AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.32
Data decisione, Autorità:
06.09.2002, ICCA
Incarti n°
11.2002.32
11.2002.71
Lugano
16 marzo 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2001.107 (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 9 novembre 2001 da
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
(patrocinato dall'avv. __________);
giudicando ora sui decreti cautelari del 12 marzo 2002 con cui il Pretore ha
disciplinato l'assetto provvisionale dei coniugi e del 4 giugno 2002 con cui il
Pretore ha respinto un'istanza tendente alla relativa modifica;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 marzo 2002 presentato da __________ (inc. 11.2002.32) contro
il decreto cautelare emesso il 12 marzo 2002 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente
di assistenza giudiziaria presentata da __________ con le osservazioni
all'appello del 12 aprile 2002;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 13 giugno 2002 presentato da __________ (inc.
11.2002.71) contro il decreto cautelare emesso il 4 giugno 2002 dal medesimo
Pretore;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________
con le osservazioni all'appello del 1° luglio 2002;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(16 agosto 1960) ed __________ (10 aprile 1962), cittadini italiani, si sono
sposati a __________ il 28 gennaio 1982. Dal matrimonio sono nati P__________
(il 25 dicembre 1982), V__________ (l'11 febbraio 1987, deceduta il 9 marzo
successivo) e G__________ (il 2 aprile 1990). Il marito, aggiustatore meccanico,
ha lavorato fino al 30 novembre 2001 per la , dopo di che ha riscosso
indennità di disoccupazione. La moglie, aiuto-strumentista presso l',
ha percepito indennità giornaliere di malattia (pari all'80% dello stipendio)
fino al 17 giugno 2002. I coniugi vivono separati dal 1° aprile 2001, quando __________
ha lasciato l'abitazione comune (particella n. 1816 RFD di __________, comproprietà
dei coniugi) per trasferirsi in un appartamento nelle vicinanze.
B. Il 3
ottobre 2001 __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per ottenere
l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento del figlio G__________
(riservato il diritto di visita della madre), un contributo alimentare di fr.
402.45 mensili per sé e uno di fr. 1005.– mensili per il figlio dal 1° giugno
2001 o, in via subordinata, uno di fr. 1340.– mensili per il solo figlio. Egli
ha pure postulato una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, subordinatamente,
il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Da parte sua, __________ o ha
promosso il 9 novembre 2001 azione di divorzio, postulando la condanna del marito
al rimborso di fr. 11 301.– con interessi per un ricovero dovuto a presunte
violenze psichiche e alla rifusione di fr. 20 000.– corrispondenti alla metà
del valore delle suppellettili domestiche, sollecitando altresì la vendita ai
pubblici incanti dell'abitazione coniugale.
C. All'udienza
del 14 novembre 2001, indetta per discutere l'istanza del marito, quest'ultimo
ha sostituito – con l'accordo della moglie e del Pretore – l'istanza a tutela
dell'unione coniugale con un'identica istanza di misure provvisionali. In
quella sede __________ ha consentito a lasciare l'abitazione coniugale al
marito fino alla vendita (sollecitata con l'azione di divorzio), rimettendosi
per quanto riguardava l'affidamento di G__________ alla decisione del Pretore e
offrendo un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per il figlio qualora il
giudice ne avesse attribuito la custodia al padre. __________ ha instato
altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria,
nel suo memoriale del
20 febbraio
2002 essa ha confermato le proprie richieste, mentre con le sue conclusioni del
28 febbraio 2002 __________ ha aumentato a fr. 1077.70 mensili il contributo
preteso per sé e a fr. 1215.– mensili quello per il figlio, rispettivamente fr.
1550.– mensili quello in via subordinata per il solo figlio, riaffermando le
altre domande. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.
D. Statuendo
il 12 marzo 2002 sull'assetto provvisionale, il Pretore ha assegnato l'abitazione
coniugale al marito, cui ha affidato G__________ (riservato il diritto di
visita della madre), ha fissato in fr. 1200.– mensili il contributo di
mantenimento per il figlio e ha rinunciato a riscuotere spese, compensando le
ripetibili. Entrambe le parti sono state poste al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
E. Contro
il decreto appena citato è insorto __________ con un appello del 22 marzo 2002
nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che in parziale
riforma del giudizio impugnato la moglie sia tenuta a versare un contributo alimentare
di fr. 643.60 mensili per lui e uno di fr. 1215.– mensili per il figlio fino al
31 marzo 2002, rispettivamente di fr. 521.15 e di fr. 1460.– in seguito, o in
via subordinata un contributo per il solo figlio di fr. 1550.– mensili fino al
31 marzo 2002 e di fr. 1770.– mensili dopo di allora. Nelle sue osservazioni
del 12 aprile 2002 __________ propone di respingere tanto l'appello quanto la domanda
di assistenza giudiziaria, chiedendo una provvigione ad litem di fr.
2500.– o, subordinatamente, di essere posta anch'essa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
F. Il 26 aprile 2002 __________ ha adito nuovamente il Pretore
perché – inaudita parte – il contributo provvisionale in favore del figlio
fosse ridotto a fr. 700.– mensili. Alla discussione dell'8 maggio 2002 il
marito ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 4 giugno
2002 il Pretore ha rigettato l'istanza, senza riscuotere tasse o spese e senza
assegnare ripetibili. Contro tale decreto __________ ha appellato il 13 giugno
2002 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la riforma
del giudizio impugnato nel senso di veder accogliere integralmente la propria
istanza. Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2002 __________ propone di
respingere l'appello e la richiesta di assistenza giudiziaria, postulando a sua
volta quest'ultimo beneficio.
G. Il 3
luglio 2002 si è tenuta un'udienza indetta dalla giudice delegata di questa Camera
per accertare la situazione valetudinaria e professionale dei coniugi. Il
marito ha confermato di essere ancora disoccupato, pur seguendo un corso di
locomotorista per il cantiere di __________, mentre la patrocinatrice della
moglie ha comunicato che la sua cliente, in malattia da oltre due anni, non
percepisce più alcuno stipendio, motivo per cui avrebbe instato per
l'ottenimento di una rendita di invalidità piena. Con ordinanza a verbale la
giudice delegata ha invitato quindi le parti a documentare formalmente la loro
capacità lucrativa. Il 22 luglio 2002 __________ ha comunicato di avere
sottoposto al Pretore, il 12 luglio 2002, “un'ulteriore istanza di misure
provvisionali”. Una sua richiesta intesa alla sospensione della procedura d'appello
introdotta dal marito è stata respinta dalla giudice delegata con decreto del
24 luglio 2002.
H. Il 6
settembre 2002 la giudice delegata ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per esprimersi sui documenti da loro prodotti in ossequio all'ordinanza
a verbale del 3 luglio 2002. __________ ha formulato le proprie osservazioni il
9 settembre 2002, mentre la moglie vi ha rinunciato con scritto del 17 settembre
2002.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente causa di divorzio o di separazione,
il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”, fra le quali rientrano
i contributi alimentari per il coniuge. Il criterio per la definizione dei
contributi di mantenimento si fonda in tal caso sul riparto dell'eccedenza –
di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, ni 13, 19, 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare
n. 37 ad art. 137 CC). Per quanto attiene alla procedura, le misure
provvisionali sono trattate con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC (art.
419c cpv. 1 CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con decreto
impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). In appello vige
il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti,
domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e
2), riservata l'applicazione del principio inquisitorio illimitato che governa
il diritto di filiazione (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con
rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid.
8).
I. Sull'appello
di __________ (inc. 11.2002.32)
-
Nelle sue osservazioni all'appello __________ reputa anzitutto che
il marito non sia legittimato a chiedere un contributo alimentare per sé,
avendo postulato unicamente la modifica del dispositivo relativo a quello per
il figlio. Ora, giusta l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC l'atto d'appello deve
contenere l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata che si
intendono dedurre dinanzi alla giurisdizione di secondo grado. L'appellante
propone di riformare il dispositivo sul contributo alimentare fissato dal
Pretore nel senso di comprenderne uno in suo favore, come egli già postulava
con l'istanza 14 novembre 2001. Inoltre dalle motivazioni emerge chiaramente la
volontà di appellare, né è dato a divedere come la pretesa carenza formale
possa avere recato pregiudizio all'appellata. Sotto questo aspetto l'appello,
tempestivo, è quindi ricevibile.
-
Il
Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 3200.– mensili netti e quello
della moglie in fr. 4200.–. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo
di lui in fr. 3150.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1250.–, canone di locazione fr. 1300.–, premio della cassa
malati fr. 191.–, spese d'automobile fr. 70.–, imposte stimate fr. 305.–),
quello della moglie in fr. 2650.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 850.–, premio della cassa
malati fr. 201.–, spese d'automobile fr. 235.–, imposte stimate fr. 225.–) e
quello in denaro del figlio in fr. 1200.– dal 1° aprile 2002. Considerato che,
con il proprio reddito, il marito è in grado di far fronte al fabbisogno
personale, il primo giudice ha ritenuto che l'importo a disposizione della
madre andasse destinato interamente al figlio.
-
L'appellante contesta in primo luogo l'ammontare del reddito della
moglie, affermando che in caso di malattia con verosimile ripresa dell'attività
lucrativa occorre fondarsi sul reddito medio conseguito negli ultimi 12 mesi. A
torto. Trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – il
salario netto conseguito al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc.
11.2002.14 dell'8 marzo 2002, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11; Hausheer/ Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.31 e 01.49; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar,
3ª edizione, n. 70 ad art. 163 CC), a meno che faccia stato, in luogo del
reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile facendo uso di buona
volontà (DTF 123 III 5 nel mezzo, 121 III 299). Nella fattispecie, al momento
in cui il Pretore ha statuito, la moglie era in malattia da quasi due anni. Non
vi è quindi alcun motivo per dipartirsi da un reddito ipotetico superiore
all'introito concretamente ritratto. Quanto al guadagno effettivo, dagli atti
risulta che lo stipendio di __________, di fr. 3935.– mensili netti nel 2001, è
diminuito nel 2002 a fr. 3831.– netti. Aggiungendo la quota di tredicesima (1/12
di fr. 3604.–), esso risulta pertanto di fr. 4235.–, rispettivamente di fr.
4131.– netti mensili (doc. E, P).
-
L'appellante
sostiene che nel fabbisogno minimo della moglie non vanno considerate spese
d'automobile. Ora, nel fabbisogno minimo di un coniuge possono essere inseriti
costi per l'uso di un veicolo solo ove il mezzo sia destinato a trasferte professionali
o sia necessario per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita
(Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Nel suo riassunto scritto del 14 novembre
2001 l'interessata si era limitata ad allegare una spesa per la vettura di fr.
100.– mensili (5° foglio in alto), senza dare spiegazioni. Il Pretore ha
ammesso addirittura un costo di fr. 235.– mensili (fr. 100.–, più il premio
dell'assicurazione e l'imposta di circolazione: doc. 10 e 11), motivandolo con
la necessità di non precludere o ostacolare alla coniuge la ripresa di
un'attività lavorativa (sentenza impugnata, pag. 6). Tale giustificazione non
può essere condivisa, ove appena si consideri che lo stesso Pretore si è
dipartito non dal reddito effettivo dell'interessata, bensì da quello – ridotto
– conseguito durante il periodo di malattia. Dato nondimeno che nel fabbisogno
minimo del marito (disoccupato) figura un'indennità di fr. 70.– mensili per lo
stesso scopo, in ossequio alla parità di trattamento appare equo riconoscere
anche nel fabbisogno minimo della moglie la medesima spesa.
L'appellante
contesta altresì che nel fabbisogno minimo della moglie siano compresi oneri
d'imposta, poiché in caso di ristrettezze economiche essi non vanno considerati.
Come si vedrà oltre, nondimeno, nella fattispecie i redditi della famiglia
bastano a coprire i fabbisogni con le imposte (sotto, consid. 10). La rivendicazione
non può quindi essere accolta. Quanto all'arrotondamento per eccesso del
fabbisogno minimo della moglie (da fr. 2611.– a fr. 2650.–), che l'appellante
censura, basti rilevare che il Pretore ha arrotondato per eccesso anche il
fabbisogno minimo di lui (da fr. 3116.– a fr. 3150.–). A parte ciò, la metodica
per il calcolo del contributo alimentare va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31
consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). E siccome in concreto la rettifica dei
fabbisogni minimi impone un nuovo calcolo, nell'ambito del quale i fattori non
saranno arrotondati, la doglianza è superata. Ciò premesso, il fabbisogno
minimo dell'interessata risulta di fr. 2451.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 850.–, premio della
cassa malati fr. 201.–, spese d'automobile fr. 70.–, imposte stimate fr. 230.–)
fino al 31 dicembre 2001. A causa dell'aumento del premio della cassa malati,
che passa a fr. 236.– mensili, dal gennaio del 2002 tale fabbisogno aumenta poi
a fr. 2486.– mensili.
-
Il reddito del marito è stato fissato dal Pretore in fr. 3200.–
netti mensili, tenuto conto che alle dipendenze della __________ egli
guadagnava fr. 4442.– mensili. Avendo perso il lavoro, egli ha diritto di
riscuotere dalla cassa disoccupazione indennità pari all'80% di tale
stipendio, ossia fr. 3269.70 netti. Nelle proprie osservazioni all'appello __________
chiede che ci si attenga al reddito conseguito dal marito prima del
licenziamento, quest'ultimo essendo nullo (ancorché non contestato) perché
pronunciato durante il periodo di malattia. La richiesta è infondata. Seppure
la disdetta data durante la malattia del dipendente fosse nulla, in effetti,
rimane la circostanza che il contratto poteva essere validamente rescisso dal
datore di lavoro una volta decorso il periodo prescritto dall'art. 336c
cpv. 1 CO. Poiché __________ è stato assunto dalla __________ il 4 dicembre
2000, fino al 4 dicembre 2001 egli era nel primo anno di attività, durante il
quale il periodo di protezione dalla disdetta è di 30 giorni (art. 336c
cpv. 1 lett. b CO). Inoltre egli è nuovamente divenuto inabile al lavoro il 1°
ottobre 2001, sicché il termine di 30 giorni sarebbe scaduto ancora nel primo
anno d'attività. Il datore di lavoro avrebbe quindi potuto rinnovare la
disdetta a fine ottobre, ponendo termine al contratto già per la fine di
dicembre. Una contestazione avrebbe avuto come esito, tutt'al più, di
protrarre il contratto fino al 31 dicembre 2001, ma non oltre. Asserire che,
non contestando il licenziamento, il marito abbia di fatto rinunciato a
percepire lo stipendio accontentandosi delle indennità di disoccupazione, può
valere solo fino al 31 dicembre 2001. Né sarebbe equo imputare al marito, dopo
di allora, un reddito ipotetico superiore all'indennità di disoccupazione
effettivamente percepita, dato che egli si è comunque attivato – senza successo
– per trovare una nuova occupazione (doc. URC richiamati da questa Camera).
-
Per
quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che nel costo
dell'alloggio non siano stati compresi gli ammortamenti ipotecari e fa valere
un aumento della relativa spesa da fr. 1300.– a fr. 1980.– mensili. A torto.
Nel calcolare il costo dell'alloggio il Pretore ha tenuto conto dell'intero
importo dichiarato dall'appellante (fr. 1980.–), salvo definirlo eccessivo (sentenza
impugnata, pag. 7) e dedurre la quota che egli potrebbe pretendere dal figlio
maggiorenne, come pure quella già inclusa nel fabbisogno del figlio minorenne.
Ora, la partecipazione al costo dell'alloggio da parte del figlio maggiorenne
non è contestata (fr. 400.– mensili). Per quanto riguarda la quota compresa nel
fabbisogno in denaro del figlio G__________, seguendo le raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, essa corrisponde a un terzo della locazione. In concreto gli
oneri ipotecari (incluso l'ammortamento di fr. 680.–) ammontano a fr. 1980.–
mensili, cui sono da aggiungere le spese accessorie per lo smaltimento rifiuti
(fr. 12.50) e per l'assicurazione dello stabile (fr. 55.50), non conteggiati
dal Pretore ma sostanziati in prima sede (doc. 13 e 16), per un totale di fr.
2048.– mensili. Un terzo, pari a fr. 680.–, va inserito nel fabbisogno in
denaro di G__________. L'onere locativo a carico del marito è quindi di fr.
968.– mensili (fr. 2048.– ./. fr. 400.– ./. fr. 680.–).
A ragione
il Pretore ha ritenuto dipoi che l'ammortamento ipotecario vada considerato nel
fabbisogno dell'appellante. La situazione finanziaria della famiglia permette
di far fronte a tale onere (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Non vi è quindi
motivo perché esso sia ignorato, almeno finché il matrimonio non sarà sciolto o
la casa sarà venduta. Del resto, l'immobile è intestato ai coniugi in parti
uguali, di modo che l'ammortamento del debito, oltre che imposto dalla banca,
torna a vantaggio di entrambi. Ciò posto, il fabbisogno minimo del marito va
fissato in fr. 2759.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 968.–, premio
della cassa malati fr. 191.–, spese d'automobile fr. 70.–, imposte stimate fr.
280.–).
- Per
quanto riguarda il figlio minorenne G__________, contrariamente all'opinione
del primo giudice, i fabbisogni previsti dalle citate raccomandazioni, cui
questa Camera si ispira per prassi costante da almeno un ventennio, non vanno
ridotti. Dal 2000 essi sono commisurati al costo delle economie domestiche su
scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel
senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero
di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni
(Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 10). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi
appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11).
Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono
legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un
minorenne fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli:
op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo perché – ad esempio – i genitori non
siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op.
cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino
dell'Ordine degli avvocati, n. 24, pag. 11). L'ipotesi del primo giudice,
secondo la quale nella fattispecie i genitori destinavano un importo minore al
mantenimento del figlio, manca per altro di riscontri concreti. Certo, un
contributo per i figli va stabilito anche in relazione alle capacità
finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che
un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non possano o non
vogliano fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere
riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad
assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16), ogni
genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio
fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
Ora,
l'edizione 2000 delle citate raccomandazioni, applicabile al momento in cui ha
statuito il Pretore, prevedevano per un figlio fra i 7 e i 12 anni un
fabbisogno in denaro di fr. 1760.–, compresi fr. 335.– per l'alloggio e fr.
420.– per cura e educazione, aumentati dal tredicesimo anno a fr. 1920.–
mensili, di cui fr. 310.– per l'alloggio e fr. 300.– per cura e educazione. Il
contributo per G__________ andava fissato sulla scorta di tali cifre, tenendo
conto del costo effettivo dell'alloggio (fr. 680.–, ritenuto altresì che la
prima modifica non è subentrata al momento in cui il figlio ha compiuto i 13
anni, ma già al 12° compleanno, ovvero quando è iniziato il tredicesimo anno d'età
(I CCA, sentenza dell'8 aprile 2003 in re M., consid. 5a), il 2 aprile 2002.
Iscritto alla disoccupazione con una disponibilità a tempo pieno, il marito è
verosimilmente tenuto a frequentare eventuali corsi, a partecipare a colloqui
e a rispettare le prescrizioni di controllo (art. 17 LADI). Non risulta però
che ciò gli impedisca di occuparsi a tempo pieno del figlio, il cui fabbisogno
in denaro va ricondotto pertanto di fr. 420.– mensili fino al 31 marzo 2002 e
successivamente, a dipendenza del cambiamento della fascia d'età, di fr. 300.–
mensili. Ciò vale anche dal giugno al novembre del 2001, poiché il marito – pur
svolgendo un'attività lavorativa – era prevalentemente a casa per malattia o
infortunio (cfr. conteggi paga richiamati dalla . Tenuto conto
dell'onere per l'alloggio di fr. 680.– (sopra, consid. 7), il fabbisogno di G
ammonta perciò a fr. 1685.– mensili fino al 31 marzo 2002 (fr. 1760.– ./. fr.
420.– ./. fr. 335.– + fr. 680.–) e a fr. 1990.– in seguito (fr. 1920.– ./. fr.
300.– ./. fr. 310.– + fr. 680.–).
-
L'appellante
postula la condanna della moglie al pagamento di contributi alimentari dal 1°
giugno 2001 (appello, pag. 2 in alto). Il Pretore ha rigettato la richiesta con
l'argomento che essa non dispone manifestamente di liquidità, mentre l'addebito
di contributi retroattivi equivarrebbe a un aggravio della situazione economica
di lei, motivo per cui il contributo alimentare a favore del figlio andava
riconosciuto solo dal mese successivo all'emanazione del decreto. Ora, giusta
l'art. 137 cpv. 2 CC, i contributi di mantenimento possono essere chiesti “per
il futuro e per l'anno che precede l'istanza”. Seppure la situazione economica
della moglie non sia florida, l'interessata era perfettamente cognita della richiesta
pendente nei suoi confronti. La durata della causa non basta, di per sé, a
giustificare una dilazione dell'obbligo, mentre la mancanza di mezzi per far
fronte agli arretrati è, se mai, un problema esecutivo. L'appello, su questo
punto, si dimostra fondato.
-
Ricordato che il guadagno medio del marito tra il giugno e il novembre
del 2001, quando era alle dipendenze di __________, ammontava a fr. 3370.55
netti mensili, senza diritto alla tredicesima (conteggi stipendio nella rubrica
“richiami”), il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come
segue:
Periodo
dal 1° giugno al 31 dicembre 2001
reddito medio
del marito fr. 3370.–
reddito
della moglie fr. 4235.–
fr. 7605.–
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2759.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2451.–
fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1685.– fr.
6895.– mensili
eccedenza fr. 710.–
mensili
metà
eccedenza fr. 355.–
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2759.– + fr. 355.– fr. 3114.–
mensili
La moglie può
conservare per sé:
fr.
2451.– + fr. 355.– fr. 2806.–
mensili.
La moglie
deve quindi versare al figlio l'importo di fr. 1430.– mensili (arrotondati),
mentre la differenza è a carico del padre.
Periodo
dal 1° gennaio al 31 marzo 2002
reddito medio
del marito fr. 3269.–
reddito
della moglie fr. 4131.–
fr. 7400.–
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2759.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2486.–
fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1685.– fr.
6930.– mensili
eccedenza fr. 470.–
mensili
metà
eccedenza fr. 235.–
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2759.– + fr. 235.– fr. 2994.–
mensili
La moglie può
conservare per sé:
fr.
2486.– + fr. 235.– fr. 2721.–
mensili.
La moglie deve quindi versare al figlio l'importo di fr. 1410.–
mensili, mentre la differenza è a carico del padre.
Periodo
dal 1° aprile 2002 in poi
reddito medio
del marito fr. 3269.
reddito
della moglie fr. 4131.–
fr. 7400.–
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2759.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2486.–
fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1990.– fr. 7235.–
mensili
eccedenza fr. 165.–
mensili
metà
eccedenza fr. 82.–
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2759.– + fr. 82.– fr. 2841.–
mensili
La moglie può
conservare per sé:
fr.
2486.– + fr. 82.– fr. 2568.–
mensili
La moglie deve quindi versare al figlio l'importo di fr. 1560.–
mensili, mentre la rimanenza è a carico del padre.
Entro tali
limiti l'appello di __________ dev'essere accolto. I contributi alimentari già
versati dall'appellante, come pure la partecipazione agli oneri ipotecari
(interessi e quota di ammortamento), come pure gli assegni familiari trattenuti
dal marito sullo stipendio di giugno 2001 della moglie (doc. 32), potranno
essere posti in compensazione con quanto dovuto.
II. Sull'appello di __________ (inc.
11.2002.71)
-
Le
misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio
(art. 137 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate, non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte. Sotto questo profilo il nuovo diritto non si scosta dal vecchio (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª
edizione, n. 15 ad art. 137 CC; Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). E non si scosta dal vecchio nemmeno per
quanto attiene alla decorrenza della modifica cautelare, che ha effetti solo
per il futuro, riservata al giudice la possibilità di far retroagire la modifica
– secondo il suo apprezzamento – dal momento in cui è stata introdotta la richiesta
(Gloor, loc. cit. con rinvio).
-
Il
Pretore ha rilevato in concreto che, per rapporto all'assetto provvisionale
definito con il decreto cautelare del 12 marzo 2002, la situazione familiare
non era mutata in maniera rilevante. In effetti egli ha giudicato irrisoria la
diminuzione di stipendio fatta valere dall'interessata e non provata la
necessità per la moglie di cambiare appartamento. L'appellante ribadisce che la
situazione si è modificata in modo duraturo e sostanziale, sottolineando che il
suo reddito si è ridotto, mentre il proprio fabbisogno è cresciuto per
l'aumento del premio della cassa malati e, soprattutto, per il maggior onere
d'alloggio. A quest'ultimo riguardo essa afferma che il medico curante l'ha sostenuta
nella decisione di trasferirsi in un nuovo appartamento, rilevando l'impossibilità
di reperirne uno meno oneroso a causa della sua situazione debitoria e la necessità
di contrarre un debito per il deposito della garanzia e il nuovo arredamento.
-
Della
diminuzione del reddito e dell'aumento dei premi della cassa malati già si è
detto (consid. 4 e 5). Per quanto concerne l'aumento del costo dell'alloggio,
esso non può invece essere riconosciuto. Il Pretore non ha ritenuto verosimile
la necessità, per la moglie, di traslocare. L'appellante sostiene di essere
stata sostenuta dalla propria terapeuta nel proposito di trovare una nuova
sistemazione, ma non allega alcuna giustificazione d'ordine medico. Né ha reso
attendibile l'impossibilità di reperire un appartamento meno caro o la
necessità di cambiare mobilio. Per di più, secondo costante giurisprudenza,
determinante è la spesa che il coniuge può permettersi a titolo di locazione,
per sé solo, nelle condizioni finanziarie della famiglia (FamPra.ch 2000 pag.
135). Una persona sola che appigiona un appartamento di 4½ locali (doc. I) in
sostituzione di un appartamento di 2½ (doc. 7) non può pretendere di vedersi
riconoscere tale supplemento di spesa, tanto meno quando il nuovo contratto di
locazione specifica che l'appartamento è destinato a due persone (doc. I). Nemmeno
si giustifica la spesa per un posto auto (doc. L), che prima non esisteva. A
torto l'interessata tenta poi di giustificare il maggior onere di locazione
rivendicando un trattamento paritario rispetto al marito, ove appena si
consideri che l'onere d'alloggio riconosciuto nel di lui fabbisogno è inferiore
e che metà dell'ammortamento torna comunque a beneficio di lei. Ne segue che
l'appello, chiaramente sprovvisto di esito favorevole, è destinato all'insuccesso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri di entrambi gli appelli seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). Il marito esce vittorioso per un terzo sull'aumento del
contributo a favore del figlio, ma soccombe interamente sulla richiesta di
contributo per sé. Appare equo pertanto addebitargli la metà degli oneri
processuali e compensare le ripetibili. Stante la situazione economica
precaria, la sua domanda di assistenza giudiziaria del marito va accolta,
l'appello non essendo sprovvisto di buon diritto, tant'è che è destinato a
parziale accoglimento. Anche la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dalla moglie contestualmente alle osservazioni all'appello merita di essere
accolta, poiché la sua resistenza era parzialmente fondata.
La
domanda di assistenza giudiziaria della moglie contenuta nell'appello del 13 giugno
2002 deve invece essere respinta, poiché al ricorso difettava sin dall'inizio
ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a LAG). Della
difficile situazione di lei si tiene conto, in ogni modo, contenendo al minimo
la tassa di giustizia, ma non si può esonerarla dal rifondere al marito un'equa
indennità a titolo di ripetibili. Va accolta per converso la analoga richiesta
del marito, che ha contrastato a ragione le richieste di appello, l'incasso di
ripetibili risultando difficile, se non impossibile. Per le medesime ragioni
conviene rinunciare alla riforma del dispositivo sulle ripetibili di prima sede
(il Pretore non ha riscosso spese), che si risolverebbe in un mero esercizio di
forma.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato
è così riformato:
-
verserà mensilmente, entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo
provvisionale per il figlio G__________:
fr.
1430.– mensili (compresi gli assegni familiari) dal 1° giugno al 31 dicembre
2001,
fr.
1410.– mensili (compresi gli assegni familiari) dal 1° gennaio al 31 marzo
2002, e
fr.
1560.– mensili (compresi gli assegni familiari) dal 1° aprile 2002 in poi.
Per il
resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna. Le ripetibili sono
compensate.
III. __________
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv__________.
IV. __________
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
V. L'appello
di __________ è respinto e il decreto impugnato è confermato.
VI. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ fr. 700.– per ripetibili.
VII. La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ con il suo appello13 giugno
2002 è respinta.
VIII. __________
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
IX. Intimazione:
– avv. __________;
– avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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