AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2002.42
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.42
Lugano
9 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei
giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.
(contestazione di inventario) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione del 4 settembre 1998 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(rappresentata dal tutore __________
__________, __________) e
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 aprile 2002 presentato da __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il 26 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 24 maggio 2002 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1910) è deceduto a __________ il __________ 1970,
lasciando come eredi la moglie __________ nata __________ con i figli
__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________
__________ ed __________ __________. Costoro, inoltre, sono membri insieme con
__________ __________ della comunione ereditaria fu __________ __________
__________, padre di __________, deceduto a __________ il __________ 1937.
B. Il 4
dicembre 1979 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno
chiesto al Pretore del Distretto di Vallemaggia la divisione di entrambe le
eredità. Con decreti del 22 gennaio 1980 il Pretore ha accolto le istanze e ha
designato l'avv. __________ __________ di __________ in qualità di notaio
divisore (inc. e /..__________). La
procedura è cominciata con la divisione della successione fu __________
__________ __________, nel cui ambito sono sorte varie controversie. Con sentenza
del 14 settembre 1992 il Pretore ha accertato la nullità parziale dell'atto di
divisione 9 agosto 1990 mediante il quale la particella n. __________RFD di
__________ (già n. __________RFP) era stata assegnata a __________ __________i,
così come dell'atto di donazione 16 novembre 1990 con cui quest'ultima aveva
donato il fondo a __________ __________ __________e, sicché il bene è rimasto
in proprietà comune degli eredi fu __________ __________ __________ (inc.
__________). Successivamente, in esito a un'istanza presentata da __________
__________ __________, il Pretore ha invitato il notaio divisore ad allestire
l'inventario definitivo della prima successione e a decidere in merito al
destino della citata particella (inc. ..__________9). Nel
frattempo, il 18 dicembre 1995, __________ __________ __________ è deceduta a
__________, lasciando come eredi i suoi quattro figli.
C. Il
27 settembre 1996 il Pretore ha nominato l'avv. __________ __________ di
__________ quale notaio divisore, in sostituzione dell'avvocato __________. Con
brevetto n. __________del 17 giugno 1998 quegli ha chiuso l'inventario della successione
fu __________ __________ __________, nell'ambito del quale tutti gli eredi
hanno sollevato contestazioni. Il 28 luglio 1998 il notaio ha trasmesso
pertanto gli atti al Pretore, che con decreto del 17 agosto 1998 ha assegnato
agli interessati un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le
loro pretese in via accelerata.
D. __________
__________ ha promosso causa l'11 settembre 1998 contro __________ __________
__________ ed __________ __________, chiedendo di inserire nell'inventario le
particelle n. __________ (già n. __________RFP di __________), n. __________
(limitatamente al terreno) e n. __________ (limitatamente a circa 7000 m2
di terreno) RFD di __________, intestate a __________ __________ .
Nella loro risposta del 16 ottobre 1998 entrambi i convenuti hanno proposto di
rigettare l'azione. Statuendo il 26 marzo 2002, il Pretore ha respinto la
petizione. Un appello presentato dall'attrice l'8 aprile 2002 è stato respinto
con sentenza 1° marzo 2003 di questa Camera, che ha accolto invece un appello
adesivo introdotto dai convenuti in materia di spese ripetibili (inc.
..)
E. A
sua volta __________ __________ __________ ha convenuto in giudizio il 4 settembre
1998 __________ __________ __________ e __________ __________ perché fossero
stralciate dall'inventario le rivendicazioni della sorella __________, fossero
inserite nell'inventario medesimo le liquidità della defunta madre (unitamente
ai giustificativi), fossero tolti i beni a lui intestati, fosse aggiunto un suo
credito di fr. 75 783.90 verso la successione e fosse radiato dal passivo
la nota d'onorario di fr. 3748.95 emessa dal notaio __________ __________.
Nella sua risposta del 5 ottobre 1998 __________ __________ ha proposto di
respingere le domande, mentre __________ __________ __________ è rimasta
silente. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, rimettendosi ai memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 15 marzo
2001 l'attore ha limitato a fr. 46 962.30 (o quanto meno a fr. 25 418.10) la
sua pretesa. __________ __________ ha ribadito la sua opposizione. Con sentenza
del 26 marzo 2002 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, nel senso
che ha ammesso nei passivi dell'eredità unicamente un credito di fr. 2976.– in
favore di __________ __________ __________. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico di __________ __________ __________,
tenuto a rifondere a __________ __________ fr. 1'600.-- e a __________
__________ __________ fr. 400.-- per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con un
appello dell'8 aprile 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato,
tra i passivi della successione sia inserita una sua pretesa di complessivi fr.
25 418.10 o, quanto meno, di fr. 13 936.–. Nelle sue osservazioni del 24
maggio 2002 __________ __________ propone di respingere il gravame e con
appello adesivo postula l'integrale rigetto della petizione. __________
__________ __________ è rimasta silente. Nelle sue osservazioni dell'11 luglio
2002 l'attore propone di respingere l'appello adesivo. Con ordinanza del 19
febbraio 2003 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato a __________
__________ un termine di cinque giorni per comunicare se intendeva contestare
le pretese dell'attore, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato
interpretato come riconoscimento. L'interessata non ha reagito.
Considerando
in diritto: 1. L'attore
ha convenuto in giudizio solo due eredi, ma non l'altra sorella __________
__________, la quale è rimasta silente ancorché interpellata dal giudice
delegato di questa Camera. Si pone dunque il problema di sapere se la
petizione, rivolta solo contro una parte degli eredi, sia proponibile. Al
riguardo le parti non muovono invero censura alcuna, tuttavia l'esistenza di un
litisconsorzio necessario è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio
in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC).
a) Secondo l'art. 604 cpv. 1 CC l'azione di divisione può essere
intentata da ogni erede e va diretta – per principio – contro tutti gli altri
eredi (Schaufelberger in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 16 e 17 ad art. 604).
Nel caso di litigi che oppongano i coeredi fra loro, infatti, tutti devono
partecipare quali attori o convenuti (Schaufelberger,
op. cit., n. 29 ad art. 602 CC con rimandi). Il Tribunale federale ha avuto
modo di precisare che gli eredi da convenire, ossia tutti quelli che non
agiscono come attori, costituiscono un litisconsorzio necessario, poiché solo
in tal modo la sentenza potrà essere opposta a ogni membro della comunione
ereditaria (DTF 100 II 441 consid. 1). Del resto, la nomina di un notaio
divisore emessa in seguito a un'azione di divisione nella quale un erede non
abbia partecipato né come attore né come convenuto va annullata d'ufficio (Rep.
1978 pag. 284 con nota). Un'eccezione si ravvisa nondimeno, sempre secondo il
Tribunale federale, ove un erede comunichi al giudice di non voler essere
coinvolto nella causa e di accettarne l'esito, oppure di aderire alle
richieste dell'attore (DTF 100 II 441 consid. 1 con rimandi; v. anche DTF 97 II
205 consid. 3 con richiamo; Schaufelberger,
op. cit., n. 17 ad art. 604 CC; Tuor in:
Berner Kommentar, 2a edizione, n. 3 ad art. 604 CC).
b) Dagli atti emerge che con lettera del 27 maggio 1997 __________
__________ __________ ha comunicato al notaio divisorio di ritenere inutile la
sua presenza alla riunione del 18 giugno successivo, intesa all'allestimento dell'inventario,
limitandosi a chiedere di “ricevere un inventario che specifichi, tra l'altro,
i debiti nei confronti di tutti (nei miei confronti fr. 75 783.90)”. __________
__________ ha sottoscritto il documento “per accettazione e conferma” (inserto
G dell'inventario nell'inc. ..__________richiamato). Il
giorno della redazione dell'inventario __________ __________ __________ ed
__________ __________ non sono comparsi davanti al notaio divisore, il quale,
dopo avere inserito nella rubrica “beni mobili” la notifica di __________
__________ __________, ha indicato che la pretesa era “totalmente contestata
dagli altri membri” (brevetto, pag. 5 n. 4.1). Dopo l'invio dell'inventario,
con lettera del 1° luglio 1998 __________ __________ __________ si è nuovamente
rivolto al notaio, dolendosi che il brevetto non annoverava tra i passivi il
suo credito di
fr.
75 783.90 e sollecitando l'inclusione di tale pretesa. __________ __________ ha
firmato il documento “per accettazione” (inserto R dell'inventario nell'inc.
..richiamato). Il 27 luglio 1998 il notaio
divisore, preso atto della citata richiesta, ha sospeso le operazioni di inventario
e ha trasmesso il tutto al Pretore, indicando nel riassunto che tra i passivi
notificati e contestati figurava un “credito vantato da __________ __________
__________ per fr. 75 783.90, contestato da __________ __________ e __________
__________ ” (brevetto, pag. 12 n. IV/1). Il Pretore ha pertanto impartito a
__________ __________ __________ un termine di 20 giorni per ottenere il
riconoscimento giudiziale delle sue richieste (decreto del 17 agosto 1998
nell'inc. ..). In tali circostanze è evidente che
l'azione andava diretta contro tutti gli altri coeredi, chiamati ad assumere il
ruolo di convenuti (Rep. 1977 pag. 87 con riferimenti).
c) Contrariamente a quanto si è verificato nel parallelo procedimento
avviato da __________ , ove la coerede __________ __________
__________ aveva espressamente dichiarato per lo meno davanti al notaio divisore
di riconoscere la pretesa della sorella (inc.
..), in concreto __________ __________ non è mai
comparsa davanti al notaio, né il notaio ha raccolto il di lei punto di vista.
Certo, essa ha sottoscritto le due lettere contenenti le pretese del fratello
per “accettazione e conferma”, ma ciò non basta per configurare una formale adesione
previa alle richieste del coerede. Basti ricordare che, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il formale riconoscimento dovrebbe avvenire davanti al
giudice. Nel parallelo procedimento avviato da __________ __________ questa
Camera ha equiparato l'espresso riconoscimento registrato a verbale davanti al
notaio divisore, ovvero dinanzi a un ausiliario della giustizia. Non è lecito
però transigere oltre. Il giudice delegato di questa Camera ha impartito
pertanto all'interessata, il 20 febbraio 2003, un breve termine perché
dichiarasse se intendeva contestare le pretese dell'attore, con l'avvertenza
che il silenzio sarebbe stato interpretato come acquiescenza. L'interessata
essendo rimasta silente, l'azione promossa da __________ __________ __________
può dunque ritenersi proponibile. Onde l'ammissibilità dell'appello.
- __________ __________ __________, convenuta in causa, è stata interdetta ed è
rappresentata dal tutore ufficiale. Agli atti non figura l'autorizzazione a stare
in lite dell'autorità tutoria prevista dall'art. 421 n. 8 CC, necessaria anche
nel caso in cui il tutelato sia convenuto in giudizio (Geiser in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 20 ad
art. 421/422 CC). Ora, la legittimazione di un rappresentante delle parti è un
presupposto processuale da verificare d'ufficio in ogni stadio della procedura
(art. 97 n. 4 CPC). Ciò posto, al tutore ufficiale andrebbe assegnato un breve
termine per ottenere la necessaria autorizzazione dalla Commissione tutoria
regionale (art. 99 cpv. 3 CPC). Se non che, __________ __________ __________ si
è lasciata precludere dalla lite. Né il tutore ha compiuto atti processuali
davanti al Pretore o davanti a questa Camera. Non essendovi atti da ratificare,
il rilascio di un'autorizzazione a stare in lite sarebbe priva d'oggetto. L'appello
può dunque essere esaminato nel merito.
I. Sull'appello
principale
- Litigiosa rimane unicamente, in questa sede, la nota pretesa di
fr. 25
418.10 (o quanto meno, di fr. 13 936.–) formulata dall'attore e avversata dalle
convenute. In realtà l'appellante chiede unicamente di inserire nell'inventario
una pretesa di fr. 22 442.10, la differenza di fr. 2976.– (riconosciuta dal
primo giudice) essendo oggetto dell'appello adesivo. Il Pretore ha accertato
che l'importo fatto valere dall'attore si riferisce a una serie di interventi
ordinati dall'attore medesimo su beni di spettanza della successione fu
__________ __________ __________ e della successione fu __________ __________
__________, segnatamente la particella n. __________RFD di . In
proposito egli ha sottolineato la posizione contraddittoria dell'attore, il
quale in un'altra procedura aveva chiesto di inserire l'immobile nell'inventario
della seconda successione (inc. ..), sicché la
richiesta appariva al limite della temerarietà. Sia come sia, il Pretore ha
rilevato che, i beni immobili essendo intestati alla successione indivisa fu
__________ __________ __________, vista la litigiosità tra coeredi l'attore non
avrebbe potuto ottenere il permesso di eseguire i lavori né confidare in una
ratifica, nel caso in cui quelli ordinati fossero stati urgenti. Avrebbe dovuto
così sottoporre la questione al giudice e chiedere la nomina di un
rappresentante della successione. In conclusione, secondo il Pretore, i lavori eseguiti
dall'attore contravvenivano al principio della decisione unanime dei comunisti,
donde la reiezione della richiesta di iscrivere la pretesa nell'inventario.
-
L'appellante
ribadisce di essersi occupato della gestione (di fatto e con il consenso tacito
di tutti i coeredi) dei beni della successione, per la quale pagava anche i debiti
e le imposte. In tale ambito egli ricorda di avere assicurato la manutenzione
straordinaria dei beni, rilevando che l'istruttoria ha permesso di appurare il
carattere urgente degli interventi da lui pagati. Egli specifica che fr.
700.– si riferiscono a lavori svolti per l'immobile situato sulla particella n.
__________, fr. 10 260.– sulla n. __________, mentre fr. 6840.– e fr. 4642.10
riguardano interventi sulla particella n. __________. A mente sua, quand'anche
la legge non ammetta nel regime della proprietà comune eccezioni al principio
dell'unanimità nemmeno in caso di urgenza, si dovrebbe applicare per analogia
l'art. 648 cpv. 1 CC applicabile alla comproprietà o eventualmente altre norme
generali come quelle sulla gestione d'affari senza mandato o quelle sul
possesso. Le convenute obiettano che, al momento dell'esecuzione dei lavori, le
particelle n. __________e __________appartenevano ai membri della comunione
ereditaria fu __________ __________ __________, sicché la pretesa doveva essere
formulata nell'ambito di quella divisione. Quanto agli altri interventi, essi
non possono essere riconosciuti poiché l'attore li ha ordinati personalmente e
non ha chiesto l'approvazione o la ratifica degli altri eredi.
-
Sapere
se nella fattispecie parte dei fondi sui quali sono stati eseguiti interventi appartenesse
ai membri della comunione ereditaria fu __________ __________ __________ può
rimanere indeciso. Quand'anche tutti i fondi fossero in proprietà comune degli
eredi fu __________ __________ __________, invero, la pretesa dell'appellante
non può essere riconosciuta. I coeredi sono proprietari in comune di tutti i
beni che formano il patrimonio del defunto e dispongono in comune dei diritti
inerenti alla medesima (art. 560 cpv. 2 e 602 cpv. 2 CC). Gli atti di amministrazione
dei beni successori, come la manutenzione degli immobili (Schaufelberger, op. cit., n. 16 ad art. 602 CC),
necessitano pertanto l'unanime decisione dei proprietari. Contrariamente al
regime della comproprietà, nel cui ambito un comproprietario può attuare a
spese degli altri le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un
danno imminente o maggiore (art. 647 cpv. 2 n. 2 CC), nel regime della
proprietà comune non è prevista alcuna eccezione al principio dell'unanimità
della decisione, neppure in caso di necessità o di urgenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a
edizione, pag. 385 n. 1384).
-
Un
erede può, eccezionalmente, agire da solo se sono date le condizioni della gestione
d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO) oppure, in caso di urgenza, nell'interesse
della comunione, oppure per la conservazione dei beni o dei relativi diritti
(DTF 121 III 122 consid.3 con riferimenti; Schaufelberger,
op. cit., n. 18 ad art. 602 CC). In concreto la prima ipotesi va scartata d'acchito,
giacché essa presuppone che l'agente non abbia avuto la possibilità di
sollecitare l'intesa del proprietario (Tercier,
Les contrats spéciaux, 2ª edizione, pag. 547 n. 4472; v. anche Weber in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, 2ª edizione, n. 13 in fine ad art. 419 CO). L'appellante non ha
dimostrato l'impossibilità di interpellare i coeredi in vista di ottenere un
accordo previo o, se non altro, una tempestiva ratifica (come aveva fatto
infruttuosamente nel 1992: doc. 2). Non può quindi farsi discorso di gestione
d'affari senza mandato. Quanto alla facoltà, per un erede, di agire
autonomamente in caso di urgenza nell'interesse della comunione, dal fascicolo
processuale non risulta che nella fattispecie si imponessero opere immediate
per conservare beni della successione. __________ __________, esecutore dei
lavori, ha dichiarato che i lavori sulla particella n. __________erano “relativamente
urgenti” e che senza il suo intervento il “peso del tetto avrebbe provocato il
crollo dello stesso” (deposizione del 13 febbraio 2001, pag. 1). Non è dato di
sapere però quando ciò sarebbe potuto accadere. In merito agli interventi nella
“stalla __________ ” (particella n. __________1) e nella “stalla alla
__________ ” (particella n. __________), tutto si ignora sull'eventuale
necessità di agire con prontezza (deposizione del 13 febbraio 2001, pag. 2). Ne
deriva che l'appellante non può valersi nemmeno dell'urgenza. Per il resto,
egli non pretende che, grazie alle sue iniziative, i coeredi si siano
arricchiti senza causa legittima (art. 62 cpv. 1 CO). Anche su questo punto
l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
II. Sull'appello
adesivo
-
Il
Pretore ha ammesso l'altra pretesa litigiosa (fr. 2976.–), correlata a un
anticipo prestato dall'attore per imposte a carico della successione, rilevando
che sebbene al riguardo non fosse stata recata “la prova apodittica”, la
documentazione prodotta risultava sufficiente per accertare l'esborso, né le
convenute pretendevano di avere pagato tali oneri. L'appellante adesiva
contesta tale conclusione, adducendo che l'attore non ha provato, come gli incombeva,
di avere fatto fronte al versamento di imposte dovute dalla successione.
L'attore ribadisce di avere assunto il pagamento degli oneri fiscali poiché per
l'autorità tributaria egli era il rappresentante della successione. Rileva
inoltre che, siccome non constano debiti scoperti della successione, siccome
uno solo degli eredi procedeva al pagamento e siccome nessun altro erede
pretende di avere onorato alcunché, tutti gli indizi inducono a ritenere che
egli soltanto abbia pagato le imposte dovute.
-
Agli
atti non figura alcuna prova circa il pagamento di oneri fiscali da parte
dell'attore, già per il fatto che tutta la documentazione richiamata dalle
autorità fiscali si limita a conteggi, senza che sia dato di stabilire chi
effettivamente abbia provveduto ai versamenti. È possibile che nei confronti
dell'autorità tributaria l'attore fosse il rappresentante della successione e
che egli abbia dichiarato di assumere le imposte cantonali del biennio 1991/92
(doc. 8 e 9), ma ciò non basta per dimostrare che egli abbia davvero eseguito
pagamenti. Né l'assenza di debiti è sufficiente a dimostrare la sua tesi. Del
resto, nell'ambito di una procedura esecutiva promossa dallo Stato del Cantone
Ticino per il pagamento delle imposte cantonali 1991/92 a carico della
successione fu __________ __________ __________, all'udienza di rigetto dell'opposizione
davanti al giudice di pace del circolo della __________ l'attore ha dichiarato
il 25 dicembre 1993 che a quel tempo degli affari della famiglia si occupava
“molto probabilmente” la sorella __________ (doc. 8). Comunque sia, non si vede
quale difficoltà avrebbe avuto l'attore a conservare i giustificativi (cedole
postali o bonifici bancari), di modo che la prova a suo carico (art. 8 CC) non
appariva impossibile. Nelle circostanze non si giustifica nemmeno di far capo
all'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma – di carattere eccezionale – essendo
applicabile solo ove appaia impossibile o non sia ragionevolmente esigibile dal
danneggiato una quantificazione del pregiudizio precisa e sulla base di dati
effettivi (Schnyder in: Basler Kommentar,
OR I, 3a edizione, n. 10 ad art. 42). Ciò non è il caso in concreto.
Ne discende che l'appello adesivo merita accoglimento e che il giudizio impugnato
va riformato di conseguenza.
III. Sulle
spese e le ripetibili di appello
- Gli oneri di entrambi gli appelli, commisurati all'entità del
litigio, seguono l'integrale soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC), il
quale rifonderà a __________ un'equa indennità per ripetibili. L'odierno
giudizio non incide sul dispositivo riguardante gli oneri di prima sede, che
può rimanere invariato. L'attuale sentenza, infine, va comunicata anche al
notaio divisore in ossequio all'art. 479 cpv. 3 CPC.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà a __________
__________ fr. 1500.– per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è respinta.
1.1 (annullato)
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
- Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà all'appellante
adesiva fr. 600.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
– __________
__________, __________;
–
__________ , __________ -.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Vallemaggia;
– avv.
__________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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