AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.37
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00037
Lugano
10 luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .___
(rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Commissione tutoria regionale __________, __________
A
__________ __________,
(patrocinata dal lic. iur. __________ ,
studio legale __________ - -__________
-__________, __________);
premesso
che con risoluzione del 1° marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 2 ha
provvisoriamente privato __________ __________ (1919) dell'esercizio dei
diritti civili, designandole come curatore __________ __________, __________
__________ di __________;
accertato
che contro la decisione citata __________ __________ ha introdotto ricorso alla
Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo – previa
concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del provvedimento;
rilevato
che il 21 marzo 2002 l'autorità di vigilanza ha conferito al ricorso effetto
sospensivo, provvedimento che __________ __________ ha impugnato con appello
del 5 aprile 2002;
ricordato
che con decisione del 15 aprile 2002, confermata da questa Camera con sentenza
del 3 maggio 2002 (inc. ..__________), l'autorità di vigilanza
ha dichiarato il ricorso di __________ __________ irricevibile;
preso
atto che il 5 luglio 2002 __________ __________ ha comunicato di ritirare il
suo ricorso, diventato privo d'interesse;
ritenuto
che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le
spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
stabilito
nondimeno che nella fattispecie l'appello non è stato oggetto di intimazione,
sicché le spese giudiziarie sono minime;
considerato,
ciò posto, che si giustifica di prescindere dal prelievo di spese e dall'assegnazione
di ripetibili;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
__________ __________, __________;
–
Commissione tutoria regionale __________ __________;
– lic.
iur. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster