AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.3
Data decisione, Autorità:
05.05.2004, ICCA
Incarto n°
11.2002.3
Lugano
5 maggio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.1999.139
(rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 6 settembre 1999 da
(patrocinato dall'avv.
__________)
contro
(patrocinata dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 gennaio 2002 presentato da ___________ contro la sentenza emessa
il 4 dicembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di ___________;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 9 (recte: 8) gennaio 2002 presentato
dalla ___________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. ___________, titolare di un omonimo cantiere nautico, è proprietario
di un capannone ad ___________. Il 7 febbraio 1996 egli ha locato tale
capannone alla __________, cui ha ceduto con atto separato anche il cantiere
nautico. Nella sua versione definitiva la clausola n. 1 del contratto di
cessione prevedeva, in particolare, quanto segue:
Il cantiere nautico ___________ cede alla
__________, che acquista:
Il cantiere
nautico, comprensivo di ogni oggetto materiale ed immateriale che serve all'esplicazione
dell'attività sinora svolta dal venditore e più precisamente:
a) l'inventario
merci e attrezzi
b) l'inventario
natanti
c) gli
impianti e le installazioni del cantiere
d) il
mobilio e le macchine d'ufficio
e) le
macchine, gli attrezzi ed i veicoli
f) 2
boe di cantiere di fronte al molo di ___________
h) le
relazioni commerciali e la rappresentanza venutesi a creare nel tempo con le
ditte fornitrici Honda e Volvo Penta per i motori e Fiart Mare e Off Course per
gli scafi.
Sono esclusi
dalla presente cessione:
i) i
natanti come alla distinta allegata
l) il
capannone ed il prefabbricato adibito ad ufficio.
La distinta dei natanti esclusi dalla cessione non è stata
allestita.
B. Lo
stesso 7 febbraio 1996 le parti hanno sottoscritto anche una “convenzione di collaborazione”,
secondo cui l'attività di compravendita dei natanti era riservata a
___________, mentre quella prettamente cantieristica era attribuita in
esclusiva alla ___________. In seguito i rapporti tra le parti si sono
deteriorati, al punto che il 5 agosto 1998 ___________ ha denunciato l'amministratore
unico della ___________, ___________, per appropriazione indebita di taluni
pezzi di ricambio per barche a motore. Da parte sua, ___________ ha segnalato
alla Procura pubblica il 16 novembre 1998 che ___________ aveva sottratto – rispettivamente
si era appropriato – di determinati oggetti dell'ufficio e di un rimorchio per
imbarcazioni. Il 20 maggio 1999 il Procuratore pubblico ha decretato il non
luogo a procedere tanto per la denuncia quanto per la segnalazione. Un'istanza
di promozione dell'accusa presentata dalla ___________ è stata respinta dalla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello con sentenza del 25 agosto
2000 (inc. 60.1999.159). Frattanto, il 1° marzo 1999, la ___________ ha
disdetto con effetto immediato il contratto di collaborazione del 7 febbraio
1996. Il 26 aprile 1999 ___________ ha rescisso il contratto di locazione per
il 31 maggio 1999. Non essendo intervenuto il pagamento delle pigioni nel
termine fissato, il 1° giugno egli ha instato per lo sfratto della
___________, decretato dal Pretore il 23 giugno 1999 e confermato dalla seconda
Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del 3 agosto 1999 (inc.
12.99.132).
C. Il
22 giugno 1999 ___________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di
___________ perché fosse vietato in via cautelare alla ___________ di asportare
oggetti dal capannone al momento in cui il decreto di sfratto fosse divenuto
effettivo, chiedendo altresì l'autorizzazione di accedere al cantiere nautico
per completare l'inventario di quanto rivendicato. Con decreto del 13 luglio
1999 il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente agli oggetti dei quali
l'istante aveva reso verosimile la proprietà, assegnandogli un termine fino al
6 settembre 1999 per promuovere l'azione di merito. Il 6 settembre 1999
___________ ha quindi convenuto in giudizio la , chiedendo la
restituzione di un buon numero di oggetti (rubricati dalla lettera a
fino a xxx), subordinatamente la rifusione del valore di quelli
eventualmente mancanti. Con risposta del 19 novembre 1999 la convenuta, la
quale nel frattempo aveva trasferito la sede ad Avegno e modificato la ragione
sociale in “”, ha proposto di respingere la petizione, sostenendo
che la maggior parte degli oggetti rivendicati si trovava già in possesso
dell'attore e che di altri essa aveva acquisito la proprietà con il noto
contratto di cessione, mentre due motori erano detenuti legittimamente in virtù
di un diritto di ritenzione. Nella sua replica del 7 gennaio 2000 ___________
ha ribadito le proprie richieste, “salvo stralcio di quanto già restituito e da
determinarsi”, aggiungendo un ulteriore oggetto all'elenco di quelli da
restituire. Con duplica del 16 febbraio 2000 la ___________ si è confermata nella
risposta.
D. Esperita
l'istruttoria, nell'ambito della quale hanno concordato il valore di alcuni
beni contesi, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo
memoriali scritti. Nelle sue conclusioni del 6 settembre 2001 l’attore ha
limitato la rivendicazione di proprietà a una parte degli oggetti inizialmente
chiesti, mentre nel suo memoriale di quello stesso giorno la convenuta ha
postulato nuovamente il rigetto della petizione. Statuendo il 4 dicembre 2001,
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato alla ___________
di restituire entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e sotto
comminatoria dell'esecuzione effettiva i seguenti beni:
e) piede dell'Acrobat;
z) motore
Volvo Penta “TAMD 41 B”;
bb) fuoribordo
motorizzato marca Okelbo 316, matricola n. 72223 con motore Evinrude “773S” e
carrello monoasse di colore arancione, non immatricolato;
ee) barchetta
arancione a remi, di marca Bic, con remi;
ll) 1
motore Volvo Penta “AQ 170” (n. 10280/119456);
mm) 1
motore OMC Johnson (n. 381069-W50373);
oo) 2
motori fuoribordo Volvo Penta “VPL 75”;
pp) 1
fuoribordo Volvo Penta “700”, 70 CV;
zz) 1
invertitore nuovo tipo DP-AI riduzione 2.30:1 art. n. 854640 matricola n.
3102113539, fornito in data 11 novembre 1996;
bbb) 1
invertitore nuovo tipo DP-D1 riduzione 1.95:1 art. n. 872862 matricola n.
3102182162;
nnn) 1
motocicletta d'epoca di marca Allegro;
ppp) mobili,
tappeti e libri ecc. di ex proprietà del signor ___________.
Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state poste a carico dell'attore
in ragione di fr. 4260.–, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 6500.–
per ripetibili ridotte.
E. Insorto
con appello dell'8 gennaio 2002 contro la sentenza appena citata, ___________
chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di includere tra gli
oggetti da restituire anche quelli che seguono:
gg)
1 motore Honda 5 HP gamba corta tipo “BF 50 S”, matricola motore Nr.
1004692;
ii) 1
motore Mariner “5 ML”;
ss) 1
motore fuoribordo Johnson (8 CV) di ex proprietà del Castello del Sole;
ggg) 1
timoniera idraulica tipo nuovo, nuova, smontata da un motore Volvo Penta, tipo
“4.3 GI GE V6” del signor __________;
hhh) 1
pompa ad acqua con motore a benzina Honda, modello “WT 30 XK” 2D, telaio n.
3.152.907, motore n. 3.152.907;
kkk) 1
generatore Hamaya 2 tempi;
mmm) 1
generatore di marca Bosch di 2500 Watt;
rrr) copertoni
con cerchioni;
sss) 1
idropulitore VAP di ex proprietà del signor ___________;
www) 2
gru GIS con relativo bilancino, l'una da 2000 kg e l'altra da 2500 kg;
yyy) 1
tavolo metallico di colore giallo.
Il 9 gennaio 2002 (recte: 8 gennaio 2002) la ___________ ha
postulato una modifica del giudizio nel senso di togliere dalla lista degli
oggetti da restituire quelli in appresso:
ee) barchetta arancione a remi, di marca Bic, con
remi;
ll) 1
motore Volvo Penta “AQ 170” (n. 10280/119456);
mm) 1
motore OMC Johnson (n. 381069-W50373);
oo) 2
motori fuoribordo Volvo Penta “VPL 75”;
pp) 1
fuoribordo Volvo Penta “700”, 70 CV;
zz) 1
invertitore nuovo tipo DP-AI riduzione 2.30:1 art. n. 854640 matricola n.
3102113539, fornito in data 11 novembre 1996;
bbb) 1
invertitore nuovo tipo DP-D1 riduzione 1.95:1 art. n. 872862 matricola n.
3102182162;
ppp) mobili,
tappeti e libri ecc. di ex proprietà del signor ___________.
Entrambi
propongono inoltre un diverso riparto degli oneri processuali. Nelle sue
osservazioni del 12 febbraio 2002 la ___________ propone di respingere
l'appello avversario, mentre ___________ postula l'accoglimento dell'appello
della controparte limitatamente allo stralcio del fuoribordo Volvo Penta
“700”, rubricato alla lettera pp, del quale è già entrato in possesso.
Considerando
in diritto: 1. Nelle
cause ordinarie, come quella in esame, il termine per appellare è di 20 giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata ricevuta da tutt'e due le
parti il 5 dicembre 2001. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere il 6
dicembre 2001, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2001 al 1° gennaio 2002 (ferie
giudiziarie) ed è giunto a scadenza il 9 gennaio 2002. Introdotti entrambi l'8
gennaio 2002 (data del timbro postale: art. 131 cpv. 4 CPC), gli appelli sono
dunque tempestivi. Quanto al valore litigioso, fissato dal Pretore in fr. 438
265.– (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 19), “nell'ultimo atto di causa
davanti al giudice di prima istanza” (art. 15 CPC) rimanevano ancora litigiosi
oggetti per l'equivalente di fr. 149 750.–. Anche sotto questo profilo gli
appelli sono pertanto ricevibili.
- Giusta l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può
rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi
indebita ingerenza. L'azione di rivendicazione è data al proprietario che non
ha il possesso del bene. Il richiedente deve provare il suo diritto di
proprietà (Wiegand in: Basler
Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 44 ad art. 641 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 284,
n. 1021). Il convenuto detentore del bene è, da parte sua, al beneficio delle
presunzioni sgorganti dagli art. 930 segg. CC e può opporsi alla restituzione
della cosa rivendicata dimostrando di esserne divenuto proprietario o di avere
diritto di possederla (Meier-Hayoz in:
Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 68 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., n. 1022).
I. Sull'appello
di ___________
- L'appellante
chiede la restituzione di un motore Honda “5 HP”, di un motore Mariner “5 ML” e
di un fuoribordo Johnson 8 CV (domanda n. 1.1 lett. gg, ii, ss), da lui considerati
accessori relativi a natanti di sua proprietà, e critica l'opinione del Pretore
che ha compreso tali beni nel novero di quelli ceduti alla convenuta mediante
il contratto del 7 marzo 1996. Il Pretore ha ritenuto in effetti che i motori,
siano essi da qualificare come parte costitutiva o come accessorio di una barca
a motore, seguono il destino della cosa principale, deducendone che i
propulsori appartenenti a imbarcazioni in proprietà dell'attore non erano stati
oggetto di cessione. Nondimeno – egli ha continuato – per quanto riguarda i tre
motori, l'attore non aveva contestato che questi non appartenessero a suoi
natanti (sentenza impugnata, pag. 17). Così argomentando, tuttavia, egli
disconosce che nella risposta la convenuta non aveva preteso l'estraneità dei
motori in questione a barche dell'attore (risposta, pag. 8 in basso e 9 in
alto), limitandosi a sostenere che, non essendo montati su alcuna imbarcazione,
essi erano stati ceduti mediante il contratto del 7 febbraio 1996. La mancata
contestazione dell'appellante non comporta quindi l'ammissione desunta dal Pretore.
Occorre esaminare di conseguenza se tali motori appartengano davvero a natanti esclusi
dalla compravendita.
a) Conformemente
all'art. 644 cpv. 1 CC, ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se
non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori. Scopo della norma è di non
trattare diversamente, dal punto di vista giuridico, cose connesse dal punto di
vista economico (Rey, Die
Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 2ª edizione, pag. 136, n. 531; Meier-Hayoz, op. cit., n. 59 ad art.
644/645 CC). Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del
luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente
destinate all'uso della cosa principale, alla quale sono connesse (art. 644
cpv. 2 CC). A ragione il Pretore sottolinea che fra una barca a motore e il
suo propulsore sussiste un evidente rapporto funzionale. Il motore ne forma pertanto,
se non una parte costitutiva, per lo meno un accessorio. Ne segue che
l'esclusione di determinati natanti dall'atto di cessione deve presumersi
estesa per principio anche ai relativi motori.
b) In caso di divergenze sull'interpretazione di un contratto il
giudice determina in primo luogo la vera e concorde volontà dei contraenti
(interpretazione soggettiva: art. 18 cpv. 1 CO). Se non riesce a individuare la
reale volontà delle parti o se accerta che una parte ha frainteso la volontà
dell'altra, egli procede all'interpretazione delle dichiarazioni secondo il principio
dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva
ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella
situazione concreta (interpretazione oggettiva: DTF 129 III 218 consid. 2.5 con
rinvii). In concreto la clausola n. 1 del noto contratto prevedeva la cessione
del “cantiere nautico, comprensivo di ogni oggetto materiale ed immateriale
che serve all'esplicazione dell'attività sinora svolta dal venditore”, come
l'“inventario merci e attrezzi”, l'“inventario natanti”, gli “impianti e le
installazioni del cantiere”, il “mobilio e le macchine d'ufficio”, le “macchine,
gli attrezzi ed i veicoli”. Esplicitamente esclusi erano “i natanti come alla
distinta allegata” (mai redatta), come pure “il capannone ed il prefabbricato
adibito ad ufficio” (doc. 6, clausola n. 1 lett. i e l).
c) L'attore
ha quindi alienato il cantiere nautico con tutto il contenuto, ad eccezione di
alcuni natanti, del capannone e del prefabbricato adibito a ufficio. __________,
che ha curato l'atto di cessione, ha dichiarato che la volontà delle parti era
di “cedere tutto” alla convenuta, salvo le barche dei clienti o di proprietà
dell'attore (deposizione del 10 ottobre 2000: verbali, pag. 12). Ciò non
dimostra sicuramente che i contraenti abbiano voluto in qualche modo derogare
al principio secondo cui gli accessori seguono il destino della cosa principale.
Per quanto attiene ai motori in particolare, la convenuta medesima ha ammesso
la proprietà dell'attore sui natanti rivendicati e sui motori ivi installati
(risposta del 19 novembre 1999, pag. 8 e 9). Né la temporanea separazione della
cosa principale toglie a un oggetto la sua qualità di accessorio (art. 644 cpv.
3 CC), sicché il motore, quantunque smontato, segue il destino della barca.
D'altronde non si intravedono motivi – né la convenuta ne indica – per cui un
motore tolto dal natante debba seguire una sorte diversa rispetto a quello che
vi è rimasto installato. Nulla induce a ritenere, in definitiva, che le parti
intendessero escludere dalla cessione i motori non qualificabili come accessori
delle barche rimaste in proprietà dell'attore, tanto meno ove si pensi che
l'appellante ha ceduto pure la rappresentanza di due ditte fornitrici (Honda e
Volvo Penta).
d) Nelle
condizioni descritte occorre ancora esaminare la situazione dei singoli motori
ancora rivendicati dall'appellante. Il motore Mariner “5 ML” (domanda n. 1.1
lett. ii) appartiene al natante Cigala “Bertinetti-Loafer 355”, già proprietà
di ___________ e ___________ (doc. N). Con la risposta la convenuta ha ammesso
che tale imbarcazione è proprietà dell'appellante (risposta del 19 novembre
1999, pag. 6), ragione per cui il relativo motore è da ritenere escluso dalla
cessione. Al riguardo l'appello merita accoglimento.
e) L'attore
ha asserito che il motore Honda “BF50S” (domanda n. 1.1 lett. gg) apparteneva
in origine alla barca di certi signori ___________ e Ulioni (doc. NN) –
estranea all'attuale causa – e che, smontato da essa, era stato installato
sulla barca appartenuta ad ___________, diventandone accessorio. Quest'ultima
circostanza non è però provata. Il doc. OO contiene unicamente un'annotazione a
mano (priva di particolare valore probatorio), mentre dalla licenza di navigazione
intestata a ___________ risulta che il natante è provvisto di un motore Volvo
Penta “VP 40” (doc. II). L'attore medesimo ha per altro ammesso in un secondo
tempo che il motore non era montato su alcuna barca (replica, pag. 6 punto 5
“motori”). Quanto al motore Johnson 8 CV (petizione, lett. ss), esso non risulta
essere mai stato accessorio di un natante riconosciuto in proprietà dell'attore
(petizione, pag. 10). Relativamente a questi due motori l'appello deve quindi essere
respinto.
-
L'appellante
contesta il diritto di proprietà riconosciuto dal Pretore alla convenuta
sull'idropulitore VAP (domanda n. 1.1 lett. sss), affermando che esso gli è
stato ceduto da ___________ il 3 agosto 1999, quindi dopo la firma del
contratto di cessione. Nelle osservazioni all'appello la convenuta obietta che
l'argomentazione è irricevibile, siccome addotta per la prima volta in questa sede.
In realtà l'attore aveva già sostenuto nella petizione che l'idropulitore gli
era stato ceduto da ___________ il 3 agosto 1989 (pag. 14 in basso). Tutt'altro
che nuova, l'argomentazione è quindi ricevibile. Ora, tra gli oggetti ceduti a
suo tempo da ___________ all'appellante v'era anche un vaporizzatore a pressione
VAP (doc. DDD). Nella sua risposta del 19 novembre 1999 la convenuta aveva
ammesso che l'attore era proprietario dei beni indicati alla lett. ppp di
petizione, poiché “ceduti in un secondo momento e cioè il 03.08.1999 al signor
___________” da ___________ (risposta, pag. 12, punto 7), riferendosi tuttavia
solo a quelli oggetto della domanda n. 1.1 lett. ppp. Per quel che è invece del
vaporizzatore, oggetto della domanda n. 1.1 lett. sss, essa lo ha sempre
ritenuto di sua proprietà poiché oggetto del contratto di cessione. Se non che,
pure l'idropulitore è stato ceduto all'appellante il 3 agosto 1999 (doc. DDD),
ciò che la convenuta non ha mai contestato, e non poteva dunque essere oggetto
del contratto 7 febbraio 1996. E siccome la convenuta afferma di aver lasciato
nel capannone gli oggetti di cui riconosce la proprietà dell'attore, ma non
quelli da lei rivendicati (risposta, pag. 3), essa deve trovarsi per forza in
possesso del vaporizzatore a pressione, che va restituito. Al riguardo
l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
-
L'appellante
postula la restituzione di due generatori (domanda n. 1.1 lett. kkk e mmm),
asserendo che sono suoi beni personali. Secondo il Pretore, invece, tutti gli
oggetti che si trovavano sul cantiere il 7 febbraio 1996 sono divenuti di
proprietà della convenuta in virtù del contratto di cessione, salvo taluni
natanti e gli oggetti che manifestamente erano estranei all'attività del
cantiere nautico. Per quanto attiene ai generatori, egli non ha escluso che
essi potessero essere impiegati nel cantiere, sicché li ha ritenuti inclusi
nella cessione (sentenza impugnata, pag. 18 in basso). L'opinione è pertinente.
Non può essere seriamente contestato, invero, che per comune esperienza l'uso
di generatori è necessario all'esercizio di un cantiere nautico, fosse solo per
l'attività esterna. Che questi possano essere usati anche per gli scopi
descritti dall'appellante non basta per considerarli esclusi dalla cessione. In
proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
-
L'appellante
chiede la consegna di “copertoni con cerchioni” (domanda n. 1.1 lett. rrr),
rilevando che si tratta in tutta evidenza di beni suoi, personali ed estranei
alla cessione. Dagli atti risulta che il 25 maggio 1999 egli ha fatto allestire
un inventario dei beni che si trovavano sull'area del cantiere nautico (brevetto
n. 380 del notaio dott. ___________, inc. “richiami”). Tra di essi è stata
rinvenuta “una cinquantina di copertoni con cerchioni” (brevetto, pag. 3, n.
22). Il gran numero di pneumatici con cerchi inventariati dal notaio permette
di arguire – con il Pretore – che questi servissero all'attività del cantiere
nautico, mentre del tutto inverosimile è l'ipotesi che le gomme (una
cinquantina) appartenessero al veicolo privato dell'appellante, evenienza per
altro addotta la prima volta in appello. Avesse inteso dimostrare che taluni “copertoni
con cerchioni” sono suoi beni personali, l'attore avrebbe almeno dovuto
specificare quali. Onde, per finire, l'inconsistenza dell'appello.
-
L'appellante
chiede che gli sia riconosciuta la proprietà di una timoniera (domanda n. 1.1
lett. ggg), la quale, fornita verosimilmente il 1° febbraio 1996 (doc. ZZ),
sarebbe da lui stata pagata verso la fine di quel mese, sicché ne sarebbe
diventato proprietario solo dopo il contratto di cessione. Così argomentando
egli dimentica però che il passaggio di proprietà avviene con il trasferimento
del possesso (art. 714 CO). Egli è diventato proprietario della timoniera,
pertanto, con la ricezione della timoniera, precedentemente al contratto di
cessione, né risulta dagli atti – o egli pretende – che la ditta fornitrice si
sia riservata la proprietà del bene fino al pagamento del saldo. L'oggetto
rientra quindi nel novero di quelli ceduti. La soluzione non sarebbe diversa
neppure qualora si applicasse il diritto germanico (la fatturazione è stata
eseguita dalla ditta tedesca Volvo Penta Central Europe GmbH: doc. ZZ) in virtù
dell'art. 118 LDIP in combinazione con l'art. 5 n. 3 e 3 cpv. 1 della
Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a
carattere internazionale di cose mobili corporee (RS 0.221.211.4). Anche per il
diritto germanico il passaggio di proprietà è contestuale al trasferimento del
possesso (§ 929 BGB). Il momento del pagamento del prezzo poco importa. Su
questo punto l'appello è destinato al rigetto.
-
L'appellante
chiede la restituzione di una pompa ad acqua con motore Honda (domanda n. 1.1
lett. hhh), sostenendo di averla ordinata personalmente per conto di un certo
signor __________. Come si è spiegato, tuttavia, il Pretore ha ritenuto che
tutti gli oggetti che si trovavano sul cantiere il 7 febbraio 1996, con le
menzionate eccezioni, sono divenuti proprietà della convenuta in virtù del
contratto di cessione. Il ricorrente nemmeno si confronta con tale
argomentazione, sicché la sua doglianza appare finanche irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Ad ogni modo non è dato di
comprendere, né l'appellante spiega, perché un bene da lui ordinato a suo tempo
per conto di un cliente non debba rientrare nell'ambito di quanto è passato
all'acquirente con la cessione dell'attività, ma sarebbe rimasto di sua
proprietà. Al riguardo l'appello dev'essere respinto.
L'appellante rimprovera al primo giudice di avere riconosciuto a torto in
proprietà della convenuta due gru GIS (domanda n. 1.1 lett. www) e un tavolo
metallico (domanda n. 1.1 lett. yyy). A suo parere tali oggetti sono elementi
costitutivi del capannone, o quanto meno accessori, motivo per cui non fanno
parte degli oggetti ceduti. Ora, affinché una cosa possa essere considerata
parte costitutiva di un'altra è necessario che le due siano materialmente
connesse, che sussista un legame interno tale da far apparire l'una come una
parte essenziale dell'altra e che l'immedesimazione delle due sia conforme
all'uso locale (art. 642
cpv. 2 CC; Steinauer, op.
cit., pag. 291, n. 1050). Nella fattispecie mal si comprende
– né l'appellante spiega – in che modo le gru e il tavolo metallico costituiscano
un elemento essenziale del capannone, tanto da considerarli parte di esso. Che
tali beni siano utili per l'esercizio del cantiere nautico non è decisivo, la
qualifica del legame interno dovendo riferirsi all'oggetto principale, non
all'impresa (Steinauer, op. cit.,
pag. 293, n. 1056c). Nemmeno risulta, del resto, che siano sorte difficoltà nel
separare le gru e il tavolo dal capannone o che l'operazione abbia comportato
danni o reso inservibili le cose.
Il
fatto che gli oggetti rivendicati possano essere qualificati come accessori del
capannone non è, per converso, di alcun rilievo. L'accessorio è in effetti un
bene indipendente (Wiegand, op.
cit., n. 4 ad art. 645 CC), di cui il proprietario può disporre senza riguardo
alla cosa principale (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 65 ad art. 644/645 CC), sicché l'esclusione del capannone dal
contratto di locazione non si estende imperativamente agli accessori. Il venditore
ha ceduto alla convenuta il cantiere nautico, compreso “ogni oggetto materiale
ed immateriale che serve all'esplicazione dell'attività sinora svolta dal
venditore”, tra cui “gli impianti e le installazioni del cantiere”. La gru e il
tavolo metallico rientrano indubbiamente nel concetto di impianto o
installazione di cantiere, né l'appellante ha mai sostenuto il contrario. Anche
il testimone __________ ha dichiarato che la volontà delle parti era di cedere
tutto quanto si trovava nel capannone, compresa la gru fissa (verbali, pag.
12). L'argomentazione dell'appellante, secondo cui il testimone avrebbe confuso
le gru in questione con le gru Demax, pure oggetto di rivendicazione, non è
seria, non risultando che queste ultime gru siano “fisse”, né egli ha ritenuto
di dover chiarire in sede di interrogatorio il preteso equivoco. Le gru GIS e
il tavolo metallico devono quindi considerarsi passate in proprietà
all'appellata. Al riguardo l'appello si dimostra infondato.
- L'appellante
contesta il valore attribuito dal Pretore agli “invertitori” riconosciuti in
sua proprietà. A suo dire per i quattro invertitori rivendicati con la
petizione (domanda n. 1.1, lett. zz a ccc) le parti avevano concordato un
valore complessivo di fr. 30 000.–, di modo che i due oggetti per i quali la
domanda di rivendicazione è stata accolta deve presumersi un valore di fr.
7500.– cadauno, avendo tutti un valore pressoché identico (appello, pag. 10 nel
mezzo). Egli postula di conseguenza una diversa ripartizione degli oneri
processuali e delle ripetibili in esito all'auspicata rivalutazione degli
invertitori da restituire.
La
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che nella fissazione degli oneri
processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine
(rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC
commentato e massimato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Gli importi da lui
stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure
l'eventuale suddivisione di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC (in
caso di reciproca soccombenza o di “altri giusti motivi”) può quindi essere
impugnata solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. In concreto
non è litigioso né l'ammontare della tassa di giustizia né quello dell'indennità
per ripetibili. Contestata è – come detto – la chiave di riparto stabilita dal
Pretore in esito all'accoglimento della domanda di rivendicazione dei
invertitori. Ora, non è dato a divedere – né l'appellante spiega – perché la
decisione di attribuire il valore di fr. 2000.– all'invertitore nuovo del tipo
“DP-AI riduzione 2.30:1” e a quello nuovo del tipo “DP-D1 riduzione 1.95:1”
configuri un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Dagli atti risulta
infatti che il prezzo del primo è di fr. 854.60 (modello identico a quello di
cui al doc. SS) e quello del secondo di fr. 3195.– (doc. TT), per un totale di
circa fr. 4000.–. Anche su questo punto l'appello va quindi respinto.
II. Sull'appello
della ___________
- L'appellante
insorge anzitutto contro l'ordine di restituire la “barchetta arancione con
remi Bic” (domanda n. 1.1 lett. ee), obiettando che essa è già stata
riconsegnata il 15 settembre 1999, come l'attore ha ammesso nella replica, e
che unicamente per svista essa figura nella lista degli oggetti ancora in
contestazione, di cui al verbale del 14 dicembre 2000. L'attore insiste per la
consegna del natante, non rinvenuto alla riconsegna del cantiere. In effetti, a
fronte delle rivendicazioni dell'attore, la convenuta, riconosciuta la
proprietà di lui sulle barche identificate con le lett. cc a ff, ha affermato
che le stesse sono state semplicemente lasciate nel cantiere (risposta, pag.
8). L'attore si è limitata a prenderne atto, soggiungendo che la riconsegna non
aveva fatto altro che “ristabilire finalmente la situazione di diritto”
(replica, pag. 6 punto 5), salvo poi mantenere la domanda, asserendo che la
restituzione non era avvenuta (conclusioni, pag. 12 lett. e).
L'onere
di provare che la convenuta si è impossessata della barca, presupposto per
poterla rivendicare, incombeva evidentemente all'attore. Questi si è limitato
invece a pretendere di non avere rinvenuto il natante, deducendone l'obbligo
per la convenuta di restituirlo. Ciò non basta lontanamente però per dimostrare
le premesse della retrocessione. Nessuna prova permette di accertare invero che
la barchetta sia stata portata via dalla convenuta, la quale ha sempre negato
di essersene appropriata. Del resto la convenuta non era la sola che potesse
accedere al cantiere. Come ha appurato il Pretore, senza che l'attore muova
contestazioni al riguardo, anche l'attore medesimo aveva le chiavi (sentenza
impugnata, pag. 12). Il mero fatto che alla riconsegna dell'ente costui non
abbia più rinvenuto la barchetta non può quindi essere addebitato
automaticamente alla convenuta. Su questo punto l'appello dev'essere accolto.
- L'appellante
censura l'ordine di restituire i motori Volvo Penta “AQ 170” (domanda n. 1.1 ll)
e OMC Johnson (domanda n. 1.1 lett. mm), i due motori fuoribordo Volvo Penta
“VPL 75” (domanda n. 1.1 lett. oo) e il motore Volvo Penta “700” (domanda n.
1.1 lett. pp), affermando che l'attore ne aveva ammesso la restituzione con la
replica e che tali oggetti non figurano nel verbale del 14 dicembre 2000 tra
quelli ancora in contesa. Essa soggiunge che il Pretore non poteva ordinare la
restituzione dei primi due, poiché in sede di conclusioni la controparte aveva
limitato la domanda alla consegna di alcuni pezzi di motore mancanti. E
inammissibile sarebbe la domanda limitata ai siffatti pezzi, giacché formulata
per la prima volta con le conclusioni. Nelle sue osservazioni all'appello
l'attore ammette la restituzione del motore Volvo Penta “700”, mentre conferma
la mancata restituzione dei collettori e dei carburatori del motore Volvo Penta
“AQ 170”, degli interruttori d'avviamento e degli elementi per bloccare
l'invertitore del motore OMC Johnson (memoriale conclusivo del 6 settembre
2001, pag. 14), come pure di uno dei due motori fuoribordo Volvo Penta “VPL
75”.
a) Per
quanto concerne il motore Volvo Penta “700” (domanda n. 1.1 lett. pp), preso
atto che l'attore ammette l'avvenuta consegna (osservazioni all'appello, pag.
6), nulla osta all'accoglimento del gravame. In merito ai motori Volvo Penta
“AQ 170” e OMC Johnson, l'attore ha indicato nelle conclusioni che del primo
mancavano i collettori e i carburatori e del secondo gli interruttori
d'avviamento con gli elementi per bloccare l'invertitore, mantenendo comunque
integralmente la domanda di restituzione di entrambi i propulsori (memoriale
del 6 settembre 2001, pag. 14). Il Pretore ha accolto la domanda, pur
respingendo siccome non provato l'assunto secondo cui l'attore si sarebbe visto
impedire l'accesso al cantiere o negata l'autorizzazione di disporre delle
proprie barche (sentenza impugnata, pag. 12). In simili circostanze, tuttavia,
l'attore non ha mai perso il possesso dei natanti né dei relativi motori.
L'attore obietta che dei motori mancano alcuni pezzi. A prescindere dal fatto
però che in simili circostanze non si giustificherebbe di ordinare la
restituzione dei motori interi, la richiesta di consegnare parti mancanti non è
neppure stata avanzata. Ammessa la restituzione dei propulsori, la mancanza di
taluni pezzi è stata sostenuta per la prima volta dall'attore con le
conclusioni, ma non è stata nemmeno dimostrata. La lettera del 6 marzo 2000 con
la quale egli sostiene di aver lamentato presso la convenuta la “sparizione”
di determinati pezzi (osservazioni all'appello, pag. 4 in basso) neppure è agli
atti. Anche al riguardo l'appello della convenuta dev'essere accolto.
b) Con
riferimento ai due motori fuoribordo Volvo Penta “DPI (recte: VPL) 75”
(domanda n. 1.1 lett. oo), l'appellante sostiene di averli lasciati in possesso
dell'attore il 15 settembre 1999. A sostegno essa invoca una “implicita”
ammissione dell'attore nella replica, come pure la testimonianza di __________.
Nelle sue osservazioni all'appello l'attore riconosce la restituzione di un
solo fuoribordo, specificando che i motori in oggetto erano entrambi del tipo
“a gamba lunga”, di cui però ne sarebbe stato restituito uno solo. Ora, con la
petizione l'attore chiedeva la consegna di “2 motori fuoribordo Volvo Penta
“VPL 75” (…) che l'attore ha ritirato dal signor Luigi Martinelli” (petizione,
pag. 10). Nella risposta la convenuta ha dato atto che quei motori erano
proprietà della controparte (pag. 9). Sempre l'attore, con le conclusioni ha ammesso
di avere riacquisito il possesso di uno dei due motori (memoriale del 6
settembre 2001, pag. 14), ma ha poi preteso la restituzione di entrambi,
richiesta che il Pretore ha accolto. Già per questo motivo il giudizio del
Pretore non può essere condiviso. Per quel è del motore rimasto in contesa,
risulta dagli atti che l'attore aveva effettivamente acquistato da Luigi
Martinelli due motori: contrariamente all'assunto dell'attore, non si trattava
però di motori uguali: l'uno era “a gamba lunga”, l'altro “a gamba corta”
(teste __________, verbale 27 giugno 2000 pag. 9). Entrambi i motori
acquistati da __________ sono tuttavia in possesso dell'attore, essendo rimasti
nel capannone al momento della restituzione (testi __________ e __________,
verbale 27 giugno 2000, pag. 7 e 9). Ancora una volta l'appello risulta quindi
fondato.
- L'appellante
critica anche l'ordine di restituire gli invertitori “DP-AI riduzione 2.30:1
art. n. 854640 matricola n. 3102113539” (domanda n. 1.1 lett. zz) e “DP-D1
riduzione 1.95:1 art. n. 87862 matricola n. 3102182162” (domanda n. 1.1 lett.
bbb), i quali sarebbero sempre rimasti in possesso esclusivo della controparte,
che mai li avrebbe portati al cantiere nautico. L'appellato eccepisce che tali
invertitori, contenuti in palette per le quali la convenuta aveva preteso
un'indennità di deposito, non sono mai stati restituiti, né sono stati
rinvenuti al momento della riconsegna, tant'è che la loro sparizione ha dato
origine a una denuncia penale per appropriazione indebita.
L'azione
di rivendicazione della proprietà dev'essere volta contro chi detenga la cosa
senza diritto (sopra, consid. 3). In concreto risulta dal fascicolo processuale
che l'invertitore “DP-D1 riduzione 1.95:1” è stato fatturato al domicilio
dell'attore. Il bollettino di consegna indica per vero quale luogo di consegna
il cantiere nautico di via Delta 12 ad ___________ (bollettino doc. TT, pag.
2). Ciò non è però decisivo, ritenuto che l'attore ritirava anche personalmente
la merce a lui destinata (lettera 16 maggio 2001 di Volvo Penta alla pretura).
L'invertitore “DP-AI riduzione 2.30:1”, il cui bollettino di consegna indica
anch'esso come luogo di consegna il cantiere nautico di ___________ (doc. RR),
è stato invece ritirato dall'attore presso la ditta fornitrice, come l'attore
medesimo ammette (osservazioni all'appello, pag. 6), salvo pretendere di avere
portato esso pure al cantiere nautico. Né l'attore ha recato la prova che i due
invertitori siano mai entrati in possesso della convenuta. La testimonianza di
___________, secondo cui dopo la cessione della ditta l'attore aveva lasciato
nell'ufficio alcune scatole contenenti – tra l'altro – taluni invertitori, poco
sussidia, non dimostrando che simili invertitori fossero quelli rivendicati, né
che essi siano in possesso della controparte. Mancando la prova che la
convenuta detenga illecitamente i due beni, su questo punto l'azione di
rivendicazione andava respinta. Onde l'accoglimento dell'appello.
- L'appellante
impugna da ultimo l'ordine di restituire i “mobili, tappeti e libri ecc. di ex
proprietà del signor ___________” (domanda n. 1.1 lett. ppp.). Essa riconosce
che tali beni appartengono all'attore, ma sostiene di averli lasciati in
possesso di lui nel cantiere nautico (petizione pag. 3) e di non essere
responsabile per eventuali oggetti mancanti (replica pag. 10). L'attore oppone,
da parte sua, che solo una parte degli oggetti è stata restituita. Relativamente
a tali oggetti figura in effetti, nel verbale d'udienza del 14 dicembre 2000,
la dicitura “restituita in parte” (verbale del 14 dicembre 2000, pag. 18). Con
le sue conclusioni inoltre l'attore ha confermato la restituzione parziale dei
beni, mantenendo però inalterata la domanda di rivendicazione (memoriale del 6
settembre 2001, pag. 19 e 24), poi accolta dal Pretore. L'onere di provare che
la convenuta si è impossessata dei beni in questione, presupposto per poterle
rivendicare, incombeva all'attore. Egli si è invece limitato ad asserire di averne
ricevuto solo una parte, deducendone l'obbligo della convenuta di restituire il
resto, senza neppure precisare di quali beni si trattasse. La convenuta, a suo
turno, ha negato ogni responsabilità in merito all'asserita mancanza di
oggetti. Né essa era, come detto, l'unica ad avere accesso al cantiere,
l'attore avendo anch'egli le chiavi (sentenza impugnata pag. 12). La mancanza
dell'una o dell'altra cosa non può quindi essere imputata necessariamente alla
convenuta. In mancanza di prove concludenti in tal senso, su questo punto
l'appello dev'essere accolto.
II. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri del giudicato odierno, adeguati all'entità dei valori in gioco, seguono
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attore esce vittorioso per
quanto attiene la restituzione del motore Mariner “5 ML” e dell'idropulitore,
mentre soccombe su tutto il resto. Si giustifica pertanto di addebitargli i
quattro quinti delle spese del suo appello, con obbligo di rifondere alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. La convenuta vede
invece accolto integralmente il proprio ricorso. L'esito dell'attuale giudizio
impone per finire una modifica del dispositivo sugli oneri e le ripetibili di
prima sede, nel senso che sulla questione dei singoli oggetti ancora
rivendicati l'attore va considerato soccombente per tre quarti e non solo di
due terzi come ritenuto dal Pretore, mentre sulla questione della restituzione
dei natanti la ripartizione del Pretore merita conferma.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di ___________ è parzialmente accolto, nel senso che i seguenti oggetti vanno
aggiunti alla lista di quelli da restituire:
ii) 1
motore Mariner “5 ML”;
sss) 1
idropulitore VAP di ex proprietà del signor ___________.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti in ragione di un quinto a carico della ___________ e per il resto a
carico dell'appellante, che rifonderà alla ___________ fr. 3000.– per ripetibili
ridotte.
III. L'appello
della ___________ è accolto, nel senso che i seguenti oggetti vanno stralciati
dalla lista di quelli da restituire:
ee) barchetta
arancione a remi, di marca Bic, con remi;
ll) 1
motore Volvo Penta “AQ 170” (no. 10280/119456);
mm) 1
motore OMC Johnson (no.381069-W50373);
oo) 2
motori fuoribordo Volvo Penta “VPL 75”;
pp) 1
fuoribordo Volvo Penta “700”, 70 CV;
zz) 1
invertitore nuovo tipo DP-AI riduzione 2.30:1 art. no. 854640 matricola no.
3102113539, fornito in data 11 novembre 1996;
bbb) 1
invertitore nuovo tipo DP-D1 riduzione 1.95:1 art. no. 872862 matricola no.
3102182162;
ppp) mobili,
tappeti e libri ecc. di ex proprietà del signor ___________.
IV. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono posti integralmente a carico di
___________, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per ripetibili.
V. In esito ai
due appelli, il dispositivo della sentenza impugnata è così riformato:
- In
parziale accoglimento della petizione, la convenuta è tenuta a consegnare
all'attore, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza,
i seguenti oggetti:
e) piede dell'Acrobat;
z) motore Volvo Penta “TAMD 41 B”;
bb) fuoribordo motorizzato marca Okelbo 316, matricola
n. 72223 con motore Evinrude “773S” e carrello monoasse di colore arancione,
non immatricolato;
ii) 1 motore Mariner “5 ML”;
nnn) 1 motocicletta d'epoca di marca Allegro.
sss) 1 idropulitore VAP di ex proprietà del signor
___________.
L'ordine è impartito con la comminatoria
dell'esecuzione effettiva giusta l'art. 490 CPC.
- La
tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 390.–, da anticipare dall'attore,
sono poste per fr. 4550.– a carico di lui e per il resto a carico della
convenuta, cui l'attore rifonderà fr. 9450.– per ripetibili ridotte.
VI. Intimazione:
– avv. __________;
– avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di ___________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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