AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.34
Data decisione, Autorità:
25.07.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00034
Lugano
25 luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..___
(misure cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 1° ottobre 2001 da
__________ __________ , __________ __________ __________ ()
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 aprile 2002 presentato da __________ __________ __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il 20 marzo 2002 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ __________ (1938) e __________ -__________ Rotl__________nder
(1948), cittadini __________ residenti in , si sono sposati in
__________ il __________ 1966. Dal matrimonio sono nati __________ (1967),
__________ __________ (1968), __________ (1972) e __________ (1974). Il 31
agosto 2001 il marito ha instato davanti al Tribunale di prima istanza di
__________ () per l'adozione di misure provvisionali, preliminari
alla domanda di separazione, postulando l'autorizzazione a costituirsi un
proprio domicilio e la revoca di ogni potere sui beni coniugali che le parti si
erano reciprocamente concesse durante il matrimonio.
B. Il
1° ottobre 2001 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo in via cautelare, già prima del
contraddittorio, di ingiungere sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, al
__________ __________e, al __________ __________ Private Banking e alla
__________ __________ di __________ di procedere al blocco immediato di tutti
gli averi di pertinenza del marito quale beneficiario economico, direttamente o
per mezzo di terze persone, sino a definizione del giudizio di merito da parte
del giudice competente o per accordo delle parti, e di impedire al medesimo, a
suoi procuratori o a terzi di effettuare prelievi dai conti. Il 3 ottobre 2001
il Pretore ha decretato la predetta ingiunzione. All'udienza del 5 dicembre
2001, indetta per la discussione, __________ __________ __________ __________
si è opposto all'istanza; in subordine ha domandato di decretare un blocco
limitatamente alla metà degli averi o, in via ancora più subordinata, ha
chiesto la prestazione di una garanzia di fr. 500 000.– da versare entro
dieci giorni. Al termine dell'udienza, non essendovi prove da assumere, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Il 6
marzo 2002 __________ __________ __________ ha prodotto copia della decisione
emessa il 7 febbraio 2002 dal Tribunale spagnolo circa le misure provvisionali
preliminari alla separazione, dalla quale risulta che è stata pronunciata la
separazione provvisionale (con conseguente cessazione dell'obbligo di
convivenza e revoca dei poteri che i coniugi si erano reciprocamente
accordati), l'assegnazione alla moglie dell'abitazione coniugale e del mobilio
(previo inventario), l'assegnazione al marito della casa a __________ e del
mobilio (previo inventario), un contributo di mantenimento di € 4810.00 mensili
per lei, oltre l'amministrazione congiunta dei beni coniugali, salvo le società
che il marito avrebbe continuato a gestire (con obbligo di rendiconto annuale e
necessità del consenso della coniuge per gli atti di disposizione). Con scritto
del 15 marzo 2002 __________ __________ __________ __________ si è opposto
all'assunzione del documento, facendo rilevare che la controparte non si era
cautelata per quanto attiene a eventuali beni di sua spettanza.
D. Statuendo
il 20 marzo 2002, il Pretore ha assunto agli atti la citata sentenza, ha ingiunto
ai tre istituti di credito di procedere al blocco immediato della metà degli averi
di pertinenza, direttamente o per mezzo di terze persone, di __________
__________ __________ __________ quale beneficiario economico e di impedire al
medesimo, a suoi procuratori o a terzi di compiere prelievi eccedenti la metà
dell'avere in conto. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
E. Contro
il decreto appena citato è insorto __________ __________ __________ __________
con un appello del 2 aprile 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio
impugnato, l'istanza sia respinta e la decisione del 3 ottobre 2001 revocata o,
in subordine, che la moglie sia tenuta a versare una garanzia di fr.
500 000.– entro dieci giorni e che alla medesima sia fissato un termine
per promuovere la causa di merito, in entrambi i casi con la comminatoria del
decadimento della misura cautelare in caso di inosservanza. Nelle sue
osservazioni del 22 aprile 2002 __________ __________ __________ propone di
respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore, acquisita agli atti la sentenza spagnola prodotta dalla moglie il 6
marzo 2002, ha accertato la propria competenza per territorio sulla base
dell'art. 10 LDIP, sia perché i beni oggetto della domanda sono situati in
Svizzera sia per ragioni di urgenza. In particolare – egli ha spiegato – una
decisione spagnola in merito a beni posti in Svizzera non sarebbe stata
altrettanto efficace, giacché la procedura di riconoscimento del giudizio straniero
avrebbe dato il tempo al convenuto di allontanare i propri averi. Il Pretore ha
ritenuto inoltre che, sebbene in Spagna sia pendente solo un procedimento
provvisionale e non una causa di merito, la richiesta si giustifichi alla luce
dell'art. 178 CC, l'istante avendo reso sufficientemente verosimile di vantare
diritti sugli averi depositati a __________ in vista dello scioglimento del
regime dei beni secondo il diritto spagnolo. A suo parere anche il pericolo di
distrazione del patrimonio è concreto, visto che la causa è combattuta, che
solo il marito può disporre di tali averi e che egli rifiuta di informare la moglie
in merito. Il Pretore ha nondimeno limitato il blocco alla metà dei beni
depositati, non avendo l'interessata reso verosimile la legittimità di pretese
maggiori.
-
L'appellante adduce che i tribunali svizzeri non sono competenti per
decretare il blocco litigioso. Sostiene che in realtà la domanda presentata
dalla moglie è un mero strumento di pressione, sia perché in Spagna essa si è
limitata a chiedere l'attribuzione dell'amministrazione dei beni coniugali, sia
perché in ogni modo il giudice spagnolo del divorzio non si occuperà dei conti
in Svizzera. Quanto all'urgenza, il regime matrimoniale è tuttora in vigore,
ragione per cui è prematuro avanzare pretese derivanti dalla sua liquidazione.
L'appellante afferma inoltre che l'istante era a conoscenza dei suoi averi in
__________ e che, la domanda provvisionale essendo stata inoltrata in Spagna il
31 agosto 2001, egli avrebbe avuto tutto il tempo per celare i propri averi, se
appena ne avesse avuto l'intenzione. Egli contesta dipoi l'applicabilità dell'art.
178 CC con l'argomento che le parti sono domiciliate all'estero. Soggiunge che
la moglie non ha dimostrato di avere effettivamente diritto alla metà degli averi
collocati in Svizzera, né ha reso verosimile la minaccia di un danno considerevole.
Egli si duole infine che il Pretore non si sia pronunciato sulla sua richiesta
di garanzia, senz'altro giustificata dai gravi inconvenienti per la sua
attività di produttore cinematografico derivanti dal blocco dei conti, e chiede
di fissare alla controparte un adeguato termine per intentare la causa di
merito.
-
La
fattispecie denota evidenti risvolti di carattere internazionale, le parti
essendo di cittadinanza spagnola con residenza abituale in Spagna. In simili
circostanze i tribunali svizzeri non sono competenti per giudicare una causa di
divorzio o di separazione (art. 59 e art. 60 LDIP), né sono abilitati – quanto
meno di regola – a pronunciare misure provvisionali (art. 62 pv. 1 LDIP). La
giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare nondimeno che il giudice svizzero
può intervenire in via cautelare quando il diritto applicato dal giudice del
divorzio non preveda una disciplina analoga a quella dell'art. 137 CC, quando
le misure adottate dal giudice estero non possano essere eseguite al domicilio
svizzero delle parti, quando debbano essere emanati provvedimenti per garantire
l'esecuzione di beni situati in Svizzera, quando non si possa attendere dal
giudice di merito una decisione entro un termine ragionevole e, in genere,
quando vi sia urgenza (SJ 1991 pag. 457, pag. 465 consid. 5a). Il Pretore e le
parti si sono dipartiti dal medesimo presupposto, tant'è che il Pretore ha fondato
la propria competenza sull'art. 10 LDIP, che questa Camera ha già ritenuto
applicarsi al blocco cautelare di averi bancari in Svizzera nel quadro di una
causa di stato (I CCA, sentenza del 12 giugno 1997 in re P.M., pag. 3 in
fondo).
-
L'appellante sostiene che nella fattispecie nessuna delle predette
ipotesi è adempiuta, onde l'incompetenza dei tribunali svizzeri. Spiega che
nell'ambito del procedimento provvisionale spagnolo la moglie ha rivendicato
unicamente l'amministrazione dei beni coniugali, che le è stata negata.
Inoltre non sarebbe “neppure prefigurabile” che l'eventuale giudizio di
divorzio emesso in Spagna si occupi di tali averi. Per tali ragioni non vi
sarebbe necessità di ordinare misure volte a garantire l'esecuzione di quei
beni. Ora, provvedimenti cautelari possono essere emanati in base all'art. 10
LDP anche prima che sia intentata la causa di merito (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
edizione, pag. 357, § 12 n. 217f; Walter,
Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte für “vorsorgliche
Massnahmen” in: AJP 1/1992 pag. 63, punto 2a). Né si vede per quale motivo il
giudice spagnolo non si occuperebbe della sostanza coniugale situata
all'estero. Le norme del Codice civile spagnolo sul regime matrimoniale nulla
prevedono in tal senso (v. doc. D). Che i coniugi – eventualmente – sottacciano
al giudice l'esistenza di quei beni non ha rilievo giuridico. Nelle circostanze
descritte sussistono ragioni sufficienti, dunque, per supporre che gli averi in
rassegna possano essere oggetto di esecuzione nel quadro della sentenza di
stato che si preannuncia fra le parti (v. doc. B e C).
-
L'appellante
asserisce che – comunque sia – non è data urgenza, giacché il regime
matrimoniale vige tuttora ed egli non ha mai celato nulla alla moglie, la quale
mai ha formulato domande d'informazione. Né essa ha dimostrato che egli avesse
l'intenzione di celare quei fondi. Anzi, il fatto che egli non li abbia
trasferiti dopo l'inoltro della domanda provvisionale in Spagna attesta se mai
il contrario. L'argomentazione non può essere condivisa. Una domanda intesa al
blocco di conti bancari ha lo scopo di restringere il potere di disposizione di
un coniuge (v. Rep. 1991 pag. 489 in alto) per assicurare le pretese derivanti
dallo scioglimento del regime matrimoniale (DTF 118 II 381 verso l'alto; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 44 ad art. 137 CC con rinvio). Siffatte misure devono essere prese con
urgenza, di modo che di regola sono adottate in via cautelare già prima del
contraddittorio (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 24a e 29 ad art. 178 CC). Una
decisione adottata da un giudice straniero non avrebbe la medesima efficacia,
soggiacendo essa alla necessità di un riconoscimento previo (v. Dutoit, Droit international privé
suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a edizione,
n. 2 ad art. 10). Ciò giustifica la competenza dell'autorità svizzera. Sapere
poi se nella fattispecie l'istante abbia reso sufficientemente verosimile
l'esistenza di un pericolo serio e attuale è questione che esula dall'esame
preliminare della competenza, dovendo essere valutata al momento di decidere se
decretare il blocco medesimo.
-
Quanto
al diritto applicabile, il convenuto assume che l'art. 48 LDIP non prevede di
far capo alla legge svizzera nel caso di coniugi domiciliati all'estero. Se non
che, nella fattispecie non si trattava di statuire nel merito su diritti e
obblighi correlati al matrimonio, bensì di adottare misure d'urgenza in virtù
dell'art. 10 LDIP. E in tale ambito il giudice svizzero applica la propria procedura
e prende le misure provvisionali consentite dal suo ordinamento (lex fori:
Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo
1993, n. 20 ad art. 10; Dutoit,
op. cit., n. 6 ad art. 10; v. anche DTF inedita del 20 luglio 2001 in re B.H.,
5C.76/2001, consid. 2a), quand'anche tali provvedimenti non siano previsti dal
diritto estero applicabile alla causa di merito (Candrian, Scheidung und Trennung im
internationalen Privatrecht der Schweiz, San Gallo
1994, pag. 70, nota 107). Alla legge che regola il processo di merito (lex
causæ) il giudice si riferisce tutt'al più per valutare la parvenza di buon
fondamento insita nel medesimo (Vogel/
Spühler, op. cit., pag. 358, §12 n. 217g).
-
A norma dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per assicurare
le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale
derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare pretese derivanti dal
regime matrimoniale: DTF 118 II 381 consid. 2b), il giudice può – a istanza di
un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati
beni da parte dell'altro (art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche
come misura provvisionale in cause di stato: DTF 120 III 69 consid. 2a). Non si
richiede la prova assoluta di un pericolo imminente; la verosimiglianza basta
(DTF 118 II 381 consid. 3b) affinché il giudice prenda le appropriate misure
conservative (art. 178 cpv. 2 CC), come – per esempio – il blocco di conti
bancari (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 20b ad art. 178 CC). In ogni caso occorre che il provvedimento rispetti
un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la
restrizione decretata (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 306 n. 737 con rimandi).
-
A parere dell'appellante il blocco decretato sopprime in maniera
generale ogni suo potere di disporre, allorché l'appellata vanta una semplice
aspettativa, il regime matrimoniale non essendo ancora stato sciolto. Egli
allega che secondo il diritto spagnolo la liquidazione del regime dei beni non
avviene con l'introduzione di una procedura provvisionale, bensì con una
decisione definitiva sulla separazione dei coniugi. Per il convenuto, in
sostanza, il provvedimento non rispetta il principio della proporzionalità.
Ora, le misure a tutela dell'unione coniugale, fra cui si annoverano le
restrizioni della facoltà di disporre secondo l'art. 178 CC, sono adottate in
applicazione analogica dell'art. 137 cpv. 2 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 274 n. 627),
per evitare che in caso di scioglimento del matrimonio uno dei coniugi celi
determinati beni a pregiudizio dell'altro (DTF 118 II 381 consid. 3b; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 5
ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 304 n. 732).
In concreto l'appellante medesimo ha inoltrato il 31 agosto 2001 un'istanza
preliminare alla richiesta di separazione legale (doc. B). È quindi verosimile
che si possa giungere alla separazione o finanche al divorzio e,
conseguentemente, allo scioglimento del regime dei beni. E il Pretore ha limitato
il blocco alla metà degli averi depositati, sicché sotto questo profilo il
provvedimento appare tutt'altro che sproporzionato.
-
Soggiunge
il ricorrente che nel caso in esame non è dato alcun pericolo di distrazione
dei beni coniugali, tant'è che il giudice spagnolo non ha concesso alla moglie
l'amministrazione della sostanza. Che egli abbia accumulato somme di denaro in
Svizzera, sulle quali ha esclusiva facoltà di disporre, poco importa, non
avendo egli mai occultato nulla alla moglie. L'asserto è di poco peso. In
realtà il giudice spagnolo ha previsto che i coniugi continuino ad amministrare
insieme i beni dell'unione, salvo le società attraverso le quali il marito
esercita la propria professione. Anche in tale ambito, tuttavia, il marito è
stato tenuto a presentare un rendiconto annuo e a ottenere il consenso della moglie
o – in difetto di ciò – un'autorizzazione del giudice per compiere atti di
disposizione (doc. L, pag. 8). Ora, un blocco decretato sulla base dell'art.
178 CC ha per effetto appunto di subordinare al consenso di un coniuge la
disposizione di determinati beni da parte dell'altro (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 310 n. 747).
Sotto questo profilo il provvedimento ha la stessa funzione di quanto prevede
il giudizio spagnolo. D'altro lato il ricorrente continua a tacere l'esatta
collocazione e consistenza dei suoi averi in Svizzera. La moglie, infatti, ha
saputo indicare solo approssimativamente gli istituti di credito interessati
(istanza, pag. 3). Certo, l'appellante si dichiara disposto a fornire ogni
ragguaglio, ma subordina ciò alla condizione che le indicazioni gli siano
richieste “secondo i dettami del diritto spagnolo”. A tutt'oggi pertanto la
situazione economica dell'interessato, almeno per quanto attiene ai beni
depositati nel __________, non appare affatto trasparente, il che costituisce
un serio indizio di pericolo per i diritti della richiedente (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 306 n. 736 in fine con rimandi).
-
Stando
al convenuto, il Pretore ha trascurato i presupposti degli art. 376 segg. CPC.
A suo dire la moglie non ha reso verosimile di detenere diritti sugli averi
bancari, né ha indicato su quale titolo giuridico fondi le sue richieste. Al
primo giudice egli rimprovera inoltre di avere omesso di valutare “la questione
della reintegra e della compensazione tra le masse dei coniugi”, non ravvisandosi
il minimo elemento che renda verosimile un danno incombente e considerevole. La
critica è destinata all'insuccesso. Intanto, contrariamente a quanto sostiene
l'appellante, l'istante ha chiaramente indicato che la domanda di blocco è
fondata sui diritti che essa vanta in vista dello scioglimento del regime dei
beni (istanza, pag. 2 in basso). Inoltre il regime legale spagnolo non diverge
sostanzialmente da quello svizzero, nel senso che al momento della liquidazione
i “beni comuni” vengono divisi a metà fra i coniugi, una volta pagati i debiti
comuni (doc. D: art. 1404 del Codice civile spagnolo; Dutoit/Arn/Sfondylia/Taminelli-Bischof, Le divorce en droit
comparé, vol. I: Europa, Ginevra 2000, pag. 144 seg.). Né il ricorrente
asserisce che i fondi in Svizzera siano estranei alla sostanza comune. Certo,
anche l'ordinamento spagnolo prevede compensazioni fra le masse (doc. D: art.
1357 seg. del Codice civile spagnolo). A parte il fatto però che il marito non
ha motivato l'eventualità di tali compensi, tale operazione avviene a cura del
giudice di merito. Quanto al rischio di notevole pregiudizio, già s'è detto
(consid. 9).
-
Il convenuto lamenta che il Pretore abbia omesso di pronunciarsi
sulla sua domanda di garanzia, formulata alla discussione del
5
dicembre 2001. Egli spiega che tale cauzione si giustifica in forza dell'art.
380 CPC, visto che il blocco gli impedisce di usare i propri fondi per
l'esercizio delle sue attività professionali. Egli dimentica però di avere
formulato la domanda di garanzia per il caso in cui il blocco non fosse stato
limitato alla metà degli averi depositati (act. IV, riassunto scritto, pag. 19
in fondo). Limite cui invece il primo giudice si è attenuto, accogliendo su
questo punto la proposta del convenuto. Ciò premesso, la richiesta di garanzia
risultava senza oggetto. Con l'appello l'interessato chiede che la garanzia sia
prestata anche per il caso in cui sussista il blocco sulla metà dei suoi averi.
Tale domanda però è nuova e come pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. a
CPC). Oltre a ciò, l'appellante non ha reso verosimile alcun pregiudizio derivante
dal blocco parziale dei beni, non bastando al riguardo il generico accenno al
fatto che i conti bancari siano adoperati per l'attività di produttore
cinematografico.
-
L'appellante chiede, da ultimo, che all'istante sia impartito un
termine per promuovere la causa di merito. Quantunque anche tale domanda sia
presentata per la prima volta in appello, giusta l'art. 381 CPC il giudice che
ordina un “provvedimento cautelare prima dell'introduzione della causa assegna
all'istante un termine per proporla al foro competente, con la comminatoria
che, in caso di inosservanza, il provvedimento decade”. E la fissazione del
termine deve avvenire d'ufficio (DTF 88 I 16 consid. 6). Nella fattispecie,
nondimeno, una causa è già stata avviata il 31 agosto 2001 davanti al giudice
spagnolo (doc. B). Certo, si tratta di una provvisionale, che non riguarda – di
per sé – lo scioglimento né la liquidazione del regime dei beni (v. anche Dutoit/Arn/Sfondylia/Taminelli-Bischof,
op. cit., pag. 152 seg.). Si tratta in ogni modo di una procedura preliminare
alla domanda di separazione (doc. B, L), tant'è che alle parti è stato
assegnato un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito, sotto
pena di decadenza delle misure cautelari (doc. L, pag. 8). E nel frattempo la
causa di separazione, il cui accoglimento comporta lo scioglimento del regime
matrimoniale (doc. D: art. 1392 CCE), è stata intentata dalla moglie (attestazione
del 4 aprile 2002 del Decanato dei giudici di prima istanza e di istruzione di
__________, prodotta in appello), sicché fissare all'interessata un ulteriore
termine non avrebbe senso.
-
La sentenza odierna impone una chiosa d'ordine giuridico sulla
procedura adottata dal Pretore. In concreto l'istruttoria è stata chiusa,
difatti, con la rinuncia al dibattimento finale formulata al termine della discussione
tenutasi il 5 dicembre 2001 (act. IV, pag. 12: “Il Pretore deciderà”). Né vi
erano altre prove da assumere. Ciò posto, la produzione di un ulteriore atto
(doc. L: sentenza del 7 febbraio 2002 del Tribunale di prima istanza di
__________), così come la conseguente ammissione dei fatti nuovi ivi riportati,
è avvenuta in modo palesemente irrito. Non che il giudice non possa assumere
prove di sua iniziativa, l'art. 419b cpv. 1 CPC consentendogli ogni
indagine. Ciò deve avvenire però prima della discussione finale e non dopo.
L'istruttoria non può essere riaperta a beneplacito. Provvidamente il convenuto
ha avuto modo di esprimersi sul documento nuovo – seppure in maniera informe –
con scritto del 15 marzo 2002 (fascicolo “corrispondenza”), né il decreto
litigioso è annullabile (art. 143 CPC), il ricorrente dolendosi dell'accaduto
(appello, pag. 3 in basso), ma non avendo impugnato il giudizio su questo punto
(il dispositivo n. 1 sull'acquisizione della sentenza spagnola non è stato
appellato). Non spetta pertanto a questa Camera sanzionare, d'ufficio,
l'inosservanza di procedura.
-
Gli oneri del giudizio odierno, adeguati all'impegno richiesto dal
caso in sede di appello, seguono la soccombenza del convenuto, che rifonderà
all'istante un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato confermato.
- Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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