AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.41
Data decisione, Autorità:
01.03.2003, ICCA
140
Incarto n.
11.2002.41
Lugano
1° marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._.
(contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione dell'11 settembre 1998 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
__________, ed
, __________ -
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 26 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 24 maggio 2002 presentato da
__________ __________ __________ ed __________ __________ contro la medesima
sentenza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1910) è deceduto a __________ il __________ 1970,
lasciando come eredi la moglie __________ nata __________ con i figli
__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________
__________ ed __________ __________. Costoro, inoltre, sono membri insieme con
__________ __________ della comunione ereditaria fu __________ __________
__________e, già padre di __________ e deceduto a __________ il __________
1937. Con atto pubblico del 17 marzo 1976 del notaio __________ __________ i
membri della comunione ereditaria fu __________ __________ __________ hanno
dichiarato “di aver proceduto tra loro ad una divisione parziale dei beni di
pertinenza della (…) successione”, in base alla quale la particella n.
__________RFP di __________ è stata assegnata a __________ __________
__________. Il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il
25 marzo 1976.
B. Il
23 giugno 1978 i membri delle citate comunioni ereditarie si sono nuovamente costituiti
davanti al medesimo notaio per far attestare “di aver proceduto alla divisione
dei beni immobili di pertinenza delle [due] successioni”, in esito alla quale
svariati fondi situati a __________ sono stati assegnati in parte a __________
__________ __________ e in parte a __________ __________. Negli anni successivi
l'estensione e la numerazione delle varie proprietà hanno subìto mutazioni in
seguito alle procedure di raggruppamento terreni e di introduzione del registro
fondiario definitivo nel Comune di __________, sicché tra i fondi attribuiti a
__________ __________ __________ figurano le particelle n. __________e
__________RFD.
C. Il 4
dicembre 1979 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno
chiesto al Pretore del Distretto di __________ la divisione di entrambe le
eredità. Con decreti del 22 gennaio 1980 il Pretore ha accolto le istanze e ha
designato l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore delle due
successioni (inc. e /..__________). La
procedura ha comportato dapprima la liquidazione della successione fu
__________ __________ __________, nel cui ambito sono sorte tra gli eredi varie
contestazioni (inc. e ..). Nel
frattempo, __________ ____________________ 1995, la vedova __________
__________ __________ è deceduta a __________, lasciando come eredi i quattro
figli predetti.
D. Il
27 settembre 1996 il Pretore ha nominato l'avv. __________ __________ quale
notaio divisore in sostituzione dell'avvocato __________. Con brevetto n.
__________del 17 giugno 1998 questi ha chiuso l'inventario della successione fu
__________ __________ __________, nell'ambito del quale tutti gli eredi hanno
sollevato contestazioni. Il 28 luglio 1998 il notaio ha trasmesso gli atti al
Pretore, che con decreto del 17 agosto 1998 ha assegnato agli interessati un
termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese in via
accelerata.
E. __________
__________ __________ ha promosso causa, il 4 settembre 1998, contro __________
__________ __________ e __________ __________, chiedendo di stralciare
dall'inventario le rivendicazioni della sorella , d'inserirvi la
liquidità della defunta madre (unitamente ai giustificativi), di togliere i
beni a lui intestati, di aggiungere un suo credito di fr. 75 783.90 nei
confronti della successione e di omettere dal passivo la nota d'onorario di fr.
3748.95 del notaio avv. . __________ __________ ha proposto di
respingere le domande, mentre __________ __________ __________ è rimasta
silente. Con sentenza del 26 marzo 2002 il Pretore, in parziale accoglimento
della petizione, ha ammesso nei passivi della successione unicamente un credito
di fr. 2976.– in favore di __________ __________ __________
..). L'appello presentato dall'attore l'8 aprile
2002 e quello adesivo presentato il 24 maggio 2002 dalla convenuta sono tuttora
pendenti (inc. ..).
F. A
sua volta __________ __________ ha convenuto in giudizio l'11 settembre 1998 __________
__________ __________ ed __________ __________, chiedendo che nell'inventario
fossero inserite le particelle n. __________ (già n. ____________________ RFP
di __________), n. __________ (limitatamente al terreno) e n. __________
(limitatamente a circa 7000 m2 di terreno) RFD di __________
intestate a __________ __________ __________. Nella loro risposta del 16
ottobre 1998 entrambi i convenuti hanno proposto di respingere la petizione.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e
hanno presentato conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato il loro
punto di vista, l'attrice postulando l'iscrizione nell'inventario delle sole
particelle n. __________e n. __________ (limitatamente a 6033 m2)
RFD di __________. Statuendo il 26 marzo 2002, il Pretore ha respinto la
petizione. Le spese con una tassa di giustizia di fr. 1000.– sono state poste a
carico dell'attrice, tenuta a rifondere un'indennità di fr. 900.– a ciascun
convenuto per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello dell'8
aprile 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, nell'inventario
siano iscritte le particelle n. __________e n. __________ (limitatamente a 6033
m2) RFD di __________. Nelle loro osservazioni del 24 maggio 2002
__________ __________ __________ ed __________ __________ propongono di
respingere il ricorso, e con appello adesivo postulano l'aumento dell'indennità
per ripetibili a fr. 5000.– ciascuno. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2002
l'attrice propone di respingere l'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante – oltre che per l'appellabilità
della causa (art. 15 CPC) – per la commisurazione degli oneri processuali e
delle ripetibili. Di per sé gli atti andrebbero quindi ritornati al primo
giudice affinché fissi il valore della contestazione (art. 13 CPC). I numerosi
beni immobili indicati dal perito come proprietà di __________ __________
__________, di cui l'attrice ha chiesto l'inserimento nell'inventario (v.
referto __________. __________ dell'Ufficio cantonale di stima allegato al
brevetto n. __________del notaio avv. __________ , continuazione del
1° giugno 1999, pag. 15 e 16 nell'inc. ..),
lasciano presumere tuttavia che tale valore ecceda abbondantemente i
fr.
8000.– (art. 13 LOG). Tempestivo, l'appello è quindi ricevibile.
-
L'attrice
ha convenuto in giudizio solo due coeredi, spiegando che questi si erano
opposti alla domanda in sede di inventario, mentre la sorella Ilde, che vi
aveva aderito, avrebbe proceduto separatamente (petizione, pag. 2). In realtà
quest'ultima non ha promosso causa e non è parte nell'attuale causa. La
questione è pertanto di sapere se gli eredi costituiscano un litisconsorzio necessario
e se l'azione, che coinvolge solo parte dei membri della comunione ereditaria,
sia proponibile. Le parti non muovono invero censura alcuna, tuttavia
l'esistenza di un litisconsorzio necessario è un presupposto processuale che va
esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC).
-
a) Secondo l'art. 604 cpv. 1 CC l'azione di divisione può essere
promossa da ogni erede. La legittimazione passiva riguarda invece – di
principio – tutti i coeredi che non hanno agito come attori, non la comunione
ereditaria in quanto tale (Schaufelberger
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n.
16 e 17 ad art. 604). Nel caso di litigi che oppongano i coeredi fra di loro,
infatti, tutti devono partecipare quali attori o convenuti (Schaufelberger, op. cit., n. 29 ad art.
602 CC con rimandi). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che gli
eredi da convenire, ossia tutti quelli che non hanno agito come attori, costituiscono
un litisconsorzio necessario, giacché solo in questo modo la sentenza potrà
essere opposta a ogni membro della comunione ereditaria (DTF 100 II 441 consid.
1). Del resto va annullata d'ufficio la nomina di un notaio divisore emessa in
seguito a un'azione di divisione nella quale un erede non abbia partecipato né
come attore né come convenuto (Rep. 1978 pag. 284 con nota). Nondimeno, sempre
secondo il Tribunale federale, qualora un erede abbia comunicato al giudice di
non voler essere coinvolto nella causa e di accettarne l'esito o di aderire
alle richieste dell'attore, è sufficiente che quest'ultimo convenga gli altri
eredi (DTF 100 II 441 consid. 1 con rimandi; v. anche DTF 97 II 205 consid. 3
con richiamo; Schaufelberger,
op. cit., n. 17 ad art. 604 CC; Tuor in:
Berner Kommentar, 2a edizione, n. 3 ad art. 604 CC).
b) Dagli
atti risulta che il 17 giugno 1998 __________ __________ __________ ha
dichiarato al notaio divisore di aderire alla richiesta della sorella
__________, la quale chiedeva – fra l'altro – di inserire nell'inventario della
successione le particelle n. __________e n. __________ (limitatamente a circa
7000 m2) intestate al fratello __________ (brevetto n. del
notaio __________ i, del 17 giugno 1998, pag. 2, 4 e 8, nell'inc.
..). Il Pretore ha così impartito a entrambe un
termine di 20 giorni per ottenere il riconoscimento delle loro richieste
(sopra, consid. D; decreto del 17 agosto 1998 nell'inc.
..). La loro azione doveva pertanto essere
diretta contro gli altri coeredi che assumono il ruolo di convenuti (Rep. 1977
pag. 87 con riferimenti). __________ __________ __________ però non ha promosso
causa contro gli altri due eredi che hanno contestato le sue pretese, sicché la
sua pretesa è perenta (art. 479 cpv. 2 CPC). Tuttavia nella misura in cui aveva
aderito alla pretesa della sorella __________, essa non doveva neppure essere
convenuta in giudizio, la sua posizione essendo già stata chiarita davanti al notaio,
pubblico ufficiale e ausiliario del giudice. In tali circostanze l'azione promossa
da __________ __________ è dunque proponibile, anche se non coinvolge
__________ __________ __________. Ciò posto, nulla osta all'esame dell'appello.
I. Sull'appello
principale
-
Il Pretore, premesso che gli eredi possono accordarsi liberamente
sulla divisione, ha ricordato che lo scopo dell'inventario è di accertare il
compendio dei beni soggetti a divisione. Il patrimonio da dividere – ha
continuato il primo giudice – non si identifica necessariamente con la massa
successoria, anche perché la divisione può intervenire a tappe e riguarda solo
i beni ancora indivisi, ossia non ancora validamente trasferiti ai singoli
eredi. Ciò posto, il Pretore ha accertato che la particella n. __________RFD
deriva effettivamente dall'interessenza del mappale n. __________della vecchia
mappa, ma che essa è stata oggetto di divisione parziale per concorde volontà
degli eredi ed è stata assegnata al convenuto. Analogamente, la particella n.
__________RFD è scaturita dal raggruppamento di fondi provenienti dalla
successione. E, anche in questo caso, il trapasso di proprietà al singolo erede
è intervenuto in seguito a un valido contratto di divisione parziale. Per il
Pretore, non si giustifica pertanto di iscrivere nell'inventario immobili che
non sono più intestati alla comunione ereditaria e che sono già stati
attribuiti a un singolo erede.
-
L'appellante
rammenta che tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione e
rileva che in caso di divisioni parziali questi rimangono dipendenti gli uni
dagli altri, di modo che le disparità si compensano. A suo avviso inoltre
nell'ambito dell'inventario confezionato per la divisione definitiva occorre
tenere conto anche dei beni già assegnati a un coerede con divisione parziale,
così da garantire la parità fra eredi. Dell'inventario, in effetti, non fanno
parte solo i beni esistenti al momento della divisione, ma anche quelli
assegnati in precedenza a titolo di divisione parziale e le pretese degli eredi
a titolo di collazione, riunione o riduzione. E siccome i fondi in questione,
oggetto delle divisioni parziali, provengono dalle note successioni, l'inventario
va completato nel senso di inserire le particelle n. __________e n. __________
limitatamente a 6033 m2 o, quanto meno, a 3910 m2. Del
resto essa medesima sottolinea di avere chiesto che fosse iscritta
nell'inventario la particella n. __________a lei intestata, corrispondente ai
beni a lei assegnati nell'ambito della divisione parziale del 23 giugno 1978.
-
I
coeredi sono proprietari in comune di tutti i beni che formano il patrimonio
del defunto (art. 560 cpv. 2 e 602 cpv. 2 CC) e ogni erede ha per legge il
diritto imprescrittibile di esigere la divisione dell'eredità (art. 604 cpv.1
CC). Finché esiste un patrimonio della successione ancora indiviso, sussiste
riguardo alla sostanza che la compone una comunione ereditaria che può essere
sciolta con azione di divisione. Tale richiesta tende all'accertamento del
compendio ereditario e alla formazione dei lotti (Tour, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 604 CC). Oggetto della
divisione è il patrimonio esistente al momento in cui la stessa avviene, gli
eredi sopportando in comune il deprezzamento e profittando in comune degli aumenti
di valore dei beni (Piotet, Droit
successoral, in: Traité de droit privé suisse, Friburgo 1975, pag. 768 § 106).
Quanto alla massa da dividere, essa non si identifica necessariamente con
quella successoria (cfr. Jost, Das
Erbteilungsprozess im schweizerischen Recht, Berna 1960, pag. 90). Statuendo
nell'ambito di un'azione di divisione, il giudice dirime anche tutti i problemi
correlati (Seeberger, Die richterliche
Erbteilung, Friburgo 1992, pag. 68). L'esecuzione effettiva della divisione
presuppone, in particolare, l'accertamento dell'asse ereditario (Seeberger, op. cit., pag. 313). Ed essa
può avvenire anche a tappe (Druey,
Grundriss des Erbrechts, 5a edizione, pag. 236, § 16 n. 14).
-
Dagli atti risulta che i coeredi hanno proceduto di comune accordo,
in concreto, a una divisione parziale riguardante un immobile di pertinenza
della successione paterna nel marzo del 1976 (doc. C). In seguito a ciò la
particella n. __________RFP, corrispondente all'attuale n. __________RFD
(ispezione, lettera dell'8 giugno 2000 __________. __________ __________), è
stata intestata a __________ __________ __________ (doc. D), che ne è tuttora
proprietario (doc. A). Inoltre nel giugno del 1978 gli stessi hanno effettuato,
unitamente a una cugina, un'ulteriore divisione relativa a svariati immobili
delle due successioni (doc. G), sicché tra i fondi assegnati a __________
__________ __________ figurano alcuni terreni che costituiscono parte dell'attuale
fondo n. __________RFD (ispezione, lettera dell'8 giugno 2000 __________.
__________. __________) intestato a suo nome (doc. H). Nella fattispecie la
questione è di sapere perciò se siffatti immobili debbano essere inclusi fra
gli attivi dell'inventario allestito nell'ambito della procedura in esame.
-
Già
si è detto che la divisione non deve necessariamente costituire un atto unico
(sopra, consid. 6). La dottrina distingue fra divisione parziale soggettiva,
che concerne solo alcuni eredi, e divisione parziale oggettiva, che riguarda
solo parte dei beni successori (Druey,
op. cit., pag. 236, § 16 n. 17). Entrambe le divisioni parziali sono oggi
ammesse (DTF 115 II 328 in alto, 96 II
329 consid. 6a; Druey, Die erbrechtliche Teilung – Übersichsreferat,
in: Praktische Probleme der Erbteilung, Berna 1997, pag. 24 con numerosi rimandi
alla nota n. 8). La dottrina più recente riconosce anche la possibilità di
introdurre un'azione di divisione parziale (Stettler,
De quelques actions visant la protection des droits successoraux, in: CFPG,
Temi scelti di diritto ereditario, Agno 2002, pag. 91 n. 48; Druey, Die erbrechtliche Teilung, loc.
cit.; Schaufelberger, op. cit.,
n. 6 ad art. 604 CC). Trattandosi di divisioni parziali, la difficoltà consiste
in genere nello stabilire a quale momento esse assumano carattere vincolante (Druey, Die erbrechtliche Teilung, op.
cit., pag. 24 in fondo e pag. 47 e seg.). Determinante, in ogni modo, è la
prova della volontà dei coeredi di impegnarsi definitivamente (Piotet, op. cit., pag. 821). Inoltre le
divisioni parziali oggettive possono essere dipendenti l'una dall'altra, in
modo da compensare le vicendevoli ineguaglianze (Druey, Grundriss des Erbrechts, op. cit., pag. 236, § 16 n.
14). Sono possibili anche ripartizioni parziali, in particolare di beni liquidi,
in acconto sulle rispettive quote (Druey,
Die erbrechtliche Teilung, op. cit., pag. 25 in alto).
-
Nella
fattispecie gli eredi hanno dichiarato di “aver proceduto tra di loro ad una
divisione parziale” (doc. C), rispettivamente “alla divisione dei beni
immobili” (doc. G, 4° foglio) di pertinenza delle due successioni mediante
assegnazione di svariati fondi al convenuto e all'attrice. Le parti, del resto,
concordano di avere convenzionalmente pattuito divisioni parziali nell'ambito
delle due successioni (appello, pag. 4 nel mezzo; osservazioni, pag. 8 verso il
basso). L'appellante medesima ha dichiarato inoltre di non voler rimettere in
discussione le menzionate ripartizioni (conclusioni, pag. 7 a metà). Dai due
accordi non risulta, invece, che gli eredi cui sono stati attribuiti i fondi
abbiano promesso eventuali controprestazioni. Né è stato previsto che le citate
divisioni parziali dovessero andare in acconto sulle rispettive quote ereditarie.
I convenuti, in effetti, spiegano che l'assegnazione è avvenuta a titolo
gratuito, in un contesto familiare amichevole, anche tenuto conto degli oneri
della successione assunti dal fratello, dei mutui da lui concessi alle sorelle
e del fatto che egli aveva lavorato gratuitamente a favore dei genitori
(osservazioni, pag. 13; risposta, pag. 6).
La ricorrente
non contesta quest'ultima allegazione, né sostiene che all'epoca sia stato
espressamente pattuito di considerare i beni attribuiti a titolo di acconto
sulle rispettive quote ereditarie (verbale del 12 novembre 1998, pag. 3 in
alto; conclusioni, pag. 3 in fondo, pag. 6 nel mezzo e pag. 8 in alto; appello,
pag. 4). Anche la volontà degli interessati di legarsi definitivamente è indubbia,
tanto più che il contratto di divisione è stato rogato per atto pubblico, con
l'intervento di un legale che ha attestato di avere informato i comparenti
delle leggi concernenti quell'atto (doc. C, 2° foglio in alto; doc. G, 7°
foglio in basso). In simile contesto si può ragionevolmente ritenere che tali
divisioni siano state stipulate gratuitamente e a titolo definitivo, ossia
senza riservare un eventuale computo dei beni assegnati nella procedura
divisionale successiva. Per il resto è un rischio insito in ogni divisione
ereditaria che le circostanze possano modificarsi, ad esempio in caso di
cambiamento del valore dei beni assegnati con il contratto di divisione
parziale (Seeberger, op. cit.,
pag. 16 in mezzo) o, come in concreto, in caso di mutamento dei rapporti personali
fra eredi.
-
L'appellante
sostiene che, in ogni modo, l'inserimento nell'inventario dei beni assegnati
con le divisioni parziali si impone “in applicazione del principio di parità
fra gli eredi”. Invero, secondo l'art. 607 cpv. 1 CC gli eredi legittimi fra
loro, o in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime
norme. Di regola, essi hanno inoltre uguali diritti sui beni della successione
(art. 610 cpv. 1 CC). Il precetto della parità di trattamento fra eredi
costituisce infatti la regola nel quadro di una divisione ereditaria (Schaufelberger, op. cit., n. 2 ad art.
607, con rimando a DTF 112 II 211). Il principio, tuttavia, non è assoluto e
cede il passo di fronte a eventuali norme di divisione poste dall'ereditando (art.
608 cpv. 1 CC) e alle regole di ripartizione previste agli art. 612 segg. CC.
Inoltre gli eredi, salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi
sul modo della divisione (art. 607 cpv. 2 CC; Schaufelberger,
op. cit., n. 4 ad art. 607). Salvo ipotesi estranee alla presente fattispecie
(v. Schaufelberger, op. cit., n.
7 e 8), essi sono sempre liberi di accordarsi sul modo della divisione (Schaufelberger, op. cit., n. 5 ad art.
607), anche in deroga al precetto di uguaglianza (Schaufelberger, op. cit., n. 4 alle osservazioni preliminari
degli art. 607–619 CC con richiamo a DTF 114 II 419 consid. 2a). In concreto,
come detto (consid. 9), gli eredi hanno stipulato due atti di divisione
parziale, assegnando determinati fondi all'attrice e al convenuto senza prevedere
alcuna controprestazione né l'ulteriore computo del valore di quei beni. Nulla
impediva loro di procedere in tal senso, il precetto della parità di
trattamento fra eredi dovendo cedere il passo in caso di unanime accordo
contrario fra gli interessati. Ne discende che l'appellante, che ha a sua volta
sottoscritto gli atti di divisione parziale, non può prevalersi oggi di
siffatto precetto per ottenere l'inserimento di quei beni nell'inventario
successorio.
-
L'attrice
ribadisce infine che nell'inventario vanno inclusi anche beni già suddivisi nell'ambito
di precedenti divisioni parziali, tant'è che essa medesima ha chiesto l'inserimento
della propria particella n. __________, derivata dai fondi a lei assegnati nell'ambito
del contratto di divisione parziale del 23 giugno 1978. A torto. Nell'inventario
vanno inseriti gli attivi e i passivi della successione, incluse le pretese
degli eredi, segnatamente a titolo di collazione, riunione o riduzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1025 ad
art. 477), indipendentemente dal fatto che l'azione sia poi promossa (Rep. 1999
pag. 173 consid. 7). Vanno inoltre iscritti beni immobili di pertinenza del
defunto che sono stati intestati, senza valido titolo giuridico, a nome di un
singolo erede (I CCA, sentenza del 20 gennaio 2000 in re S. e litisconsorti,
consid. 4 e 5). Ciò non è il caso in concreto, giacché il trasferimento di
proprietà delle note particelle è avvenuto sulla base di un valido atto di
divisione parziale, che neppure l'appellante intende rimettere in discussione
(sopra, consid. 9). Poco importa che l'interessata abbia chiesto, di propria
iniziativa, l'iscrizione nell'inventario dei fondi ricevuti a titolo di
divisione parziale (brevetto n. del notaio __________ __________ del
17 giugno 1998, pag. 4 in fondo e 8 in basso nell'inc. __________
____________________.). Ne discende che, in ultima analisi, l'appello
principale, destituito di fondamento, è destinato all'insuccesso.
II. Sull'appello
adesivo
-
Il
Pretore ha posto gli oneri processuali a carico dell'attrice, soccombente,
fissando le ripetibili in fr. 900.– per ciascuna controparte. I convenuti
definiscono tale indennità insufficiente, tenuto conto del valore litigioso
calcolato in circa fr. 300 000.– sulla base del valore venale della
particella n. __________valutato dall'Ufficio cantonale di stima, ma ridotto
del 30%. Postulano pertanto l'aumento degli importi loro assegnati per
ripetibili in almeno fr. 5000.– ciascuno, lasciando facoltà a questa Camera di
maggiorarle. Ora, nella misura in cui postulano ripetibili superiori a fr.
5000.– ciascuno, i convenuti formulano una richiesta irricevibile, giacché in
caso di contestazioni patrimoniali – e l'indennità per ripetibili è
manifestamente d'indole patrimoniale – l'appellante non può limitarsi a domande
indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b,
1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige del resto in sede federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Quanto all'indennità di fr. 900.–,
l'attrice obietta che essa rientra nel margine di apprezzamento del primo giudice,
tenuto conto anche del fatto che il lavoro istruttorio è stato svolto da lei.
Rimane va verificare se ciò sia il caso.
-
Giusta
l'art. 150 CPC l'indennità per ripetibili è fissata, nella misura in cui è destinata
a coprire gli oneri di patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine
degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Questa prevede che in ogni pratica avente un
valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è stabilito in base
a percentuali del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e
quella massima l'onorario va commisurato poi caso per caso, secondo la
complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito
e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Tali disposti si applicano per le cause
civili ordinarie, comprese quelle trattate – come in concreto – con procedura accelerata
(art. 13 TOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non vincola
il giudice (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo fruisce di ampio
potere di apprezzamento, censurabile in appello solo per eccesso o per abuso
(Rep. 1996 pag. 171).
-
Nelle
circostanze descritte occorre accertare anzitutto il valore litigioso, per la
cui determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9 cpv. 2
TOA). Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro,
come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 5
CPC). In base alla domanda si determina anche il valore delle cause riguardanti
beni mobili o immobili (art. 9 cpv. 1 CPC). In concreto l'attrice ha
sollecitato l'iscrizione nell'inventario delle particelle n. __________, n.
__________ (limitatamente al terreno) e n. __________ (limitatamente a circa
7000 m2 di terreno), indicando nella petizione un valore litigioso
da determinare, ma superiore a fr. 8000.– (petizione, pag. 1). Dagli atti si
evince che per l'arch. __________, dell'Ufficio cantonale di stima, il valore venale
della particella n. __________ammonta a fr. 240 000.– (brevetto n.
__________del notaio __________ , continuazione del 1° giugno 1999,
perizia del 20 maggio 1999 allegata, pag. 9, nell'inc.
..), quello della particella n. __________a
complessivi fr. 160 000.–, di cui fr. 15 295.– per “sedimi e terreni”
(pag. 62), e quello della particella n. __________a complessivi fr.
285 000.–, di cui fr. 60 865.– per 17 390 m2 di
“sedimi e terreni”, pari a fr. 24 500.– per 7000 m2 a fr. 3.50
il m2 (pag. 67). Il valore di causa globale assomma pertanto a fr.
279 795.–.
-
Per
pratiche il cui valore si situa tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.–l'art. 9 cpv.
1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 5 e l'8% del valore
medesimo. Nella fattispecie la causa dal profilo giuridico non appariva di
grande complessità, la vertenza fra le parti essendo circoscritta all'inserimento
dei noti fondi nell'inventario. Qualche impegno poteva richiedere
l'accertamento fattuale, in ragione delle modifiche intervenute nella numerazione
della particelle in seguito alle procedure di raggruppamento terreni e
d'introduzione del registro fondiario definitivo, difficoltà che sono state
tuttavia risolte grazie alle indicazioni fornite dal geometra revisore. Contrariamente
a quanto ritiene l'attrice, tuttavia, alla controparte la causa ha richiesto un
certo impegno, giacché il patrocinatore ha redatto due allegati (risposta e conclusioni
di 14 pagine ciascuno), ha presenziato a tre udienze, ha scritto due lettere e
ha partecipato alle ispezioni. Tenuto calcolo dei criteri generali posti
dall'art. 8 TOA, appare adeguato applicare alla fattispecie quindi la
percentuale medio-bassa del 6%. Nell'ipotesi di una causa ordinaria implicante
analoghi problemi di fatto e di diritto, l'onorario dell'avvocato a norma
dell'art. 9 cpv. 1 TOA sarebbe risultato così di fr. 16 787.– (6% di fr.
279 795.–). Non vi sono invece ragioni di aumentare siffatto importo per tenere
conto del fatto che la pratica ha coinvolto più parti, la circostanza non
avendo comportato impegni supplementari per il patrocinatore (art. 12 lett. b
TOA).
-
Il
fatto è che un simile compenso sarebbe apparso, già d'acchito, eccessivo per
rapporto all'impegno richiesto al patrocinatore nel caso precipuo. Il Pretore
avrebbe dovuto far capo di conseguenza all'art. 11 cpv. 1 TOA, secondo cui
nelle pratiche di alto valore che hanno richiesto al legale un impegno
limitato, l'onorario “normale” va calcolato non solo in base al valore
litigioso (come dispone l'art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche sulla scorta del
dispendio orario. Il Consiglio di moderazione ricorre in tali circostanze alla
combinazione dei due parametri (valore e tempo) attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Nella fattispecie
il patrocinatore dei convenuti non ha indicato il tempo dedicato alla pratica.
Per la redazione dei due memoriali, la partecipazione alle udienze e
all'ispezione, la stesura della corrispondenza (2 lettere) e i presumibili
colloqui con i clienti si può ragionevolmente supporre tuttavia che un avvocato
solerte e speditivo non avrebbe impiegato complessivamente più di 25 ore di
lavoro (12 ore per la redazione degli scritti, 10 ore per la preparazione e la
partecipazione alle udienze e all'ispezione e il resto per le altre
prestazioni). In tali condizioni un'indennità di fr. 16 787.– equivarrebbe
a una rimunerazione oraria di circa fr. 700.–, sicuramente esagerata.
Dipartendosi da una retribuzione di fr. 275.– l'ora, adeguata alla
particolarità del caso, il presumibile onorario spettante al patrocinatore dei
convenuti ammonta perciò a:
2 x 16 787 x 6875 = fr. 9755.–.
16 787 + 6875
Aggiungendo
le spese vive della parte e del patrocinatore, l'indennità può equitativamente
essere fissata in complessivi fr.
10 000.–.
In proposito l'appello va accolto. Non si giustifica invece di modificare la
tassa di giustizia, che non è oggetto di contestazione.
III. Sulle
spese e le ripetibili di appello
- Gli oneri processuali di entrambi gli appelli, commisurati
all'entità del litigio, seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1
CPC), che rifonderà ai convenuti un'equa indennità per ripetibili. Si aggiunga
infine che l'odierna sentenza va comunicata anche al notaio divisore in
ossequio all'art. 479 cpv. 3 CPC.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
3500.– complessivi per ripetibili.
- L'appello
adesivo è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le
spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà fr.
10 000.– complessivi a __________ __________ __________ e a __________
__________ per ripetibili.
- Gli
oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr.
600.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di __________;
–
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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