AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.23
Data decisione, Autorità:
04.11.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00023
Lugano,
4 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(contributo alimentare: accertamen-
to e riscossione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del
20 aprile 2001 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° marzo 2002 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 12 febbraio 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 30 novembre 1988 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto
per divorzio il matrimonio celebrato il __________ 1965 tra __________
__________ __________ (__________1944) e __________ nata __________
(__________1943). A quel momento i due figli nati dall'unione, __________
(1966) e __________ (1967), erano già maggiorenni. La convenzione sugli effetti
accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, quanto
segue:
- Il
marito verserà alla moglie un contributo alimentare mensile, anticipato, di fr.
1400.– (millequattrocento).
2.1 L'ammontare del contributo è riferito
all'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 1988 e sarà
adeguato, all'inizio di ogni anno, in base all'indice del mese di novembre
precedente.
2.2 Al momento in cui il marito sarà
pensionato e qualora l'ammontare delle sue entrate, pensione e rendita AVS o
AI, fosse inferiore all'ultimo stipendio percepito, il contributo alimentare
sarà proporzionalmente ridotto.
B. __________
__________ __________, che al momento del divorzio lavorava come __________ per
le __________ __________ __________ a __________, si è risposato il __________
1990 con __________ nata __________ (1958), dalla quale non ha figli.
Il 30 aprile 1999 egli è stato posto in pensionamento anticipato per motivi di
salute e dal 1° maggio 1999 ha ridotto di propria iniziativa il contributo di
mantenimento indicizzato in favore dell'ex moglie a fr. 1088.75 mensili,
fondandosi sulla clausola n. 2.2 della nota convenzione. Un'istanza di
trattenuta delle rendite di vecchiaia e di cassa pensione presentata nei suoi confronti
da __________ __________ il 31 ottobre 2000 è stata respinta il 7 dicembre
2000, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di
Bellinzona (inc. ..).
C. Il
20 aprile 2001 __________ __________ ha convenuto l'ex marito davanti al Pretore
del Distretto di Bellinzona per ottenere – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – il versamento di complessivi fr. 9005.40, pari alla differenza
tra i contributi da lei ricevuti e quelli da lei rivendicati nel periodo
compreso fra il 1° maggio 1999 e il 30 aprile 2001. In subordine essa ha
chiesto che fosse accertato l'obbligo per il convenuto di versarle, dal 1° maggio
1999, un contributo indicizzato di fr. 1446.85 mensili. Nel giugno del 2001
__________ __________ __________ ha portato di propria iniziativa il contributo
alimentare a fr. 1151.– mensili retroattivamente dal 1° maggio 1999, versando a
__________ __________ un conguaglio di fr. 1618.50 (fr. 62.25 mensili dal 1°
maggio 1999 al 30 giugno 2001). Con risposta del 13 luglio 2001 egli ha poi
postulato il rigetto della petizione e nel settembre successivo ha
ulteriormente aumentato il contributo a fr. 1177.85 mensili retroattivamente
dal 1° gennaio 2001, versando all'attrice la differenza di fr. 241.65 (fr.
26.85 mensili dal 1° gennaio al 30 settembre 2001).
D. Con
decreto dell'11 settembre 2001 il Segretario assessore ha respinto la richiesta
di assistenza giudiziaria introdotta dall'attrice. Esperita l'istruttoria, nel
suo memoriale conclusivo del 4 gennaio 2002 __________ __________ ha confermato
la sua domanda principale e modificato parzialmente invece quella subordinata,
chiedendo che fosse accertato un contributo di mantenimento in suo favore, dal
1° maggio 1999, di fr. 1581.– mensili indicizzato (anziché di fr. 1446.85).
Essa ha reintrodotto inoltre la domanda di assistenza giudiziaria. Nel proprio
allegato conclusivo del 9 gennaio 2002 __________ __________ __________ ha
proposto una volta ancora di respingere la petizione. Le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale.
E. Statuendo
con sentenza del 12 febbraio 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato __________
__________ __________ a versare all'attrice fr. 1625.60 complessivi per
contributi alimentari arretrati (dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001). La
tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 100.– sono state poste per un
sesto a carico del convenuto e per il rimanente a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere all'ex marito fr. 1200.– per ripetibili ridotte. La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata dall'attrice con le conclusioni è stata
nuovamente respinta, il primo giudice avendo constatato che l'interessata
possiede un patrimonio di circa fr. 55 000.–.
F. __________
__________ è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 1°
marzo 2002 nel quale chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria
– la decisione impugnata sia riformata obbligando l'ex marito a versarle fr.
9005.40 per contributi alimentari arretrati dal 1° maggio 1999 al 30 aprile
2001 o, subordinatamente, accertando un contributo alimentare in suo favore,
dal 1° maggio 1999, di fr. 1581.– mensili indicizzati. Nelle sue osservazioni
del 29 aprile 2002 __________ __________ __________ propone di respingere
l'appello, di confermare la sentenza impugnata e di riconoscergli una “piena
indennità” per ripetibili, l'appello essendo a suo avviso temerario. Il 22
luglio 2002 __________ __________ ha prodotto a questa Camera nuovi documenti
sul suo stato di salute e sulla propria situazione finanziaria.
Considerando
in diritto: 1. La causa riguarda, nel caso specifico, l'interpretazione e l'applicazione
di una convenzione sugli effetti del divorzio. Ora, giusta l'art. 7a
cpv. 2 prima frase tit. fin. CC i divorzi passati in giudicato secondo il
diritto anteriore conservano i loro effetti secondo quel diritto. Nella misura
in cui occorrerà far capo in concreto, per enucleare la portata della
clausola n. 2.2 figurante nella convenzione omologata dal Pretore il 30
novembre 1988 (doc. A1), al diritto del divorzio (e non solo alla
volontà interna delle parti), si applicherà pertanto la vecchia legge. Anche le
modifiche di sentenze di divorzio passate in giudicato secondo il diritto
previgente, del resto, sono disciplinate dall'ordinamento anteriore, fatte
salve soltanto le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a
cpv. 3 tit. fin. CC).
-
L'appellante
ha prodotto il 22 luglio 2002 nuovi documenti sul suo stato di salute e sulla
propria situazione finanziaria. Ora, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di
addurre nuovi fatti, prove o eccezioni in appello e il diritto federale non
impone una disciplina diversa, tranne nelle cause rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c) e in quelle volte alla
pronuncia del divorzio o della separazione (art. 138 cpv. 1 CC), estranee alla
fattispecie. Per di più, l'art. 138 cpv. 1 CC nemmeno gioverebbe
all'interessata, dato che nuovi documenti sono proponibili al più tardi – in
virtù di quella norma – con la presentazione dell'appello (art. 423b
cpv. 2 CPC), mentre in concreto i documenti sono stati esibiti oltre quattro
mesi dopo l'introduzione del ricorso. D'altro lato l'attrice non pretende che
in concreto siano dati gli estremi per una restituzione in intero (art. 138
CPC) o per un'assunzione suppletoria di prove (art. 192 CPC). Né gli atti in
rassegna potrebbero essere acquisiti d'ufficio, l'art. 322 lett. a CPC non conferendo
alla Camera civile di appello la facoltà di assumere nuova documentazione
d'ufficio. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che non si vede in che modo
l'aggiornamento della situazione personale e finanziaria dell'appellante potrebbe
influire sull'esito del giudizio, l'eventuale modifica del contributo
alimentare dipendendo solo dalle entrate dell'ex marito (sotto, consid. 9). Il
pronunciato odierno deve dunque fondarsi, in ultima analisi, sullo stesso
materiale processuale considerato in prima sede.
-
Il
Segretario assessore ha rilevato anzitutto che né la sentenza di divorzio né la
convenzione sugli effetti accessori precisa nella fattispecie se il contributo
litigioso si ancori all'art. 151 cpv. 1 o all'art. 152 vCC. Comunque sia, il
primo giudice ha ritenuto che la clausola n. 2.2 definisce chiaramente i
presupposti per una modifica del contributo, prevedendo in modo esplicito che
ciò sarebbe stato possibile ove le entrate del marito dopo il pensionamento
fossero risultate inferiori all'ultimo stipendio percepito. In tal caso,
secondo il testo univoco della clausola, il contributo alimentare sarebbe
stato ridotto proporzionalmente alla diminuzione delle entrate di lui rispetto
all'ultimo stipendio. Di nessuna importanza risulta invece – ha soggiunto il
Segretario assessore – il reddito del convenuto al momento del divorzio, su cui
l'attrice insisteva. Ciò premesso, ricordato che __________ __________
__________ è stato pensionato anticipatamente il 30 aprile 1999 per ragioni
mediche, il Segretario assessore ha accertato l'ultimo stipendio di lui in fr.
8404.70 mensili e la successiva rendita pensionistica in fr. 5676.70 mensili.
Su tali basi egli ha calcolato un contributo alimentare per l'attrice, dal 1°
maggio 1999, di fr. 1208.65 mensili (fr. 1789.50, pari al contributo mensile
originario di fr. 1400.– indicizzato all'aprile del 1999 e ridotto nella proporzione
di 5676.70 su 8404.70). In seguito il primo giudice ha adeguato la rendita al
rincaro – conformemente alla clausola n. 2.1 della convenzione – ottenendo un
importo di fr. 1224.60 mensili dal 1° gennaio 2000 e di fr. 1248.15 mensili dal
1° gennaio 2001. Dedotti i contributi già versati dall'ex marito (fr. 1151.–
mensili dal 1° maggio 1999 al 31 dicembre 2000 e fr. 1177.85 mensili dal 1° gennaio
al 30 aprile 2001), il credito dell'attrice per contributi non pagati dal 1°
maggio 1999 al 30 aprile 2001 è risultato in definitiva di fr. 1625.60. Dato il
parziale accoglimento della domanda principale, il Segretario assessore ha
giudicato senza oggetto la richiesta subordinata dell'attrice, intesa a far
accertare che il contributo in suo favore ammonta a fr. 1581.– mensili dal 1°
maggio 1999.
-
L'appellante
si duole che il Segretario assessore abbia ridotto il contributo in suo favore
dal 1° maggio 1999 senza nemmeno che l'ex marito ne abbia fatto richiesta.
Ribadisce poi che, stando alla clausola n. 2.2 della convenzione sugli effetti
del divorzio, un'eventuale modifica del contributo si sarebbe potuta giustificare
unicamente per rapporto al reddito conseguito dall'ex marito al momento del
divorzio (stimato in fr. 5187.– mensili) e non per rapporto all'ultimo
stipendio da lui percepito prima del pensionamento (fr. 8404.70 mensili).
Quanto alle entrate del convenuto dopo il 1° maggio 1999, che secondo l'ultima
dichiarazione d'imposta ammontano a fr. 11 942.– mensili (in luogo dei
fr. 5676.70 mensili considerati dal Segretario assessore), l'appellante sottolinea
ch'esse sono di gran lunga superiori ai fr. 5187.– mensili guadagnati
dall'interessato al momento del divorzio. Donde la postulata riforma del
giudizio impugnato, nel senso di obbligare il convenuto a versarle fr. 9005.40
per contributi alimentari maturati dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001,
calcolati in base alla “differenza tra fr. 26 130.– di contributi versati
e fr. 35 135.40 da versare e meglio fr. 1446.85 mensili nel 1999, fr.
1466.05 nel 2000 (…) e fr. 1492.– nel 2001”. In via subordinata l'appellante
conclude una volta ancora perché si accerti che il contributo in suo favore è,
dopo il pensionamento dell'ex marito, di fr. 1581.– mensili.
-
Nella
misura in cui pretende che il contributo di mantenimento fissato nella clausola
n. 2.2 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio possa essere
modificato solo per sentenza del giudice, l'appellante sostiene una tesi
erronea. La clausola in questione già prevedeva esplicitamente che, al momento
in cui il marito fosse stato pensionato e l'ammontare delle sue entrate (dal
primo e dal secondo pilastro) fosse risultato inferiore all'ultimo stipendio
percepito, il contributo alimentare sarebbe stato “proporzionalmente ridotto”
(doc. A1, pag. 3 in alto). In tali circostanze, verificandosene le
premesse, il convenuto poteva procedere egli medesimo alla ricommisurazione del
dovuto, senza promuovere per ciò soltanto un'azione intesa alla modifica della
sentenza di divorzio (v. anche Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce,
4ª edizione, pag. 146 n. 733 e 736). A giusto titolo il Segretario assessore si
è limitato perciò ad accertare se fossero date le condizioni per far capo alla
clausola e quali fossero le conseguenze. Nemmeno l'appellante contesta, per altro,
che il pensionamento anticipato dell'ex marito giustifichi l'applicazione della
citata clausola, né asserisce – per avventura – che l'ex marito abbia ridotto
il contributo per ragioni diverse da quelle considerate dal primo giudice. Su
questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.
-
L'attrice
lamenta in secondo luogo di un'errata interpretazione della clausola n. 2.2.
Ora, la natura giuridica di una convenzione sugli effetti del divorzio è
controversa. Secondo il Tribunale federale essa può equipararsi a un contratto
di diritto privato fino al momento della sua omologazione, dopo di che essa
diviene – diversamente da una qualsiasi transazione – parte integrante della
sentenza di divorzio, con la quale acquisisce forza di giudicato (DTF del 9
maggio 2001 in re B., 5C.281/2000, consid. 3 con richiami). Ciò non toglie che,
trattandosi di delucidare una condizione relativa a contributi di mantenimento
per l'ex coniuge (questione lasciata alla libera disponibilità delle parti),
se il giudice ha omologato la clausola – come in concreto – senza modifiche né
osservazioni, “ben possono in linea generale tornare applicabili gli stessi
criteri interpretativi sviluppati nell'ambito dell'ermaneutica contrattuale”
(loc. cit. con riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Sotto questo profilo
non v'è differenza tra vecchio e nuovo diritto del divorzio. Decisiva è pertanto,
nel caso in esame, la vera e concorde volontà interna delle parti (art. 18
CO). Se non è possibile accertarla, occorre determinare il senso che in buona
fede le parti potevano ragionevolmente attribuire alle espressioni usate (cfr.
DTF 127 III 445 consid. 1b, 125 III 266 consid. 4a, 122 III 424 consid. 3a).
-
Nella
fattispecie l'appellante asserisce che “l'interpretazione data dal Pretore
[recte: dal Segretario assessore] al punto n. 2.2 della convenzione, non è
corretta, e cioè secondo cui il reddito determinante per giustificare la
riduzione degli alimenti, era quello dell'ultimo salario percepito, e non
quello percepito al momento della firma della convenzione” (appello, pag. 4 a
metà). A parte la formulazione involuta dell'asserto, l'appellante evita però
di confrontarsi con le diffuse spiegazioni contenute nella sentenza impugnata
(pag. 5, consid. 6) e neppure tenta di illustrare perché – secondo la volontà
interna dei coniugi o il precetto della buona fede – il senso attribuito dal
Segretario assessore alla clausola litigiosa sarebbe censurabile.
Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si
consideri altresì che nel caso precipuo il significato letterale della clausola
è chiaro: criterio determinante per la ricommisurazione del contributo è
l'“ultimo stipendio percepito” dal debitore. Avesse inteso affermare che per
“ultimo stipendio percepito” si intendeva in realtà lo stipendio percepito al
momento del divorzio, l'interessata avrebbe dovuto almeno motivare il proprio assunto.
-
L'appellante
fa valere in ogni modo che, stando all'ultima dichiarazione fiscale agli atti,
il reddito dell'ex marito dopo il pensionamento ammonta a fr. 11 942.–
mensili, non a fr. 5676.70 mensili come reputa il Segretario assessore. Il
rilievo però è destituito di pertinenza. A prescindere dal fatto che le entrate
risultanti dalla menzionata dichiarazione d'imposta – inerente al biennio 2001/
2002 – comprendono anche il reddito della seconda moglie del convenuto e il
valore locativo dell'abitazione propria (dichiarazione citata, pag. 2 in alto,
nel fascicolo “richiami”), l'appellante non trae conseguenze dalla sua
argomentazione. Anzi, nel calcolo del contributo alimentare in suo favore dal
1° maggio 1999 essa medesima si diparte da un reddito del convenuto di fr.
5676.70 mensili (appello, pag. 5 in alto). L'argomentazione è dunque senza
portata pratica. Per il resto, l'interessata si limita a contrapporre al
conteggio del primo giudice un suo proprio calcolo del contributo (appello,
loc. cit.), a dir poco incomprensibile (“fr. 1581.98 = fr. 5676.70 : 5181.–”),
senza lontanamente dimostrare perché la sentenza impugnata sarebbe errata. Ne
discende che l'appello, carente di motivazione, risulta anche a tale proposito
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
-
Si
aggiunga che, si volesse pur verificare d'ufficio il calcolo del contributo
alimentare secondo il metodo previsto dalla nota clausola convenzionale, la
sentenza impugnata merita piena conferma. Il contributo per l'appellante dopo
il pensionamento dell'ex marito (risalente al 30 aprile 1999: doc. 3) va
stabilito in effetti riducendo la rendita iniziale (fr. 1789.50 mensili, pari a
fr. 1400.– secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 1999:
doc. A1, clausola n. 2.1; sentenza impugnata, pag. 6 a metà)
proporzionalmente alla diminuzione delle entrate di lui dopo il pensionamento
(da fr. 8404.70 a fr. 5676.70 mensili). Dal
1° maggio
1999 il contributo alimentare risulta così di fr. 1208.65 mensili (fr. 1789.50
x 5676.70 : 8404.70), che adeguati al rincaro – in ossequio alla clausola n.
2.1 della convenzione – diventano fr. 1224.60 dal 1° gennaio 2000 e fr.
1248.15 dal 1° gennaio 2001 (come enuncia il Segretario assessore: sentenza
impugnata, pag. 6 verso il basso). Il credito complessivo dell'appellante per
il periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001 si attesta pertanto a fr.
29 357.– (fr. 1208.65 mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 1999, fr.
1224.60 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e fr. 1248.15 mensili dal 1°
gennaio al 30 aprile 2001). Deducendo da tale somma le rendite già versate nel
medesimo periodo, di complessivi fr. 27 731.40 (fr. 1151.– mensili dal 1°
maggio 1999 al 31 dicembre 2000, più fr. 1177.85 mensili dal 1° gennaio al 30
aprile 2001: sopra, consid. C), al convenuto rimangono da pagare fr. 1625.60.
-
L'appellante
reitera da ultimo, in subordine, affinché sia formalmente accertato un
contributo di mantenimento in suo favore di fr. 1581.– mensili dal 1° maggio
-
Il Segretario assessore ha considerato la domanda caduca, visto
l'accoglimento – almeno in parte – della domanda principale. Nell'appello
l'attrice ripropone la richiesta subordinata, ma non tenta nemmeno di spiegare
perché l'accertamento conserverebbe un qualsivoglia interesse di fronte
all'intervenuta condanna dell'ex marito al versamento di quanto dovutole dal 1°
maggio 1999 al 30 aprile 2001. Ulteriormente sprovvisto di motivazione, l'appello
denota una volta ancora la sua manifesta irricevibilità (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC combinato con il cpv. 5).
-
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, l'appello
è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto chiede che l'impugnazione sia
dichiarata finanche temeraria (art. 152 cpv. 1 CPC), ma non pretende di subire
un danno superiore all'entità delle presunte ripetibili, le quali già coprono
adeguatamente i costi derivanti dalla stesura delle osservazioni. Quanto alle
richieste di assistenza giudiziaria presentate dall'attrice in entrambi i gradi
di giudizio, esse vanno respinte. L'interessata dispone in effetti di sostanza
imponibile per oltre fr. 55 000.– (dichiarazione d'imposta 2001/2002
allegata al certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria), con cui deve ritenersi in grado di far fronte alle spese legali e
giudiziarie. Essa non può dunque essere considerata indigente (art. 155 vCPC,
in vigore fino al 29 luglio 2002: cfr. BU 2002 pag. 213). Oltre a ciò
l'appello, non privo di leggerezza, difettava sin dall'inizio di qualsiasi possibilità
di buon esito (art. 157 vCPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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