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Numero d'incarto:
11.2002.38
Data decisione, Autorità:
08.05.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00038
Lugano
8 maggio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con istanza del 6 febbraio 2002 da
Associazione __________ in liquidazione,
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________,
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 28 marzo 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 6 febbraio 2002 l'Associazione __________ in liquidazione si è rivolta al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna perché obbligasse __________
, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a restituire tutto il
materiale contabile, in particolare quello riguardante le entrate dei seminari
organizzati dall'associazione, le tende di __________ __________ - e
i tappeti berberi di __________ __________;
che alla
discussione del 25 febbraio 2002 la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza;
che con
sentenza del 28 marzo 2002 il Pretore ha ordinato ad __________ __________ di
restituire all'Associazione __________ in liquidazione, per il tramite della
liquidatrice __________ __________, un tavolo, due tappeti berberi, le tende e
tutto il materiale contabile;
che le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico della
convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 600.– per ripetibili;
che
contro la decisione predetta __________ __________ ha introdotto l'8 aprile
2002 una dichiarazione di ricorso, redatta personalmente;
che il
documento non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
l'appello in esame è stato presentato l'8 aprile 2002 ed è tempestivo, essendo
stato introdotto nel termine di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art.
370 cpv. 2 CPC);
che un
appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, “i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che nel
caso in cui una parte insorga personalmente contro una decisione a lei sfavorevole,
le esigenze formali dell'appello vanno per certi versi attenuate, essendo
sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi
dall'insieme del ricorso;
che,
nondimeno, in concreto l'appello si esaurisce testualmente nella frase: “Lodevole
Pretore, con la presente intendo inoltrare ricorso alla sua decisione del 28 marzo
2002”;
che se la
conclusione intesa al rigetto dell'istanza e alla conseguente modifica del
giudizio impugnato può ragionevolmente essere presunta, non è dato di capire
invece per quali ragioni ciò dovrebbe avvenire;
che la richiesta del 17 aprile 2002 tendente all'assegnazione di un
breve termine per adempiere le esigenze di forma non può essere accolta, poiché
la completazione dei motivi dopo la scadenza del termine per appellare è
inammissibile (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art.
308);
che nelle condizioni descritte l'appello, insufficientemente motivato,
sfugge d'acchito a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli
oneri processuali, con una tassa di giustizia contenuta al minimo, seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non
si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno
stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________ ;
– avv.
dott. __________ __________, __________ .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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