzo
2002, il termine di ricorso scadeva il 18 marzo 2002, onde la tempestività del
ricorso.
- Dagli
atti risulta che la decisione della Commissione tutoria regionale, intimata per
raccomandata a “__________ __________i, via __________
__________, ____________________ ” (ricevuta postale), è stata ritirata da __________ __________
il __________ 2002 (dichiarazione del 12
aprile 2002 dell'Ufficio __________ di __________. Ora, è possibile che __________ __________
non fosse in possesso di una procura scritta, ma ciò poco importa. Il potere di
rappresenza può essere conferito invero per atti concludenti, in particolare
quando l'avviso di ritiro è presentato da una persona conosciuta dai servizi
postali (Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 1.3.4 ad art.
32; Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, nota 417 all'art. 120).
Nella fattispecie __________ __________ __________
__________ risulta avere ritirato per
quattro mesi la corrispondenza indirizzata alla ricorrente (dichiarazione del
24 aprile 2002 dell'Ufficio __________
di __________). Inoltre, l'appellante
medesima ha affermato che __________ __________ __________
__________, sua grande amica, possiede
le chiavi di casa sua e sin dal suo ricovero __________
si occupa degli affari correnti, ritira la posta, paga le fatture, cura le
necessità della casa e, a sua richiesta, ha finanche interpellato un avvocato
(opposizione alla designazione di __________
__________ come rappresentante, del 18
marzo 2002, pag. 4). Del resto, mal si comprenderebbe come l'amica potesse avere
con sé l'avviso di ritiro lasciato nella cassetta delle lettere se non ne
avesse avuto le relative chiavi. Nelle circostanze descritte __________ __________
deve pertanto essere considerata ausiliaria della destinataria. E siccome il
plico raccomandato è stato ritirato il 4 marzo 2002, il termine per impugnare
la decisione è cominciato a decorrere quel giorno. Ne discende che il ricorso,
del 18 marzo 2002, va dichiarato tardivo.
- Né
può dirsi che l'appellante non dovesse attendersi una decisione dell'autorità
tutoria. Dall'indagine svolta dal Servizio sociale di __________ risulta che l'interessata è stata sentita sulla necessità
di adottare delle misure tutelari, da essa categoricamente rifiutate (relazione
del dott. __________ __________, dell'11 febbraio 2002). Del resto,
come si è visto, l'interessata ha – diligentemente – incaricato __________ __________
di ritirare la corrispondenza e di occuparsi degli affari correnti, di modo che
l'inoltro tardivo del ricorso non è dovuto alla sua degenza in ospedale, tanto
meno se si pensa che solo il 14 marzo 2002 essa ha conferito a un legale il
mandato di rappresentarla. Nemmeno si può rimproverare all'autorità di vigilanza
un formalismo eccessivo per avere applicato con rigore una norma di procedura,
il mancato rispetto dei termini di ricorso comportando l'irricevibilità del
rimedio giuridico senza possibilità di esame del merito. Infine non si può dire
che la ricorrente sia stata privata del suo diritto di impugnazione, poiché
esso va esercitato conformemente alle norme di procedura, in particolare nel
rispetto dei termini. Ne discende in ultima analisi che l'appello, infondato, è
destinato all'insuccesso.
- Gli
oneri processuali, contenuti per tenere conto del caso concreto, seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– lic. iur.
__________ __________,
__________;
–
Commissione tutoria __________ __________, __________.
Comunicazione
a:
– __________ __________,
__________;
–
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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