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Numero d'incarto:
11.2002.31
Data decisione, Autorità:
20.06.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00031
Lugano
20 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 13 novembre 2000 da
__________ __________ , __________ ()
(patrocinata dall'avv. __________ __________
-__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sull'istanza di ricusazione presentata
il 16 marzo 2002 da __________ __________ nei confronti del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, avv. __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ (1946) e __________ __________ (1959) si sono sposati a
__________ __________ 1991. Dal matrimonio è nata __________a, il __________
1991. Il 13 novembre 2000 __________ __________ __________ ha presentato al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di misure a protezione
dell'unione coniugale (con domande cautelari), chiedendo l'autorizzazione a
vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio familiare e l'affidamento di
__________ (con assegnazione al marito di un termine per lasciare
l'abitazione), un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili per sé e di fr.
900.– per __________, l'assunzione da parte del convenuto di tutte le spese per
l'abitazione e della retta dell'Istituto Elvetico frequentato dalla figlia,
oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–. All'udienza del 21
dicembre 2000, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto un'intesa
sull'assetto provvisionale in attesa della perizia ordinata dal Pretore sull'affidamento
della figlia e sulle relazioni personali.
B. Il
Pretore ha emanato il 27 dicembre 2000, senza contraddittorio, un decreto cautelare
per regolare la situazione delle parti dal 27 dicembre 2000 al 2 gennaio 2001.
Nel corso dell'istruttoria, con decreto del 2 maggio 2001, egli ha poi nominato
a __________ un curatore di rappresentanza. Con decreto del 1° giugno 2001, sempre
emanato senza contraddittorio, il Pretore ha confermato l'obbligo di __________
__________ di versare a moglie e figlia un contributo di mantenimento
complessivo di fr. 6000.– mensili, oltre alla retta dell'Istituto __________.
In seguito alla presentazione della perizia, il Pretore ha statuito il 21
giugno 2001, sempre in via supercautelare, affidando la bambina alla madre,
alla quale ha assegnato anche l'abitazione familiare, ordinando al marito di
lasciare entro 15 giorni la casa con i suoi soli effetti personali e disponendo
“una messa a punto sull'evoluzione delle dinamiche relazionali tra le parti”
nel termine di sei mesi. All'udienza dell'11 settembre 2001 i coniugi hanno
raggiunto un'intesa sul diritto di visita e sulle relazioni personali tra la
figlia e il compagno della madre, che ha trovato consenzienti il Pretore e la curatrice
della bambina.
C. Con ordinanza del 15 ottobre 2001 il Pretore, preso atto di
alcuni scritti inviatigli dal compagno di __________ __________ __________, ha
disposto un complemento di perizia. Il 28 gennaio 2002 __________ __________
__________ ha comunicato al Pretore di volersi recare con la figlia in
__________ dal 1° febbraio al 23 marzo 2002, ospite dalla propria madre, come
negli anni precedenti. __________ __________ ha comunicato al Pretore il 30
gennaio 2002 di opporsi al viaggio in __________a, chiedendo in sostanza che la
figlia continui a frequentare la scuola a __________ e inizi la psicoterapia
suggerita dal perito. Con decreto cautelare del 31 gennaio 2002, emanato senza
contraddittorio, il Pretore ha respinto l'opposizione.
D. Con
sentenza dell'8 febbraio 2002 questa Camera ha dichiarato irricevibile un appello
introdotto il 1° febbraio 2002 da __________ __________ contro il decreto citato,
ma ha rinviato gli atti al Pretore affinché trattasse l'appello come istanza di
revoca della misura supercautelare (inc. n. ..__________).
Il 4 febbraio 2002 __________ __________ ha chiesto, sempre in via supercautelare,
che fosse fatto ordine a __________ __________ __________ di riportare immediatamente
__________ nel __________ __________Il Pretore ha indetto l'udienza per la discussione
il 16 aprile 2002 e l'ha poi anticipata, su richiesta dell'istante, al 28 marzo
2002. Un'ulteriore domanda di anticipo dell'udienza alla prima metà di marzo
presentata dall'istante è stata respinta con ordinanza del 12 marzo 2002.
E. __________
__________ ha chiesto il 26 marzo 2002 la ricusazione del Pretore per grave
parzialità nei suoi confronti. Il Pretore si è espresso sull'istanza con osservazioni
del 16 aprile 2002. __________ __________ __________ ha proposto nelle sue
osservazioni del 15 aprile 2002 la reiezione dell'istanza. Nel frattempo il Pretore
si è trasferito dalla sezione 6 del Distretto di Lugano alla sezione 1.
Invitate dalla giudice delegata a esprimersi sull'attribuzione di spese e
ripetibili, l'istanza essendo divenuta senza oggetto, ogni parte ha chiesto che
gli oneri processuali fossero caricati all'avversario, con obbligo di rifondere
congrue ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. In
pendenza dell'istanza di ricusazione il Pretore in questione è passato, come
detto, dalla sezione 6 alla sezione 1 della Pretura del Distretto di Lugano
(comunicazione 27 maggio 2002 del presidente della Pretura di Lugano, FU n.
/). La procedura è dunque divenuta priva di oggetto.
-
Il
giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva
d'oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la
causa in caso di transazione, acquiescenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2
CPC). Il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba
attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga
senza oggetto o senza interesse giuridico. L'art. 151 CPC evoca unicamente la
desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo che in tali ipotesi “le
tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte,
dal giudice adito”. Nondimeno, secondo giurisprudenza (Rep. 1994 pag. 381, 1992
pag. 293), qualora una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico per
le parti, si applica analogicamente – in materia di spese e ripetibili – l'art.
72 della procedura civile federale (PC), secondo cui il tribunale, udite le
parti, ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e
statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato
delle cose prima del motivo che termina la lite”.
-
Il
problema è di valutare sommariamente, in concreto, quale possibilità di buon
esito avrebbe avuto l'istanza di ricusazione se il Pretore fosse rimasto alla
sezione 6. L'istante ancorava la propria domanda all'art. 27 CPC, adducendo che
il rifiuto del magistrato di indire l'udienza per la discussione, nonostante le
richieste di anticipo, prima del rientro di __________ in __________, previsto
il 23 marzo 2002, denotava un'apparente prevenzione e lasciava presagire un
deterioramento dei rapporti tale, fra il Pretore e l'istante, da lasciare
oggettivamente supporre una parzialità pregiudizievole a quest'ultimo. Se non
che, nulla dagli atti di causa lasciava supporre, a un esame di mera
verosimiglianza, un'apparenza di prevenzione fondata su fattori oggettivi. Il
tenore delle ordinanze con cui il Pretore aveva risposto alle varie domande di
rinvio era neutro e non consente di trarre la benché minima conclusione sui
rapporti personali tra il magistrato e l'istante, come per altro ammette
costui.
-
Il
richiedente ribadisce, nondimeno, che la parzialità del Pretore era evidente
già per il fatto che il magistrato non aveva voluto indire l'udienza prima del
rientro di __________ dal __________. Ora, il Pretore aveva spiegato nella sua
ordinanza del 12 marzo 2002, dopo avere anticipato una prima volta l'udienza di
discussione, che un ulteriore anticipo era incompatibile con gli impegni della
Pretura. È vero che l'udienza non è stata indetta nel termine di 10 giorni
previsto dal Codice di procedura, ma il carico di lavoro della sezione 6 è
notorio e il mancato rispetto dei termini d'ordine imposti dal Codice di
procedura civile non era oggettivamente riconducibile, a un sommario esame, a
parzialità del Pretore nei confronti dell'istante. È appena il caso di
ricordare che il magistrato aveva formalmente autorizzato la partenza della
bambina per il __________, sia pure con decreto emanato senza contraddittorio.
La fattispecie era quindi ben diversa da quella in cui un genitore lascia con
il figlio minorenne la __________– o non vi rientra – senza il consenso
dell'altro o del Pretore. Un intervento urgente a tutela della bambina non appariva
pertanto indispensabile. Il quesito di sapere se il prolungato soggiorno in
__________ corrispondesse all'interesse della figlia, del resto, dovrà essere
esaminato nell'ambito della procedura cautelare sul suo affidamento, ma non può
essere valutato nell'ambito di una procedura di ricusazione, che non consente
di rivedere la conduzione del processo, alla stregua di un appello, come sembra
invece ritenere il richiedente (DTF del 15 giugno 2001 in re .,
./, consid. 2b; DTF 116 I1 135 consid. 3a con rinvio).
-
La
circostanza che l'istante dissentisse dai provvedimenti cautelari emanati dal
Pretore non sarebbe stata d'altra parte sufficiente, da sé sola, per
giustificare la ricusazione del magistrato, provvedimento che riveste
carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Il
Pretore deve nell'esercizio delle sue funzioni prendere decisioni delicate su
temi controversi, come l'affidamento dei figli in una causa di divorzio. L'istante
può invero avere risentito soggettivamente come errati i giudizi del Pretore
che non corrispondevano ai suoi desideri personali e alle sue domande di
giudizio, ma ciò non significava che il magistrato nutrisse pregiudizio nei
suoi confronti o dimostrasse anche solo apparenza di parzialità. Al contrario,
il tenore delle risposte date dal Pretore alle perentorie comunicazioni
dell'istante dimostra che il magistrato aveva saputo conservare, in una
procedura carica di emotività e strenuamente combattuta, il necessario distacco.
Se ne conclude che, a un sommario esame, in concreto l'istanza di ricusazione
sarebbe stata verosimilmente respinta anche se il Pretore ricusato fosse
rimasto alla sezione 6.
-
Visto
quanto precede, l'istante sarebbe verosimilmente risultato soccombente nella
procedura di ricusazione se questa non fosse divenuta priva di oggetto. Gli
oneri processuali devono quindi essergli addebitati (art. 148 cpv. 1 CPC), con
obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La
tassa di giustizia è volutamente contenuta, in considerazione del fatto che la
procedura è divenuta priva di oggetto (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'istanza
di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte
fr. 800.–
per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________r, __________;
– avv.
__________ __________, Pretura di Lugano, sezione 1.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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