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Numero d'incarto:
11.2002.29
Data decisione, Autorità:
31.05.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00029
Lugano
31 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(azione di scioglimento della comproprietà) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con petizione del 16 ottobre 2000 da
__________ e __________ __________, , con
__________ () __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
. __________ (, __________)
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto di edizione del 26 febbraio 2002
emanato dal Pretore nei confronti di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro il
decreto emesso il 26 febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
e __________ __________ sono proprietari comuni di un terzo della particella n.
__________ RFD di __________ (abitazione con terreno annesso, 1'504 m²).
__________ (detta __________) __________ e __________ __________ sono
comproprietari degli altri due terzi in ragione di un terzo ciascuno, __________
__________ essendo inoltre usufruttuaria della quota appartenente a __________
. Nel 1998 tutti loro sono entrati in trattative con __________ e
__________ __________ -, intenzionati ad acquistare la particella.
__________ __________, rappresentato in quell'occasione da __________
__________, ha posto diverse condizioni per la vendita, che non è poi avvenuta.
B. Il
16 ottobre 2000 __________ e __________ __________ insieme con __________
__________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del
Distretto di Leventina postulando lo scioglimento della comproprietà e la rifusione
di almeno fr. 57'397.80 per avere contribuito alla manutenzione del fondo e per
il danno subìto in seguito alla mancata vendita. __________ __________ ha
proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha sollecitato a
sua volta lo scioglimento della comproprietà mediante divisione in natura,
chiedendo l'attribuzione di una superficie di 900 m². Gli attori hanno concluso
per il rigetto della riconvenzione in ordine, subordinatamente nel merito. Nei
successivi atti scritti le parti hanno sostanzialmente confermato le loro
domande.
C. All'udienza
preliminare del 14 maggio 2001 gli attori hanno offerto numerose prove e hanno
presentato una domanda di edizione nei confronti di __________ __________,
chiamato a produrre “tutti i documenti notarili che sono stati sottoscritti per
accendere la cartella ipotecaria al portatore” gravante la quota di comproprietà
di __________ __________ e tutta la corrispondenza intercorsa tra lo stesso
__________ __________, l'avv. __________ __________ e __________ __________. Il
convenuto si è opposto all'edizione e ha notificato a sua volta numerosi mezzi
di prova. __________ __________ è rimasto silente. Con ordinanza sulle prove
del 26 febbraio 2002 il Pretore ha ammesso la domanda di edizione e il giorno
stesso ha fissato a __________ __________ un termine di 20 giorni “per
formulare le proprie osservazioni, rispettivamente in caso in cui non vi siano
obiezioni, per produrre tutti i documenti” oggetto dell'istanza.
D. __________
__________ ha inoltrato al Pretore un memoriale di osservazioni dell'11 marzo
2002 in cui ha dichiarato di opporsi alla produzione dei documenti, sia perché
egli non ne è in possesso sia perché i documenti non sono stati redatti “per un
interesse comune delle parti o attestanti i loro reciproci diritti e obblighi”.
Il giorno stesso __________ __________ è insorto contro il provvedimento nei
confronti di __________ __________ mediante un appello nel quale chiede che
l'edizione di documenti sia annullata. Il Segretario assessore del Distretto di
Leventina, agendo in luogo e vece del Pretore, ha accordato all'appello effetto
sospensivo il 20 marzo 2002. L'appello non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette,
fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione. Tale ordinanza,
come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag.
407). Per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva –
fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC cui
rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2
CPC). L'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il
1° aprile
2001 dall'art. 213a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda
di edizione verso la controparte il giudice statuisce ora con ordinanza,
mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il
nuovo art. 213a CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag.
379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art.
515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 nella causa H., consid.
2).
- In
concreto il Pretore ha accolto la domanda di edizione presentata dagli attori
il 14 maggio 1991 nei confronti di __________ __________, precedente
rappresentante del convenuto, fissando al destinatario un termine per produrre
gli atti richiesti. Trattandosi di una domanda di edizione a terzi, il
provvedimento litigioso configura un decreto, di principio appellabile. Nella
fattispecie, tuttavia, appellante non è il terzo interessato, bensì il
convenuto. Questi adduce nel suo gravame che i documenti notarili richiesti non
sarebbero in possesso del terzo, che comunque essi non sarebbero comuni alle
parti nel senso dell'art. 206 cpv. 2 vCPC (testo in vigore fino al 30 settembre
- e che le informazioni ivi contenute sarebbero coperte dal segreto professionale
del notaio __________ __________a, patrocinatore del convenuto, il quale si era
occupato di far emettere la cartella ipotecaria cui i documenti richiesti si
riferiscono. L'opposizione alla prova, per ammissione dell'appellante, mira
dunque a proteggere la sfera privata dell'appellante medesimo, in particolare
dal profilo fiscale (appello, pag. 10).
-
Con
la modifica legislativa del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso
semplificare la possibilità di far capo all'edizione di documenti, tanto dalla
controparte quanto da terzi (Messaggio n. __________del 23 febbraio 1999, pag.
1). Ha in particolare soppresso la possibilità di impugnare la decisione del
Pretore sulla domanda di edizione, che per altro in precedenza poteva essere appellata
solo per motivi inerenti all'esame dei requisiti peculiari di tale prova,
sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis con riferimenti).
La possibilità di impugnare i giudizi sulla domanda di edizione è ora
riservata al caso in cui il terzo si opponga all'edizione di documenti relativi
alla sua sfera privata o per motivi che gli consentirebbero di non essere
sentito come testimone (Messaggio n. __________del 23 febbraio 1999, commento all'art.
206, pag. 7). L'art. 213a CPC non è invero un modello di chiarezza, ma i
materiali legislativi indicano senza equivoco che il legislatore ha voluto
escludere la legittimazione delle parti a impugnare il decreto di edizione
verso terzi, a maggior ragione per la tutela di interessi propri (o di altre
persone non coinvolte nella domanda di edizione).
-
Ne
discende che solo il terzo può proporre appello contro il decreto che gli
impone di produrre documenti, mentre le parti in causa devono attendere
l'emanazione della sentenza per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione di
documenti, sia che la domanda di edizione sia rivolta nei confronti della
controparte, sia che essa sia rivolta a un terzo. Nel caso in esame l'appello
si rivela pertanto improponibile d'acchito e può essere deciso con la procedura
dell'art. 313bis CPC.
-
Gli
oneri del presente giudizio, con una tassa di giustizia volutamente contenuta,
seguono la soccombenza. Non si giustifica di attribuire ripetibili agli attori,
cui l'appello non è nemmeno stato intimato.
Pe questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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