AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.39
Data decisione, Autorità:
18.06.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00039
Lugano
18 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 4 dicembre 1999 da
__________ __________ __________, nata __________, __________
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________o),
giudicando ora sul decreto cautelare del 27 marzo 2002
con cui il Pretore ha
disciplinato l'assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione dell'8 aprile 2002 presentata da __________ ____________________
__________ contro il decreto cautelare emesso il 27 marzo 2002 dal Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ __________ (1960) cittadino __________, e __________
nata __________ (1966), cittadina __________, si sono sposati a __________ il
- Dall'unione è nata ____________________ il __________ 1994. Il 4 dicembre
1998 ____________________ __________ __________ ha promosso azione di
separazione. __________ __________ __________ si è opposto alla separazione e
in via riconvenzionale ha chiesto il divorzio. La moglie ha dapprima avversato
la domanda di divorzio, ma poi ha chiesto a sua volta, il 6 dicembre 1999, la
mutazione della sua domanda in azione di divorzio. In seguito all'entrata in
vigore del nuovo diritto del divorzio la causa è stata trattata come divorzio
su richiesta comune con accordo parziale, che è attualmente in fase di
istruttoria.
B. Nel
frattempo, con istanza del 6 agosto 1999 __________ __________ __________ ha
sollecitato l'autorizzazione a vendere l'abitazione coniugale (particella n.
__________ RFD di __________) al prezzo di fr. 575 000.–, con deduzione dal
ricavo della tassa sugli utili immobiliari e di eventuali provvigioni, come
pure a pagare il debito ipotecario e gli altri debiti verso terzi. Alla
discussione del 6 ottobre 1999 __________ __________ __________ ha proposto il
rigetto dell'istanza o, in via subordinata, il rilascio dell'autorizzazione a vendere
l'immobile a un acquirente identificabile e al miglior offerente. Esperita
l'istruttoria, nei memoriali conclusivi le parti hanno sostanzialmente ribadito
le loro domande. La moglie ha chiesto l'iscrizione, nondimeno, di un diritto di
abitazione sull'intero stabile per la durata di 15 anni nel caso in cui
l'immobile fosse ritirato dal marito. Quest'ultimo si è dichiarato d'accordo
con il diritto di abitazione, limitato però a due anni sul piano terreno e sul
primo piano (senza la cantina), sempre che l'immobile fosse stato da lui
ritirato. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
C. Con
decreto cautelare del 27 marzo 2002 il Pretore ha autorizzato __________
__________ __________ a “ritirare” la particella n. __________ RFD di
__________, assumendo a titolo esclusivo il debito ipotecario, versando sul
conto della Pretura fr. 105 000.– a copertura dei debiti verso terzi e fr. 85
000.– per l'aumento spettante alla moglie, oltre che a produrre una dichiarazione
nella quale vari creditori liberano __________ __________ __________, con
assunzione integrale dei debiti da parte del marito. Nel caso in cui ciò non
fosse avvenuto il Pretore ha autorizzato __________ __________ __________ a
vendere l'immobile sulla base del valore stimato dal perito, con deduzione dei
vari tributi pubblici. In tutti i casi è stato riconosciuto alla moglie un
diritto di abitazione sull'intero fondo fino al 12 aprile 2004. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
D. Contro il citato decreto è insorta l'8 aprile 2002 __________
__________ __________ con un appello nel quale chiede che i tutti i dispositivi
siano annullati e la causa ritornata al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue
osservazioni del 29 aprile 2002 __________ __________ __________ propone di
respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nella misura in cui chiede l'annullamento del decreto impugnato e
il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, l'appellante formula una
conclusione irricevibile, l'appello essendo un rimedio eminentemente
riformatorio, non cassatorio (art. 309 cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
annotato, Lugano 2000, n° 1 ad art. 307; da ultimo: I CCA, sentenza 6 febbraio
2002 nella causa N., consid. 3). Dalle motivazioni del ricorso si desume
nondimeno che l'interessata si oppone all'attribuzione dell'immobile al marito
e postula una maggior durata del diritto di abitazione. Ancorché al limite
della sufficienza formale, su questi punti l'esposto può essere vagliato nel
merito. Per quanto riguarda invece l'eventuale vendita dell'immobile e le
relative condizioni, l'appellante non si confronta con le argomentazioni del
Pretore, né dal suo memoriale risulta quali approfondimenti il Pretore avrebbe
dovuto compiere. Su tali questioni il ricorso va dichiarato irricevibile per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 5 CPC con riferimento al cpv. 2 lett. f).
-
Dopo avere definito l'immobile come acquisto e accertato che il
marito è iscritto quale unico proprietario, Il Pretore ha rilevato che non
rientra nelle sue facoltà modificare tale iscrizione e ha lasciato il fondo in
proprietà del marito, con riparto del saldo fra i coniugi dopo pagamento dei
debiti. Egli ha escluso inoltre che la casa costituisse ancora l'abitazione
coniugale, poiché da anni le parti vivono per conto proprio e non si
intravedono ragionevoli possibilità di riconciliazione. Il primo giudice ha poi
fissato le condizioni sia nell'ipotesi di conservazione dell'immobile da parte
del marito sia nel caso di vendita. Quanto al diritto di abitazione, egli ha
ritenuto che alla figlia __________ andasse garantita una certa continuità
abitativa, motivo per cui ha fissato al 12 aprile 2004, giorno del decimo
compleanno della ragazza, la scadenza del diritto. Il Pretore ha ritenuto tale
soluzione giustificata anche dal profilo finanziario, poiché le ristrettezze
economiche in cui versa la moglie impediscono di imporle il pagamento di un'indennità.
-
L'appellante
contesta l'assegnazione dell'immobile al marito, sostenendo che il fondo è
tuttora l'abitazione coniugale, dove lei abita con la figlia, sicché qualsiasi
cambiamento va ponderato anche nell'interesse della ragazza. La quale, per di
più, è molto sensibile e mal sopporterebbe un cambiamento delle sue abitudini
di vita. L'appellante soggiunge che il biennio concesso dal Pretore non
coincide neppure con la fine dell'anno scolastico e che essa non è stata messa
in condizione di manifestare il suo interesse per l'acquisto dell'immobile.
Ritiene infine che l'attribuzione della casa a sé medesima rispetti meglio gli
interessi della famiglia.
-
Che l'immobile in questione sia tuttora l'alloggio coniugale è possibile
(sulla nozione: DTF 118 II 490 consid. 2), ma ciò non giova all'interessata.
Intanto, a determinate condizioni, il giudice può autorizzare il coniuge
proprietario dell'alloggio familiare a vendere la casa (art. 169 cpv. 2 CC),
seppure l'altro coniuge non sia d'accordo. Inoltre, il Pretore è stato chiamato
in concreto a statuire anche sulla liquidazione (parziale) del regime dei beni.
Dagli atti risulta che nel memoriale del 29 novembre 2001 il marito chiedeva di
poter “ritirare la particella n. __________” come “primo passo intermedio verso
la liquidazione del regime dei beni” (pag. 2 in basso). Da parte sua la moglie,
nelle conclusioni del 3 dicembre 2001, chiedeva al primo giudice di pronunciarsi,
già in ambito cautelare, sul diritto di abitazione previsto dall'art. 121 cpv.
3 CC e “sulla richiesta di cui alla domanda cautelare del 16/26 agosto 1999
inoltrata dal signor __________ __________, a valere quale passaggio
intermedio della liquidazione definitiva del regime matrimoniale ponendo tasse
e spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”. Ancorché
tale formulazione non sia un esempio di chiarezza, l'allegato è successivo al
memoriale del 2 luglio 2001, presentato nella causa di merito, nel quale essa
medesima proponeva che il fondo rimanesse in proprietà del marito e che le
fosse concesso un diritto di abitazione della durata di 15 anni. Ne segue che
la richiesta di farsi attribuire il fondo, avanzata per la prima volta in
appello, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che l'art.
121 CC non concede la possibilità di trasferire la proprietà dell'immobile in caso
di divorzio, e che l'interesse preponderante all'assegnazione della casa può essere
fatto valere solo nel caso di scioglimento di una comproprietà (art. 205 cpv. 2
CC), ciò che non è il caso in concreto.
-
Per
quanto riguarda la durata del diritto di abitazione, l'appellante rimprovera
al Pretore di non avere tenuto in considerazione la situazione della figlia
__________. Ora, nella fattispecie il Pretore ha concesso il diritto di
abitazione fino al compimento del decimo anno di età della figlia, proprio
considerando gli interessi di lei. Tale lasso di tempo può forse apparire
breve, ma è sufficiente sia per la ricerca di una nuova dimora sia per
preparare la figlia al cambiamento delle sue abitudini. Si aggiunga poi che
l'appellante neppure si confronta con le motivazioni di natura finanziaria
esposte dal Pretore. Per quel che concerne infine la scadenza al 12 aprile
2004, giudicata inopportuna poiché sfasata rispetto alla fine dell'anno scolastico,
il padre ha accettato di prolungare il termine fino al 20 giugno 2004
(osservazioni, pag. 3 in alto). Trattandosi di acquiescenza, l'appello su
questo punto deve essere accolto.
-
Gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). Si rinuncia tuttavia a riscuotere l'esigua quota di spese che
graverebbe l'appellato, la cui acquiscenza si riduce al prolungamento di due
mesi del diritto di abitazione. L'appellante verserà inoltre alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
È riconosciuto a __________ __________
__________ un diritto di abitazione sull'intera particella n. __________RFD di
__________ fino al 20 giugno 2004.
L'ammontare e
la remunerazione di tale diritto di abitazione saranno decisi con il merito.
Il diritto di
abitazione sarà iscritto a registro fondiario dopo il passaggio in giudicato
della presente sentenza.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster